Art. 2301 c.c. – Divieto di concorrenza
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un’attività concorrente con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente.
Il consenso si presume, se l’esercizio dell’attività o la partecipazione ad altra società preesisteva al contratto sociale, e gli altri soci ne erano a conoscenza.
In caso d’inosservanza delle disposizioni del primo comma la società ha diritto al risarcimento del danno, salva l’applicazione dell’art. 2286.

Spiegazione
Nelle società di persone il creditore particolare del socio (cioè chi vanta un credito personale verso il socio, non verso la società) non può chiedere la liquidazione della quota finché dura la società.
Come funziona e quando si applica
La norma protegge l’integrità del patrimonio sociale e la stabilità dell’impresa. Il creditore personale può comunque rivalersi sugli utili spettanti al socio e sulla quota che gli verrà liquidata allo scioglimento.
Esempio pratico
Chi ha un credito verso un socio di una s.n.c. non può aggredire la sua quota finché la società è in vita; può solo soddisfarsi sugli utili che gli spettano.
Domande frequenti
Il creditore di un socio può aggredire la società?
No: finché dura la società di persone non può chiedere la liquidazione della quota; può rivalersi sugli utili del socio.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.