Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 4 D.Lgs. 23/2015 – Vizi formali e procedurali

    Art. 4 D.Lgs. 23/2015 – Vizi formali e procedurali

    D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 – Tutele crescenti – contratto a tempo indeterminato

    1. Nell’ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966 o della procedura di cui all’articolo 7 della legge n. 300 del 1970, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennita’ non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilita’ dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilita’, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

  • Art. 8 D.Lgs. 151/2001 – Esposizione a radiazioni ionizzanti

    Art. 8 D.Lgs. 151/2001 – Esposizione a radiazioni ionizzanti

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. E’ vietato adibire le lavoratrici al lavoro nelle sale radiologiche ed in qualunque servizio od impianto in cui vi sia pericolo di esposizione a radiazioni ionizzanti.

    2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche durante l’allattamento.

  • Art. 78 L. 392/1978 – Copertura finanziaria del fondo sociale

    Art. 78 L. 392/1978 – Copertura finanziaria del fondo sociale

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    La spesa di lire 240 miliardi derivante dall’applicazione del presente titolo sara’ iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 15 miliardi nell’anno 1978, di lire 25 miliardi nell’anno 1979, di lire 35 miliardi nell’anno 1980, di lire 45 miliardi nell’anno 1981, di lire 55 miliardi nell’anno 1982 e di lire 65 miliardi nell’anno 1983.

    All’onere di lire 15 miliardi relativo all’anno finanziario 1978 si provvede con corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l’anno finanziario medesimo.

    Il Ministro del tesoro e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  • Art. 34 DPR 495/1992 – Coni e delineatori flessibili

    Art. 34 DPR 495/1992 – Coni e delineatori flessibili

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il CONO (fig. II.396) deve essere usato per delimitare ed evidenziare zone di lavoro o operazioni di manutenzione di durata non superiore ai due giorni, per il tracciamento di segnaletica orizzontale, per indicare le aree interessate da incidenti, gli incanalamenti temporanei per posti di blocco, la separazione provvisoria di opposti sensi di marcia e delimitazione di ostacoli provvisori. Il cono deve essere costituito da materiali flessibili quali gomma o plastica. È di colore rosso con anelli di colore bianco retroriflettenti; le dimensioni, nelle tre versioni e in tutte le sue parti, sono specificate nelle figure. Il cono deve avere una adeguata base di appoggio appesantita dall'interno o dall'esterno per garantirne la stabilità in ogni condizione. La frequenza di posa è di 12 m in rettifilo e di 5 m in curva. Nei centri abitati la frequenza è dimezzata, salvo diversa distanza necessaria per particolari situazioni della strada e del traffico.

    2. Il DELINEATORE FLESSIBILE (fig. II.397) deve essere usato per delimitare i sensi di marcia contigui, opposti o paralleli, o per delimitare zone di lavoro di durata superiore ai due giorni. Il delineatore flessibile, lamellare o cilindrico, deve essere costituito da materiali flessibili quali gomma o plastica; è di colore rosso con inserti o anelli di colore bianco retroriflettenti; ha dimensioni come specificato nelle figure. La base deve essere incollabile o altrimenti fissata alla pavimentazione. I delineatori flessibili, se investiti dal traffico, devono piegarsi e riprendere la posizione verticale originale senza distaccarsi dalla pavimentazione. La frequenza di posa è la stessa dei coni.

    3. Le caratteristiche dei materiali da utilizzare per i coni e per i delineatori flessibili sono stabilite con apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

  • Art. 1264 Codice della Navigazione – Provvedimenti disciplinari per il personale addetto ai servizi pubblici della navigazione interna

    Art. 1264 Codice della Navigazione – Provvedimenti disciplinari per il personale addetto ai servizi pubblici della navigazione interna

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le disposizioni per l’applicazione delle pene disciplinari al personale della navigazione interna addetto ai servizi pubblici di linea o di rimorchio sono stabilite con leggi e regolamenti speciali.

  • Art. 60 L. 392/1978 – Ripristino del rapporto e risarcimento

    Art. 60 L. 392/1978 – Ripristino del rapporto e risarcimento

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Il provvedimento che dispone il rilascio dell’immobile in conseguenza dell’esercizio da parte del locatore del diritto di recesso, perde efficacia se il locatore, nel termine di sei mesi da quando ha riacquistato la disponibilita’ dell’immobile, non lo adibisca all’uso per il quale aveva agito ovvero, nei casi di cui ai numeri 3), 4) e 5) dell’articolo 59, non inizi, nel suddetto termine, i lavori per i quali e’ stata rilasciata licenza o concessione.

    Il conduttore ha diritto, nei confronti del locatore e dei suoi aventi causa, al ripristino del contratto di locazione, salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede, e al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati, ovvero a sua scelta al risarcimento del danno da determinarsi dal giudice in misura non inferiore a 12 e non superiore a 48 mensilita’ del canone, oltre ad un equo indennizzo per le spese di trasloco.

    Il giudice, oltre a determinare il ripristino o il risarcimento, ordina al locatore il pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 2.000.000 da devolvere al comune nel cui territorio e’ sito l’immobile, ad integrazione del fondo sociale di cui al titolo III della presente legge.

  • Art. 33 D.Lgs. 81/2015 – Forma del contratto di somministrazione

    Art. 33 D.Lgs. 81/2015 – Forma del contratto di somministrazione

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Il contratto di somministrazione di lavoro è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:

    a) gli estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore;

    b) il numero dei lavoratori da somministrare;

    c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui all’articolo 31, commi 1 e 3;

    d) l’indicazione della presenza di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;

    e) la data di inizio e la durata prevista della somministrazione;

    f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l’inquadramento dei medesimi;

    g) il luogo, l’orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei lavoratori.

    2. Il contratto di somministrazione può contenere, in luogo degli elementi di cui al comma 1, lettera c), una clausola che preveda l’utilizzazione del lavoratore somministrato per l’esecuzione di qualsiasi tipo di mansione, sempre nei limiti di legge e di contratto collettivo.

    3. Qualora il contratto di somministrazione sia stipulato a tempo determinato il somministratore e l’utilizzatore possono richiamare nel contratto di somministrazione il contratto collettivo applicabile, con indicazione delle clausole rilevanti.

    4. L’omissione della forma scritta comporta la nullità del contratto di somministrazione: in tale caso i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore.

  • Art. 3 L. 392/1978 – Rinnovazione tacita del contratto

    Art. 3 L. 392/1978 – Rinnovazione tacita del contratto

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Il contratto si rinnova per un periodo di quattro anni se nessuna delle parti comunica all’altra, almeno sei mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata, che non intende rinnovarlo.

    La stessa disciplina si applica ad ogni altra successiva scadenza.

  • Art. 19 D.Lgs. 151/2001 – Interruzione della gravidanza

    Art. 19 D.Lgs. 151/2001 – Interruzione della gravidanza

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. L’interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza, intervenuta dopo il 180° giorno dall’inizio della gestazione, nonché il decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, non comportano la perdita del diritto alla fruizione del congedo di maternità.

  • Art. 32 L. 392/1978 – Aggiornamento canone uso non abitativo

    Art. 32 L. 392/1978 – Aggiornamento canone uso non abitativo

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira.

    Le variazioni in aumento del canone, per i contratti stipulati per durata non superiore a quella di cui all’articolo 27, non possono essere superiori al 75 per cento di quelle, accertate dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

    Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di locazione stagionale ed a quelli in corso al momento dell’entrata in vigore del limite di aggiornamento di cui al secondo comma del presente articolo.

  • Art. 183 TUIR: Fallimento e liquidazione coatta

    Art. 183 TUIR: Fallimento e liquidazione coatta

    Art. 183 TUIR – Fallimento e liquidazione coatta (N.D.R.: ex art. 125. Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l’art. 12, comma 8, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.)

    In vigore dal 02/12/2005

    Modificato da: Decreto legislativo del 18/11/2005 n. 247 Articolo 12

    “1. Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l’inizio dell’esercizio e la dichiarazione di fallimento o il provvedimento che ordina la liquidazione e’ determinato in base al bilancio redatto dal curatore o dal commissario liquidatore. Per le imprese individuali e per le societa’ in nome collettivo e in accomandita semplice il detto reddito concorre a formare il reddito complessivo dell’imprenditore, dei familiari partecipanti all’impresa o dei soci relativo al periodo di imposta in corso alla data della dichiarazione di fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione. 2. Il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l’inizio e la chiusura del procedimento concorsuale, quale che sia la durata di questo ed anche se vi e’ stato esercizio provvisorio, e’ costituito dalla differenza tra il residuo attivo e il patrimonio netto dell’impresa o della societa’ all’inizio del procedimento, determinato in base ai valori fiscalmente riconosciuti. Il patrimonio netto dell’impresa o della societa’ all’inizio del procedimento concorsuale e’ determinato mediante il confronto secondo i valori riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, tra le attivita’ e le passivita’ risultanti dal bilancio di cui al comma 1, redatto e allegato alla dichiarazione iniziale del curatore o dal commissario liquidatore. Il patrimonio netto e’ considerato nullo se l’ammontare delle passivita’ e’ pari o superiore a quello delle attivita’.
    3. Per le imprese individuali e per le societa’ in nome collettivo e in accomandita semplice la differenza di cui al comma 2 e’ diminuita dei corrispettivi delle cessioni di beni personali dell’imprenditore o dei soci compresi nel fallimento o nella liquidazione ed e’ aumentata dei debiti personali dell’imprenditore o dei soci pagati dal curatore o dal commissario liquidatore. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche il reddito che ne risulta, al netto dell’imposta locale sui redditi, e’ imputato all’imprenditore, ai familiari partecipanti all’impresa o ai soci nel periodo di imposta in cui si e’ chiuso il procedimento; se questo si chiude in perdita si applicano le disposizioni dell’articolo 8. Per i redditi relativi ai beni e diritti non compresi nel fallimento o nella liquidazione a norma dell’articolo 46 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, restano fermi, in ciascun periodo di imposta, gli obblighi tributari dell’imprenditore o dei soci.
    4. L’imposta locale sui redditi afferente il reddito di impresa relativo al periodo di durata del procedimento e’ commisurata alla differenza di cui ai commi 2 e 3 ed e’ prelevata sulla stessa. Per i redditi di ciascuno degli immobili di cui all’articolo 90, comma 1, e di quelli personali dell’imprenditore o dei soci compresi nel fallimento o nella liquidazione l’imposta e’ dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed e’ prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita.”

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  • Art. 54 DPR 495/1992 – Obblighi del titolare dell’autorizzazione

    Art. 54 DPR 495/1992 – Obblighi del titolare dell’autorizzazione

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di: a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno; b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento; c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente ai sensi dell'articolo 405, comma 1, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze; d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.

    2. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, nei casi previsti dall'articolo 51, comma 9, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.