Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 2301 Codice Civile: Divieto di concorrenza

    Articolo 2301 Codice Civile: Divieto di concorrenza

    Art. 2301 c.c. – Divieto di concorrenza

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un’attività concorrente con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente.

    Il consenso si presume, se l’esercizio dell’attività o la partecipazione ad altra società preesisteva al contratto sociale, e gli altri soci ne erano a conoscenza.

    In caso d’inosservanza delle disposizioni del primo comma la società ha diritto al risarcimento del danno, salva l’applicazione dell’art. 2286.

  • Articolo 2302 Codice Civile: Scritture contabili

    Articolo 2302 Codice Civile: Scritture contabili

    Art. 2302 c.c. – Scritture contabili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli amministratori devono tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall’art. 2214.

  • Articolo 2303 Codice Civile: Limiti alla distribuzione degli utili

    Articolo 2303 Codice Civile: Limiti alla distribuzione degli utili

    Art. 2303 c.c. – Limiti alla distribuzione degli utili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Non può farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per utili realmente conseguiti.

    Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

  • Articolo 2304 Codice Civile: Responsabilità dei soci

    Articolo 2304 Codice Civile: Responsabilità dei soci

    Art. 2304 c.c. – Responsabilità dei soci

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l’escussione del patrimonio sociale.

  • Articolo 2305 Codice Civile: Creditore particolare del socio

    Articolo 2305 Codice Civile: Creditore particolare del socio

    Art. 2305 c.c. – Creditore particolare del socio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il creditore particolare del socio, finchè dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore.

    Spiegazione

    Nelle società di persone il creditore particolare del socio (cioè chi vanta un credito personale verso il socio, non verso la società) non può chiedere la liquidazione della quota finché dura la società.

    Come funziona e quando si applica

    La norma protegge l’integrità del patrimonio sociale e la stabilità dell’impresa. Il creditore personale può comunque rivalersi sugli utili spettanti al socio e sulla quota che gli verrà liquidata allo scioglimento.

    Esempio pratico

    Chi ha un credito verso un socio di una s.n.c. non può aggredire la sua quota finché la società è in vita; può solo soddisfarsi sugli utili che gli spettano.

    Domande frequenti

    Il creditore di un socio può aggredire la società?

    No: finché dura la società di persone non può chiedere la liquidazione della quota; può rivalersi sugli utili del socio.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 2306 Codice Civile: Riduzione di capitale

    Articolo 2306 Codice Civile: Riduzione di capitale

    Art. 2306 c.c. – Riduzione di capitale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La deliberazione di riduzione di capitale, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall’obbligo di ulteriori versamenti, può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno della iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione.

    Il tribunale, nonostante l’opposizione, può disporre che l’esecuzione abbia luogo, previa prestazione da parte della società di un’idonea garanzia.

  • Articolo 2307 Codice Civile: Proroga della società

    Articolo 2307 Codice Civile: Proroga della società

    Art. 2307 c.c. – Proroga della società

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il creditore particolare del socio può fare opposizione alla proroga della società, entro tre mesi dalla iscrizione della deliberazione di proroga nel registro delle imprese.

    Se l’opposizione è accolta, la società deve, entro tre mesi dalla notificazione della sentenza, liquidare la quota del socio debitore dell’opponente.

    In caso di proroga tacita ciascun socio può sempre recedere dalla società, dando preavviso a norma dell’art. 2285, e il creditore particolare del socio può chiedere la liquidazione della quota del suo debitore a norma dell’art. 2270.

    Spiegazione

    Il creditore particolare del socio può fare opposizione alla proroga della società entro tre mesi dall’iscrizione della delibera di proroga nel registro delle imprese. Se l’opposizione è accolta, la società deve liquidare la quota del socio debitore.

    Come funziona e quando si applica

    È il completamento dell’art. 2305: poiché durante la vita della società il creditore non può aggredire la quota, la proroga del termine non può essere usata per pregiudicarlo all’infinito. L’opposizione gli consente di ottenere la liquidazione della quota.

    Esempio pratico

    Se i soci prorogano la durata della società, il creditore personale di un socio può opporsi per ottenere la liquidazione della quota e soddisfarsi su di essa.

    Domande frequenti

    Cosa può fare il creditore se la società viene prorogata?

    Proporre opposizione entro 3 mesi dall’iscrizione della delibera: se accolta, la società deve liquidare la quota del socio debitore.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 2308 Codice Civile: Scioglimento della società

    Articolo 2308 Codice Civile: Scioglimento della società

    Art. 2308 c.c. – Scioglimento della società

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La società si scioglie, oltre che per le cause indicate dall’articolo 2272, per provvedimento dell’autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge e per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

  • Articolo 2296 Codice Civile: Pubblicazione

    Articolo 2296 Codice Civile: Pubblicazione

    Art. 2296 c.c. Pubblicazione

    In vigore

    L’atto costitutivo della società, con sottoscrizione autenticata dei contraenti, o una copia autentica di esso se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, deve entro trenta giorni essere depositato per l’iscrizione, a cura degli amministratori, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Se gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società, o far condannare gli amministratori ad eseguirlo. Se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, è obbligato ad eseguire il deposito anche il notaio.

  • Articolo 2297 Codice Civile: Mancata registrazione

    Articolo 2297 Codice Civile: Mancata registrazione

    Art. 2297 c.c. Mancata registrazione

    In vigore

    Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese, i rapporti tra la società e i terzi, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, sono regolati dalle disposizioni relative alla società semplice. Tuttavia si presume che ciascun socio che agisce per la società abbia la rappresentanza sociale, anche in giudizio. I patti che attribuiscono la rappresentanza ad alcuno soltanto dei soci o che limitano i poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.

  • Articolo 2298 Codice Civile: Rappresentanza della società

    Articolo 2298 Codice Civile: Rappresentanza della società

    Art. 2298 c.c. – Rappresentanza della società

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall’atto costitutivo o dalla procura. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese o se non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza.

    COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340 .

  • Articolo 2299 Codice Civile: Sedi secondarie

    Articolo 2299 Codice Civile: Sedi secondarie

    Art. 2299 c.c. – Sedi secondarie

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Un estratto dell’atto costitutivo deve essere depositato per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo in cui la società istituisce sedi secondarie con una rappresentanza stabile, entro trenta giorni dall’istituzione delle medesime.

    L’estratto deve indicare l’ufficio del registro presso il quale è iscritta la società e la data dell’iscrizione.

    COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340 .

    L’istituzione di sedi secondarie deve essere denunciata per l’iscrizione nello stesso termine anche all’ufficio del registro del luogo dove è iscritta la società.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.