Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 2335 Codice Civile: Assemblea dei sottoscrittori

    Articolo 2335 Codice Civile: Assemblea dei sottoscrittori

    Art. 2335 c.c. Assemblea dei sottoscrittori

    In vigore

    L’assemblea dei sottoscrittori: 1) accerta l’esistenza delle condizioni richieste per la costituzione della società; 2) delibera sul contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto; 3) delibera sulla riserva di partecipazione agli utili fatta a proprio favore dai promotori; 4) nomina gli amministratori ed i sindaci ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza (1) e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti (2). L’assemblea è validamente costituita con la presenza della metà dei sottoscrittori. Ciascun sottoscrittore ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte, e per la validità delle deliberazioni si richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Tuttavia per modificare le condizioni stabilite nel programma è necessario il consenso di tutti i sottoscrittori.

  • Art. 2325-bis c.c.: Società che fanno ricorso al mercato del cap

    Art. 2325-bis c.c.: Società che fanno ricorso al mercato del cap

    Art. 2325-bis c.c. – Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Ai fini dell’applicazione del presente titolo , sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

    Le norme di questo titolo si applicano alle società con azioni quotate in mercati regolamentati in quanto non sia diversamente disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali.

  • Articolo 2326 Codice Civile: Denominazione sociale

    Articolo 2326 Codice Civile: Denominazione sociale

    Art. 2326 c.c. – Denominazione sociale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società per azioni.

  • Articolo 2327 Codice Civile: Ammontare minimo del capitale

    Articolo 2327 Codice Civile: Ammontare minimo del capitale

    Art. 2327 c.c. – Ammontare minimo del capitale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a cinquantamila euro.

    Spiegazione

    La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a cinquantamila euro.

    Come funziona e quando si applica

    È il capitale minimo legale della s.p.a., a garanzia dei creditori. Si distingue dalla s.r.l., che può costituirsi con capitale anche inferiore (fino a 1 euro nelle forme semplificate, art. 2463).

    Esempio pratico

    Per costituire una s.p.a. servono almeno 50.000 euro di capitale sociale.

    Domande frequenti

    Qual è il capitale minimo di una s.p.a.?

    50.000 euro (art. 2327).

    E per una s.r.l.?

    La s.r.l. può costituirsi con capitale inferiore, anche da 1 euro nelle forme semplificate (art. 2463).

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 2328 Codice Civile: Atto costitutivo

    Articolo 2328 Codice Civile: Atto costitutivo

    Art. 2328 c.c. Atto costitutivo

    In vigore

    La società può essere costituita per contratto o per atto unilaterale. L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare: 1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato (1) di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi; 2) la denominazione e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 3) l’attività che costituisce l’oggetto sociale; 4) l’ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato; 5) il numero e l’eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione; 6) il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura; 7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti; 8) i benefìci eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori; 9) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società; 10) il numero dei componenti il collegio sindacale; 11) la nomina dei primi amministratori e sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza (2) e, quando previsto, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti (3) ; 12) l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società; 13) la durata della società ovvero, se la società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell’atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell’atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

  • Articolo 2329 Codice Civile: Condizioni per la costituzione

    Articolo 2329 Codice Civile: Condizioni per la costituzione

    Art. 2329 c.c. – Condizioni per la costituzione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Per procedere alla costituzione della società è necessario:

    1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;

    2) che siano rispettate le previsioni degli articoli 2342 , 2343 e 2343-ter relative ai conferimenti;

    3) che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto.

  • Art. 2330 c.c.: Deposito dell’atto costitutivo e iscrizione della società

    Art. 2330 c.c.: Deposito dell’atto costitutivo e iscrizione della società

    Art. 2330 c.c. – Deposito dell’atto costitutivo e iscrizione della società

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo deve depositarlo entro dieci giorni presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 2329.

    Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società.

    L’iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell’atto costitutivo. L’ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel registro.

    Se la società istituisce sedi secondarie, si applica l’articolo 2299.

  • Articolo 2323 Codice Civile: Cause di scioglimento

    Articolo 2323 Codice Civile: Cause di scioglimento

    Art. 2323 c.c. – Cause di scioglimento

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La società si scioglie, oltre che per le cause previste nell’art. 2308, quando rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari, semprechè nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno.

    Se vengono a mancare tutti gli accomandatari, per il periodo indicato dal comma precedente gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L’amministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario.

  • Art. 2324 c.c.: Diritti dei creditori sociali dopo la liquidazio

    Art. 2324 c.c.: Diritti dei creditori sociali dopo la liquidazio

    Art. 2324 c.c. – Diritti dei creditori sociali dopo la liquidazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo il diritto previsto dal secondo comma dell’art. 2312 nei confronti degli accomandatari e dei liquidatori, i creditori sociali che non sono stati soddisfatti nella liquidazione della società possono far valere i loro crediti anche nei confronti degli accomandanti, limitatamente alla quota di liquidazione.

  • Articolo 2325 Codice Civile: Responsabilità

    Articolo 2325 Codice Civile: Responsabilità

    Art. 2325 c.c. Responsabilità

    In vigore

    Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall’articolo 2342 o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall’articolo 2362.

  • Articolo 2320 Codice Civile: Soci accomandanti

    Articolo 2320 Codice Civile: Soci accomandanti

    Art. 2320 c.c. Soci accomandanti

    In vigore

    I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso a norma dell’art. 2286. I soci accomandanti possono tuttavia prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori e, se l’atto costitutivo lo consente, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e di sorveglianza. In ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l’esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società.

  • Articolo 2321 Codice Civile: Utili percepiti in buona fede

    Articolo 2321 Codice Civile: Utili percepiti in buona fede

    Art. 2321 c.c. – Utili percepiti in buona fede

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I soci accomandanti non sono tenuti alla restituzione degli utili riscossi in buona fede secondo il bilancio regolarmente approvato.

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