Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Funzioni Centrali: stipendi 2026 per area

    CCNL Funzioni Centrali (Pubblico Impiego)

    In sintesi

    Il CCNL Funzioni Centrali 2022-2024 (firmato il 27 gennaio 2025) ha portato lo stipendio tabellare unico per area, dal 1° febbraio 2025, a: 1.653,97 € Operatori, 1.740,36 € Assistenti, 2.113,59 € Funzionari, 2.886,21 € Elevate Professionalità (aumento medio ~165 €, +6% circa). A questo si aggiungono i differenziali stipendiali individuali (che conservano le vecchie fasce F1-F7), l’indennità di amministrazione specifica per ente e l’eventuale RIA.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CGIL FP · CISL FP · UIL PA · CONFSAL UNSA · CISAL FIALP
    Ultimo rinnovo
    27 gennaio 2025 (CCNL 2022-2024, sottoscrizione definitiva; tabelle in G.U. n. 30 del 7/2/2025)
    Vigenza
    Parte normativa in ultrattività; nuovi tabellari dal 1° febbraio 2025, negoziato 2025-2027 atteso
    Platea
    ~250.000 dipendenti pubblici di Ministeri, Agenzie fiscali (Entrate/Dogane), Enti pubblici non economici (INPS, INAIL, ACI), Presidenza del Consiglio

    Tabella riepilogativa

    Stipendio tabellare mensile lordo Funzioni Centrali dal 1° febbraio 2025 (CCNL 27/1/2025)
    Area Tabellare mensile
    Elevate Professionalità (EP) 2.886,21 €
    Funzionari 2.113,59 €
    Assistenti 1.740,36 €
    Operatori 1.653,97 €

    Tabellare unico per area (l’ex indennità integrativa speciale è conglobata). Chi proviene dalle vecchie fasce economiche più alte conserva la differenza come differenziale stipendiale individuale: un ex III F7, ad esempio, mantiene ~687 € oltre il tabellare. Aggiungere l’indennità di amministrazione dell’ente (indicativamente 80-450 €/mese), turni e straordinari.

    Le voci che compongono lo stipendio

    Lo stipendio del dipendente Funzioni Centrali è la somma di più voci:

    • Tabellare unico di area – importo fisso per area (Operatori, Assistenti, Funzionari, EP); l’ex IIS è conglobata al suo interno
    • Differenziali stipendiali – importi individuali che riconoscono le progressioni economiche (ex fasce F1-F7) e le eccedenze rispetto al nuovo tabellare
    • RIA (Retribuzione Individuale Anzianità) – importo personalizzato per chi era in servizio prima del 1989
    • Indennità di amministrazione – specifica per ente (Entrate, INPS, INAIL, Ministero, ecc.)
    • Indennità di posizione organizzativa – solo per ruoli specifici

    La tredicesima è sempre prevista. La quattordicesima non è prevista nel CCNL Funzioni Centrali (a differenza di altri comparti).

    Indennità di amministrazione: differenze tra enti

    L’indennità di amministrazione è una voce specifica di ciascun ente, finanziata dal bilancio dell’amministrazione e contrattata in sede locale. Esempi 2026 per Funzionari:

    • Agenzia Entrate: €350-450/mese (la più alta)
    • Agenzia Dogane: €320-400/mese
    • INPS/INAIL: €280-380/mese
    • Ministeri di settore: €150-280/mese
    • Presidenza del Consiglio: €380-500/mese

    L’indennità è dovuta dodici mensilità e concorre alla pensione. Non rientra invece nel calcolo del TFR.

    Aumenti del rinnovo 2024 e una tantum

    Il CCNL 2022-2024 ha previsto un incremento medio di ~165 € lordi mensili (+6% circa) sul tabellare, con i nuovi importi in busta paga dal 1° febbraio 2025. Per il periodo 2022-2023 sono state riconosciute l’indennità di vacanza contrattuale e l’anticipo del D.L. 145/2023 già erogati; gli arretrati a conguaglio per il periodo 1/1/2024-31/1/2025 (al netto di IVC e anticipi) sono stati liquidati da febbraio 2025: indicativamente 660-1.125 € per i Funzionari, 700-925 € per gli Assistenti, 810-870 € per gli Operatori, secondo l’ex fascia economica\.

    Casi pratici

    Tizio – Operatore con 3 anni
    Tizio, operatore al Ministero della Difesa assunto dopo il 2022: tabellare 1.653,97 € + indennità di amministrazione (poniamo 120 €) = circa 1.774 € lordi/mese, più tredicesima. Netto indicativo ~1.400 €/mese.
    Caia – Funzionaria Agenzia Entrate
    Caia, funzionaria dell’Agenzia delle Entrate con un differenziale stipendiale da progressione (poniamo 250 €): tabellare 2.113,59 + differenziale 250 + ind. amm. Entrate ~380 = circa 2.745 € lordi/mese. Su 13 mensilità, oltre 35.500 € lordi annui più il trattamento accessorio.
    Sempronio – EP con RIA pregressa
    Sempronio, EP all’INPS in servizio dal 1985: tabellare 2.886,21 € + ind. amm. INPS ~350 € + RIA 120 € = circa 3.356 € lordi/mese, oltre alla retribuzione di posizione prevista per le Elevate Professionalità.

    Domande frequenti

    Quanto guadagna un funzionario Agenzia Entrate?
    Un funzionario dell’Agenzia delle Entrate neoassunto parte da circa 2.500 € lordi/mese (tabellare 2.113,59 € + indennità di amministrazione, indicativamente 350-450 €); con progressioni economiche e accessorio si sale. La tredicesima porta a 13 mensilità/anno.
    Cos'è l'IIS in busta paga del pubblico impiego?
    L’Indennità Integrativa Speciale era la storica voce antinflazione: nelle Funzioni Centrali oggi non compare più come voce separata perché è conglobata nello stipendio tabellare. Concorre quindi automaticamente a pensione e TFR/TFS.
    La quattordicesima esiste nel pubblico impiego?
    No. Il CCNL Funzioni Centrali prevede solo tredicesima (a dicembre). La quattordicesima esiste in altri CCNL privati (es. Commercio) ma non nel pubblico contrattualizzato.
    Quanto sono stati gli aumenti del CCNL 2024?
    In media ~165 € lordi mensili (+6% circa) dal 1° febbraio 2025, oltre agli arretrati a conguaglio per il 2024 (indicativamente 660-1.125 € per i Funzionari secondo l’ex fascia). Nel periodo 2022-2023 erano già stati erogati IVC e anticipo D.L. 145/2023.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Funzioni Centrali (Pubblico Impiego). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 21 D.Lgs. 151/2001 – Documentazione del congedo di maternità

    Art. 21 D.Lgs. 151/2001 – Documentazione del congedo di maternità

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. La lavoratrice che intenda avvalersi del congedo di maternità è tenuta a presentare al datore di lavoro, prima dell’inizio del congedo:

    a) apposita certificazione medica rilasciata dal medico del Servizio sanitario nazionale indicante la data presunta del parto;

    b) entro trenta giorni dal parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva.

  • Congedo per donne vittime di violenza: come funziona

    Guida pratica · Lavoro · Welfare, agevolazioni e tutele

    In sintesi

    Il D.Lgs. 80/2015 ha introdotto il congedo retribuito per le lavoratrici dipendenti inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, certificati dai servizi sociali o dai centri antiviolenza. Il congedo dura fino a 90 giorni nell’arco di tre anni, è retribuito al 100% e può essere fruito in modo continuativo o frazionato. Il diritto si applica anche alle lavoratrici a tempo determinato per la durata del contratto.

    Riferimento normativo

    Art. 24, D.Lgs. 80/2015

    Tabella riepilogativa

    Congedo per vittime di violenza di genere – D.Lgs. 80/2015, art. 24
    Aspetto Regola
    Durata massima 90 giorni nell’arco di 3 anni
    Retribuzione 100% della retribuzione ordinaria
    Modalità di fruizione Continuativa o frazionata
    Requisito Inserimento in percorso di protezione certificato da servizi sociali o centro antiviolenza riconosciuto
    Preavviso 7 giorni, salvo impraticabilità (riduzione a 24 ore quando urgente)
    Lavoratrici autonome Indennità INPS per co.co.co. e iscritte alla gestione separata

    Chi ha diritto al congedo e a quali condizioni

    Il congedo spetta alle lavoratrici dipendenti (pubbliche e private) inserite in un percorso di protezione certificato dai servizi sociali del comune o da un centro antiviolenza riconosciuto ai sensi della L. 119/2013. Non è necessaria la presentazione di una denuncia penale, ma occorre la certificazione del percorso.

    Il diritto si applica anche alle lavoratrici a tempo determinato, per la durata residua del contratto; per le collaboratrici coordinate e continuative iscritte alla gestione separata INPS è prevista un’indennità specifica.

    Come si chiede il congedo in azienda

    La lavoratrice deve comunicare al datore la volontà di fruire del congedo con un preavviso minimo di 7 giorni, allegando la certificazione del percorso di protezione rilasciata dal servizio sociali o dal centro antiviolenza. In casi di urgenza il preavviso può essere ridotto a 24 ore. La lavoratrice non è obbligata a rivelare al datore la natura delle cause: la certificazione attesta il percorso senza dettagliarne i contenuti.

    Tutele aggiuntive: trasformazione del contratto e anticipo TFR

    La normativa prevede la trasformazione del contratto da tempo pieno a part-time su richiesta della lavoratrice, per favorire la gestione del percorso di protezione. È inoltre riconosciuta la possibilità di chiedere il trasferimento ad altra sede o a mansioni equivalenti in altra unità produttiva, per ragioni di sicurezza. Il rifiuto del datore è ammesso solo per dimostrata incompatibilità organizzativa.

    Casi pratici

    Tizio – (nel caso: Fiamma, lavoratrice dipendente a tempo indeterminato)

    Fiamma è inserita in un percorso di protezione presso un centro antiviolenza riconosciuto. Chiede 30 giorni di congedo continuativo, con preavviso di 7 giorni e allegando la certificazione. Riceve il 100% della retribuzione; il periodo è coperto da contribuzione figurativa.

    Caia – lavoratrice a tempo determinato con contratto in scadenza

    Caia ha un contratto a termine che scade tra 45 giorni. Ha diritto al congedo per i 45 giorni residui del contratto, non per i 90 giorni pieni. Dopo la scadenza del contratto, le tutele di legge non si estendono automaticamente.

    Sempronio – (nel caso: Marta, co.co.co. iscritta alla gestione separata)

    Marta è collaboratrice coordinata e continuativa: non ha diritto al congedo dipendenti, ma può accedere all’indennità INPS per le iscritte alla gestione separata, presentando la certificazione del percorso di protezione al proprio sportello INPS di competenza.

    Domande frequenti

    Devo fare denuncia per accedere al congedo?

    No. Il congedo non richiede una denuncia penale: è sufficiente la certificazione dell’inserimento in un percorso di protezione rilasciata dai servizi sociali o da un centro antiviolenza riconosciuto.

    Il datore può sapere il motivo del congedo?

    No. La lavoratrice è tenuta a fornire la certificazione del percorso, ma non a rivelare la natura dei fatti. Il datore non può richiedere informazioni aggiuntive sul contenuto del percorso.

    Il congedo è pagato al 100%?

    Sì. Durante il congedo la lavoratrice percepisce il 100% della retribuzione ordinaria, a carico del datore (che può richiedere il rimborso all’INPS per le imprese sotto certi limiti dimensionali).

    Posso frazionare i 90 giorni?

    Sì. I 90 giorni possono essere fruiti in modo continuativo o frazionato nell’arco di tre anni, a seconda delle esigenze della lavoratrice e del percorso di protezione.

    Esiste un congedo simile per lavoratrici autonome?

    La normativa prevede tutele specifiche per le collaboratrici iscritte alla gestione separata INPS (co.co.co., co.co.pro.). Le lavoratrici autonome in senso stretto (P.IVA individuale) non hanno accesso al congedo retribuito, ma possono beneficiare dei percorsi di supporto dei centri antiviolenza e dei patronati.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 13 L. 392/1978 – Superficie convenzionale

    Art. 13 L. 392/1978 – Superficie convenzionale

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    La superficie convenzionale e’ data dalla somma dei seguenti elementi: a) l’intera superficie dell’unita’ immobiliare; b) il 50 per cento della superficie delle autorimesse singole; c) il 20 per cento della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune; d) il 25 per cento della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili; e) il 15 per cento della superficie scoperta di pertinenza dell’immobile in godimento esclusivo del conduttore; f) il 10 per cento della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell’unita’ immobiliare.

    E’ detratto il 30 per cento dalla superficie dei vani con altezza utile inferiore a metri 1,70.

    Le superfici di cui alle lettere a), b) e d) si misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.

    L’elemento di cui alla lettera e) entra nel computo della superficie convenzionale fino ad un massimo non eccedente la superficie di cui alla lettera a).

    Alla superficie di cui alla lettera a) si applicano i seguenti coefficienti: a) 1,00 per l’unita’ immobiliare di superficie superiore a metri quadrati 70; b) 1,10 per l’unita’ immobiliare di superficie compresa fra metri quadrati 46 e metri quadrati 70; c) 1,20 per l’unita’ immobiliare inferiore a metri quadrati 46.

    I coefficienti di cui alle lettere b) e c) del quinto comma non si applicano agli immobili il cui stato di conservazione e manutenzione e’ scadente ai sensi dell’articolo 21.

  • Art. 76 L. 392/1978 – Ripartizione del fondo sociale

    Art. 76 L. 392/1978 – Ripartizione del fondo sociale

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Le regioni, con provvedimento del consiglio regionale, decidono entro un mese dalla ripartizione dei fondi, le modalita’ di distribuzione tra i vari comuni tenendo conto delle esigenze esistenti in ciascuno di essi. Le somme cosi’ ripartite devono servire a concorrere al pagamento degli aumenti del canone di locazione per i conduttori meno abbienti.

    Di norma i comuni, nell’ambito degli stanziamenti assegnati, destineranno le somme secondo i seguenti criteri: a) il reddito annuo complessivo, riferito alla somma dei redditi imputati al conduttore ed alle altre persone con lui abitualmente conviventi, non sia superiore complessivamente all’importo di due pensioni minime INPS per la generalita’ dei lavoratori per nuclei familiari costituiti da uno o due componenti; b) al momento dell’entrata in vigore della presente legge, i conduttori siano intestatari del contratto di affitto dell’alloggio, che, per ubicazione, tipologia e superficie, deve essere strettamente necessario alle esigenze del conduttore e delle persone con lui abitualmente conviventi; c) i conduttori abbiano ricevuto, per effetto dell’entrata in vigore della presente legge, richiesta di aumento del canone di locazione attualmente corrisposto.

  • Art. 379 Codice della Navigazione – Obblighi del locatore

    Art. 379 Codice della Navigazione – Obblighi del locatore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il locatore è tenuto a consegnare la nave, con le relative pertinenze, in stato di navigabilità e munita dei documenti necessari per la navigazione, nonché a provvedere a tutte le riparazioni dovute a forza maggiore o a logorio per l'uso normale della nave secondo l'impiego convenuto.

  • Art. 2-bis D.Lgs. 81/2015 – Ampliamento tutele iscritti gestione separata

    Art. 2-bis D.Lgs. 81/2015 – Ampliamento tutele iscritti gestione separata

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Agli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, e ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e alla legge 22 luglio 1966, n. 614, si applicano le disposizioni in materia di NASpI di cui agli articoli 1, 4, 8, 10, 14, 15, 16 e 18 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in quanto compatibili e fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, nonché le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.

  • Art. 341 Codice della Navigazione – Cessazione del contratto a tempo determinato per scadenza del termine

    Art. 341 Codice della Navigazione – Cessazione del contratto a tempo determinato per scadenza del termine

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il contratto di arruolamento a tempo determinato cessa di diritto con la scadenza del termine stabilito nel contratto stesso. Tuttavia, se il termine scade in corso di viaggio, il contratto si intende prorogato fino al porto di ultima destinazione. Se il porto di ultima destinazione è fuori del Regno, e la nave deve intraprendere un altro viaggio direttamente per un porto del Regno, l'arruolato è tenuto a continuare a prestare la sua opera sulla nave, ma, decorso il periodo determinato dalle norme corporative o, in mancanza, dagli usi, ha diritto ad un aumento di retribuzione nella misura stabilita dalle norme predette, o in mancanza dagli usi, fino a che sia sbarcato nel porto di arruolamento. Se la nave intraprende un altro viaggio per un porto fuori del Regno o non direttamente per un porto del Regno e l'arruolato consente a restare a bordo, l'arruolamento continua alle condizioni stabilite nel contratto, ma l'arruolato ha diritto ad un aumento della retribuzione nella misura fissata secondo il disposto del comma precedente.

  • Art. 12 Codice del Processo Amministrativo – Rapporti con l’arbitrato

    Art. 12 Codice del Processo Amministrativo – Rapporti con l’arbitrato

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

    Capo IV – Competenza

  • Art. 54 D.Lgs. 81/2015 – Stabilizzazione dei collaboratori

    Art. 54 D.Lgs. 81/2015 – Stabilizzazione dei collaboratori

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Allo scopo di promuovere la stabilizzazione dell’occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo, i datori di lavoro privati che procedano, a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto possono estinguere i pregressi rapporti di collaborazione attraverso un atto scritto di conciliazione.

    2. Le parti, con la sottoscrizione dell’atto conciliativo, dichiarano estinti i rapporti di collaborazione intercorsi in precedenza tra loro, e il lavoratore rinuncia a qualsiasi pretesa in relazione ai pregressi rapporti, ivi compresa quella relativa alla loro qualificazione come rapporti di lavoro subordinato, e il datore di lavoro si impegna a non esercitare futura azione per il recupero delle somme eventualmente già versate al lavoratore in esecuzione dei pregressi rapporti di collaborazione.

    3. L’atto di conciliazione non è efficace se non depositato presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, che lo approva con decreto.

    4. Nel caso in cui siano state già avviate azioni per il recupero di contributi previdenziali e assistenziali non versati, gli oneri previdenziali e assistenziali delle annualità precedenti all’assunzione si prescrivono entro il termine di cinque anni dalla data di conclusione dell’atto di conciliazione.

  • Art. 312 Codice della Navigazione – Gestione di interessi degli aventi diritto al carico

    Art. 312 Codice della Navigazione – Gestione di interessi degli aventi diritto al carico

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante deve, quando ciò si renda necessario e compatibilmente con le esigenze della spedizione, provvedere alla tutela degli interessi degli aventi diritto al carico. Se per evitare o diminuire un danno occorrono speciali misure, il comandante deve possibilmente informare gli interessati nel carico, o gli eventuali rappresentanti sul luogo, che siano a lui noti, ed attenersi alle loro istruzioni; in mancanza, deve agire a suo criterio nel modo migliore.

  • Art. 9 T.U. Espropriazione – Vincoli derivanti da piani urbanistici

    Art. 9 T.U. Espropriazione – Vincoli derivanti da piani urbanistici

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all’esproprio quando diventa efficace l’atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità. 2. Il vincolo preordinato all’esproprio ha la durata di cinque anni. Entro tale termine, può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.

    3. Se non è tempestivamente dichiarata la pubblica utilità dell’opera, il vincolo preordinato all’esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall’articolo 9 del testo unico in materia edilizia approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

    4. Il vincolo preordinato all’esproprio, dopo la sua decadenza, può essere motivatamente reiterato, con la rinnovazione dei procedimenti previsti al comma 1, e tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento degli standard.

    5. Nel corso dei cinque anni di durata del vincolo preordinato all’esproprio, il consiglio comunale può motivatamente disporre o autorizzare che siano realizzate sul bene vincolato opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle originariamente previste nel piano urbanistico generale. In tal caso, se la Regione o l’ente da questa delegato all’approvazione del piano urbanistico generale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del Consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del Consiglio comunale, che in una successiva sedutane dispone l’efficacia.

    6. Salvo quanto previsto dal comma 5, nulla è innovato in ordine alla normativa statale o regionale sulla adozione e sulla approvazione degli strumenti urbanistici.