Art. 2335 c.c. Assemblea dei sottoscrittori
In vigore
L’assemblea dei sottoscrittori: 1) accerta l’esistenza delle condizioni richieste per la costituzione della società; 2) delibera sul contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto; 3) delibera sulla riserva di partecipazione agli utili fatta a proprio favore dai promotori; 4) nomina gli amministratori ed i sindaci ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza (1) e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti (2). L’assemblea è validamente costituita con la presenza della metà dei sottoscrittori. Ciascun sottoscrittore ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte, e per la validità delle deliberazioni si richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Tuttavia per modificare le condizioni stabilite nel programma è necessario il consenso di tutti i sottoscrittori.

Spiegazione
La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a cinquantamila euro.
Come funziona e quando si applica
È il capitale minimo legale della s.p.a., a garanzia dei creditori. Si distingue dalla s.r.l., che può costituirsi con capitale anche inferiore (fino a 1 euro nelle forme semplificate, art. 2463).
Esempio pratico
Per costituire una s.p.a. servono almeno 50.000 euro di capitale sociale.
Domande frequenti
Qual è il capitale minimo di una s.p.a.?
50.000 euro (art. 2327).
E per una s.r.l.?
La s.r.l. può costituirsi con capitale inferiore, anche da 1 euro nelle forme semplificate (art. 2463).
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.