Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 22 L. 392/1978 – Immobili ultimati dopo il 31 dicembre 1975

    Art. 22 L. 392/1978 – Immobili ultimati dopo il 31 dicembre 1975

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione che sono stati ultimati dopo il 31 dicembre 1975, il costo base di produzione a metro quadrato e’ fissato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello di grazia e giustizia, sentito il Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 marzo di ogni anno e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

    Il costo base di produzione e’ determinato, anche in misura differenziata per regione o per gruppi di regioni, tenendo conto: a) dei costi di produzione dell’edilizia convenzionata; b) dell’incidenza del contributo di concessione; c) del costo dell’area, che non potra’ essere superiore al 25 per cento del costo di produzione; d) degli oneri di urbanizzazione che gravano sul costruttore.

    Se, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di quella di registro o di altra imposizione fiscale, ovvero relativamente agli oneri delle assicurazioni di origine pubblica, risultano costi maggiori di quelli indicati nel decreto ai sensi delle lettere a), b) e d) del comma precedente, il costo base si modifica nei singoli casi, tenendo conto di tali maggiori costi. Il costruttore, in quanto di sua spettanza, e’ tenuto a fornire al proprietario tali dati, se la richiesta venga fatta anteriormente al primo trasferimento dell’immobile; in tal caso gli stessi elementi dovranno essere comunicati agli uffici del catasto edilizio urbano. Agli effetti di cui sopra non si tiene comunque conto del valore dell’immobile accertato ai fini dell’imposta di registro relativa al suo trasferimento a qualsiasi titolo, in quanto il valore di riferimento per la determinazione del canone e’ quello dei costi come sopra definiti.

    Ai fini della determinazione del canone di locazione per gli immobili urbani ultimati dopo il 31 dicembre 1975, al costo base, determinato a norma del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 15 a 21; nelle ipotesi di cui al precedente comma non si applicano i coefficienti previsti nell’articolo 16 nei casi in cui il maggior costo riguardi il costo di produzione.

  • Art. 25 DPR 495/1992 – Attività di tutela delle strade

    Art. 25 DPR 495/1992 – Attività di tutela delle strade

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Nell'espletamento dei servizi di polizia stradale di competenza, le amministrazioni alle quali appartiene il personale di cui all'articolo 12, comma 3, del codice, provvedono direttamente a svolgere tutte le fasi del procedimento amministrativo sanzionatorio.

    2. Qualora gli enti proprietari di strade non abbiano nella loro struttura amministrativa uffici preposti specificamente a tali servizi, essi provvedono ad inviare, entro cinque giorni dall'accertamento, la segnalazione della violazione agli organi esercenti servizi di polizia stradale, che provvedono a svolgere le ulteriori fasi del procedimento.

    3. Qualora la violazione non sia stata contestata all'atto dell'accertamento, l'organo di polizia stradale destinatario della segnalazione di cui al comma 2, provvede alla verbalizzazione ed alla notifica, con indicazione dell'agente che ha effettuato l'accertamento.

  • Art. 11 D.Lgs. 151/2001 – Valutazione dei rischi

    Art. 11 D.Lgs. 151/2001 – Valutazione dei rischi

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Il datore di lavoro valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici in stato di gravidanza, puerpere o che allattano, in conformità all’articolo 11 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

    2. L’esito della valutazione è documentato nel documento di valutazione dei rischi ovvero, nelle ipotesi di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto n. 626 del 1994, in autocertificazione.

  • Art. 38 L. 392/1978 – Diritto di prelazione del conduttore

    Art. 38 L. 392/1978 – Diritto di prelazione del conduttore

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Nel caso in cui il locatore intenda trasferire a titolo oneroso l’immobile locato, deve darne comunicazione al conduttore con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario.

    Nella comunicazione devono essere indicati il corrispettivo, da quantificare in ogni caso in denaro, le altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe essere conclusa e l’invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione.

    Il conduttore deve esercitare il diritto di prelazione entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, con atto notificato al proprietario a mezzo di ufficiale giudiziario, offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli.

    Ove il diritto di prelazione sia esercitato, il versamento del prezzo di acquisto, salvo diversa condizione indicata nella comunicazione del locatore, deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni decorrenti dal sessantesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta notificazione della comunicazione da parte del proprietario, contestualmente alla stipulazione del contratto di compravendita o del contratto prelimare.

    Nel caso in cui l’immobile risulti locato a piu’ persone, la comunicazione di cui al primo comma deve essere effettuata a ciascuna di esse. Il diritto di prelazione puo essere esercitato congiuntamente da tutti i conduttori, ovvero, qualora taluno vi rinunci, dai rimanenti o dal rimanente conduttore.

    L’avente titolo che, entro trenta giorni dalla notificazione di cui al primo comma, non abbia comunicato agli altri aventi diritto la sua intenzione di avvalersi della prelazione, si considera avere rinunciato alla prelazione medesima.

    Le norme del presente articolo non si applicano nelle ipotesi previste dall’articolo 732 del codice civile, per le quali la prelazione opera a favore dei coeredi, e nella ipotesi di trasferimento effettuato a favore del coniuge o dei parenti entro il secondo grado.

  • Art. 362 Codice della Navigazione – Decorrenza delle indennità previste negli articoli precedenti

    Art. 362 Codice della Navigazione – Decorrenza delle indennità previste negli articoli precedenti

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando le disposizioni di questo capo attribuiscono all'arruolato il diritto ad una indennità giornaliera per un determinato periodo successivo alla cessazione o alla risoluzione del contratto, detto periodo, nel caso che l'arruolato abbia diritto al rimpatrio, decorre dal giorno successivo a quello in cui il rimpatrio stesso è stato effettuato. Quando la risoluzione del contratto è determinata da una delle cause indicate nell'articolo 343 n. 1, e dal fatto sono derivate malattie o lesioni per le quali il trattamento spettante all'arruolato è regolato dall'articolo 356, l'indennità di cui all'articolo 353 decorre dal giorno in cui cessa il trattamento predetto. Del rimpatrio dell'arruolato

  • Art. 358 Codice della Navigazione – Indennità in caso di risoluzione del contratto per volontà dell’armatore

    Art. 358 Codice della Navigazione – Indennità in caso di risoluzione del contratto per volontà dell’armatore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se l'armatore esercita la facoltà di risoluzione del contratto a tempo indeterminato, senza preavviso, ai sensi dell'articolo 345, è dovuta all'arruolato, oltre alla indennità prevista nell'articolo 352, un'altra indennità pari a tante giornate di retribuzione, quanti avrebbero dovuto essere i giorni di preavviso, a norma dell'articolo 342. Nel caso previsto dal comma precedente, se il preavviso è dato in misura inferiore a quella determinata ai sensi dell'articolo 342, è dovuta un'indennità pari a tante giornate di retribuzione quanti sono i giorni di preavviso mancanti. Se l'armatore esercita la facoltà di risoluzione del contratto a viaggio, prima del compimento del viaggio, o del contratto a tempo determinato, prima della scadenza, ai sensi dell'articolo 345, l'arruolato ha diritto: 1) se la risoluzione del contratto avviene nel porto di arruolamento, prima della partenza, ad una indennità pari a quarantacinque giorni di retribuzione, ovvero pari alla intera retribuzione, se la presumibile durata del viaggio o il tempo per il quale il contratto è stato stipulato è inferiore a quarantacinque giorni; 2) se la risoluzione del contratto avviene dopo la partenza, ad una indennità pari alla retribuzione che gli sarebbe spettata per la presumibile durata del viaggio o per la durata del contratto.

  • Art. 364 Codice della Navigazione – Contenuto dell’obbligo del rimpatrio

    Art. 364 Codice della Navigazione – Contenuto dell’obbligo del rimpatrio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'obbligo di provvedere al rimpatrio dell'arruolato comprende le spese necessarie per il viaggio, l'alloggio e il mantenimento, fino all'arrivo a destinazione, nonché, durante l'eventuale ricovero della nave in stazione sanitaria, fino all'ammissione a libera pratica. Fuori dei casi previsti nel secondo comma dell'articolo precedente, l'armatore è tenuto a corrispondere all'arruolato, durante il rimpatrio, una indennità giornaliera pari alla retribuzione determinata ai sensi dell'articolo 361. In caso di naufragio, l'armatore è altresì tenuto a fornire ai componenti dell'equipaggio gli indumenti necessari.

  • Art. 374 Codice della Navigazione – Derogabilità delle norme

    Art. 374 Codice della Navigazione – Derogabilità delle norme

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le disposizioni degli articoli 323, 324; 328 a 334; 336 primo e secondo comma; 346, 347; 363 a 371 non possono essere derogate né dalle norme corporative, né dal contratto individuale di arruolamento. Le disposizioni degli articoli 326; 336, terzo comma; 337 a 345; 348 a 362 possono essere derogate dalle norme corporative; non possono essere derogate dal contratto individuale se non a favore dell'arruolato. Tuttavia, neppure con le norme corporative si può aumentare il termine previsto dal primo e dal secondo comma dell'articolo 326, né si può diminuire il termine previsto dal terzo comma dello stesso articolo.

  • Art. 38 D.Lgs. 81/2015 – Somministrazione irregolare

    Art. 38 D.Lgs. 81/2015 – Somministrazione irregolare

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con soggetti diversi dai soggetti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ovvero senza il rispetto della forma scritta, i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore e, in caso di condanna di quest’ultimo, il giudice condanna altresì il somministratore, in solido con l’utilizzatore, al risarcimento del danno.

    2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore può chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore, con effetto dall’inizio della somministrazione, oltre al pagamento di una indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

  • Dimissioni telematiche 2026: procedura passo-passo

    Guida pratica · Lavoro · Dimissioni

    In sintesi

    Dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie devono essere presentate esclusivamente online tramite il portale cliclavoro.gov.it, utilizzando l’identità digitale (SPID, CIE o CNS). Il lavoratore compila il modulo sul portale; l’invio telematico sostituisce qualunque comunicazione scritta al datore. È prevista la possibilità di revocare le dimissioni entro 7 giorni.

    Riferimento normativo

    Art. 26 D.Lgs. 151/2015

    Tabella riepilogativa

    Procedura dimissioni telematiche – riepilogo
    Fase Cosa fare
    1. Accesso al portale Accedere a cliclavoro.gov.it con SPID, CIE o CNS
    2. Compilazione modulo Inserire i dati del datore, la data di cessazione, il tipo di recesso
    3. Invio Confermare: il sistema trasmette automaticamente al datore e all’ITL
    4. Ricevuta Scaricare e conservare il file con il codice di trasmissione
    5. Revoca (opzionale) Possibile entro 7 giorni dalla trasmissione, con la stessa procedura telematica

    Perché le dimissioni devono essere telematiche

    Il D.Lgs. 151/2015 ha introdotto l’obbligo di comunicare le dimissioni e la risoluzione consensuale esclusivamente in via telematica, tramite il portale del Ministero del Lavoro. L’obiettivo è contrastare il fenomeno delle «dimissioni in bianco»: moduli firmati in bianco al momento dell’assunzione e usati abusivamente dal datore per simulare dimissioni mai realmente rassegnate. La procedura garantisce che la data e la volontà del lavoratore siano certe e non alterabili.

    Come si accede e si compila il modulo

    Ci si collega a cliclavoro.gov.it (sezione «Lavoratori» → «Comunicazione di dimissioni») e si accede tramite SPID (qualunque livello), CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Il modulo richiede: i dati del datore (ragione sociale e codice fiscale), la data in cui si intende far cessare il rapporto, il tipo di recesso (dimissioni volontarie o risoluzione consensuale).

    Dopo la conferma il sistema invia automaticamente la comunicazione al datore e per conoscenza all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente. È possibile farsi assistere da un patronato o da un intermediario abilitato.

    Eccezioni all'obbligo telematico

    La procedura telematica non si applica nei seguenti casi: lavoratori domestici (colf, badanti), rapporti parasubordinati (co.co.co.), dimissioni durante il periodo di prova, lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni (per i quali vigono regole specifiche), e lavoratori marittimi. In questi casi restano valide le modalità tradizionali scritte.

    Casi pratici

    Tizio – dipendente privato con SPID

    Tizio vuole dimettersi dall’azienda privata in cui lavora. Accede a cliclavoro.gov.it con il suo SPID, compila il modulo indicando il codice fiscale del datore e la data di fine preavviso, conferma e scarica la ricevuta. Le dimissioni sono valide dal momento della trasmissione; il datore ne viene avvisato automaticamente.

    Caia – senza SPID, si rivolge al patronato

    Caia non ha ancora SPID e deve dimettersi urgentemente. Si reca al patronato o al CAF: un intermediario abilitato compila e trasmette il modulo per suo conto, allegando una delega firmata da Caia. La procedura è identica, solo con un soggetto terzo che opera in nome del lavoratore.

    Sempronio – colf che vuole dimettersi

    Sempronio è un lavoratore domestico e vuole lasciare la famiglia datrice. Non deve usare il portale cliclavoro: le dimissioni dei lavoratori domestici avvengono con comunicazione scritta (lettera raccomandata o comunicazione diretta), nel rispetto dei termini di preavviso previsti dal CCNL domestico.

    Domande frequenti

    Le dimissioni possono essere ancora consegnate in forma cartacea?

    No, per i lavoratori dipendenti privati (salvo le eccezioni previste). La comunicazione cartacea non produce effetti giuridici validi: occorre la procedura telematica su cliclavoro.gov.it.

    Cosa succede se non ho SPID?

    Ci si può rivolgere a un patronato, CAF o intermediario abilitato che trasmette il modulo per conto del lavoratore, previa delega scritta. È anche l’occasione per attivare SPID, ormai disponibile gratuitamente tramite vari provider.

    Il datore deve «accettare» le dimissioni telematiche?

    No. Le dimissioni telematiche sono un atto unilaterale: non richiedono accettazione del datore. Quest’ultimo riceve solo una notifica informativa dal sistema.

    Entro quanto si possono revocare le dimissioni telematiche?

    Entro 7 giorni dalla trasmissione, con la stessa procedura telematica sul portale cliclavoro.gov.it. Decorso questo termine la revoca richiede l’accordo del datore.

    Le dimissioni telematiche sono obbligatorie anche per i dipendenti pubblici?

    No. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono esclusi dall’obbligo e seguono le procedure previste dal loro ordinamento (D.Lgs. 165/2001 e regolamenti interni).

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 63 L. 392/1978 – Aggiornamento canone contratti in proroga

    Art. 63 L. 392/1978 – Aggiornamento canone contratti in proroga

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Per i primi due anni a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge il canone di locazione relativo ai contratti previsti nell’articolo 58 non e’ aggiornato per gli effetti di cui all’articolo 24.

    Dall’inizio del terzo anno il canone di locazione e’ aggiornato in base alla variazione, accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell’anno precedente. Se le variazioni sono in aumento, di esse si applica soltanto: il 20 per cento dall’inizio del terzo anno; il 40 per cento dall’inizio del quarto anno; il 60 per cento dall’inizio del quinto anno; il 75 per cento dall’inizio del sesto anno.

    In ogni caso con l’integrale applicazione dell’equo canone l’aggiornamento di cui all’articolo 24 si applica nella intera misura ivi prevista.

  • Art. 34 D.Lgs. 81/2015 – Disciplina dei rapporti di lavoro in somministrazione

    Art. 34 D.Lgs. 81/2015 – Disciplina dei rapporti di lavoro in somministrazione

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore.

    2. L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali.

    3. L’utilizzatore adempie agli obblighi retributivi e contributivi attraverso il versamento al somministratore delle somme a tal fine determinate. Il contratto di somministrazione determina, a pena di nullità, i criteri per la determinazione e l’erogazione della retribuzione e dei contributi.

    4. I lavoratori sono informati dall’utilizzatore dei posti vacanti presso di lui, affinché possano aspirare, al pari dei dipendenti in forza, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato. Tale informazione può essere fornita mediante un avviso generale affisso in un luogo adeguato nell’impresa o nello stabilimento.