Autore: Andrea Marton

  • Art. 8 L. 898/1970 – Garanzie e pagamento dell’assegno divorzile

    Art. 8 L. 898/1970 – Garanzie e pagamento dell’assegno divorzile

    L. 1 dicembre 1970, n. 898 – Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (divorzio)

    [Articolo soppresso dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, art. 27, a decorrere dal 28/02/2023]

    1. Il Tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può imporre all’obbligato di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6.

    2. La sentenza costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ai sensi dell’art. 2818 del codice civile.

    3. Il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell’assegno, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell’assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l’invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente.

    4. Ove il terzo cui sia stato notificato il provvedimento non adempia, il coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovutegli quale assegno di mantenimento ai sensi degli articoli 5 e 6.

    5. Qualora il credito del coniuge obbligato nei confronti dei suddetti terzi sia stato già pignorato al momento della notificazione, all’assegnazione e alla ripartizione delle somme fra il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell’assegno, il creditore procedente e i creditori intervenuti nell’esecuzione, provvede il giudice dell’esecuzione.

    6. Lo Stato e gli altri enti indicati nell’art. 1 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, nonché gli altri enti datori di lavoro cui sia stato notificato il provvedimento in cui è stabilita la misura dell’assegno e l’invito a pagare direttamente al coniuge cui spetta la corresponsione periodica, non possono versare a quest’ultimo oltre la metà delle somme dovute al coniuge obbligato, comprensive anche degli assegni e degli emolumenti accessori.

    7. Per assicurare che siano soddisfatte o conservate le ragioni del creditore in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può disporre il sequestro dei beni del coniuge obbligato a somministrare l’assegno. Le somme spettanti al coniuge obbligato alla corresponsione dell’assegno di cui al precedente comma sono soggette a sequestro e pignoramento fino alla concorrenza della metà per il soddisfacimento dell’assegno periodico di cui agli articoli 5 e 6.

  • Art. 3 D.Lgs. 23/2015 – Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa

    Art. 3 D.Lgs. 23/2015 – Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa

    D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 – Tutele crescenti – contratto a tempo indeterminato

    1. Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennita’ non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilita’ dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilita’.

    2. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennita’ risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attivita’ lavorative, nonche’ quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell’indennita’ risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non puo’ essere superiore a dodici mensilita’ dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro e’ condannato, altresi’, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore e’ attribuita la facolta’ di cui all’articolo 2, comma 3.

    3. Al licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 1 non trova applicazione l’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni.

  • Art. 302 Codice della Navigazione – Provvedimenti per la salvezza della spedizione

    Art. 302 Codice della Navigazione – Provvedimenti per la salvezza della spedizione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se nel corso del viaggio si verificano eventi che mettono in pericolo la spedizione, il comandante deve cercare di assicurarne la salvezza con tutti i mezzi che sono a sua immediata disposizione o che egli può procurarsi riparando in un porto ovvero richiedendo l'assistenza di altre navi. Se a tal fine è necessario procurarsi denaro, il comandante deve provvedere ai sensi dell'articolo 307. Se è necessario sacrificare o danneggiare parti della nave o del carico, egli deve, per quanto è possibile, procedere cominciando dalle cose di minor valore e da quelle per cui più utile si appalesa il sacrificio e meno indispensabile la conservazione.

  • Art. 317 Codice della Navigazione – Composizione e forza minima dell’equipaggio

    Art. 317 Codice della Navigazione – Composizione e forza minima dell’equipaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante del porto provvede all'applicazione delle disposizioni di legge e delle norme corporative riguardanti la determinazione del numero minimo degli ufficiali di coperta e di macchina, e dei relativi gradi, nonché la composizione e la forza minima dell'intero equipaggio. Il Ministro per la marina mercantile, in caso di accertata indisponibilità di marittimi in possesso dei titoli professionali richiesti dalle norme in vigore, su parere favorevole del comandante del porto, può consentire, ai fini della composizione dell'equipaggio delle navi da carico e da pesca, l'imbarco, per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, di marittimi muniti dei titolo immediatamente inferiore a quello prescritto . Le norme relative alla composizione e alla forza minima degli equipaggi delle navi della navigazione interna sono stabilite dal ministro per le comunicazioni.

  • Art. 36 DPR 495/1992 – Visibilità notturna

    Art. 36 DPR 495/1992 – Visibilità notturna

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. La visibilità notturna dei segnali verticali da utilizzare nei lavori stradali è regolamentata nell'articolo

    79. 2. Per quanto concerne le barriere ed i delineatori speciali, la visibilità notturna deve essere assicurata secondo quanto stabilito dall'articolo 79, comma

    8. 3. Per quanto concerne i delineatori flessibili ed i coni, la visibilità notturna deve essere assicurata dalla rifrangenza almeno delle parti bianche, con materiali aventi valori del coefficiente areico di intensità luminosa non inferiori a quelli delle pellicole di classe 2 di cui all'articolo 79, comma

    10. 4. I segnali orizzontali temporanei ed i dispositivi integrativi dei segnali orizzontali devono essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato.

    5. Le caratteristiche fotometriche e colorimetriche dei segnali orizzontali temporanei e dei dispositivi retroriflettenti integrativi di detti segnali sono stabilite dal disciplinare tecnico di cui all'articolo 35, comma

    5. 6. Ad integrazione della visibilità dei mezzi segnaletici rifrangenti o in loro sostituzione, possono essere impiegati dispositivi luminosi a luce gialla., Durante le ore notturne ed in tutti i casi di scarsa visibilità, le barriere di testata delle zone di lavoro devono essere munite di idonei apparati luminosi di colore rosso a luce fissa. Il segnale "LAVORI" (fig. II.383) deve essere munito di analogo apparato luminoso di colore rosso a luce fissa.

    7. Lo sbarramento obliquo che precede eventualmente la zona di lavoro deve essere integrato da dispositivi a luce gialla lampeggiante, in sincrono o in progressione (luci scorrevoli).

    8. I margini longitudinali della zona di lavoro possono essere integrati con analoghi dispositivi a luce gialla fissa. Sono vietate le lanterne, od altre sorgenti luminose, a fiamma libera. È consentito l'impiego di torce a vento da parte degli organi di polizia stradale in situazioni di emergenza in condizioni di scarsa visibilità. 9. I dispositivi luminosi di cui ai commi 6, 7 e 8 sono soggetti ad approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici.

  • Art. 5 DPR 445/2000 – Rappresentanza legale

    Art. 5 DPR 445/2000 – Rappresentanza legale

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. Se l'interessato è soggetto alla potestà dei genitori, a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti dal presente testo unico sono sottoscritti rispettivamente dal genitore esercente la potestà, dal tutore, o dall'interessato stesso con l'assistenza del curatore.

  • Art. 13 L. 69/2019 – Inasprimento pene violenza sessuale (609-bis ss CP)

    Art. 13 L. 69/2019 – Inasprimento pene violenza sessuale (609-bis ss CP)

    L. 19 luglio 2019, n. 69 – Codice Rosso: tutela vittime di violenza domestica e di genere

    1. All’articolo 609-bis, primo comma, del codice penale le parole: «da cinque a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni».

    2. All’articolo 609-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al primo comma:

    1) all’alinea, le parole: «La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all’articolo 609-bis» sono sostituite dalle seguenti: «La pena stabilita dall’articolo 609-bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti»;

    2) il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore»;

    3) il numero 5) è sostituito dal seguente: «5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto»;

    b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La pena stabilita dall’articolo 609-bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all’articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci».

    3. All’articolo 609-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi»;

    b) al terzo comma, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

    4. All’articolo 609-septies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al primo comma, le parole: «articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 609-bis e 609-ter»;

    b) al secondo comma, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «dodici»;

    c) al quarto comma, il numero 5) è abrogato.

    5. All’articolo 609-octies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al secondo comma, le parole: «da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a quattordici anni»;

    b) al terzo comma, le parole: «La pena è aumentata se concorre taluna delle» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano le».

  • Art. 8 Reg. (UE) 2022/2065 – Assenza di obblighi generali di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti

    Art. 8 Reg. (UE) 2022/2065 – Assenza di obblighi generali di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    Ai prestatori di servizi intermediari non è imposto alcun obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che tali prestatori trasmettono o memorizzano, né di accertare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illegali.

  • Art. 6 DPR 495/1992 – Modalità e procedura per l’esercizio della diffida da parte del Ministro dei lavori pubblici. Sostituzione in caso di inadempienza

    Art. 6 DPR 495/1992 – Modalità e procedura per l’esercizio della diffida da parte del Ministro dei lavori pubblici. Sostituzione in caso di inadempienza

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il potere di diffida di cui all'articolo 5, comma 2, del codice, è esercitato dal Ministro dei lavori pubblici, in tutti i casi in cui sia accertata l'inosservanza, da parte dell'ente proprietario della strada, delle disposizioni del codice e del presente regolamento nonché delle leggi o degli atti aventi forza di legge da essi richiamate.

    2. Il Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, per i fini di cui al comma 1, si avvale di informazioni, segnalazioni e denunce che siano pervenute dagli organi di cui all'articolo 12 del codice, da qualsiasi persona e da associazioni senza scopo di lucro che perseguano finalità di salvaguardia dell'ambiente.

    3. Per assicurare l'attuazione operativa del servizio di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e) del codice, gli organi di polizia stradale che, per ragioni di istituto, rilevano casi di inosservanza delle norme di cui al comma 1, sono tenuti a trasmettere specifico rapporto al capo del Compartimento dell'ANAS territorialmente competente. Il rapporto, cui viene allegata dettagliata relazione da parte dell'indicato ufficio statale periferico, viene trasmesso entro trenta giorni al Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

    4. L'esercizio del potere di diffida nei riguardi dell'ente proprietario della strada può essere esercitato dal Ministro dei lavori pubblici, quando ne ricorrano le condizioni, anche d'ufficio.

    5. Il provvedimento di diffida, predisposto dal competente ufficio dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, può essere emanato, su delega del Ministro dei lavori pubblici, dal dirigente preposto all'Ispettorato generale.

    6. Il provvedimento di diffida deve indicare i casi accertati di inosservanza, senza che sia necessario specificare la fonte di informazione o la denuncia, le prescrizioni normative che si ritengono violate e gli interventi ritenuti necessari per ovviarvi. È fissato il termine, che non può essere, in genere, inferiore ai sessanta giorni, entro il quale l'ente proprietario deve ottemperare alla stessa. In caso di grave situazione di pericolo, il termine indicato può essere motivatamente ridotto.

    7. Il provvedimento di diffida deve essere notificato all'ente proprietario della strada inadempiente secondo le vigenti disposizioni di legge.

    8. Trascorso inutilmente il termine fissato nel provvedimento di diffida, il Ministro dei lavori pubblici ordina, con provvedimento notificato all'ente proprietario inadempiente, la immediata esecuzione delle opere necessarie incaricando chi deve provvedervi e le modalità di essa.

    9. Ultimata l'esecuzione delle opere, il Ministro dei lavori pubblici emette ordinanza-ingiunzione, a carico dell'ente diffidato, di rivalere completamente il Ministero dei lavori pubblici di tutte le somme erogate per l'esecuzione delle stesse, fissando il termine per il pagamento; in caso di inadempienza nel termine fissato, l'ordinanza-ingiunzione acquista immediata efficacia esecutiva ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

  • Art. 55 D.Lgs. 81/2015 – Abrogazioni e norme transitorie

    Art. 55 D.Lgs. 81/2015 – Abrogazioni e norme transitorie

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Salvo che non sia diversamente disposto, sono abrogati:

    a) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, recante disciplina del lavoro a tempo parziale in attuazione della direttiva 97/81/CE concernente l’accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES;

    b) gli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni;

    c) il decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251;

    d) il decreto legislativo 26 aprile 2012, n. 62, recante norme per l’implementazione del sistema di garanzia per i giovani;

    e) il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, recante testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

    f) l’articolo 7-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;

    g) i commi da 2 a 10 dell’articolo 46-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

    2. Ai contratti di lavoro a tempo parziale già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61.

    3. Ai contratti di lavoro a tempo determinato già in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, nonché le disposizioni di legge e di contratto collettivo applicabili, e quelli già stipulati continuano ad avere efficacia ai sensi delle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sino alla loro scadenza.

    4. Ai contratti di apprendistato già in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, e successive modificazioni.

    5. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, si applicano a far data dal 1° gennaio 2016, con salvezza dei contratti già instaurati che restano in vigore fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2015.

  • Art. 7 DPR 230/2000 – Servizi igienici

    Art. 7 DPR 230/2000 – Servizi igienici

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. I servizi igienici sono collocati in un vano annesso alla camera.

    2. I vani in cui sono collocati i servizi igienici forniti di acqua corrente, calda e fredda, sono dotati di lavabo, di doccia e, in particolare negli istituti o sezioni femminili, anche di bidet, per le esigenze igieniche dei detenuti e internati.

    3. Servizi igienici, lavabi e docce in numero adeguato devono essere, inoltre, collocati nelle adiacenze dei locali e delle aree dove si svolgono attività in comune.

  • Art. 4 Reg. (UE) 2022/2065 – Semplice trasporto

    Art. 4 Reg. (UE) 2022/2065 – Semplice trasporto

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio o nel fornire un accesso a una rete di comunicazione, il prestatore del servizio non è responsabile delle informazioni trasmesse o a cui si è avuto accesso a condizione che:

    a) non dia origine alla trasmissione;

    b) non selezioni il destinatario della trasmissione; e

    c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.

    2. Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al paragrafo 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.

    3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, conformemente all'ordinamento giuridico dello Stato membro, che un'autorità giudiziaria o amministrativa esiga che il prestatore del servizio impedisca o ponga fine a una violazione.