Autore: Andrea Marton

  • Art. 1259 Codice della Navigazione – Potere disciplinare in caso di perdita della nave o dell’aeromobile

    Art. 1259 Codice della Navigazione – Potere disciplinare in caso di perdita della nave o dell’aeromobile

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nel caso di perdita della nave o dell’aeromobile coloro che ne componevano l’equipaggio restano soggetti alle norme disciplinari fino a quando sono alle dipendenze del comandante per le operazioni di ricupero.

  • Art. 28 D.Lgs. 81/2015 – Decadenza e tutele contratto a termine

    Art. 28 D.Lgs. 81/2015 – Decadenza e tutele contratto a termine

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. L’impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore, entro centottanta giorni dalla cessazione del singolo contratto.

    2. In caso di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

  • Art. 66-septies D.Lgs. 209/2005 – Riassicurazione finite

    Art. 66-septies D.Lgs. 209/2005 – Riassicurazione finite

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((01. L'impresa che stipula contratti di riassicurazione finite o esercita attività di riassicurazione finite adotta adeguati processi e procedure di reportistica ed è in grado di identificare, quantificare, monitorare, gestire, controllare e segnalare in modo adeguato i rischi derivanti da detti contratti e attività.)) ((1. L'IVASS, con regolamento, stabilisce specifiche disposizioni per l'esercizio dell'attività di riassicurazione finite nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea e vigila sul rispetto delle condizioni e disposizioni di cui al presente articolo.))

  • Art. 292-bis Codice della Navigazione – Requisiti per l’esercizio delle funzioni di comandante e di primo ufficiale di coperta

    Art. 292-bis Codice della Navigazione – Requisiti per l’esercizio delle funzioni di comandante e di primo ufficiale di coperta

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    A bordo delle navi battenti bandiera italiana, il comandante e il primo ufficiale di coperta, se svolge le funzioni del comandante, devono essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato facente parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo, reso esecutivo dalla legge 28 luglio 1993, n. 300. L'accesso a tali funzioni è subordinato al possesso di una qualificazione professionale e ad una conoscenza della lingua e della legislazione italiana che consenta la tenuta dei documenti di bordo e l'esercizio delle funzioni pubbliche delle quali il comandante è investito. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinati i programmi di qualificazione professionale, nonché l'organismo competente allo svolgimento delle procedure di verifica dei requisiti di cui al primo comma.

  • Art. 44 L. 392/1978 – Tentativo obbligatorio di conciliazione

    Art. 44 L. 392/1978 – Tentativo obbligatorio di conciliazione

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    La domanda di conciliazione concernente la determinazione, l’aggiornamento e l’adeguamento del canone e’ presentata al giudice competente.

    Il giudice convoca le parti, con comunicazione da effettuarsi a cura della cancelleria, per una udienza da tenersi non oltre quindici giorni dalla presentazione della domanda di conciliazione, per l’amichevole componimento della vertenza.

    Se le parti si conciliano, viene redatto processo verbale sottoscritto dalle parti e dal giudice e depositato in cancelleria. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo.

    Se la conciliazione non riesce, il giudice ne da’ atto nel verbale.

    Nell’udienza di cui sopra il giudice puo’ essere affiancato da due esperti, uno per ciascuna delle parti, che possono sceglierli anche nell’ambito delle organizzazioni di inquilini o di proprietari. Le parti possono partecipare all’udienza personalmente o a mezzo di procuratore speciale e possono farsi assistere dal difensore.

  • Art. 19 D.Lgs. 81/2015 – Apposizione del termine e durata massima

    Art. 19 D.Lgs. 81/2015 – Apposizione del termine e durata massima

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

    a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

    b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

    2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l’eccezione delle attività stagionali di cui all’articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i ventiquattro mesi.

    3. Un ulteriore contratto a tempo determinato tra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso l’ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio.

    4. Con esclusione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l’atto scritto deve contenere, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1, lettere a) e b), in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso contratto tali esigenze devono essere indicate solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi.

  • Art. 40 DPR 495/1992 – Sicurezza dei pedoni nei cantieri stradali

    Art. 40 DPR 495/1992 – Sicurezza dei pedoni nei cantieri stradali

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. La segnaletica di sicurezza dei lavori, dei depositi, degli scavi e dei cantieri stradali deve comprendere speciali accorgimenti a difesa della incolumità dei pedoni che transitano in prossimità dei cantieri stessi.

    2. I cantieri edili, gli scavi, i mezzi e macchine operatrici, nonché il loro raggio di azione, devono essere sempre delimitati, soprattutto sul lato dove possono transitare pedoni, con barriere, parapetti, o altri tipi di recinzioni così come previsto dall'articolo 32, comma

    2. 3. Le recinzioni di cui al comma 2 devono essere segnalate con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti della superficie minima di 50 cm(Elevato al Quadrato), opportunamente intervallati lungo il perimetro interessato dalla circolazione.

    4. Se non esiste marciapiede, o questo è stato occupato dal cantiere, occorre delimitare e proteggere un corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di almeno 1 m. Detto corridoio può consistere in un marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata, oppure in una striscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, da barriere o da un parapetto di circostanza segnalati dalla parte della carreggiata, come precisato al comma

    3. 5. Tombini e ogni tipo di portello, aperti anche per un tempo brevissimo, situati sulla carreggiata o in banchine o su marciapiedi, devono essere completamente recintati (fig. II.402).

  • Art. 285 Codice della Navigazione – Ripartizione degli utili e delle perdite

    Art. 285 Codice della Navigazione – Ripartizione degli utili e delle perdite

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando non sia diversamente stabilito nella scrittura di costituzione o nella deliberazione prevista nel secondo comma dell'articolo 278, gli utili e le perdite della società di armamento si ripartiscono fra tutti i comproprietari in proporzione delle rispettive quote sociali. Tuttavia i comproprietari che non hanno consentito alla costituzione della società possono liberarsi dalla partecipazione alle perdite, abbandonando la loro quota di proprietà della nave.

  • Art. 12 D.Lgs. 151/2001 – Conseguenze della valutazione dei rischi

    Art. 12 D.Lgs. 151/2001 – Conseguenze della valutazione dei rischi

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Qualora i risultati della valutazione di cui all’articolo 11 rivelino un rischio per la sicurezza o la salute delle lavoratrici di cui al medesimo articolo, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l’esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro.

    2. Se la modifica delle condizioni o dell’orario di lavoro non è possibile, per il periodo della gravidanza e per sette mesi dopo il parto il datore di lavoro deve modificare temporaneamente le mansioni delle lavoratrici, applicando le disposizioni dell’articolo 7.

    3. Ove la modifica delle mansioni non risulti possibile, l’ispettorato del lavoro può disporre l’interdizione al lavoro per tutto il periodo per cui è previsto il divieto.

  • Infortunio in itinere: quando sei coperto dall’INAIL

    Guida pratica · Lavoro · Malattia e infortunio

    In sintesi

    L’infortunio in itinere è quello che accade durante il percorso casa-lavoro-casa o tra due sedi di lavoro. È coperto dall’INAIL se si usa il mezzo necessario o il tragitto abituale. Deviazioni rilevanti o uso del mezzo privato non necessario possono escludere la copertura.

    Riferimento normativo

    D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 – art. 2, comma 3

    Tabella riepilogativa

    Infortunio in itinere: condizioni di copertura INAIL
    Condizione Copertura INAIL
    Percorso casa-lavoro diretto (mezzo pubblico o mezzo privato necessario)
    Percorso tra due sedi di lavoro
    Deviazione per esigenze familiari documentate (figlio a scuola ecc.) Sì (se necessitata)
    Deviazione per motivi personali non necessari No
    Interruzione del percorso non necessitata No (per il tratto successivo all’interruzione)
    Colpa grave del lavoratore (es. guida in stato di ebbrezza) No

    Cos'è l'infortunio in itinere

    Per infortunio in itinere si intende l’infortunio occorso al lavoratore durante il percorso di andata e ritorno tra il luogo di abitazione e il luogo di lavoro, oppure tra il luogo di lavoro e il luogo di consumazione del pasto (se la mensa aziendale è assente), o ancora tra due sedi di lavoro in caso di doppio impiego. La copertura prescinde dall’orario e si applica anche in caso di lavoro straordinario o turni notturni.

    Il mezzo di trasporto e le deviazioni

    L’uso del mezzo privato (auto, moto, bicicletta) è coperto se necessario perché non è disponibile un mezzo pubblico adeguato o perché l’orario di lavoro non è compatibile con i trasporti pubblici. Le deviazioni dal percorso normale escludono in linea di principio la copertura, salvo che siano necessitate da esigenze lavorative o da obblighi familiari non altrimenti fronteggiabili (es. accompagnare un figlio a scuola).

    Come fare denuncia

    Il lavoratore deve avvisare immediatamente il datore di lavoro e recarsi al pronto soccorso specificando la causa: infortunio sul lavoro (in itinere). Il certificato medico INAIL va consegnato al datore, che presenta la denuncia all’INAIL entro 2 giorni dalla ricezione. L’indennità e le procedure sono le stesse dell’infortunio avvenuto in azienda (carenza 3 giorni a carico del datore; dal 4° indennità INAIL).

    Casi pratici

    Tizio – investito in bici durante il tragitto

    Tizio va al lavoro in bicicletta perché non ci sono corse di bus compatibili. Viene investito. Si tratta di infortunio in itinere coperto dall’INAIL: usa il mezzo privato per necessità e il percorso è diretto.

    Caia – deviazione per portare la figlia a scuola

    Caia devia per accompagnare la figlia a scuola prima di andare in ufficio: la deviazione è necessitata da obbligo familiare non altrimenti fronteggiabile. La giurisprudenza riconosce la copertura INAIL per questa tipologia di deviazione.

    Sempronio – incidente dopo la sosta al bar

    Sempronio si ferma al bar per un caffè, poi riparte e ha un incidente. L’interruzione per ragioni personali non necessarie può far perdere la copertura per il tratto percorso dopo l’interruzione.

    Domande frequenti

    L'infortunio con la propria auto durante il tragitto è coperto?

    Sì, se l’uso del mezzo privato è necessario (assenza di trasporti pubblici adeguati o orari incompatibili). L’INAIL valuta caso per caso la necessità del mezzo.

    E se vado in motorino o bici?

    Anche l’uso di moto e bicicletta è coperto alle stesse condizioni: necessità del mezzo e percorso diretto senza deviazioni non necessitate.

    Una piccola deviazione fa perdere la copertura?

    Dipende. Le deviazioni necessitate da obblighi familiari o lavorativi sono generalmente ammesse. Le deviazioni per motivi personali non necessari possono interrompere la copertura.

    L'indennità INAIL è la stessa dell'infortunio in azienda?

    Sì. Le regole sull’indennità (carenza 3 giorni a carico del datore, 60% dal 4° giorno e 75% dal 91°) si applicano anche all’infortunio in itinere.

    Devo avvisare il datore anche per un infortunio in itinere?

    Sì, immediatamente. Il datore è tenuto a presentare la denuncia all’INAIL entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 15 Reg. (UE) 2023/1114 – Responsabilità per le informazioni fornite in un White Paper sulle cripto-attività

    Art. 15 Reg. (UE) 2023/1114 – Responsabilità per le informazioni fornite in un White Paper sulle cripto-attività

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Qualora un offerente, una persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o il gestore di una piattaforma di negoziazione abbia violato l’articolo 6 fornendo nel suo White Paper sulle cripto-attività o in un White Paper sulle cripto-attività modificato informazioni non complete, corrette o chiare oppure fuorvianti, tale offerente, persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o gestore di una piattaforma di negoziazione e i membri del suo organo di amministrazione, direzione o controllo sono responsabili nei confronti del possessore della cripto-attività per qualsiasi perdita subita a causa di tale violazione.

    2. Ogni esclusione o limitazione contrattuale della responsabilità civile di cui al paragrafo 1 è priva di qualsiasi effetto giuridico.

    3. Qualora il White Paper sulle cripto-attività e le comunicazioni di marketing siano elaborate dal gestore della piattaforma di negoziazione in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3, la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione è altresì ritenuta responsabile qualora fornisca informazioni non complete, corrette o chiare, oppure fuorvianti al gestore della piattaforma di negoziazione.

    4. Spetta al possessore della cripto-attività presentare prove attestanti che l’offerente, la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività o il gestore della piattaforma di negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica abbia violato l’articolo 6 fornendo informazioni non complete, corrette o chiare oppure fuorvianti e che l’affidamento su tali informazioni abbia avuto un impatto sulla decisione del possessore di acquistare, vendere o scambiare detta cripto-attività.

    5. L’offerente, la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o il gestore della piattaforma di negoziazione e i membri del suo organo di amministrazione, direzione o controllo non sono responsabili nei confronti di un possessore di una cripto-attività delle perdite subite a causa dell’affidamento sulle informazioni fornite in una sintesi di cui all’articolo 6, paragrafo 7, comprese le relative traduzioni, tranne nei casi in cui la sintesi:

    a) è fuorviante, imprecisa o incoerente se letta congiuntamente alle altre parti del White Paper sulle cripto-attività; o

    b) non fornisce, se letta congiuntamente alle altre parti del White Paper sulle cripto-attività, informazioni fondamentali per aiutare i potenziali possessori della cripto-attività a valutare l’opportunità di acquistare tale cripto-attività.

    6. Il presente articolo lascia impregiudicata qualsiasi altra responsabilità civile ai sensi del diritto nazionale.

  • Art. 2 L. 898/1970 – Cessazione effetti civili matrimonio religioso

    Art. 2 L. 898/1970 – Cessazione effetti civili matrimonio religioso

    L. 1 dicembre 1970, n. 898 – Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (divorzio)

    1. Nei casi in cui il matrimonio sia stato celebrato con rito religioso e regolarmente trascritto, il giudice, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l’esistenza di una delle cause previste dall’art. 3, pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio.