In sintesi
- Salvo diversa previsione dell'atto costitutivo o della delibera ex art. 278, utili e perdite della società di armamento si ripartiscono tra tutti i comproprietari in proporzione alle rispettive quote sociali.
- La norma sancisce il principio di proporzionalità partecipativa: il rischio economico è commisurato all'investimento di ciascuno.
- I comproprietari che non hanno consentito alla costituzione della società hanno una facoltà di exit: possono liberarsi dalla partecipazione alle perdite abbandonando la loro quota di proprietà della nave.
- L'abbandono della quota è una scelta irrevocabile e definitiva che comporta la perdita di ogni diritto sulla nave.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 285 Codice della Navigazione — Ripartizione degli utili e delle perdite
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Quando non sia diversamente stabilito nella scrittura di costituzione o nella deliberazione prevista nel secondo comma dell'articolo 278, gli utili e le perdite della società di armamento si ripartiscono fra tutti i comproprietari in proporzione delle rispettive quote sociali. Tuttavia i comproprietari che non hanno consentito alla costituzione della società possono liberarsi dalla partecipazione alle perdite, abbandonando la loro quota di proprietà della nave.
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Ratio e collocazione sistematica
L'articolo 285 del Codice della navigazione regola la distribuzione economica interna alla società di armamento: esso stabilisce come si dividano tra i comproprietari sia i profitti che le perdite dell'impresa marittima comune. La norma si inserisce in un sistema che riconosce ampia autonomia privata — la scrittura di costituzione o la delibera assembleare ex art. 278 possono derogare alla regola legale — ma fissa una disciplina suppletiva che opera quando le parti nulla abbiano stabilito. Il criterio adottato è quello della proporzionalità alle quote: soluzione che riflette il principio elementare per cui chi rischia di più — perché ha investito di più — partecipa in misura maggiore ai risultati, positivi o negativi, dell'impresa.
Ripartizione proporzionale come regola suppletiva
In assenza di diversa pattuizione, utili e perdite si ripartiscono tra tutti i comproprietari, senza distinzione tra consenzienti e dissenzienti, in proporzione alle rispettive quote sociali. Il riferimento a 'tutti i comproprietari' è significativo: anche chi non ha votato per la costituzione della società partecipa alla ripartizione economica dei risultati, sia attivi che passivi. Ciò coerentemente con il fatto che la decisione a maggioranza di esercitare la nave in comune vincola l'intera compagine proprietaria, indipendentemente dal voto individuale. La quota sociale coincide in linea di principio con la quota di comproprietà della nave, salvo che l'atto costitutivo non preveda una diversa imputazione. L'autonomia privata può dunque modificare tanto il criterio di riparto quanto la misura in cui ciascun socio partecipa: è possibile, ad esempio, attribuire a un comproprietario una quota di utili superiore alla sua partecipazione navale in cambio di apporti di gestione o di know-how specifico.
Il diritto di abbandono del dissenziente
La disposizione più originale dell'art. 285 è quella contenuta nel secondo periodo: i comproprietari che non hanno consentito alla costituzione della società possono liberarsi dalla partecipazione alle perdite mediante l'abbandono della loro quota di proprietà della nave. Si tratta di una facoltà di recesso 'reale' — la liberazione avviene mediante trasferimento del diritto sulla cosa, non mediante corresponsione di denaro — che consente al dissenziente di uscire dalla compagine senza dover sopportare passività generate da una scelta imprenditoriale che non condivideva. L'istituto rievoca quello dell'abbandono liberatorio noto nel diritto dell'assicurazione marittima e nel diritto delle avarie: il soggetto rinuncia alla propria pretesa o al proprio diritto sul bene per liberarsi da un'obbligazione corrispondente. In questo caso, il dissenziente rinuncia alla propria quota della nave e, per effetto di tale rinuncia, si libera dall'obbligo di concorrere alle perdite. La norma configura un diritto potestativo del dissenziente, esercitabile unilateralmente senza necessità del consenso degli altri comproprietari.
Effetti e limiti dell'abbandono
L'abbandono della quota produce effetti definitivi e irreversibili: chi vi ricorre perde ogni diritto sulla nave — e quindi ogni pretesa sugli utili futuri — a fronte della liberazione dalle perdite correnti e future. La norma non specifica le modalità procedurali dell'abbandono: deve ritenersi che esso richieda una manifestazione di volontà inequivoca, documentata per iscritto e comunicata agli altri comproprietari e al gerente, con annotazione nei registri di iscrizione affinché la variazione sia opponibile ai terzi ai sensi dell'art. 284. La facoltà di abbandono è riservata ai soli dissenzienti: chi ha consentito alla costituzione della società non può invocare la medesima via di fuga dalle perdite, avendo volontariamente assunto il rischio d'impresa. Resta aperta la questione del momento in cui il diritto di abbandono può essere esercitato: la norma collega la facoltà alla partecipazione alle perdite, il che suggerisce che l'abbandono possa avvenire non solo al momento della costituzione della società ma anche in corso di gestione, allorché si manifestino perdite concrete.
Derogabilità convenzionale
Come accennato, la regola dell'art. 285 è dispositiva: la scrittura di costituzione o la delibera ex art. 278, secondo comma, possono stabilire criteri di riparto diversi. È possibile, ad esempio, escludere un comproprietario dalla partecipazione alle perdite (c.d. patto leonino temperato, ammissibile nel diritto speciale della navigazione in deroga al principio generale dell'art. 2265 c.c.) oppure prevedere che determinati comproprietari partecipino alle perdite solo fino a un certo limite. Il limite invalicabile rimane la tutela dei terzi: le pattuizioni interne non possono alterare il regime di responsabilità esterna previsto dagli artt. 283-284.
Casi pratici
Caso 1: Ripartizione proporzionale degli utili
La società di armamento della nave 'Trieste' realizza in un anno un utile netto di 120.000 euro. I comproprietari sono Tizio (50%), Caio (30%) e Sempronio (20%), e l'atto costitutivo non prevede deroghe alla ripartizione proporzionale: Tizio riceve 60.000 euro, Caio 36.000 euro e Sempronio 24.000 euro, in stretta proporzione alle quote.
Caso 2: Dissenziente che abbandona la quota per liberarsi dalle perdite
Tizio, titolare del 25% della nave 'Libeccio', aveva votato contro la costituzione della società di armamento. Dopo due anni di gestione in perdita, la società accumula un passivo di 200.000 euro. Per liberarsi dalla propria quota di perdite (50.000 euro), Tizio esercita il diritto di abbandono della sua quota di proprietà della nave, comunicandolo formalmente agli altri comproprietari Caio e Sempronio: perde ogni diritto sulla nave ma non è tenuto a versare alcunché a copertura delle perdite.
Caso 3: Deroga convenzionale al criterio proporzionale
Caio e Sempronio costituiscono una società di armamento per la motonave 'Libra': Caio detiene il 70% della nave ma, in virtù di un accordo nella scrittura di costituzione, partecipa agli utili solo per il 50%, cedendo il restante 20% a Sempronio in cambio dell'impegno di quest'ultimo a gestire operativamente la navigazione. La Tizio, terzo creditore, non è vincolato da tale pattuizione interna e può agire verso Caio nei limiti della sua quota navale del 70%.
Domande frequenti
Come si dividono gli utili e le perdite nella società di armamento in assenza di accordo specifico?
In proporzione alle rispettive quote sociali di ciascun comproprietario: chi possiede il 30% della nave partecipa per il 30% agli utili e alle perdite.
Un comproprietario dissenziente deve sempre partecipare alle perdite della società?
No. Il dissenziente ha la facoltà di liberarsi dalla partecipazione alle perdite abbandonando la propria quota di proprietà della nave. Si tratta di una scelta definitiva che comporta la perdita di ogni diritto sul bene.
L'atto costitutivo può prevedere una ripartizione degli utili diversa da quella proporzionale?
Sì. La scrittura di costituzione o la delibera ex art. 278 possono derogare al criterio legale, stabilendo quote di partecipazione agli utili e alle perdite diverse dalla quota di proprietà navale.
Chi ha consentito alla costituzione può anch'egli abbandonare la quota per evitare le perdite?
No. Il diritto di abbandono è riservato ai soli comproprietari che non hanno consentito alla costituzione della società. Chi ha aderito ha accettato volontariamente il rischio d'impresa e non può avvalersi di questa via di uscita.
L'abbandono della quota di comproprietà deve essere trascritto nei registri navali?
Sì. L'abbandono modifica la struttura della società di armamento e deve essere pubblicato nei registri per essere opponibile ai terzi, in conformità con le regole degli artt. 282 e 284 del Codice della navigazione.