Art. 2379 c.c. – Nullità delle deliberazioni
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Nei casi di mancata convocazione dell’assemblea, di mancanza del verbale e di impossibilità o illiceità dell’oggetto la deliberazione può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell’assemblea, se la deliberazione non è soggetta né a iscrizione né a deposito. Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili.
Nei casi e nei termini previsti dal precedente comma l’invalidità può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
Ai fini di quanto previsto dal primo comma la convocazione non si considera mancante nel caso d’irregolarità dell’avviso, se questo proviene da un componente dell’organo di amministrazione o di controllo della società ed è idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere preventivamente avvertiti della convocazione e della data dell’assemblea. Il verbale non si considera mancante se contiene la data della deliberazione e il suo oggetto ed è sottoscritto dal presidente dell’assemblea, o dal presidente del consiglio d’amministrazione o del consiglio di sorveglianza e dal segretario o dal notaio.
Si applicano, in quanto compatibili, il settimo e ottavo comma dell’articolo 2377.

Spiegazione
L’assemblea straordinaria della s.p.a. delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
Come funziona e quando si applica
Si distingue dall’assemblea ordinaria (art. 2364), che approva il bilancio e nomina gli organi sociali. Le delibere straordinarie richiedono quorum più elevati e il verbale del notaio. Lo statuto può attribuire agli amministratori alcune competenze (es. adeguamenti).
Esempio pratico
Per cambiare l’oggetto sociale, aumentare il capitale o trasformare la società serve una delibera dell’assemblea straordinaria, verbalizzata dal notaio.
Domande frequenti
Di cosa decide l’assemblea straordinaria?
Delle modifiche dello statuto, della nomina e dei poteri dei liquidatori e delle altre materie attribuite dalla legge (art. 2365).
Che differenza c’è con l’assemblea ordinaria?
L’ordinaria approva il bilancio e nomina gli organi (art. 2364); la straordinaria modifica lo statuto e richiede quorum più alti e il notaio.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.