Autore: Andrea Marton

  • Art. 325 Codice della Navigazione – Vari tipi di contratto di arruolamento

    Art. 325 Codice della Navigazione – Vari tipi di contratto di arruolamento

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il contratto di arruolamento può essere stipulato:

    a) per un dato viaggio o per più viaggi;

    b) a tempo determinato;

    c) a tempo indeterminato. La retribuzione spettante all'arruolato può essere stabilita:

    a) in una somma fissa per l'intera durata del viaggio;

    b) in una somma fissa a mese o ad altro periodo di tempo;

    c) in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti del viaggio, con la fissazione di un minimo garantito;

    d) parte in forma di somma fissa periodica e parte in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti. Agli effetti del contratto di arruolamento, per viaggio si intende il complesso delle traversate fra porto di caricazione e porto di ultima destinazione, oltre all'eventuale traversata in zavorra per raggiungere il porto di caricazione. La misura e le componenti della retribuzione sono determinate e regolate dalle norme dei contratti collettivi di lavoro .

  • Art. 13 D.Lgs. 151/2001 – Adeguamento alla disciplina comunitaria

    Art. 13 D.Lgs. 151/2001 – Adeguamento alla disciplina comunitaria

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. I decreti di cui all’articolo 7, comma 2, sono aggiornati in conformità ai progressi tecnici e scientifici e alle modifiche della regolamentazione comunitaria.

  • Art. 4 Reg. (UE) 2023/1114 – Offerte al pubblico di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica

    Art. 4 Reg. (UE) 2023/1114 – Offerte al pubblico di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Una persona non presenta un’offerta al pubblico nell’Unione di una cripto-attività diversa da un token collegato ad attività o da un token di moneta elettronica a meno che tale persona:

    a) sia una persona giuridica;

    b) abbia redatto un White Paper sulle cripto-attività in relazione a tale cripto-attività conformemente all’articolo 6;

    c) abbia notificato il White Paper sulle cripto-attività conformemente all’articolo 8;

    d) abbia pubblicato il White Paper sulle cripto-attività conformemente all’articolo 9;

    e) abbia redatto le eventuali comunicazioni di marketing in relazione a tale cripto-attività conformemente all’articolo 7;

    f) abbia pubblicato le eventuali comunicazioni di marketing in relazione a tale cripto-attività conformemente all’articolo 9;

    g) rispetti gli obblighi per gli offerenti di cui all’articolo 14.

    2. Il paragrafo 1, lettere b), c), d) ed f), non si applica a nessuno delle seguenti offerte al pubblico di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica:

    a) un’offerta a meno di 150 persone fisiche o giuridiche per ogni Stato membro in cui tali persone agiscono per proprio conto;

    b) un’offerta al pubblico di una cripto-attività nell’Unione il cui corrispettivo totale, nell’arco di un periodo di 12 mesi a decorrere dall’inizio dell’offerta, non superi 1 000 000 EUR o l’importo equivalente in un’altra valuta ufficiale o in cripto-attività;

    c) un’offerta di una cripto-attività rivolta esclusivamente agli investitori qualificati dove la cripto-attività può essere detenuta solo da tali investitori qualificati.

    3. Il presente titolo non si applica alle offerte al pubblico di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica ove ricorra uno dei casi seguenti:

    a) la cripto-attività è offerta gratuitamente;

    b) la cripto-attività è creata automaticamente a titolo di ricompensa per il mantenimento del registro distribuito o la convalida delle operazioni;

    c) l’offerta riguarda un utility token che fornisce accesso a un bene o servizio esistente o in gestione;

    d) il possessore della cripto-attività ha il diritto di utilizzarla solo in cambio di beni e servizi in una rete limitata di esercenti con accordi contrattuali con l’offerente.

    Ai fini della lettera a) del primo comma, una cripto-attività non è considerata offerta gratuitamente se gli acquirenti sono tenuti a fornire o a impegnarsi a fornire dati personali all’offerente in cambio di tale cripto-attività o se l’offerente di una cripto-attività riceve dai potenziali possessori di queste onorari, commissioni, o benefici monetari o non monetari in cambio di detta cripto-attività. Qualora, per ciascun periodo di 12 mesi a decorrere dall’inizio dell’offerta al pubblico iniziale, il corrispettivo totale di un’offerta al pubblico di una cripto-attività nell’Unione nelle circostanze di cui al primo comma, lettera d), superi 1 000 000 EUR, l’offerente invia all’autorità competente una notifica contenente una descrizione dell’offerta e spiegando perché l’offerta è esentata dal presente titolo a norma del primo comma, lettera d). Sulla base della notifica di cui al terzo comma, l’autorità competente adotta una decisione debitamente giustificata se ritiene che l’attività non possa beneficiare di un’esenzione in quanto rete limitata ai sensi del primo comma, lettera d), e ne informa di conseguenza l’offerente.

    4. Le esenzioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non si applicano qualora l’offerente, o un’altra persona che agisce per suo conto, renda nota in qualsiasi comunicazione la sua intenzione di chiedere l’ammissione alla negoziazione di una cripto-attività diversa da un token collegato ad attività o da un token di moneta elettronica.

    5. L’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività a norma dell’articolo 59 non è necessaria per la prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto dei clienti o per la prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività in relazione a cripto-attività le cui offerte al pubblico sono esenti a norma del paragrafo 3 del presente articolo, a meno che:

    a) esista un’altra offerta al pubblico della stessa cripto-attività e tale offerta non benefici dell’esenzione; o

    b) la cripto-attività offerta è ammessa ad una piattaforma di negoziazione.

    6. Qualora l’offerta al pubblico di una cripto-attività diversa da un token collegato ad attività o da un token di moneta elettronica abbia come oggetto un utility token che permette l’accesso a beni o servizi non ancora esistenti o non ancora operativi, la durata dell’offerta al pubblico quale descritta nel White Paper sulle cripto-attività non supera i 12 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione di detto White Paper.

    7. Qualsiasi successiva offerta al pubblico di una cripto-attività diversa da un token collegato ad attività o da un token di moneta elettronica è considerata un’offerta separata al pubblico cui si applicano i requisiti di cui al paragrafo 1, fatta salva l’eventuale applicazione del paragrafo 2 o 3 alla successiva offerta al pubblico. Nessun ulteriore White Paper sulle cripto-attività è richiesto per alcuna successiva offerta al pubblico di una cripto-attività diversa da un token collegato ad attività o da un token di moneta elettronica, purché sia stato pubblicato un White Paper sulle cripto-attività conformemente agli articoli 9 e 12 e la persona responsabile della redazione di tale White Paper acconsenta al suo utilizzo per iscritto.

    8. Qualora un’offerta al pubblico di una cripto-attività diversa da un token collegato ad attività o da un token di moneta elettronica sia esentata dall’obbligo di pubblicare un White Paper sulle cripto-attività di cui al paragrafo 2 o 3, ma esso è comunque redatto volontariamente, si applica il presente titolo.

  • Art. 12 Reg. (UE) 2024/1689 – Conservazione delle registrazioni

    Art. 12 Reg. (UE) 2024/1689 – Conservazione delle registrazioni

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. I sistemi di IA ad alto rischio consentono a livello tecnico la registrazione automatica degli eventi («log») per la durata del ciclo di vita del sistema.

    2. Al fine di garantire un livello di tracciabilità del funzionamento del sistema di IA ad alto rischio adeguato alla finalità prevista del sistema, le capacità di registrazione consentono la registrazione di eventi pertinenti per:

    a) l'individuazione di situazioni che possono far sì che il sistema di IA ad alto rischio presenti un rischio ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 1, o determinare una modifica sostanziale;

    b) l'agevolazione del monitoraggio successivo all'immissione sul mercato di cui all'articolo 72; e

    c) il monitoraggio del funzionamento dei sistemi di IA ad alto rischio di cui all'articolo 26, paragrafo 5.

    3. Per i sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III, punto 1, lettera a), le capacità di registrazione comprendono almeno i dati seguenti:

    a) la registrazione del periodo di ciascun utilizzo del sistema (data e ora di inizio e di fine di ciascun utilizzo);

    b) la banca dati di riferimento utilizzata dal sistema per verificare i dati di input;

    c) i dati di input per i quali la ricerca ha portato a una corrispondenza;

    d) l'identificativo delle persone fisiche che partecipano alla verifica dei risultati di cui all'articolo 14, paragrafo 5.

  • Art. 47-quater D.Lgs. 81/2015 – Compenso dei rider

    Art. 47-quater D.Lgs. 81/2015 – Compenso dei rider

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. I lavoratori di cui all’articolo 47-bis hanno diritto ad un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In assenza di contratti collettivi applicabili, i lavoratori di cui all’articolo 47-bis hanno diritto ad una indennità integrativa non inferiore al 10 per cento per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni meteorologiche sfavorevoli.

    2. Non è ammessa la determinazione del compenso in base alle consegne effettuate.

  • Art. 201 Codice Civile: Spese e miglioramenti

    Art. 201 Codice Civile: Spese e miglioramenti

    Art. 201 c.c. [Spese e miglioramenti] (1)

    Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151

    [Abrogato]

  • Art. 296 Codice della Navigazione – Atti di stato civile e testamenti

    Art. 296 Codice della Navigazione – Atti di stato civile e testamenti

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante della nave marittima esercita le funzioni di ufficiale di stato civile previste dal presente codice e riceve i testamenti indicati nell'articolo 611 del codice civile.

  • Art. 14 L. 69/2019 – Trasmissione provvedimenti al giudice civile (64-bis disp att CPP)

    Art. 14 L. 69/2019 – Trasmissione provvedimenti al giudice civile (64-bis disp att CPP)

    L. 19 luglio 2019, n. 69 – Codice Rosso: tutela vittime di violenza domestica e di genere

    1. Dopo l’articolo 64 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

    «Art. 64-bis (Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile). – 1. Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all’esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l’archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale è trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente».

    2. All’articolo 90-bis, comma 1, lettera p), del codice di procedura penale, le parole: «e alle case rifugio» sono sostituite dalle seguenti: «, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato».

    3. All’articolo 190-bis, comma 1-bis, del codice di procedura penale, le parole: «anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «anni diciotto».

  • Art. 332 Codice della Navigazione – Contenuto del contratto

    Art. 332 Codice della Navigazione – Contenuto del contratto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il contratto di arruolamento deve enunciare: 1) il nome o il numero della nave sulla quale l'arruolato deve prestare servizio o la clausola prevista nel secondo comma dell'articolo 327; 2) il nome, la paternità dell'arruolato, l'anno di nascita, il domicilio, l'ufficio di iscrizione e il numero di matricola; 3) la qualifica e le mansioni dell'arruolato; 4) il viaggio o i viaggi da compiere e il giorno in cui l'arruolato deve assumere servizio, se l'arruolamento è a viaggio; la decorrenza e la durata del contratto, se l'arruolamento è a tempo determinato; la decorrenza del contratto, se l'arruolamento è a tempo indeterminato; 5) la forma e la misura della retribuzione; 6) il luogo e la data della conclusione del contratto; 7) l'indicazione del contratto collettivo, qualora esista. Se dal contratto ovvero dall'annotazione sul ruolo di equipaggio o sulla licenza l'arruolamento non risulta stipulato a viaggio o a tempo determinato, esso è regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato. Degli effetti del contratto

  • Art. 10 Reg. (UE) 2023/1114 – Risultato dell’offerta al pubblico e disposizioni di salvaguardia

    Art. 10 Reg. (UE) 2023/1114 – Risultato dell’offerta al pubblico e disposizioni di salvaguardia

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Gli offerenti di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica che fissano un termine per la loro offerta al pubblico di tali cripto-attività pubblicano sul loro sito web il risultato dell’offerta al pubblico entro 20 giorni lavorativi dalla fine del periodo di sottoscrizione.

    2. Gli offerenti di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica che non fissano un termine per la loro offerta al pubblico di tali cripto-attività pubblicano sul loro sito web, su base continuativa, almeno con cadenza mensile, il numero di quote di cripto-attività in circolazione.

    3. Gli offerenti di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica che fissano un termine per la loro offerta al pubblico di cripto-attività adottano disposizioni efficaci per monitorare e tutelare i fondi o le altre cripto-attività raccolti durante l’offerta al pubblico. A tal fine, detti offerenti assicurano che i fondi o le cripto-attività raccolti durante l’offerta al pubblico siano detenuti in custodia da uno o entrambi i soggetti seguenti:

    a) un ente creditizio, se i fondi sono raccolti durante l’offerta al pubblico;

    b) un prestatore di servizi per le cripto-attività che presta custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti.

    4. Quando l’offerta al pubblico non ha un termine, l’offerente rispetta le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo fino alla scadenza del diritto di recesso del detentore al dettaglio di cui all’articolo 13.

  • Art. 8 DPR 230/2000 – Igiene personale

    Art. 8 DPR 230/2000 – Igiene personale

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Gli oggetti necessari per la cura e la pulizia della persona sono indicati con specifico riferimento alla loro qualità e quantità in tabelle, distinte per uomini e donne, stabilite con decreto ministeriale.

    2. Per gli uomini e per le donne sono, rispettivamente, organizzati servizi di barbiere e parrucchiere, di cui essi possono usufruire periodicamente secondo le necessità.

    3. Nei locali di pernottamento è consentito l'uso di rasoio elettrico.

    4. Il regolamento interno prevede i tempi e le modalità di accesso ai servizi di barbiere e di parrucchiere e gli orari di utilizzazione quotidiana dell'acqua calda.

    5. L'obbligo della doccia può essere imposto per motivi igienico-sanitari.

  • Art. 74 L. 392/1978 – Rinvio alle disposizioni processuali

    Art. 74 L. 392/1978 – Rinvio alle disposizioni processuali

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Le disposizioni degli artt. da 43 a 57 sono applicabili alle locazioni previste nei capi I (locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione) e II (locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione) del presente titolo.