Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 17 Reg. (UE) 2023/1114 – Requisiti per gli enti creditizi

    Art. 17 Reg. (UE) 2023/1114 – Requisiti per gli enti creditizi

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Un token collegato ad attività emesso da un ente creditizio può essere offerto al pubblico o ammesso alla negoziazione se l’ente creditizio:

    a) redige un White Paper sulle cripto-attività di cui all’articolo 19 per il token collegato ad attività, sottopone tale White Paper all’approvazione dell’autorità competente del suo Stato membro d’origine conformemente alla procedura stabilita dalle norme tecniche di regolamentazione adottate in conformità del paragrafo 8 del presente articolo e ottiene l’approvazione del White Paper sulle cripto-attività da parte dell’autorità competente;

    b) notifica alla rispettiva autorità competente, almeno 90 giorni lavorativi prima di emettere per la prima volta il token collegato ad attività, fornendole le informazioni seguenti: i) un programma operativo che definisce il modello di business che l’ente creditizio intende seguire; ii) un parere giuridico secondo cui il token collegato ad attività non è assimilabile a: – una cripto-attività esclusa dall’ambito di applicazione del presente regolamento conformemente all’articolo 2, paragrafo 4; – un token di moneta elettronica; iii) una descrizione dettagliata dei dispositivi di governance di cui all’articolo 34, paragrafo 1; iv) le politiche e le procedure elencate all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma; v) una descrizione degli accordi contrattuali con i terzi di cui all’articolo 34, paragrafo 5, secondo comma; vi) una descrizione della politica di continuità operativa di cui all’articolo 34, paragrafo 9; vii) una descrizione dei meccanismi di controllo interno e delle procedure di gestione del rischio di cui all’articolo 34, paragrafo 10; viii) una descrizione dei sistemi e delle procedure in atto a tutela della disponibilità, autenticità, integrità e riservatezza dei dati di cui all’articolo 34, paragrafo 11. i) un programma operativo che definisce il modello di business che l’ente creditizio intende seguire; ii) un parere giuridico secondo cui il token collegato ad attività non è assimilabile a: – una cripto-attività esclusa dall’ambito di applicazione del presente regolamento conformemente all’articolo 2, paragrafo 4; – un token di moneta elettronica; – una cripto-attività esclusa dall’ambito di applicazione del presente regolamento conformemente all’articolo 2, paragrafo 4; – un token di moneta elettronica; iii) una descrizione dettagliata dei dispositivi di governance di cui all’articolo 34, paragrafo 1; iv) le politiche e le procedure elencate all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma; v) una descrizione degli accordi contrattuali con i terzi di cui all’articolo 34, paragrafo 5, secondo comma; vi) una descrizione della politica di continuità operativa di cui all’articolo 34, paragrafo 9; vii) una descrizione dei meccanismi di controllo interno e delle procedure di gestione del rischio di cui all’articolo 34, paragrafo 10; viii) una descrizione dei sistemi e delle procedure in atto a tutela della disponibilità, autenticità, integrità e riservatezza dei dati di cui all’articolo 34, paragrafo 11.

    i) un programma operativo che definisce il modello di business che l’ente creditizio intende seguire;

    ii) un parere giuridico secondo cui il token collegato ad attività non è assimilabile a: – una cripto-attività esclusa dall’ambito di applicazione del presente regolamento conformemente all’articolo 2, paragrafo 4; – un token di moneta elettronica; – una cripto-attività esclusa dall’ambito di applicazione del presente regolamento conformemente all’articolo 2, paragrafo 4; – un token di moneta elettronica;

    – una cripto-attività esclusa dall’ambito di applicazione del presente regolamento conformemente all’articolo 2, paragrafo 4;

    – un token di moneta elettronica;

    iii) una descrizione dettagliata dei dispositivi di governance di cui all’articolo 34, paragrafo 1;

    iv) le politiche e le procedure elencate all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma;

    v) una descrizione degli accordi contrattuali con i terzi di cui all’articolo 34, paragrafo 5, secondo comma;

    vi) una descrizione della politica di continuità operativa di cui all’articolo 34, paragrafo 9;

    vii) una descrizione dei meccanismi di controllo interno e delle procedure di gestione del rischio di cui all’articolo 34, paragrafo 10;

    viii) una descrizione dei sistemi e delle procedure in atto a tutela della disponibilità, autenticità, integrità e riservatezza dei dati di cui all’articolo 34, paragrafo 11.

    2. Un ente creditizio che ha precedentemente notificato l’autorità competente, in conformità del paragrafo 1 lettera b), l’emissione di un altro token collegato ad attività, non è tenuto a presentare le informazioni che ha precedentemente trasmesso all’autorità competente qualora tali informazioni siano identiche. Nel presentare le informazioni elencate al paragrafo 1, lettera b), l’ente creditizio conferma espressamente che le informazioni non ritrasmesse sono ancora aggiornate.

    3. L’autorità competente che riceve una notifica di cui al paragrafo 1, lettera b), valuta, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni elencate in tale paragrafo, se le informazioni richieste in tale lettera sono state fornite. Qualora l’autorità competente concluda che una notifica non è completa a causa della mancanza di informazioni, essa informa immediatamente l’ente creditizio notificante al riguardo e fissa un termine entro il quale l’ente creditizio è tenuto a fornire le informazioni mancanti. Il termine per fornire eventuali informazioni mancanti non supera i 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta. Fino alla scadenza di tale temine, il decorso del periodo fissato al paragrafo 1, lettera b), è sospeso. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni da parte dell’autorità competente sono a discrezione di detta autorità ma non danno luogo ad una sospensione del decorso del periodo fissato al paragrafo 1, lettera b). L’ente creditizio non presenta un’offerta al pubblico e non chiede l’ammissione alla negoziazione del token collegato ad attività fino a quando la notifica è incompleta.

    4. L’ente creditizio che emette token collegati ad attività, compresi i token collegati ad attività significativi, non è soggetto agli articoli 16, 18, 20, 21, 24, 35, 41 e 42.

    5. L’autorità competente comunica senza indugio alla BCE le informazioni complete ricevute in conformità del paragrafo 1 e, qualora l’ente creditizio sia stabilito in uno Stato membro la cui valuta ufficiale non è l’euro o qualora il token collegato ad attività abbia come valuta di riferimento una valuta ufficiale di uno Stato membro diversa dall’euro, anche alla banca centrale di tale Stato membro. La BCE e, se del caso, la banca centrale dello Stato membro di cui al primo comma emettono, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni complete, un parere sulle informazioni e lo trasmettono all’autorità competente. L’autorità competente esige che l’ente creditizio non offra al pubblico e non chieda l’ammissione alla negoziazione del token collegato ad attività nei casi in cui la BCE o, se del caso, la banca centrale dello Stato membro di cui al primo comma, esprima un parere negativo per motivi di rischio al regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, di trasmissione della politica monetaria o di sovranità monetaria.

    6. L’autorità competente comunica all’ESMA le informazioni di cui all’articolo 109, paragrafo 3 dopo aver verificato la completezza delle informazioni ricevute in conformità del paragrafo 1 del presente articolo. L’ESMA rende disponibili, tali informazioni nel registro di cui all’articolo 109, paragrafo 3, entro la data di inizio dell’offerta al pubblico o dell’ammissione alla negoziazione.

    7. Entro due giorni lavorativi dalla revoca dell’autorizzazione, l’autorità competente pertinente comunica all’ESMA la revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio che emette token collegati ad attività. L’ESMA rende disponibili, senza indebito ritardo, le informazioni riguardanti tale revoca nel registro di cui all’articolo 109, paragrafo 3.

    8. L’ABE elabora, in stretta cooperazione con l’ESMA e la BCE, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente la procedura per l’approvazione del White Paper sulle cripto-attività di cui al paragrafo 1, lettera a). L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

  • Art. 46 L. 392/1978 – Rinvio alle norme sul procedimento di lavoro

    Art. 46 L. 392/1978 – Rinvio alle norme sul procedimento di lavoro

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Il procedimento per le controversie di cui agli articoli 30 e 45, per tutto cio’ che non e’ regolato dalla presente legge, e’ disciplinato dagli articoli 414, 415, 416, 417, commi secondo, terzo, quarto e quinto, 418, 419, 420, 421, comma primo, 422, 424, 429, commi primo e secondo, 430 del codice di procedura civile e dall’articolo 431 dello stesso codice, in quanto applicabile.

    Si applica altresi’ l’articolo 145 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

  • Art. 346 Codice della Navigazione – Sbarco dell’arruolato per cattivo trattamento

    Art. 346 Codice della Navigazione – Sbarco dell’arruolato per cattivo trattamento

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'autorità marittima o quella consolare su domanda dell'arruolato, può ordinare lo sbarco immediato, se il comandante ha commesso contro di lui abusi di potere o ha tollerato che tali abusi fossero commessi da altre persone, ovvero non gli ha fornito, senza giustificato motivo, i viveri nella misura dovuta o l'assistenza sanitaria alla quale egli ha diritto. In questo caso, il contratto si considera risolto per colpa dell'armatore.

  • Art. 316 Codice della Navigazione – Formazione dell’equipaggio

    Art. 316 Codice della Navigazione – Formazione dell’equipaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'equipaggio della nave marittima è costituito dal comandante, dagli ufficiali e da tutte le altre persone arruolate per il servizio della nave. L'equipaggio della nave della navigazione interna è costituito dal comandante, dagli ufficiali e da tutti gli altri iscritti nei registri del personale navigante imbarcati per il servizio della nave. Fa inoltre parte dell'equipaggio il pilota durante il periodo in cui presta servizio a bordo.

  • Art. 5 T.U. Espropriazione – Ambito di applicazione nei confronti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano

    Art. 5 T.U. Espropriazione – Ambito di applicazione nei confronti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. Le Regioni a statuto ordinario esercitano la potestà legislativa concorrente, in ordine alle espropriazioni strumentali alle materie di propria competenza, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico.

    2. Le Regioni a statuto speciale, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa in materia di espropriazione per pubblica utilità nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

    3. Le disposizioni del testo unico operano direttamente nei riguardi delle Regioni fino a quando esse non esercitano la propria potestà legislativa in materia, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. La Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione ai sensi degli articoli 4 e 8 dello statuto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell’articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.

    4. Nell’ambito delle funzioni amministrative conferite dallo Stato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle leggi vigenti rientrano anche quelle concernenti i procedimenti di espropriazione per pubblica utilità e quelli concernenti la materiale acquisizione delle aree.

  • Art. 31 DPR 495/1992 – Segnalamento e delimitazione dei cantieri

    Art. 31 DPR 495/1992 – Segnalamento e delimitazione dei cantieri

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Gli accorgimenti necessari alla sicurezza e alla fluidità della circolazione nel tratto di strada che precede un cantiere o una zona di lavoro o di deposito di materiali, consistono in un segnalamento adeguato alle velocità consentite ai veicoli, alle dimensioni della deviazione ed alle manovre da eseguire all'altezza del cantiere, al tipo di strada e alle situazioni di traffico e locali.

    2. In prossimità di cantieri fissi o mobili, anche se di manutenzione, deve essere installato il segnale LAVORI (fig. II.383) corredato da pannello integrativo indicante l'estesa del cantiere quando il tratto di strada interessato sia più lungo di 100 m. Il solo segnale LAVORI non può sostituire gli altri mezzi segnaletici previsti nel presente articolo e in quelli successivi riguardanti la sicurezza della circolazione in presenza di cantieri stradali.

    3. Conformemente agli schemi segnaletici di cui all'articolo 30, comma 4, devono essere utilizzati, ove previsti, i seguenti segnali: a) divieto di sorpasso (figg. II.48 e II.52) e limite massimo di velocità (fig. II.50); b) segnali di obbligo: 1) direzione obbligatoria (figg. II.80/a, II.80/b, II.80/c); 2) preavviso di direzione obbligatoria (figure II.80/d, II.80/e); 3) direzioni consentite (figg. II.81/a, II.81/b, II.81/c); 4) passaggio obbligatorio (figg. II.82/a, II.82/b); 5) passaggi consentiti (fig. II.83); c) strettoia (figg. II.384, II.385, II.386) e doppio senso di circolazione (fig. II.387); d) chiusura di una o più corsie (figg. II.411/a, II.411/b, II.411/c, II.411/d), carreggiata chiusa (figure II.412/a, II.413/a, II.413/b) e rientro in carreggiata (figure II.412/b, II.413/c); e) segnali di fine prescrizione (figg. II.70, II.71, II.72, II.73).

    4. Se ne ricorrono i motivi e le condizioni, devono essere utilizzati anche i seguenti segnali: a) altri segnali di divieto ritenuti necessari e relativi segnali di fine divieto in funzione delle necessità derivanti dalle condizioni locali del cantiere stradale; b) mezzi di lavoro in azione (fig. II.388); c) strada deformata (fig. II.389); d) materiale instabile sulla strada (fig. II.390); e) segnali orizzontali in rifacimento (fig. II.391); f) altri segnali di pericolo ritenuti necessari sempre con colore di fondo giallo.

    5. I mezzi di delimitazione dei cantieri stradali o dei depositi sulle strade, secondo le necessità e le condizioni locali, sono i seguenti: a) le barriere; b) i delineatori speciali; c) i coni e i delineatori flessibili; d) i segnali orizzontali temporanei e dispositivi retroriflettenti integrativi; e) gli altri mezzi di segnalamento in aggiunta o in sostituzione di quelli previsti, purché preventivamente autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici.

    6. Per ottenere la preventiva autorizzazione di cui al comma 5, lettera e), l'ente proprietario o concessionario deve presentare tempestiva istanza all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici indicando la necessità od opportunità del segnalamento aggiunto o sostitutivo e le modalità di tali segnalamenti e della loro apposizione, con indicazione del periodo in cui il segnalamento medesimo deve essere apposto. L'Ispettorato generale, se del caso, autorizza il segnalamento in tempo utile e con lo stesso provvedimento autorizzatorio può apportare modifiche di carattere tecnico o temporale.

  • Art. 191 Codice Civile: Scioglimento della comunione

    Art. 191 Codice Civile: Scioglimento della comunione

    Art. 191 c.c. – Scioglimento della comunione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Scioglimento della comunione.

    La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l’annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.

    Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione .

    Nel caso di azienda di cui alla lettera d) dell’articolo 177, lo scioglimento della comunione può essere deciso, per accordo dei coniugi, osservata la forma prevista dall’articolo 162.

  • Art. 170 TUIR: Trasformazione della società

    Art. 170 TUIR: Trasformazione della società

    Art. 170 TUIR – Trasformazione della società (ex art. 122)

    In vigore dal 01/01/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. La trasformazione della societa’ non costituisce realizzo ne’ distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
    2. In caso di trasformazione di una societa’ soggetta all’imposta di cui al Titolo II in societa’ non soggetta a tale imposta, o viceversa, il reddito del periodo compreso tra l’inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione e’ determinato secondo le disposizioni applicabili prima della trasformazione in base alle risultanze di apposito conto economico.
    3. Nel caso di trasformazione di una societa’ non soggetta all’imposta di cui al Titolo II in societa’ soggetta a tale imposta le riserve costituite prima della trasformazione con utili imputati ai soci a norma dell’articolo 5, se dopo la trasformazione siano state iscritte in bilancio con indicazione della loro origine, non concorrono a formare il reddito dei soci in caso di distribuzione e l’imputazione di esse a capitale non comporta l’applicazione del comma 6 dell’articolo 47.
    4. Nel caso di trasformazione di una societa’ soggetta all’imposta di cui al titolo II in societa’ non soggetta a tale imposta le riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui al comma 5 dell’articolo 47, sono imputate ai soci, a norma dell’articolo 5:
    a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d’esercizio, se dopo la trasformazione siano iscritte in bilancio con indicazione della loro origine;
    b) nel periodo di imposta successivo alla trasformazione, se non siano iscritte in bilancio o vi siano iscritte senza la detta indicazione.
    5. Le riserve di cui al comma 4 sono assoggettate ad imposta secondo il regime applicabile alla distribuzione delle riserve delle societa’ di cui all’articolo 73.”

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  • Art. 15 Codice del Processo Amministrativo – Rilievo dell’incompetenza

    Art. 15 Codice del Processo Amministrativo – Rilievo dell’incompetenza

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Il difetto di competenza è rilevato d’ufficio finché la causa non è decisa in primo grado. Nei giudizi di impugnazione esso è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla competenza.

    2. In ogni caso il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa.

    3. In mancanza di domanda cautelare, il difetto di competenza può essere eccepito entro il termine previsto per la costituzione in giudizio. Il presidente fissa la camera di consiglio per la pronuncia immediata sulla questione di competenza. Si osserva il procedimento di cui all’articolo 87, comma 3.

    4. Il giudice provvede con ordinanza, nei casi di cui ai commi 2 e 3. Se dichiara la propria incompetenza, indica il giudice ritenuto competente. Se, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di tale ordinanza, la causa è riassunta davanti al giudice dichiarato competente, il processo continua davanti al nuovo giudice. Salvo quanto previsto al comma 6, la riassunzione preclude alla parte che l’ha effettuata la proposizione del regolamento di competenza.

    5. L’ordinanza che pronuncia sulla competenza senza decidere sulla domanda cautelare è impugnabile esclusivamente con il regolamento di competenza di cui all’articolo 16. Il giudice dinanzi al quale la causa è riassunta, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d’ufficio il regolamento di competenza. L’ordinanza che pronuncia sulla competenza e sulla domanda cautelare può essere impugnata col regolamento di competenza, oppure nei modi ordinari quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sulla domanda cautelare.

    6. In pendenza del regolamento di competenza la domanda cautelare si propone al giudice indicato come competente nell’ordinanza di cui al comma 4, che decide in ogni caso, fermo restando quanto disposto dal comma 7.

    7. I provvedimenti cautelari pronunciati dal giudice dichiarato incompetente perdono efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’ordinanza che regola la competenza.

    8. La domanda cautelare può essere riproposta al giudice dichiarato competente.

    9. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai provvedimenti cautelari pronunciati dal giudice privato del potere di decidere il ricorso dall’ordinanza presidenziale di cui all’articolo 47, comma 2.

  • Art. 6 DPR 445/2000

    Art. 6 DPR 445/2000

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    Articolo abrogato

  • Art. 10 L. 354/1975 – Permanenza all’aperto

    Art. 10 L. 354/1975 – Permanenza all’aperto

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    Ai soggetti che non prestano lavoro all’aperto è consentito di permanere all’aria aperta per un tempo non inferiore alle quattro ore al giorno.
    Per giustificati motivi la permanenza all’aperto può essere ridotta fino a due ore al giorno con provvedimento del direttore dell’istituto. Il provvedimento è comunicato al provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria e al magistrato di sorveglianza.
    Gli spazi destinati alla permanenza all’aperto devono offrire possibilità di protezione dagli agenti atmosferici.

    La permanenza all’aria aperta è effettuata in gruppi a meno che non ricorrano i casi indicati nell’articolo 33 e nei numeri 4) e 5) dell’articolo 39 ed è dedicata, se possibile, ad esercizi fisici.

  • Art. 20 Codice del Processo Amministrativo – Obbligo di assumere l’incarico e ricusazione

    Art. 20 Codice del Processo Amministrativo – Obbligo di assumere l’incarico e ricusazione

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Il verificatore e il consulente, se scelto tra i dipendenti pubblici o tra gli iscritti negli albi di cui all’articolo 13 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, hanno l’obbligo di prestare il loro ufficio, tranne che il giudice riconosca l’esistenza di un giustificato motivo.

    2. Il consulente, o il verificatore, può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell’articolo 51 del codice di procedura civile. Della ricusazione conosce il giudice che l’ha nominato.