Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Buoni pasto statali €7 e welfare Perseo Sirio

    CCNL Funzioni Centrali (Pubblico Impiego)

    In sintesi

    Il dipendente Funzioni Centrali percepisce buono pasto da €7 per ogni giornata di servizio ≥6 ore (vincolato a presenza). Il fondo pensione complementare di settore è Perseo Sirio (TFR + 1% lavoratore + 1% datore). Mense aziendali in molti grandi enti (INPS, Ministeri). Iniziative welfare ARAN-Plus per assistenza sanitaria integrativa in fase di estensione.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CGIL FP · CISL FP · UIL PA · CONFSAL UNSA · CISAL FIALP
    Ultimo rinnovo
    9 maggio 2024 (CCNL 2022-2024, sottoscrizione definitiva)
    Vigenza
    Parte normativa fino al 31 dicembre 2024 (in regime di ultrattività); negoziato 2025-2027 in apertura
    Platea
    ~250.000 dipendenti pubblici di Ministeri, Agenzie fiscali (Entrate/Dogane), Enti pubblici non economici (INPS, INAIL, ACI), Presidenza del Consiglio

    Tabella riepilogativa

    Welfare Funzioni Centrali 2026
    Voce Importo Note
    Buono pasto cartaceo €7/giorno Min. 6h servizio
    Buono pasto elettronico €8/giorno Da CCNL 2024
    Fondo Perseo Sirio 1% lav + 1% datore + TFR Pensione complementare
    Una tantum welfare €220 (2024) Iniziative facoltative
    CRAL amministrazione €20-50/mese Adesione facoltativa

    Il buono pasto statale di €7

    Il buono pasto spetta per ogni giornata in cui il dipendente Funzioni Centrali presta servizio per almeno 6 ore con rientro pomeridiano (o orario continuativo con pausa pranzo).

    Importi 2026:

    • Cartaceo: €7 (importo non aggiornato dal 2018)
    • Elettronico (introdotto dal CCNL 2024): €8 a partire da gennaio 2025, in fase di rollout

    Il buono è spendibile in esercizi convenzionati (ristoranti, bar, supermercati, gastronomie). Non è cumulabile con la mensa aziendale: chi mangia in mensa non riceve buono.

    Fondo Perseo Sirio per previdenza complementare

    Il fondo pensione complementare del settore Funzioni Centrali (insieme a Sanità e Funzioni Locali) è Perseo Sirio, fondo negoziale a contribuzione definita gestito in convenzione con SGR.

    Contribuzione tipica:

    • Lavoratore: 1% retribuzione utile TFR (obbligatorio per aderire)
    • Datore: 1% retribuzione utile TFR (a carico amministrazione)
    • TFR: 6,91% maturato l’anno (se lavoratore aderisce, va al fondo non al TFS/TFR statale)

    Adesione facoltativa ma incentivata: più del 25% dei dipendenti Funzioni Centrali è iscritto. Linee di investimento: garantita, bilanciata, dinamica.

    Mensa aziendale, CRAL e iniziative welfare

    I grandi enti hanno spesso mensa aziendale convenzionata o gestita: INPS, INAIL, Ministero Economia, Ministero Interno hanno mense interne con costo medio €2-3 a pasto.

    I CRAL (Circoli Ricreativi Aziendali Lavoratori) offrono convenzioni per palestre, viaggi, libri, cultura, sport. Adesione facoltativa, costo €20-50/mese.

    Il CCNL 2024 ha introdotto un budget welfare di €220 una tantum per il 2024, destinato a iniziative individuali (libri, abbonamenti, sport) tramite piattaforma di amministrazione.

    Casi pratici

    Tizio – 22 buoni pasto al mese
    Tizio, assistente Min. Difesa, lavora 22 giorni al mese da 7h12′. Riceve 22 buoni pasto da €7 = €154/mese di valore reale (in buoni elettronici €176). Spende in supermercato e ristoranti.
    Caia – Aderisce a Perseo Sirio
    Caia, funzionaria Entrate, aderisce a Perseo Sirio dal 2020. Contributo annuo: TFR (€2.500) + 1% suo (€460) + 1% datore (€460) = €3.420/anno. Capitale accumulato ~€18.000 in 5 anni in linea bilanciata.
    Sempronio – Mensa ministeriale e CRAL
    Sempronio, EP INPS, usa la mensa interna (€2,50 al pasto – non riceve buono nei giorni di mensa). È iscritto al CRAL INPS (€25/mese) per palestra convenzionata e biglietti teatro scontati.

    Domande frequenti

    Quanto vale il buono pasto del pubblico impiego?
    €7 cartaceo, €8 elettronico (dal 2025). Spetta per ogni giornata di servizio di almeno 6 ore con pausa pranzo. Non cumulabile con mensa aziendale.
    Cos'è Perseo Sirio?
    Il fondo pensione complementare di Funzioni Centrali, Sanità e Funzioni Locali. Contribuzione 1% lavoratore + 1% datore + TFR per aderenti. Adesione facoltativa ma con vantaggi fiscali.
    Posso usare il buono pasto al supermercato?
    Sì. Il buono pasto è spendibile in qualunque esercizio convenzionato: ristoranti, bar, gastronomie, supermercati. Resto in denaro non ammesso, ma cumulabile fino a 8 buoni in una transazione.
    Conviene aderire a Perseo Sirio?
    Per un dipendente sotto i 50 anni con orizzonte pensionistico medio-lungo, sì: si guadagnano il contributo datore (1%), benefici fiscali (deduzione fino €5.164/anno) e rendimento di mercato sul capitale. Da valutare profilo individuale.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Funzioni Centrali (Pubblico Impiego). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 39 DPR 495/1992 – Cantieri mobili

    Art. 39 DPR 495/1992 – Cantieri mobili

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Un cantiere stradale si definisce "mobile" se è caratterizzato da una velocità media di avanzamento dei lavori, che può variare da poche centinaia di m/giorno a qualche km/h.

    2. Il segnalamento di un cantiere mobile su strade con almeno due corsie per senso di marcia consiste in un: a) PRESEGNALAMENTO disposto sulla banchina e spostato in avanti in maniera coordinata all'avanzamento dei lavori, ovvero anche su un primo veicolo a copertura e protezione anticipata e, comunque, ad una distanza che consenta ai conducenti una normale manovra di decelerazione in rapporto alla velocità che gli stessi possono mantenere sia in via legale che in via di fatto sulla tratta stradale considerata. La segnaletica di preavviso posta sulla banchina (nei due sensi se necessario) è costituita generalmente di un cartello composito contenente il segnale LAVORI, il segnale CORSIE DISPONIBILI, il pannello integrativo indicante la distanza del cantiere (figg. II.399/a e II.399/b), ed eventuali luci gialle lampeggianti. La segnaletica di preavviso posta su un veicolo di protezione anticipata può assumere la configurazione di SEGNALE MO- BILE DI PREAVVISO (figg. II.400); b) SEGNALAMENTO DI LOCALIZZAZIONE posto a terra e spostato in maniera coordinata all'avanzamento dei lavori. Il segnale assume la configurazione di SEGNALE MOBILE DI PROTEZIONE (fig. II.401), costituito da un pannello a strisce bianche e rosse contenente un segnale di passaggio obbligatorio con freccia orientata verso il lato dove può essere superata la zona del cantiere ed integrato da luci gialle lampeggianti alcune delle quali disposte a forma di freccia orientata come il segnale di passaggio obbligatorio. La segnaletica "sul posto" comprende anche la delimitazione della zona di lavoro con coni o paletti, questi ultimi eventualmente integrati da luci gialle lampeggianti. Il SEGNALE MOBILE DI PROTEZIONE può essere sistemato su un veicolo di lavoro, oppure su un carrello trainato dal veicolo stesso, ovvero posto su un secondo veicolo di accompagnamento. In tutte le fasi non operative precedenti o successive al loro impiego, i lampeggiatori del SEGNALE MOBILE DI PROTEZIONE devono essere disattivati ed il segnale stesso deve essere posto in posizione ripiegata. 3. Il segnale di LAVORI deve essere posto sulle strade intersecanti se il cantiere mobile può presentarsi all'improvviso ai veicoli che svoltano. I segnali installati sui veicoli devono essere realizzati con pellicole retroriflettenti di classe 2, di cui all'articolo 79, comma

    10. In galleria non sono consentiti cantieri mobili, se essa rimane aperta al traffico, salvo deroghe per situazioni specifiche autorizzate dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. 4. Sulle strade di tipo E ed F, nei casi di cantiere mobile costituito dalla attività di un veicolo operativo, segnalato come previsto all'articolo 38, comma 1, il segnale LAVORI, in deroga a quanto previsto all'articolo 31, comma 2, può essere sostituito con un moviere, munito di bandiera, ai sensi dell'articolo 42, comma 3, lettera b).

  • Art. 24 DPR 495/1992 – Segnale distintivo e norme d’uso. Intimazione dell’alt

    Art. 24 DPR 495/1992 – Segnale distintivo e norme d’uso. Intimazione dell’alt

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il segnale distintivo, che i soggetti che espletano i servizi di polizia stradale usano quando non sono in uniforme, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del codice, è conforme al modello stabilito nella figura I.2 e rispondente alle seguenti caratteristiche: a) disco metallico o di materiale sintetico del diametro di 15 cm, in materiale rifrangente su entrambe le facce, avente la parte centrale di colore rosso di 10 cm di diametro e la rimanente corona circolare di colore bianco di 2,5 cm di larghezza; b) al centro del disco lo stemma della Repubblica Italiana di colore nero; c) indicazione dell'amministrazione di appartenenza dell'agente, nella parte superiore della corona circolare in lettere nere alte 1,4 cm; eventuale specificazione della direzione generale, corpo, servizio, ecc. nella parte inferiore della corona circolare, in lettera nere alte 1 cm se disposta su una sola riga, e, se disposta su due righe, in lettere alte 0,5 cm per la riga superiore e 1 cm per quella inferiore; d) manico di metallo o di materiale sintetico di colore bianco lungo 30 cm, sullo stesso è inciso un numero o matricola che identifica chi detiene il segnale.

    2. Il segnale distintivo è usato esclusivamente per intimare l'alt agli utenti della strada in movimento e, in situazioni di emergenza, per le segnalazioni manuali dirette a regolare il traffico. L'uso del segnale distintivo fuori dai casi consentiti è perseguibile anche disciplinarmente dall'amministrazione da cui dipendono i soggetti di cui al comma

    1. 3. Gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del codice, quando non sono in uniforme, per l'intimazione dell'ALT a coloro che circolano sulle aree soggette alla disciplina del codice della strada esibiscono in modo chiaramente visibile, il segnale distintivo di cui al comma 1 e successivamente, prima di qualsiasi accertamento o contestazione, esibiscono la speciale tessera rilasciata dalla competente amministrazione.

    4. Gli organi di polizia stradale in uniforme possono intimare l'ALT, oltre che con il distintivo, anche facendo uso di fischietto o con segnale manuale o luminoso.

    5. L'intimazione dell'ALT ad opera di organi di polizia stradale non in uniforme ed a bordo di veicoli di servizio o privati è eseguita sorpassando il veicolo da fermare ed esibendo dal finestrino il segnale distintivo di cui al comma 1.

  • Art. 15 D.Lgs. 81/2015 – Forma e comunicazioni lavoro intermittente

    Art. 15 D.Lgs. 81/2015 – Forma e comunicazioni lavoro intermittente

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:

    a) durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto ai sensi dell’articolo 13;

    b) luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, che non può essere inferiore ad un giorno lavorativo;

    c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita;

    d) indicazione delle forme e modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione;

    e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e dell’indennità di disponibilità;

    f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.

    2. Prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative, nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie.

  • Art. 9 D.Lgs. 151/2001 – Tutele per polizia di Stato e municipale

    Art. 9 D.Lgs. 151/2001 – Tutele per polizia di Stato e municipale

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche alle addette ai servizi di polizia di Stato, penitenziaria e municipale, salvo che per la parte relativa al divieto di espletamento dei compiti che comportano rischi specifici e che non possono essere sostituiti con compiti equivalenti.

  • Art. 39 D.Lgs. 81/2015 – Decadenza e tutele nella somministrazione

    Art. 39 D.Lgs. 81/2015 – Decadenza e tutele nella somministrazione

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Nei casi in cui il contratto di somministrazione sia stipulato in violazione di quanto disposto dall’articolo 31, il lavoratore ha diritto di chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo.

    2. L’impugnazione del contratto di somministrazione deve avvenire, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore, entro centottanta giorni dalla cessazione del singolo contratto ovvero dalla cessazione del contratto di somministrazione.

  • Art. 47-ter D.Lgs. 81/2015 – Forma contrattuale e informazioni per i rider

    Art. 47-ter D.Lgs. 81/2015 – Forma contrattuale e informazioni per i rider

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. I contratti di cui all’articolo 47-bis, comma 1, sono stipulati in forma scritta, a pena di nullità.

    2. Prima della stipula del contratto, il datore di lavoro o il committente fornisce al lavoratore le informazioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, e successive modificazioni. Il datore di lavoro o il committente, altresì, informa per iscritto il lavoratore con adeguato preavviso, comunque non inferiore a trenta giorni, delle regole di assegnazione delle prestazioni, anche attraverso piattaforme digitali, incluse quelle relative alla tipologia e all’ammontare, anche non determinato, delle commissioni trattenute.

  • Art. 11 L. 354/1975 – Servizio sanitario

    Art. 11 L. 354/1975 – Servizio sanitario

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    1. Il servizio sanitario nazionale opera negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni nel rispetto della disciplina sul riordino della medicina penitenziaria.

    2. Garantisce a ogni istituto un servizio sanitario rispondente alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati.

    3. La carta dei servizi sanitari di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, per i detenuti e gli internati, adottata da ogni azienda sanitaria locale nel cui ambito è ubicato un istituto penitenziario, è messa a disposizione dei detenuti e degli internati con idonei mezzi di pubblicità.

    4. Ove siano necessarie cure o accertamenti sanitari che non possono essere apprestati dai servizi sanitari presso gli istituti, gli imputati sono trasferiti in strutture sanitarie esterne di diagnosi o di cura, con provvedimento del giudice che procede. Se il giudice è in composizione collegiale, il provvedimento è adottato dal presidente. Prima dell’esercizio dell’azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari; provvede il pubblico ministero in caso di giudizio direttissimo e fino alla presentazione dell’imputato in udienza per la contestuale convalida dell’arresto in flagranza. Se è proposto ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Per i condannati e gli internati provvede il magistrato di sorveglianza. Il provvedimento può essere modificato per sopravvenute ragioni di sicurezza ed è revocato appena vengono meno le ragioni che lo hanno determinato.

    5. Quando non vi sia pericolo di fuga, i detenuti e gli internati trasferiti in strutture sanitarie esterne di diagnosi e di cura possono non essere sottoposti a piantonamento durante la degenza, salvo che sia necessario per la tutela della incolumità personale loro o altrui.

    6. Il detenuto o l’internato che si allontana dal luogo di diagnosi o di cura senza giustificato motivo è punibile a norma del primo comma dell’articolo 385 del codice penale.

    7. All’atto dell’ingresso nell’istituto il detenuto e l’internato sono sottoposti a visita medica generale e ricevono dal medico informazioni complete sul proprio stato di salute. Nella cartella clinica il medico annota immediatamente ogni informazione relativa a segni o indici che facciano apparire che la persona possa aver subito violenze o maltrattamenti e, fermo l’obbligo di referto, ne dà comunicazione al direttore dell’istituto e al magistrato di sorveglianza. I detenuti e gli internati hanno diritto altresì di ricevere informazioni complete sul proprio stato di salute durante il periodo di detenzione e all’atto della rimessione in libertà.
    Durante la permanenza nell’istituto, l’assistenza sanitaria è prestata con periodici riscontri, effettuati con cadenza allineata ai bisogni di salute del detenuto, e si uniforma ai principi di metodo proattivo, di globalità dell’intervento sulle cause di pregiudizio della salute, di unitarietà dei servizi e delle prestazioni, d’integrazione dell’assistenza sociale e sanitaria e di garanzia della continuità terapeutica.

    8. Il medico del servizio sanitario garantisce quotidianamente la visita dei detenuti ammalati e di quelli che ne fanno richiesta quando risulta necessaria in base a criteri di appropriatezza clinica. L’Amministrazione penitenziaria assicura il completo espletamento delle attività sanitarie senza limiti orari che ne impediscono l’effettuazione. Il medico competente che effettua la sorveglianza sanitaria della struttura penitenziaria, secondo le disposizioni attuative del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, controlla l’idoneità dei soggetti ai lavori cui sono addetti. In ogni istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi speciali per l’assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere.

    9. Quando i detenuti e gli internati sono trasferiti è loro garantita la necessaria continuità con il piano terapeutico individuale in corso.

    10. Ai detenuti e agli internati che, al momento della custodia cautelare in carcere o dell’esecuzione dell’ordine di carcerazione, abbiano in corso un programma terapeutico ai fini di cui alla legge 14 aprile 1982, n. 164, sono assicurati la prosecuzione del programma e il necessario supporto psicologico.

    11. Nel caso di diagnosi anche sospetta di malattia contagiosa sono messi in atto tutti gli interventi di controllo per evitare insorgenza di casi secondari, compreso l’isolamento. Il direttore dell’istituto è immediatamente informato dell’isolamento e ne dà comunicazione al magistrato di sorveglianza.

    12. I detenuti e gli internati, possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un esercente di una professione sanitaria di loro fiducia. L’autorizzazione per gli imputati è data dal giudice che procede, e per gli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, per i condannati e gli internati è data dal direttore dell’istituto. Con le medesime forme possono essere autorizzati trattamenti medici, chirurgici e terapeutici da effettuarsi a spese degli interessati da parte di sanitari e tecnici di fiducia nelle infermerie o nei reparti clinici e chirurgici all’interno degli istituti, previ accordi con l’azienda sanitaria competente e nel rispetto delle indicazioni organizzative fornite dalla stessa.

    13. Il direttore generale dell’azienda unità sanitaria dispone la visita almeno due volte l’anno degli istituti di prevenzione e di pena, allo scopo di accertare, anche in base alle segnalazioni ricevute, l’adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive e le condizioni igieniche e sanitarie degli istituti.

    14. Il direttore generale dell’azienda unità sanitaria riferisce al Ministero della salute e al Ministero della giustizia sulle visite compiute e sui provvedimenti da adottare, informando altresì i competenti uffici regionali, comunali e il magistrato di sorveglianza.

  • Art. 50 D.Lgs. 151/2001 – Adozioni e affidamenti per malattia figlio

    Art. 50 D.Lgs. 151/2001 – Adozioni e affidamenti per malattia figlio

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Le disposizioni dell’articolo 47 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento, nei limiti di età stabiliti dalla medesima disposizione.

  • Art. 1262 Codice della Navigazione – Sospensione in pendenza di processo penale

    Art. 1262 Codice della Navigazione – Sospensione in pendenza di processo penale

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Procedimento disciplinare in caso di proscioglimento. Nel caso di apertura dell’istruzione formale o sommaria per un delitto a carico di persona appartenente al personale marittimo o della navigazione interna ovvero alla gente dell’aria, l’imputato può essere, con provvedimento preso rispettivamente dal ministro [per le comunicazioni] (1) o dal direttorio dell’Ente nazionale della gente dell’aria, sospeso dall’esercizio della professione fino all’esito del processo penale, salva l’applicazione provvisoria delle pene accessorie. Il proscioglimento dell’imputato salvo il caso che non sia pronunciato perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, non impedisce l’inizio o la prosecuzione del procedimento disciplinare. (1) Ora Ministro dei trasporti e della navigazione.

  • Art. 9 L. 354/1975 – Alimentazione

    Art. 9 L. 354/1975 – Alimentazione

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    Ai detenuti e agli internati è assicurata un’alimentazione sana e sufficiente, adeguata all’età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima. Ai detenuti che ne fanno richiesta è garantita, ove possibile, un’alimentazione rispettosa del loro credo religioso.

    Il vitto è somministrato, di regola, in locali all’uopo destinati.
    I detenuti e gli internati devono avere sempre a disposizione acqua potabile.
    La quantità e la qualità del vitto giornaliero sono determinate da apposite tabelle approvate con decreto ministeriale.
    Il servizio di vettovagliamento è di regola gestito direttamente dall’amministrazione penitenziaria.
    Una rappresentanza dei detenuti o degli internati, designata mensilmente per sorteggio, controlla l’applicazione delle tabelle e la preparazione del vitto.
    Ai detenuti e agli internati è consentito l’acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto, entro i limiti fissati dal regolamento. La vendita dei generi alimentari o di conforto deve essere affidata di regola a spacci gestiti direttamente dall’amministrazione carceraria o da imprese che esercitano la vendita a prezzi controllati dall’autorità comunale. I prezzi non possono essere superiori a quelli comunemente praticati nel luogo in cui è sito l’istituto. La rappresentanza indicata nel precedente comma, integrata da un delegato del direttore, scelto tra il personale civile dell’istituto, controlla qualità e prezzi dei generi venduti nell’istituto.

  • Art. 177 ter TUIR: Disciplina del riporto delle perdite fiscali

    Art. 177 ter TUIR: Disciplina del riporto delle perdite fiscali

    Art. 177 Ter TUIR – Disciplina del riporto delle perdite fiscali infragruppo.

    In vigore dal 18/06/2025

    Modificato da: Decreto-legge del 17/06/2025 n. 84 Articolo 2

    “1. I limiti e le condizioni al riporto delle perdite fiscali di cui agli articoli 84, comma 3, 172, commi 7 e 7-bis, 173, comma 10, e 176, comma 5-bis , non si applicano qualora le operazioni indicate nei medesimi articoli si verifichino all’interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile e in cui una societa’ controlla l’altra o le altre societa’ partecipanti alle predette operazioni o tutte le societa’ partecipanti alle predette operazioni sono controllate dallo stesso soggetto. La disapplicazione di cui al primo periodo opera esclusivamente per le perdite conseguite in periodi di imposta nei quali le societa’ partecipanti alle operazioni di cui alle disposizioni del primo periodo erano gia’ appartenenti allo stesso gruppo nonche’ per le perdite conseguite antecedentemente per le quali abbiano trovato applicazione, all’atto dell’ingresso nel gruppo della societa’ a cui si riferiscono, o successivamente, i limiti al riporto delle perdite e le condizioni di utilizzo previsti dai citati articoli.

    2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo, al fine di definire:

    a) i criteri per la determinazione del periodo di appartenenza al gruppo di ciascuna societa’, nonche’ le regole con cui tale periodo e’ attribuito al soggetto avente causa nell’ambito di operazioni straordinarie, al fine di evitare effetti distorsivi;

    b) il coordinamento tra le disposizioni che limitano il riporto delle perdite fiscali di cui agli articoli 84, comma 3, 172, commi 7 e 7-bis, 173, comma 10, 176, comma 5-bis, e le disposizioni del presente articolo, precisando, in ogni caso, che:

    1) le perdite sottoposte, con esito positivo, alle disposizioni che limitano il riporto delle perdite si considerano conseguite all’atto di ingresso nel gruppo ovvero al momento in cui sono effettuate le operazioni di fusione o scissione;

    2) si considerano prioritariamente utilizzate le perdite conseguite nel periodo d’imposta meno recente;

    3) le perdite eccedenti il valore del patrimonio netto della societa’ si considerano formate prioritariamente dalle perdite diverse da quelle di cui al presente articolo.

    3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interessi passivi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui all’articolo 96, comma 5, nonche’ all’eccedenza, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, relativa all’aiuto alla crescita economica di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”

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