Autore: Andrea Marton

  • Tutele crescenti: l’indennità per chi è assunto dal 7 marzo 2015

    Guida pratica · Lavoro · Licenziamento

    In sintesi

    Il regime delle tutele crescenti si applica ai lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015. In caso di licenziamento illegittimo per cui non scatta la reintegra, il giudice condanna il datore a un’indennità crescente con l’anzianità di servizio, entro minimi e massimi stabiliti per legge (come modificati dalla Corte Costituzionale).

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 23/2015

    Tabella riepilogativa

    Regime tutele crescenti: schema sintetico
    Aspetto Regola
    A chi si applica Lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015
    Indennità base Cresce con l’anzianità (mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio)
    Minimo e massimo Fissati per legge; la Corte Costituzionale ha eliminato il calcolo rigido e imposto valutazione equitativa
    Reintegra Prevista solo per licenziamento discriminatorio, nullo, intimato in forma orale o per specifiche ipotesi disciplinari
    Piccole imprese Minimi e massimi ridotti rispetto alle imprese sopra soglia

    Il campo di applicazione del decreto

    Il D.Lgs. 23/2015 si applica ai lavoratori assunti a tempo indeterminato a partire dal 7 marzo 2015. Sono compresi i contratti di apprendistato che si trasformano in contratto a tempo indeterminato dopo quella data. Chi era già assunto prima rimane sotto il regime dell’art. 18 Statuto dei Lavoratori per le imprese con oltre 15 dipendenti.

    L'indennità per licenziamento illegittimo

    Quando il licenziamento è illegittimo ma non rientra nelle ipotesi di reintegra obbligatoria, il giudice condanna il datore a pagare una indennità risarcitoria che cresce con l’anzianità. La Corte Costituzionale (sent. 194/2018) ha dichiarato illegittimo il meccanismo rigido di calcolo (due mensilità per anno), imponendo al giudice una valutazione equitativa entro i limiti di legge, tenendo conto di anzianità, numero dei dipendenti, comportamento delle parti e altre circostanze.

    Quando scatta ancora la reintegra

    Il decreto conserva la reintegra nel posto di lavoro per: licenziamento discriminatorio (per motivi sindacali, religiosi, politici, di genere, disabilità, ecc.); licenziamento nullo (ad esempio durante la maternità o la malattia); licenziamento intimato oralmente; alcune ipotesi di licenziamento disciplinare in cui il fatto contestato è insussistente. In questi casi il lavoratore ha anche il diritto alle retribuzioni perdute dal licenziamento alla reintegra.

    Casi pratici

    Tizio – assunto nel 2016, licenziato per motivi disciplinari

    Tizio è stato assunto nel 2016. Licenziato per motivi disciplinari, il giudice accerta l’illegittimità ma il fatto contestato è proporzionato anche se non gravissimo: non scatta la reintegra, ma una indennità equitativamente calcolata tenendo conto di anzianità e dimensione aziendale.

    Caia – licenziamento discriminatorio nel 2024

    Caia, assunta nel 2018, è licenziata poco dopo aver comunicato la gravidanza. Il licenziamento è nullo: ha diritto alla reintegra e al risarcimento delle retribuzioni perse, anche sotto il regime delle tutele crescenti.

    Sempronio – piccola impresa, 5 dipendenti

    Sempronio lavora in una piccola impresa sotto soglia (5 dipendenti). Assunto nel 2019 e licenziato illegittimamente nel 2025, può ottenere solo l’indennità risarcitoria (con minimi e massimi ridotti rispetto alle grandi aziende), salvo le ipotesi di reintegra obbligatoria.

    Domande frequenti

    Chi è soggetto al regime delle tutele crescenti?

    I lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015 in poi, compreso l’apprendistato che si trasformi in contratto stabile dopo quella data.

    Come si calcola l'indennità per licenziamento illegittimo?

    Dopo la sent. 194/2018 della Corte Costituzionale il giudice valuta equitativamente entro i limiti di legge, tenendo conto di anzianità, dimensione aziendale e comportamento delle parti; non è più automaticamente due mensilità per anno.

    Anche con le tutele crescenti è possibile la reintegra?

    Sì, ma solo nei casi tassativi: licenziamento discriminatorio, nullo, intimato oralmente o disciplinare con fatto insussistente (secondo le condizioni previste dal decreto).

    Chi era già assunto prima del 7 marzo 2015 è tutelato allo stesso modo?

    No. Chi era assunto prima continua a essere protetto dall’art. 18 Statuto dei Lavoratori (nelle imprese sopra soglia), con regole diverse e in molti casi più ampie sulla reintegra.

    Il lavoratore può rinunciare all'indennità in cambio di una somma immediata?

    Sì. L’art. 6 D.Lgs. 23/2015 prevede l’offerta di conciliazione: il datore può offrire una somma esente da contributi e tasse entro 60 giorni dal licenziamento, che il lavoratore può accettare o rifiutare liberamente.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 12 D.Lgs. 81/2015 – Part-time nelle amministrazioni pubbliche

    Art. 12 D.Lgs. 81/2015 – Part-time nelle amministrazioni pubbliche

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle contenute nell’articolo 6, commi 4 e 5, e nell’articolo 10, salvo che la disciplina ivi prevista risulti già garantita dalla contrattazione collettiva del comparto di riferimento.

  • Art. 1 D.Lgs. 81/2015 – Forma contrattuale comune

    Art. 1 D.Lgs. 81/2015 – Forma contrattuale comune

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro.

  • CCNL Funzioni Centrali: aree e profili professionali

    CCNL Funzioni Centrali (Pubblico Impiego)

    In sintesi

    Il CCNL Funzioni Centrali 2022-2024 ha sostituito le vecchie tre aree con quattro: Operatori, Assistenti, Funzionari ed Elevate Professionalità (EP). Ciascuna area ha più differenziali stipendiali di sviluppo. L’inquadramento avviene per concorso pubblico; la progressione è in parte automatica (anzianità) e in parte per valutazione/selezione interna.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CGIL FP · CISL FP · UIL PA · CONFSAL UNSA · CISAL FIALP
    Ultimo rinnovo
    9 maggio 2024 (CCNL 2022-2024, sottoscrizione definitiva)
    Vigenza
    Parte normativa fino al 31 dicembre 2024 (in regime di ultrattività); negoziato 2025-2027 in apertura
    Platea
    ~250.000 dipendenti pubblici di Ministeri, Agenzie fiscali (Entrate/Dogane), Enti pubblici non economici (INPS, INAIL, ACI), Presidenza del Consiglio

    Tabella riepilogativa

    Aree CCNL Funzioni Centrali 2024 e profili tipo
    Area Profili Titolo
    Operatori Ausiliari, addetti servizi, autisti Scuola dell’obbligo
    Assistenti Assistente amministrativo, tecnico, informatico junior Diploma
    Funzionari Funzionario amministrativo, tributario, contabile, tecnico Laurea
    Elevate Professionalità (EP) Dirigenza intermedia, posizioni organizzative complesse Laurea + valutazione

    La riforma del 2024: dalle tre aree alle quattro

    Fino al 2022 il CCNL Funzioni Centrali prevedeva tre aree: A (operatori), B (assistenti), C (funzionari), con sotto-fasce. Il CCNL 2022-2024 firmato il 9 maggio 2024 ha introdotto la quarta area EP (Elevate Professionalità) per ruoli di alta specializzazione non dirigenziali.

    La riforma ha avuto due obiettivi: premiare la specializzazione (laureati con responsabilità complesse non più confusi con funzionari standard) e recuperare gap retributivo rispetto al privato per profili tecnici (informatici, fiscalisti, ingegneri).

    Differenziali stipendiali di sviluppo (DSS)

    All’interno di ogni area, i lavoratori si muovono per differenziali stipendiali di sviluppo: incrementi tabellari legati ad anzianità e valutazione. Sostituiscono le vecchie “fasce” e “posizioni economiche”.

    Ogni area ha tipicamente tre o quattro DSS. Il passaggio dal differenziale base al successivo richiede: 5 anni di servizio nell’area + valutazione positiva ultimo triennio + percentuale massima ammessa nei contingenti annuali (di norma 30-50% degli aventi diritto).

    Progressione verticale: il concorso interno riservato

    La progressione verticale (passaggio da Assistenti a Funzionari, o da Funzionari a EP) avviene per concorso pubblico con quota fino al 50% riservata al personale interno (ex art. 52 D.Lgs. 165/2001).

    Requisiti tipici: titolo di studio dell’area superiore, anzianità minima nell’area di provenienza (di norma 3-5 anni), valutazione positiva. La selezione è per titoli ed esami o per soli titoli per quote minoritarie.

    Casi pratici

    Tizio – Operatore al Ministero Interno
    Tizio è operatore al Min. Interno da 3 anni. Stipendio tabellare 1.653,97 €/mese × 13 mensilità + buoni pasto 7 € × 22 gg. Maturata l’anzianità richiesta potrà concorrere al primo differenziale stipendiale (importo definito dalla contrattazione, indicativamente nell’ordine di 80-150 €/mese).
    Caia – Funzionaria Agenzia Entrate
    Caia è funzionaria fiscale all’Agenzia delle Entrate, laurea in Economia, con un differenziale stipendiale già maturato. Tabellare 2.113,59 €/mese × 13 + differenziale + indennità di amministrazione Entrate ~350 €/mese. Coordina 4 assistenti per controlli formali.
    Sempronio – EP all’INPS
    Sempronio è Elevata Professionalità all’INPS Direzione Centrale Pensioni, da 12 anni come funzionario poi promosso EP nel 2024. Tabellare 2.886,21 €/mese + retribuzione di posizione da EP (indicativamente ~600 €/mese).

    Domande frequenti

    Quali sono le quattro aree del CCNL Funzioni Centrali 2024?
    Operatori (scuola obbligo), Assistenti (diploma), Funzionari (laurea), Elevate Professionalità (laurea + valutazione complessa). Hanno sostituito le vecchie tre aree A/B/C.
    Come si passa da Assistenti a Funzionari?
    Per concorso pubblico con quota fino al 50% riservata al personale interno (art. 52 D.Lgs. 165/2001). Servono laurea, anzianità minima nell’area inferiore e valutazione positiva ultimo triennio.
    Cosa sono i differenziali stipendiali di sviluppo?
    I DSS sono incrementi tabellari per anzianità e valutazione. Hanno sostituito fasce e posizioni economiche. Ogni area ha 3-4 DSS, con passaggio ogni 5 anni di servizio dopo valutazione e nei limiti dei contingenti annuali.
    Il titolo di studio basta per il livello superiore?
    No. Il livello dipende dalle mansioni effettive e dal concorso superato, non dal titolo posseduto. Un laureato che svolge mansioni di assistente resta in area Assistenti finché non vince concorso per Funzionari.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Funzioni Centrali (Pubblico Impiego). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 10 D.Lgs. 151/2001 – Personale militare femminile

    Art. 10 D.Lgs. 151/2001 – Personale militare femminile

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    [Articolo soppresso dall’art. 2268, comma 1, n. 141 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, a decorrere dal 9 ottobre 2010]

  • Art. 6 Reg. (UE) 2022/2065 – Memorizzazione di informazioni

    Art. 6 Reg. (UE) 2022/2065 – Memorizzazione di informazioni

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore del servizio non è responsabile delle informazioni memorizzate su richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

    a) non sia effettivamente a conoscenza delle attività o dei contenuti illegali e, per quanto attiene a domande risarcitorie, non sia consapevole di fatti o circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dei contenuti; oppure

    b) non appena venga a conoscenza di tali attività o contenuti illegali o divenga consapevole di tali fatti o circostanze, agisca immediatamente per rimuovere i contenuti illegali o per disabilitare l'accesso agli stessi.

    2. Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.

    3. Il paragrafo 1 non si applica in relazione alla responsabilità prevista dalla normativa in materia di protezione dei consumatori per le piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, qualora tali piattaforme online presentino informazioni specifiche o rendano altrimenti possibile l'operazione specifica in questione in modo tale da indurre un consumatore medio a ritenere che le informazioni, o il prodotto o il servizio oggetto dell'operazione, siano forniti dalla piattaforma stessa o da un destinatario del servizio che agisce sotto la sua autorità o il suo controllo.

    4. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, conformemente all'ordinamento giuridico dello Stato membro, che un'autorità giudiziaria o amministrativa esiga che il prestatore del servizio impedisca o ponga fine a una violazione.

  • Art. 259 Codice della Navigazione – Deliberazioni della maggioranza

    Art. 259 Codice della Navigazione – Deliberazioni della maggioranza

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le deliberazioni prese dalla maggioranza, previa convocazione di tutti i caratisti, vincolano la minoranza per tutto quanto concerne l'interesse comune dei comproprietari della nave, salvo il disposto degli articoli seguenti. La maggioranza è formata dal voto dei comproprietari che hanno complessivamente più di dodici carati della nave. Quando la maggioranza è detenuta da un solo caratista, le determinazioni di questo vincolano la minoranza per quanto concerne l'ordinaria amministrazione, anche se prese senza convocazione degli altri caratisti, purché siano a questi ultimi comunicate entro otto giorni con lettera raccomandata.

  • Art. 37 DPR 495/1992 – Persone al lavoro

    Art. 37 DPR 495/1992 – Persone al lavoro

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Coloro che operano in prossimità della delimitazione di un cantiere o che comunque sono esposti al traffico dei veicoli nello svolgimento della loro attività lavorativa, devono essere visibili sia di giorno che di notte mediante indumenti di lavoro fluorescenti e rifrangenti.

    2. Tutti gli indumenti devono essere realizzati con tessuto di base fluorescente di colore arancio o giallo o rosso con applicazione di fasce rifrangenti di colore bianco argento.

    3. In caso di interventi di breve durata può essere utilizzata una bretella realizzata con materiale sia fluorescente che rifrangente di colore arancio.

    4. Le tipologie degli indumenti e le caratteristiche dei materiali fluorescenti, rifrangenti e fluororifrangenti sono stabilite con apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

  • Art. 277 Codice della Navigazione – Valutazione del nolo e degli altri proventi

    Art. 277 Codice della Navigazione – Valutazione del nolo e degli altri proventi

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Agli effetti della determinazione della somma limite, per il nolo e per gli altri proventi del viaggio viene computato l'ammontare lordo. Della società di armamento fra comproprietari

  • Art. 9 DPR 230/2000 – Vestiario e corredo

    Art. 9 DPR 230/2000 – Vestiario e corredo

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Gli oggetti che costituiscono il corredo del letto, i capi di vestiario e di biancheria personale, nonché gli altri effetti di uso che l'amministrazione è tenuta a corrispondere ai detenuti e agli internati, sono indicati, con specifico riferimento alla loro qualità in tabelle, distinte per uomini e donne, stabilite con decreto ministeriale.

    2. I capi e gli effetti sopra indicati devono avere caratteristiche adeguate al variare delle stagioni e alle particolari condizioni climatiche delle zone in cui gli istituti sono ubicati ; la loro quantità deve consentire un ricambio che assicuri buone condizioni di pulizia e di conservazione.

    3. Per ciascun capo o effetto è prevista la durata d'uso.

    4. L'amministrazione sostituisce, anche prima della scadenza del termine di durata, i capi e gli effetti deteriorati. Se l'anticipato deterioramento è imputabile al detenuto o all'internato , questi è tenuto a risarcire il danno.

    5. Il sanitario dell'istituto prescrive variazioni qualitative e quantitative del corredo del letto, dei capi di biancheria e di vestiario in relazione a particolari bisogni dei singoli soggetti.

    6. I minorenni vestono, comunque, abiti di foggia civile.

    7. I capi di biancheria personale e di vestiario nonché gli effetti d'uso consegnati ai detenuti e agli internati sono annotati, con le successive variazioni, in una scheda, un esemplare della quale viene conservato dall'interessato e un altro custodito dalla direzione e trasmesso in caso di trasferimento.

    8. La direzione dell'istituto cura che a ciascun detenuto o internato, dopo le operazioni di pulizia, siano restituiti i capi di sua spettanza.

    9. I detenuti e gli internati, i quali fanno uso di abiti e di corredo personale di loro proprietà che non possono essere lavati con le normali procedure usate quelli forniti dall'amministrazione , devono provvedervi a loro spese.

    10. L'amministrazione provvede a fornire abiti civili ai dimittendi, qualora essi non siano in condizioni di provvedervi a loro spese.

  • Art. 77 L. 392/1978 – Integrazione del canone per conduttori meno abbienti

    Art. 77 L. 392/1978 – Integrazione del canone per conduttori meno abbienti

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    L’integrazione del canone di locazione consistera’ nella corresponsione di un contributo annuo non superiore all’80 per cento dell’aumento del canone di locazione conseguente all’applicazione dell’equo canone, secondo l’entita’ e le modalita’ definite dalla presente legge.

    Il contributo di cui al comma precedente non puo’ in ogni caso essere superiore alla somma annua di L. 200.000.

    Ai conduttori che usufruiscono del contributo integrativo e’ fatto divieto di procedere alla sublocazione dell’immobile locato a pena di decadenza dal contributo medesimo.

  • Art. 4 T.U. Espropriazione – Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari

    Art. 4 T.U. Espropriazione – Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione.

    1-bis. I beni gravati da uso civico non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d’uso, fatte salve le ipotesi in cui l’opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l’esercizio dell’uso civico.

    1-ter. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono di norma compatibili con l’esercizio dell’uso civico gli elettrodotti di cui all’articolo 52-quinquies, comma 1, fatta salva la possibilità che la regione, o un comune da essa delegato, possa esprimere caso per caso una diversa valutazione, con congrua motivazione, nell’ambito del procedimento autorizzativo per l’adozione del provvedimento che dichiara la pubblica utilità dell’infrastruttura.

    1-quater. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono sempre compatibili con l’esercizio dell’uso civico le ricostruzioni di elettrodotti aerei o interrati, già esistenti, di cui all’articolo 52-quinquies, comma 1, che si rendano necessarie per ragioni di obsolescenza, purché siano realizzate con le migliori tecnologie esistenti e siano effettuate sul medesimo tracciato della linea già esistente o nelle sue immediate adiacenze.

    2. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici possono essere espropriati per seguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione.

    3. I beni descritti dagli articoli 1, 14, 15 e 16 della legge 27 maggio 1929, n. 810, non possono essere espropriati se non vi è il previo accordo con la Santa Sede.

    4. Gli edifici aperti al culto non possono essere espropriati se non per gravi ragioni previo accordo:

    a) con la competente autorità ecclesiastica, se aperti al culto cattolico; b) con l’Unione delle Chiese cristiane, se aperti al culto pubblico avventista; c) con il presidente delle Assemblee di Dio in Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese ad esse associate; d) con l’Unione delle Comunità ebraiche italiane, se destinati all’esercizio pubblico del culto ebraico; e) con l’Unione cristiana evangelica battista d’Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese che ne facciano parte; f) con il Decano della Chiesa evangelica luterana in Italia con l’organo responsabile della comunità interessata, se aperti al culto della medesima Chiesa; g) col rappresentante di ogni altra confessione religiosa, nei casi previsti dalla legge.

    5. Si applicano le regole sull’espropriazione dettate dal diritto internazionale generalmente riconosciuto e da trattati internazionali cui l’Italia aderisce.