- L'art. 4 individua i beni non espropriabili o espropriabili solo in casi particolari.
- I beni del demanio non sono espropriabili finché conservano tale natura.
- Per gli edifici di culto e i beni di interesse particolare valgono regole e cautele speciali.
- Servono procedure rafforzate o intese con le autorità competenti.
- Tutela funzioni e destinazioni pubbliche o di particolare rilievo.
Testo dell'articoloVigente
Art. 4 T.U. Espropriazione — Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 — Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità
1. I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione.
1-bis. I beni gravati da uso civico non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d’uso, fatte salve le ipotesi in cui l’opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l’esercizio dell’uso civico.
1-ter. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono di norma compatibili con l’esercizio dell’uso civico gli elettrodotti di cui all’articolo 52-quinquies, comma 1, fatta salva la possibilità che la regione, o un comune da essa delegato, possa esprimere caso per caso una diversa valutazione, con congrua motivazione, nell’ambito del procedimento autorizzativo per l’adozione del provvedimento che dichiara la pubblica utilità dell’infrastruttura.
1-quater. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono sempre compatibili con l’esercizio dell’uso civico le ricostruzioni di elettrodotti aerei o interrati, già esistenti, di cui all’articolo 52-quinquies, comma 1, che si rendano necessarie per ragioni di obsolescenza, purché siano realizzate con le migliori tecnologie esistenti e siano effettuate sul medesimo tracciato della linea già esistente o nelle sue immediate adiacenze.
2. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici possono essere espropriati per seguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione.
3. I beni descritti dagli articoli 1, 14, 15 e 16 della legge 27 maggio 1929, n. 810, non possono essere espropriati se non vi è il previo accordo con la Santa Sede.
4. Gli edifici aperti al culto non possono essere espropriati se non per gravi ragioni previo accordo:
a) con la competente autorità ecclesiastica, se aperti al culto cattolico; b) con l’Unione delle Chiese cristiane, se aperti al culto pubblico avventista; c) con il presidente delle Assemblee di Dio in Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese ad esse associate; d) con l’Unione delle Comunità ebraiche italiane, se destinati all’esercizio pubblico del culto ebraico; e) con l’Unione cristiana evangelica battista d’Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese che ne facciano parte; f) con il Decano della Chiesa evangelica luterana in Italia con l’organo responsabile della comunità interessata, se aperti al culto della medesima Chiesa; g) col rappresentante di ogni altra confessione religiosa, nei casi previsti dalla legge.
5. Si applicano le regole sull’espropriazione dettate dal diritto internazionale generalmente riconosciuto e da trattati internazionali cui l’Italia aderisce.
Commento
Oggetto e ratio
L'art. 4 individua i limiti oggettivi del potere espropriativo, indicando i beni che non possono essere espropriati o che lo possono solo in casi particolari e con cautele rafforzate. La ratio è proteggere destinazioni e funzioni di rilievo pubblico o particolare, che non possono essere sacrificate con il procedimento ordinario.
I beni demaniali
I beni appartenenti al demanio pubblico non sono espropriabili finché conservano tale qualità: la loro destinazione a un uso pubblico è incompatibile con l'apprensione mediante esproprio. Solo a seguito di sdemanializzazione, che ne muta il regime, il bene può eventualmente divenire espropriabile.
Gli edifici destinati al culto
Per gli edifici aperti al culto sono previste cautele particolari: l'espropriazione è ammessa solo a determinate condizioni e, di regola, previa intesa con la competente autorità, in considerazione della peculiare destinazione del bene.
I beni di particolare interesse
Analoghe cautele valgono per beni che presentano un particolare interesse, ad esempio sul piano culturale o per la loro specifica destinazione: la loro espropriabilità è subordinata a procedure rafforzate o al coinvolgimento delle autorità preposte alla tutela.
Espropriabilità condizionata
La norma non sancisce sempre un divieto assoluto: in molti casi prevede una espropriabilità condizionata, ammessa solo se ricorrono presupposti ulteriori o se intervengono atti e intese specifiche. Si tratta quindi di limiti modulati in funzione del bene.
Profili pratici e tutela
Prima di avviare il procedimento, l'amministrazione deve verificare la natura del bene e la sua eventuale appartenenza alle categorie protette. L'inosservanza dei limiti dell'art. 4 vizia il procedimento e ne consente l'annullamento davanti al giudice amministrativo. Per il proprietario, la qualificazione del bene può quindi essere un elemento decisivo di contestazione.
Verifica preliminare e responsabilità dell'amministrazione
L'accertamento della natura del bene e dell'eventuale appartenenza alle categorie protette è una verifica preliminare che l'amministrazione deve compiere con diligenza prima di avviare il procedimento. Trascurare questo controllo non solo espone gli atti all'annullamento, ma può determinare un dispendio di risorse pubbliche e ritardi nell'opera. Per il privato, la corretta qualificazione del bene può rappresentare un elemento decisivo di tutela: dimostrare che il bene rientra tra quelli non espropriabili, o espropriabili solo a condizioni particolari non rispettate, può condurre alla caducazione del procedimento.
Casi pratici
Caso 1: Bene demaniale
Un'area appartenente al demanio non può essere espropriata finché mantiene tale natura: occorre prima la sdemanializzazione.
Caso 2: Edificio di culto
Per acquisire un edificio aperto al culto, l'amministrazione deve rispettare le cautele speciali e, di regola, l'intesa con l'autorità competente.
Caso 3: Bene di particolare interesse
L'esproprio di un immobile di particolare interesse culturale è subordinato a procedure rafforzate e al coinvolgimento delle autorità preposte alla tutela.
Domande frequenti
Quali beni non sono espropriabili?
In primo luogo i beni del demanio pubblico, finché conservano tale natura; per altri beni l'espropriabilità è condizionata o assoggettata a cautele.
Si può espropriare un edificio di culto?
Solo a determinate condizioni e, di regola, previa intesa con la competente autorità, vista la peculiare destinazione del bene.
Un bene demaniale può diventare espropriabile?
Sì, a seguito di sdemanializzazione, che ne muta il regime giuridico.
Cosa accade se si ignora l'art. 4?
Il procedimento è viziato e gli atti possono essere annullati dal giudice amministrativo.
Vedi anche