Autore: Andrea Marton

  • Art. 30 L. 392/1978 – Procedura per il rilascio

    Art. 30 L. 392/1978 – Procedura per il rilascio

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Avvenuta la comunicazione di cui al terzo comma dell’articolo 29 e prima della data per la quale e’ richiesta la disponibilita’ ovvero quando tale data sia trascorsa senza che il conduttore abbia rilasciato l’immobile, il locatore puo’ convenire in giudizio il conduttore, osservando le norme previste dall’articolo 46.

    La controversia e’ di competenza del conciliatore qualora il canone annuo non superi lire seicentomila; negli altri casi e’ di competenza del pretore. Competente per territorio e’ il giudice nella cui circoscrizione e’ posto l’immobile. Sono nulle le clausole derogative dalla competenza per territorio.

    Alla prima udienza, se il convenuto compare e non si oppone, il giudice ad istanza del locatore, pronuncia ordinanza di rilascio per la scadenza di cui alla comunicazione prevista dall’articolo 29. L’ordinanza costituisce titolo esecutivo e definisce il giudizio.

    Nel caso di opposizione del convenuto il giudice esperisce il tentativo di conciliazione. Se il tentativo riesce viene redatto verbale che costituisce titolo esecutivo. In caso contrario o nella contumacia del convenuto si procede a norma dell’articolo 420 e seguenti del codice di procedura civile.

    Il giudice, su istanza del ricorrente, alla prima udienza e comunque in ogni stato del giudizio, valutate le ragioni addotte dalle parti e le prove raccolte, puo’ disporre il rilascio dell’immobile con ordinanza costituente titolo esecutivo.

  • Licenziamento per giusta causa: quando è legittimo

    Guida pratica · Lavoro · Licenziamento

    In sintesi

    Il licenziamento per giusta causa si applica quando il lavoratore compie un fatto così grave da non consentire neppure la prosecuzione provvisoria del rapporto. Non è richiesto il preavviso. La valutazione è sempre in concreto: il giudice verifica la proporzionalità rispetto al fatto contestato.

    Riferimento normativo

    Tabella riepilogativa

    Giusta causa: elementi essenziali
    Elemento Regola
    Fonte normativa Art. 2119 Codice Civile
    Preavviso Non dovuto (recesso immediato)
    Requisito Fatto che non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto
    Esempi tipici Furto, violenza, gravi insubordinazioni, assenze ingiustificate reiterate, diffamazione del datore
    Procedura disciplinare Obbligatoria (art. 7 Statuto dei Lavoratori)
    Indennità di mancato preavviso Non spetta al lavoratore; spetta al datore se sono le dimissioni per giusta causa

    Cos'è la giusta causa e quando si applica

    L’art. 2119 del Codice Civile consente di recedere dal contratto senza preavviso quando si verifica una causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. Non si tratta di una semplice inadempienza: la condotta deve essere così grave da rompere definitivamente il vincolo fiduciario tra datore e lavoratore.

    I CCNL elencano spesso le condotte che integrano giusta causa, ma l’elenco non è tassativo: il giudice valuta sempre il caso concreto, considerando la mansione svolta, l’anzianità di servizio, la reiterazione del comportamento e la proporzionalità della sanzione.

    Esempi di condotte che integrano giusta causa

    La giurisprudenza consolidata riconosce come giusta causa, tra l’altro:

    • Furto o appropriazione indebita di beni aziendali, anche di modesto valore
    • Violenza o minacce verso colleghi, superiori o terzi nell’ambiente di lavoro
    • Gravi insubordinazioni, rifiuto reiterato di ordini legittimi
    • Assenze ingiustificate prolungate o abbandono del posto in situazioni critiche
    • Rivelazione di segreti aziendali o concorrenza sleale durante il rapporto
    • Falsa attestazione di presenze o falsificazione di documenti

    Il datore è tenuto ad applicare comunque la procedura disciplinare prevista dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori prima di irrogare il licenziamento.

    Proporzione tra fatto e sanzione

    Anche di fronte a una condotta astrattamente grave, il giudice verifica la proporzionalità tra fatto contestato e sanzione espulsiva. Fattori rilevanti: la gravità oggettiva, il pregiudizio arrecato all’azienda, l’intenzionalità, il precedente disciplinare del lavoratore, l’anzianità. Se il licenziamento risulta sproporzionato, il giudice può applicare le tutele reintegratorie o indennitarie previste dall’art. 18 dello Statuto (per i vecchi assunti) o dal D.Lgs. 23/2015 (per i nuovi assunti dopo il 7 marzo 2015).

    Casi pratici

    Tizio – furto di materiale dall'azienda

    Tizio, magazziniere, viene sorpreso dalle telecamere a sottrarre materiale per un valore di poche decine di euro. L’azienda avvia la contestazione disciplinare e irroga il licenziamento per giusta causa. Il valore modesto non esclude la legittimità: la Cassazione ha più volte confermato che il furto rompe il vincolo fiduciario indipendentemente dall’entità del danno patrimoniale.

    Caia – assenza prolungata senza giustificazione

    Caia, impiegata amministrativa, non si presenta al lavoro per cinque giorni consecutivi senza comunicare nulla. Il datore invia una contestazione formale; Caia non risponde. Il CCNL applicato prevede che l’assenza ingiustificata per più di quattro giorni consecutivi costituisca giusta causa. Il licenziamento è irrogato senza preavviso.

    Sempronio – insubordinazione grave verso il superiore

    Sempronio aggredisce verbalmente il suo responsabile di reparto davanti ai colleghi, rifiutando di svolgere la mansione assegnata. Il fatto è documentato da testimonianze. L’azienda procede con contestazione disciplinare e licenziamento per giusta causa. Sempronio impugna il licenziamento, ma il giudice ritiene la sanzione proporzionata alla gravità della condotta.

    Domande frequenti

    Con il licenziamento per giusta causa spetta il preavviso?

    No. Il licenziamento per giusta causa è un recesso immediato: il datore non deve riconoscere né pagare l’indennità di mancato preavviso al lavoratore.

    Il TFR spetta in caso di licenziamento per giusta causa?

    Sì. Il TFR matura in qualunque ipotesi di cessazione del rapporto, compreso il licenziamento per giusta causa. Il datore non può trattenerlo a titolo di risarcimento.

    Il datore deve seguire la procedura disciplinare anche per giusta causa?

    Sì. Anche per il licenziamento per giusta causa è obbligatoria la contestazione scritta e la possibilità di difesa previste dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

    La giusta causa può essere usata anche dal lavoratore per dimettersi?

    Sì. L’art. 2119 c.c. si applica simmetricamente: il lavoratore può dimettersi per giusta causa (ad esempio per mancato pagamento dello stipendio) senza rispettare il preavviso, e in questo caso matura l’indennità di mancato preavviso a carico del datore.

    Quali tutele ha il lavoratore se il licenziamento per giusta causa è illegittimo?

    Dipende dalla data di assunzione e dalle dimensioni aziendali: reintegrazione o indennità ex art. 18 Statuto per i vecchi assunti; indennità crescente con l’anzianità (D.Lgs. 23/2015) per gli assunti dal 7 marzo 2015 in poi, con reintegrazione limitata ai casi di insussistenza del fatto.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 12-ter L. 898/1970 – Pensione di reversibilita’ per morte di un figlio

    Art. 12-ter L. 898/1970 – Pensione di reversibilita’ per morte di un figlio

    L. 1 dicembre 1970, n. 898 – Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (divorzio)

    1. In caso di genitori rispetto ai quali sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la pensione di reversibilità spettante ad essi per la morte di un figlio deceduto per fatti di servizio è attribuita automaticamente dall’ente erogante in parti eguali a ciascun genitore.

    2. Alla morte di uno dei genitori, la quota parte di pensione si consolida automaticamente in favore dell’altro.

    3. Analogamente si provvede, in presenza della predetta sentenza, per la pensione di reversibilità spettante al genitore del dante causa secondo le disposizioni di cui agli articoli 83 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

  • Art. 289 Codice della Navigazione – Pubblicità della procura

    Art. 289 Codice della Navigazione – Pubblicità della procura

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La procura conferita al raccomandatario, con sottoscrizione autenticata del preponente, le successive modifiche e la revoca devono essere depositate presso l'ufficio del porto, ove il raccomandatario risiede, per la pubblicazione nel registro a tale fine tenuto secondo le norme del regolamento. Il comandante del porto deve dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione al consiglio provinciale delle corporazioni. Qualora non sia adempiuta la pubblicità predetta, la rappresentanza del raccomandatario si reputa generale, e non sono opponibili ai terzi le limitazioni, le modifiche, o la revoca, a meno che il mandante provi che i terzi ne erano a conoscenza al momento in cui fu concluso l'affare.

  • Art. 287 Codice della Navigazione – Norme applicabili al contratto di raccomandazione

    Art. 287 Codice della Navigazione – Norme applicabili al contratto di raccomandazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Salvo i casi previsti nell'articolo 290, al contratto di raccomandazione si applicano le norme del codice civile sul mandato con rappresentanza.

  • Art. 15 DPR 230/2000 – Cessioni fra detenuti o internati

    Art. 15 DPR 230/2000 – Cessioni fra detenuti o internati

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. La cessione e la ricezione di somme in peculio fra detenuti e internati sono vietate, salvo che si tratti di componenti dello stesso nucleo familiare.

    2. È consentita la cessione fra detenuti e internati

  • Art. 82 L. 392/1978 – Giudizi in corso alla data di entrata in vigore

    Art. 82 L. 392/1978 – Giudizi in corso alla data di entrata in vigore

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Ai giudizi in corso al momento dell’entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le leggi precedenti.

  • Art. 19 L. 69/2019 – Procure competenti indennizzo vittime reato

    Art. 19 L. 69/2019 – Procure competenti indennizzo vittime reato

    L. 19 luglio 2019, n. 69 – Codice Rosso: tutela vittime di violenza domestica e di genere

    1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all’articolo 1, le parole: «la procura generale della Repubblica presso la corte d’appello» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «la procura della Repubblica presso il tribunale»;

    b) all’articolo 3, comma 1, le parole: «procura generale della Repubblica presso la corte d’appello» sono sostituite dalle seguenti: «procura della Repubblica presso il tribunale»;

    c) all’articolo 4, le parole: «procura generale della Repubblica presso la corte d’appello» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «procura della Repubblica presso il tribunale»;

    d) all’articolo 7, comma 1, le parole: «delle procure generali presso le corti d’appello» sono sostituite dalle seguenti: «delle procure della Repubblica presso i tribunali».

  • Art. 20 L. 69/2019 – Indennizzo vittime sfregio viso

    Art. 20 L. 69/2019 – Indennizzo vittime sfregio viso

    L. 19 luglio 2019, n. 69 – Codice Rosso: tutela vittime di violenza domestica e di genere

    1. All’articolo 11, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo le parole: «secondo comma, del codice penale» sono inserite le seguenti: «nonché per il delitto di deformazione dell’aspetto mediante lesioni permanenti al viso di cui all’articolo 583-quinquies del codice penale».

  • Art. 61 L. 392/1978 – Acquirente dell’immobile locato

    Art. 61 L. 392/1978 – Acquirente dell’immobile locato

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    La facolta’ di recesso nel caso previsto dal n. 1) dell’articolo 59 non puo’ essere esercitata da chi ha acquistato l’immobile per atto tra vivi finche’ non siano decorsi almeno due anni dalla data dell’acquisto.

    Il termine e’ ridotto ad un anno se nei confronti dell’acquirente e’ in corso un procedimento di rilascio non dovuto a morosita’ ovvero se l’acquirente e’ cittadino emigrato in un paese straniero in qualita’ di lavoratore e intenda rientrare in Italia per risiedervi stabilmente.

    Quando l’immobile e’ stato donato a causa di matrimonio o costituito in fondo patrimoniale e il matrimonio sia stato celebrato, il termine di cui al primo comma si computa dal giorno in cui il dante causa ha acquistato il diritto sull’immobile.

  • Art. 284 Codice della Navigazione – Effetti della mancanza di pubblicità

    Art. 284 Codice della Navigazione – Effetti della mancanza di pubblicità

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    In mancanza della pubblicità prescritta per la costituzione i comproprietari consenzienti rispondono solidalmente. Le successive variazioni e lo scioglimento della società, fino a che non siano pubblicate non possono essere opposte ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza. In mancanza della pubblicità prescritta nell'articolo 282, il gerente è personalmente responsabile verso i terzi delle obbligazioni assunte per la gestione sociale.

  • Art. 36 D.Lgs. 81/2015 – Diritti sindacali nella somministrazione

    Art. 36 D.Lgs. 81/2015 – Diritti sindacali nella somministrazione

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare presso l’utilizzatore, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e di attività sindacale nonché di partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.

    2. Per tutta la durata della missione, i lavoratori somministrati hanno diritto di fruire di tutti i servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell’utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o società cooperative, purché preesistenti alla data di ricorso alla somministrazione di lavoro.