Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 55 L. 392/1978 – Termine pagamento canoni scaduti e morosita’

    Art. 55 L. 392/1978 – Termine pagamento canoni scaduti e morosita’

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    La morosita’ del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri di cui all’articolo 5 puo’ essere sanata in sede giudiziale per non piu’ di tre volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla prima udienza versa l’importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice.

    Ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice dinanzi a comprovate condizioni di difficolta’ del conduttore, puo’ assegnare un termine non superiore a giorni novanta. In tal caso rinvia l’udienza a non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato.

    La morosita’ puo’ essere sanata, per non piu’ di quattro volte complessivamente nel corso di un quadriennio, ed il termine di cui al secondo comma e’ di centoventi giorni, se l’inadempienza, protrattasi per non oltre due mesi, e’ conseguente alle precarie condizioni economiche del conduttore, insorte dopo la stipulazione del contratto e dipendenti da disoccupazione, malattie o gravi, comprovate condizioni di difficolta’.

    Il pagamento, nei termini di cui ai commi precedenti, esclude la risoluzione del contratto.

  • CCNL Funzioni Locali: orario e smart working

    CCNL Funzioni Locali (Regioni, Province, Comuni)

    In sintesi

    L’orario è di 36 ore settimanali, ripartibili su 5 o 6 giorni. La flessibilità è ampia per le esigenze degli enti (orari sportello al pubblico, sedute Consiglio sera, polizia locale 24h). Lavoro agile fino al 60%. Banca ore 40h/anno. Le polizie locali hanno turni di servizio dedicati con maggiorazioni.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CGIL FP · CISL FP · UIL FPL · CISAL FIALP · CSA Regioni Autonomie Locali
    Ultimo rinnovo
    7 maggio 2024 (CCNL 2022-2024) + integrativo decentrato
    Vigenza
    Parte normativa fino 31 dicembre 2024; ultrattività in attesa nuovo CCNL 2025-2027
    Platea
    ~430.000 dipendenti di Regioni, Province, Comuni, Unioni Comuni, Camere Commercio, IPAB

    Tabella riepilogativa

    Orario Funzioni Locali
    Modalità Ore Note
    Settimana corta 5gg 36h (7h12’/gg) Standard amministrativi
    Settimana 6gg con sabato 36h (6h/gg) Sportelli al pubblico
    Turni 24h polizia locale Variabile Maggiorazioni notte/festivo
    Flessibilità entrata 7:30-9:30 Recupero in giornata
    Lavoro agile Fino 60% Accordo individuale

    L'orario 36h e le sue articolazioni

    L’orario base è di 36 ore settimanali, articolato secondo le esigenze dell’ente:

    • 5 giorni × 7h12′ (standard amministrativo)
    • 6 giorni × 6h (sportelli al pubblico in Comuni con 6gg/settimana)
    • Turni a ciclo continuo per polizia locale e servizi essenziali

    Pausa pranzo 30 minuti obbligatoria dopo 6 ore continuative (non retribuita).

    Polizia locale: turni e maggiorazioni

    La polizia locale lavora a turni di servizio. Maggiorazioni standard:

    • Notturno (22-6): +30% retribuzione oraria
    • Festivo: +30%
    • Notturno-festivo: +50%
    • Servizio esterno: indennità giornaliera variabile

    I Comuni con polizia locale H24 (capoluoghi, città turistiche) hanno turni rotativi: mattina, pomeriggio, notte. Il riposo settimanale è garantito secondo le rotazioni.

    Lavoro agile e flessibilità oraria

    Il lavoro agile è ammesso fino al 60% del tempo lavoro su base mensile, salvo profili a presenza obbligatoria (sportelli, polizia, manutenzioni).

    Modalità: accordo individuale scritto, durata determinata, obiettivi e fasce di reperibilità. Diritto alla disconnessione codificato dal CCNL 2024.

    La flessibilità entrata-uscita è ampia (7:30-9:30 per l’entrata, uscita coerente) con possibilità di banca ore per recuperi futuri.

    Casi pratici

    Tizio – Istruttore con smart working
    Tizio, istruttore tributi Comune, lavora da casa 12 giorni al mese (60% del mese). Fasce reperibilità 9-13 e 14-17. Indennità lavoro agile €110 forfettaria annua.
    Caia – Agente PM in turno notte
    Caia, agente polizia locale Comune turistico, fa turno 22-6 sabato sera: 8h × +30% notturno + indennità servizio esterno = retribuzione 8h ordinarie + €58 maggiorazione + €28 indennità.
    Sempronio – Funzionario con banca ore
    Sempronio ha accumulato 28h in banca ore (progetti speciali bilancio). Le recupera a settembre come 4 giornate libere. Resta 4h da recuperare entro dicembre.

    Domande frequenti

    Quante ore lavora un dipendente del Comune?
    36 ore settimanali, su 5 giorni (lun-ven, 7h12’/gg) o 6 giorni con sabato (6h/gg) per sportelli al pubblico. Servizi essenziali (polizia, manutenzione) su turni.
    Quante ore di smart working può fare un comunale?
    Fino al 60% del tempo lavoro su base mensile, salvo profili a presenza obbligatoria (sportelli, polizia, manutenzioni, ausiliari). In pratica 12 giorni al mese su 20.
    Quanto è la maggiorazione per turno notturno polizia locale?
    +30% retribuzione oraria per turno notturno (22-6), +30% per festivo, +50% per notturno-festivo. Aggiunta indennità servizio esterno giornaliera.
    Il sabato si lavora nel pubblico locale?
    Dipende dall’ente: i Comuni con sportello al pubblico al sabato mattina applicano settimana 6gg × 6h. La maggior parte dei Comuni medio-grandi ha settimana 5gg × 7h12′.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Funzioni Locali (Regioni, Province, Comuni). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 27-bis D.Lgs. 151/2001 – Congedo di paternità obbligatorio

    Art. 27-bis D.Lgs. 151/2001 – Congedo di paternità obbligatorio

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili a ore, da utilizzare anche in via non continuativa.

    2. Il congedo di cui al comma 1 spetta al padre lavoratore dipendente anche nel caso di morte perinatale del figlio.

    3. Il padre lavoratore dipendente può astenersi per un ulteriore periodo di un giorno lavorativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

    4. Il padre lavoratore dipendente che intende avvalersi del congedo di cui al presente articolo è tenuto a darne comunicazione in forma scritta al datore di lavoro con un anticipo non inferiore a cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita.

  • Art. 321 Codice della Navigazione – Gerarchia di bordo delle navi marittime

    Art. 321 Codice della Navigazione – Gerarchia di bordo delle navi marittime

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La gerarchia dei componenti dell'equipaggio marittimo è la seguente: 1) comandante; 2) direttore di macchina, comandante in seconda, capo commissario, e medico di bordo direttore del servizio sanitario; 3) primo ufficiale di coperta, primo ufficiale di macchina, cappellano, primo medico aggiunto,primo commissario; 4) secondo ufficiale di coperta, secondo ufficiale di macchina, secondo medico aggiunto, secondo commissario, primo radiotelegrafista; 5) gli altri ufficiali; 6) nostromo, maestro di macchina; 7) gli altri sottufficiali; 8) i comuni. Il pilota durante il periodo in cui presta servizio a bordo è equiparato al primo ufficiale.

  • Art. 53 D.Lgs. 151/2001 – Lavoro notturno e tutela maternità

    Art. 53 D.Lgs. 151/2001 – Lavoro notturno e tutela maternità

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. La lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni, o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa, non sono obbligati a prestare lavoro notturno.

    2. Non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno:

    a) la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;

    b) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

  • Art. 344 Codice della Navigazione – Presunzione di perdita della nave

    Art. 344 Codice della Navigazione – Presunzione di perdita della nave

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando, per mancanza di notizie, si presume che la nave sia perita, il contratto di arruolamento si considera risolto nei confronti degli eredi presunti dell'arruolato e degli altri aventi diritto.

  • Art. 75 L. 392/1978 – Istituzione del fondo sociale

    Art. 75 L. 392/1978 – Istituzione del fondo sociale

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Presso il Ministero del tesoro e’ istituito un fondo sociale per l’integrazione dei canoni di locazione per i conduttori meno abbienti. Tale fondo e’ costituito da un conto corrente infruttifero sul quale le regioni potranno prelevare le cifre messe a disposizione secondo le modalita’ di cui agli articoli seguenti.

    Il Ministro del bilancio riunisce annualmente la commissione interregionale di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281, e sottopone ad essa una proposta di ripartizione per regione della somma disponibile. Le proposte del Ministro e il parere della commissione sono rimesse al CIPE per le decisioni definitive.

  • Art. 47 D.Lgs. 151/2001 – Congedo per malattia del figlio

    Art. 47 D.Lgs. 151/2001 – Congedo per malattia del figlio

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per le malattie di ciascun figlio di età non superiore a otto anni.

    2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di assentarsi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ciascun figlio di età compresa fra gli otto e i dodici anni.

    3. Per i periodi di cui al comma 1, la documentazione necessaria è costituita da certificato del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.

    4. Il congedo per la malattia del figlio, per le malattie di cui al comma 1, non è computato ai fini del raggiungimento dei limiti del periodo di comporto.

  • Art. 21 D.Lgs. 81/2015 – Proroghe e rinnovi

    Art. 21 D.Lgs. 81/2015 – Proroghe e rinnovi

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1. La proroga è libera anche qualora il contratto abbia durata iniziale inferiore a dodici mesi, purché la durata complessiva del contratto non superi i dodici mesi.

    2. I contratti per attività stagionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché quelli stipulati per ragioni sostitutive, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1.

    3. In caso di rinnovo di un contratto di cui all’articolo 13, l’intervallo tra un contratto e l’altro deve essere di almeno dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi ovvero di almeno venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi. In difetto, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.

    4. Quando si tratta di due soli contratti, il secondo dei quali sia stipulato ai sensi dell’articolo 19, comma 3, non si applica l’intervallo di cui al comma 3 del presente articolo.

  • Art. 9 D.Lgs. 81/2015 – Criteri di computo part-time

    Art. 9 D.Lgs. 81/2015 – Criteri di computo part-time

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. I lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno; ai fini di cui sopra l’arrotondamento opera per eccedenza per la frazione di orario superiore alla metà di quello pieno.

  • Art. 11 Reg. (UE) 2023/1114 – Diritti degli offerenti e delle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica

    Art. 11 Reg. (UE) 2023/1114 – Diritti degli offerenti e delle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Dopo la pubblicazione del White Paper sulle cripto-attività conformemente all’articolo 9 e, se del caso, del White Paper modificato sulle cripto-attività conformemente all’articolo 12, gli offerenti possono offrire cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica in tutta l’Unione e tali cripto-attività possono essere ammesse alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività nell’Unione.

    2. Gli offerenti e le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica che hanno pubblicato un White Paper sulle cripto-attività conformemente all’articolo 9 e, se del caso, un White Paper modificato sulle cripto-attività conformemente all’articolo 12, non sono soggetti a ulteriori obblighi di informativa per quanto riguarda l’offerta al pubblico o l’ammissione a una piattaforma di negoziazione di tale cripto-attività.

  • Art. 26 L. 392/1978 – Ambito di applicazione dell’equo canone

    Art. 26 L. 392/1978 – Ambito di applicazione dell’equo canone

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano: a) alle locazioni stipulate per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria, salvo che il conduttore abiti stabilmente nell’immobile per motivi di lavoro o di studio; b) alle locazioni relative ad alloggi costruiti a totale carico dello Stato per i quali si applica il canone sociale determinato in base alle disposizioni vigenti; c) alle locazioni relative ad alloggi soggetti alla disciplina dell’edilizia convenzionata; d) alle locazioni relative ad immobili inclusi nelle categorie catastali A/8 e A/9.

    Le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 25 non si applicano alle locazioni concernenti gli immobili siti in comuni che al censimento del 1971 avevano popolazione residente fino a 5.000 abitanti qualora, nel quinquennio precedente l’entrata in vigore della presente legge, e successivamente ogni quinquennio, la popolazione residente non abbia subito variazioni in aumento, o comunque l’aumento percentuale sia stato inferiore a quello medio nazionale, secondo i dati pubblicati dall’ISTAT.

    Il comune provvede a dare pubblica notizia della condizione di cui al precedente comma e delle eventuali variazioni.