Autore: Andrea Marton

  • Art. 24 D.Lgs. 81/2015 – Diritti di precedenza

    Art. 24 D.Lgs. 81/2015 – Diritti di precedenza

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.

    2. Il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali di cui all’articolo 21, comma 2, ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.

    3. Il diritto di precedenza di cui al comma 1 può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso; il diritto di precedenza di cui al comma 2 può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso.

    4. Il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso il termine entro il quale va esercitato nonché in caso di mancata risposta all’offerta del datore di lavoro.

    5. Il lavoratore ha diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine, a condizione che tale diritto sia espressamente previsto nel contratto a termine.

  • Art. 180 TUIR: Riserve in sospensione d’imposta ex art. 3, D

    Art. 180 TUIR: Riserve in sospensione d’imposta ex art. 3, D

    Art. 180 TUIR – Riserve in sospensione d’imposta (ex art. 3, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 544)

    In vigore dal 01/01/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. Nelle fusioni, nelle scissioni e nei conferimenti di cui all’articolo 178 i fondi in sospensione di imposta iscritti nell’ultimo bilancio del conferente residente concorrono a formare il reddito della stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente beneficiario nella misura in cui non siano stati ricostituiti nelle scritture contabili della stabile organizzazione.”

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  • Art. 12 L. 392/1978 – Equo canone immobili ad uso abitazione

    Art. 12 L. 392/1978 – Equo canone immobili ad uso abitazione

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Il canone di locazione e sublocazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione non puo’ superare il 3,85 per cento del valore locativo dell’immobile locato.

    Il valore locativo e’ costituito dal prodotto della superficie convenzionale dell’immobile per il costo unitario di produzione del medesimo.

    Il costo unitario di produzione e’ pari al costo base moltiplicato per i coefficienti correttivi indicati nell’articolo 15.

    Gli elementi che concorrono alla determinazione del canone di affitto, accertati dalle parti, vanno indicati nel contratto di locazione.

    Se l’immobile locato e’ completamente arredato con mobili forniti dal locatore e idonei, per consistenza e qualita’, all’uso convenuto, il canone determinato ai sensi dei commi precedenti puo’ essere maggiorato fino ad un massimo del 30 per cento.

  • Art. 6 D.Lgs. 81/2015 – Lavoro supplementare e clausole elastiche

    Art. 6 D.Lgs. 81/2015 – Lavoro supplementare e clausole elastiche

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendo come tali le prestazioni lavorative svolte oltre l’orario concordato fra le parti ai sensi dell’articolo 5, nel limite del 25 per cento delle ore di lavoro settimanali concordate. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove ricorrano comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale.

    2. Le prestazioni supplementari sono retribuite con una percentuale di maggiorazione sull’importo della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell’incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti, pari al 15 per cento, ovvero nella misura stabilita dai contratti collettivi.

    3. Il lavoro straordinario è ammesso nei contratti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale e misto, per le sole giornate in cui la prestazione è a tempo pieno.

    4. I contratti collettivi stabiliscono le condizioni e le modalità che consentono al datore di lavoro di modificare, in aumento o in diminuzione, la collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausole elastiche), ovvero di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa. In caso di mancanza o di carenza di disciplina collettiva, le clausole elastiche possono essere stipulate avanti alle commissioni di certificazione di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Il lavoratore può in ogni caso farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.

    5. Le clausole elastiche prevedono in ogni caso:

    a) le condizioni e le ragioni che consentono l’esercizio del potere di variazione della collocazione temporale e dell’orario;

    b) un preavviso, a favore del lavoratore, di due giorni lavorativi, salva diversa intesa tra le parti;

    c) il diritto del lavoratore a una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell’incidenza degli istituti retributivi indiretti e differiti, pari al 15 per cento, ovvero la misura stabilita dai contratti collettivi.

    6. Sono fatte salve le disposizioni di maggior favore previste nei contratti collettivi già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

    7. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell’orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

  • Art. 62 L. 392/1978 – Canone dei contratti abitativi a proroga

    Art. 62 L. 392/1978 – Canone dei contratti abitativi a proroga

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Il canone di cui agli articoli 12 e 24 si applica ai contratti previsti nell’articolo 58 dall’inizio del sesto anno a decorrere dalla entrata in vigore dalla presente legge ed il canone e’ adeguato in relazione all’eventuale mutamento degli elementi di cui agli articoli 13 e 15.

    Fino alla data suddetta il canone di locazione corrisposto dal conduttore, calcolato al netto degli oneri accessori, puo’ essere aumentato a richiesta del locatore, a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, nella misura del 20 per cento all’anno per gli anni successivi della differenza risultante tra il canone definito ai sensi dell’articolo 12 ed il canone attualmente corrisposto.

    Se il canone attualmente corrisposto e’ superiore a quello definito ai sensi dell’articolo 12 si applicano le disposizioni dello stesso articolo 12 e quelle dell’articolo 24 a partire dal primo giorno del quarto mese successivo alla entrata in vigore della presente legge.

    Ove alcuni parametri, coefficienti o altri elementi necessari per la determinazione del canone a norma dell’articolo 12 non siano noti in tempo utile, gli adeguamenti del canone di locazione di cui ai precedenti commi si applicano tenendo conto di tutti gli altri elementi noti, salvo i conguagli che decorreranno in ogni caso dalle date di cui ai commi precedenti.

    Le parti possono liberamente concordare modalita’ diverse sempre che il canone definito non superi quello risultante dall’applicazione degli articoli 12 e 24.

  • Art. 283 Codice della Navigazione – Responsabilità dei comproprietari

    Art. 283 Codice della Navigazione – Responsabilità dei comproprietari

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Delle obbligazioni assunte per la gestione comune i comproprietari sono responsabili verso i terzi in proporzione delle rispettive quote sociali; ma la responsabilità dei comproprietari che non hanno consentito alla costituzione della società non può superare l'ammontare delle rispettive quote di partecipazione nella nave. Il debito complessivo della società di armamento può essere limitato a norma degli articoli 275 e seguenti.

  • Art. 59 L. 392/1978 – Recesso del locatore

    Art. 59 L. 392/1978 – Recesso del locatore

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Nei casi di cui all’articolo precedente il locatore puo’ recedere in ogni momento dal contratto dandone comunicazione al conduttore mediante lettera raccomandata e con un preavviso di almeno sei mesi: 1) quando abbia la necessita’, verificatasi dopo la costituzione del rapporto locatizio, di destinare l’immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge o dei parenti in linea retta entro il secondo grado; 2) quando, volendo disporre dell’immobile per abitazione propria, del coniuge o dei propri parenti in linea retta fino al secondo grado oppure quando, trattandosi di ente pubblico o comunque con finalita’ pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperativistiche, assistenziali o di culto che voglia disporre dell’immobile per l’esercizio delle proprie funzioni, offra al conduttore altro immobile idoneo per cui sia dovuto un canone di locazione proporzionato alle condizioni del conduttore medesimo e comunque non superiore del 20 per cento al canone del precedente immobile e assuma a suo carico le spese di trasloco; 3) quando il proprietario intenda demolire o trasformare notevolmente l’immobile locato per eseguire nuove costruzioni o, trattandosi di appartamento sito all’ultimo piano, quando intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge, e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell’appartamento stesso; 5) quando l’immobile locato sia di interesse artistico o storico, nel caso in cui la competente sovraintendenza riconosca necessario ed urgente che si proceda a riparazioni o restauri, la cui esecuzione sia resa impossibile dallo stato di occupazione dell’immobile; 6) quando il conduttore puo’ disporre di altra abitazione idonea alle proprie esigenze familiari nello stesso comune ovvero in un comune confinante; 7) quando il conduttore, avendo sublocato parzialmente l’immobile, non lo occupa nemmeno in parte, con continuita’; 8) quando il conduttore non occupa continuativamente l’immobile senza giustificato motivo.

    Nelle ipotesi di cui ai numeri 4) e 5) del precedente comma, il possesso della licenza o concessione e’ condizione per l’azione di rilascio. Gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono alle condizioni previste nella lettera c) dell’articolo 29.

    Alla procedura per il rilascio dell’immobile si applicano le norme di cui ai precedenti articoli 30 e 56.

  • Art. 343 Codice della Navigazione – Casi di risoluzione di diritto del contratto

    Art. 343 Codice della Navigazione – Casi di risoluzione di diritto del contratto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il contratto di arruolamento si risolve di diritto: 1) in caso di perdita totale ovvero di innavigabilità assoluta della nave ovvero di innavigabilità per un periodo di tempo superiore ai sessanta giorni, determinate da naufragio o da altro sinistro della navigazione, nonché in caso di preda; 2) in caso di perdita della nazionalità della nave; 3) in caso di vendita giudiziale della nave; 4) in caso di morte dell'arruolato; 5) quando l'arruolato, per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato o non può riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo; 6) quando l'arruolato è fatto prigioniero a bordo o mentre partecipa ad una spedizione in mare o in terra, per il servizio della nave; 7) in caso di cancellazione dalle matricole, di sospensione o interdizione dai titoli professionali o dalla professione marittima dell'arruolato; 8) in caso di revoca da parte dell'esercente la potestà o la tutela, del consenso alla iscrizione nelle matricole del minore di anni diciotto; 9) quando l'arruolato deve essere sbarcato per ordine dell'autorità; 10) quando l'arruolato fuori dei casi previsti nei numeri precedenti, non assume il proprio posto a bordo, nel termine stabilito, prima della partenza della nave dal porto di arruolamento o da un porto di approdo.

  • Art. 49 DPR 495/1992 – Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari

    Art. 49 DPR 495/1992 – Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

    2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

    3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del codice. 4. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.

    5. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata.

    6. I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti ai sensi dell'articolo 51, comma 9, devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

  • Art. 31 D.Lgs. 81/2015 – Somministrazione a tempo indeterminato e determinato

    Art. 31 D.Lgs. 81/2015 – Somministrazione a tempo indeterminato e determinato

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa, a pena di nullità, nelle sole ipotesi individuate dai contratti collettivi applicati dall’utilizzatore, che possono riguardare la generalità dei settori produttivi ovvero specifici segmenti professionali.

    2. In mancanza di specifica previsione contrattuale collettiva è comunque ammessa la somministrazione a tempo indeterminato di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

    3. La somministrazione a tempo determinato è ammessa, a pena di nullità, nelle stesse condizioni e per le stesse ipotesi previste per il contratto a tempo determinato, ma anche per esigenze di natura stagionale ovvero per quelle connesse con incrementi temporanei significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.

    4. Il numero dei lavoratori somministrati a tempo indeterminato non può eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Possono essere somministrati a tempo indeterminato anche qualora il loro numero sia inferiore a 5 unità. È in ogni caso esente dal predetto limite la somministrazione a tempo indeterminato effettuata con soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, ovvero con lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

  • Art. 4 Reg. (UE) 2024/1689 – Alfabetizzazione in materia di IA

    Art. 4 Reg. (UE) 2024/1689 – Alfabetizzazione in materia di IA

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    I fornitori e i deployer dei sistemi di IA adottano misure per garantire nella misura del possibile un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati.

  • Art. 342 Codice della Navigazione – Cessazione del contratto a tempo indeterminato per volontà di una delle parti

    Art. 342 Codice della Navigazione – Cessazione del contratto a tempo indeterminato per volontà di una delle parti

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il contratto di arruolamento a tempo indeterminato cessa per volontà dell'armatore o dell'arruolato, purché ne sia dato preavviso nei termini stabiliti dalle norme corporative o, in mancanza, dagli usi.