Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 18 D.Lgs. 151/2001 – Sanzioni per violazione divieto di lavoro

    Art. 18 D.Lgs. 151/2001 – Sanzioni per violazione divieto di lavoro

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Il datore di lavoro che adibisce al lavoro lavoratrici durante il periodo di divieto di cui agli articoli 16 e 17, ovvero che non ottemperi ai provvedimenti dell’ispettorato del lavoro di cui all’articolo 17, è punito con l’arresto fino a sei mesi.

  • Art. 62 DPR 495/1992 – Aree di servizio destinate a parcheggio e sosta

    Art. 62 DPR 495/1992 – Aree di servizio destinate a parcheggio e sosta

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le aree di servizio destinate al parcheggio ed alla sosta dei veicoli devono essere dotate di un'area apposita per il parcheggio, con indicazioni, a mezzo di strisce longitudinali bianche a terra, dei singoli posti macchina. Tale area deve essere munita del segnale di parcheggio, come stabilito dal presente regolamento.

    2. Esse devono essere dotate, inoltre, di area destinata alla sosta, con spazi destinati alla medesima, con zona a verde e devono essere attrezzate con camminamenti pedonali, sedili e, se possibile, con punti per picnic. Devono essere dotate, altresì, di adeguati servizi igienici collettivi e di contenitori per la raccolta differenziale dei rifiuti.

  • Art. 68 L. 392/1978 – Aumenti del canone commerciale in proroga

    Art. 68 L. 392/1978 – Aumenti del canone commerciale in proroga

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Nei contratti di locazione o sublocazione di cui al precedente articolo il canone corrisposto dal conduttore, calcolato al netto degli oneri accessori, puo’ essere a richiesta del locatore, aumentato a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge per il restante periodo di durata del contratto, nelle misure seguenti: 1) non superiore al 15 per cento all’anno, per i contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 1964; 2) non superiore al 10 per cento all’anno per i contratti stipulati fra il 1 gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1973; 3) non superiore al 5 per cento all’anno per i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1973.

  • Art. 15-bis L. 354/1975 – Giustizia riparativa

    Art. 15-bis L. 354/1975 – Giustizia riparativa

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    1. In qualsiasi fase dell’esecuzione, l’autorità giudiziaria può disporre l’invio dei condannati e degli internati, previa adeguata informazione e su base volontaria, ai programmi di giustizia riparativa.

    2. La partecipazione al programma di giustizia riparativa e l’eventuale esito riparativo sono valutati ai fini dell’assegnazione al lavoro all’esterno, della concessione dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, nonché della liberazione condizionale. Non si tiene conto in ogni caso della mancata effettuazione del programma, dell’interruzione dello stesso o del mancato raggiungimento di un esito riparativo.

  • Art. 331 Codice della Navigazione – Arruolamento del comandante in luogo ove non si trova l’armatore

    Art. 331 Codice della Navigazione – Arruolamento del comandante in luogo ove non si trova l’armatore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'armatore può procedere all'arruolamento del comandante anche mediante dichiarazione, resa al comandante del porto o all'autorità consolare del luogo dove egli si trova, e contenente gli estremi indicati nell'articolo seguente. La detta autorità trasmette telegraficamente, a spese dell'armatore, gli estremi della dichiarazione all'autorità marittima o consolare del porto dove si trova la nave sulla quale il comandante deve prendere imbarco. Con la dichiarazione di accettazione da parte del comandante, resa all'autorità del porto d'imbarco, si perfeziona il contratto di arruolamento.

  • Cessazione e pensione Funzioni Centrali 2026

    CCNL Funzioni Centrali (Pubblico Impiego)

    In sintesi

    Il dipendente Funzioni Centrali può cessare per: pensione di vecchiaia (67 anni, 20 di contributi), anticipata (42 anni 10 mesi uomini, 41 anni 10 mesi donne), Quota 103 (62 anni + 41 contributi), Opzione Donna PA. Dimissioni volontarie possibili con preavviso (2 mesi area Operatori-Assistenti, 3 mesi Funzionari-EP). Risoluzione consensuale ammessa con incentivo facoltativo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CGIL FP · CISL FP · UIL PA · CONFSAL UNSA · CISAL FIALP
    Ultimo rinnovo
    9 maggio 2024 (CCNL 2022-2024, sottoscrizione definitiva)
    Vigenza
    Parte normativa fino al 31 dicembre 2024 (in regime di ultrattività); negoziato 2025-2027 in apertura
    Platea
    ~250.000 dipendenti pubblici di Ministeri, Agenzie fiscali (Entrate/Dogane), Enti pubblici non economici (INPS, INAIL, ACI), Presidenza del Consiglio

    Tabella riepilogativa

    Vie d’uscita dal pubblico impiego 2026
    Tipo Requisiti Note
    Pensione vecchiaia 67 anni + 20 contributi Standard
    Pensione anticipata 42a 10m (M), 41a 10m (F) Indipendente da età
    Quota 103 62 anni + 41 contributi Massimale 4x trattamento minimo
    Opzione Donna PA 61 anni + 35 contributi Solo certificate categorie
    Dimissioni Preavviso 2-3 mesi Volontarie senza incentivo
    Risoluzione consensuale Accordo Incentivo facoltativo

    Pensione di vecchiaia e anticipata

    I requisiti pensionistici per Funzioni Centrali sono uniformi al regime nazionale:

    • Pensione di vecchiaia: 67 anni (uomini e donne) + 20 anni di contributi. Adeguamento ISTAT futuro previsto
    • Pensione anticipata: 42 anni e 10 mesi di contributi (uomini), 41 anni e 10 mesi (donne). Indipendente dall’età

    Il decreto di pensione viene predisposto dall’amministrazione e inviato all’INPS. Decorrenza: primo giorno del mese successivo a quello di domanda (con almeno 3 mesi di anticipo consigliato).

    Quota 103 e Opzione Donna PA

    Le forme agevolate (decreto Lavoro 4/2019, prorogate) sono soggette a modifiche con le leggi di bilancio:

    • Quota 103: 62 anni di età + 41 anni di contributi. L’importo è calcolato con il sistema contributivo (penalizzante rispetto al retributivo). Massimale pensionistico 4 volte il trattamento minimo INPS
    • Opzione Donna PA: 61 anni + 35 anni contributi per: lavoratrici disoccupate, caregiver, invalide. Calcolo interamente contributivo (penalizzazione tipica -20-30%)

    Entrambe richiedono cessazione effettiva dell’attività prima della decorrenza. Non sono cumulabili con altri redditi da lavoro nel primo periodo.

    Dimissioni e risoluzione consensuale

    Il dipendente Funzioni Centrali può dimettersi volontariamente:

    • Operatori-Assistenti: preavviso 2 mesi
    • Funzionari-EP: preavviso 3 mesi

    Le dimissioni non danno diritto a NASpI (non c’è sistema indennità disoccupazione per dipendenti pubblici, salvo casi limitati).

    La risoluzione consensuale con incentivo all’esodo è prevista in casi di ristrutturazione (es. accorpamento di enti, soppressione di servizio). L’incentivo è contrattato in sede locale e può raggiungere 12-24 mensilità.

    Casi pratici

    Tizio – Pensione anticipata 43 anni contributi
    Tizio, EP Min. Difesa, ha 43 anni contributi a 65 anni di età. Sceglie pensione anticipata (non vecchiaia per non aspettare). Importo: 75% ultima retribuzione (per quota retributiva 1995) + quota contributiva. Decorre 1° gennaio 2026.
    Caia – Quota 103 2025
    Caia, funzionaria Entrate, ha 62 anni + 41 contributi nel 2025. Sceglie Quota 103. Importo calcolato totalmente contributivo: circa 20% in meno rispetto a vecchiaia tradizionale. Massimale 4x trattamento minimo INPS.
    Sempronio – Dimissioni con preavviso
    Sempronio, funzionario INPS, si dimette per andare nel privato (consulenza). Preavviso 3 mesi. Niente NASpI (non spetta nel pubblico). TFR di €18.000 erogato in 12 mesi. Apre P.IVA.

    Domande frequenti

    A che età vado in pensione di vecchiaia nel pubblico?
    67 anni con almeno 20 anni di contributi. Stesso requisito uomini/donne. Decorrenza 1° del mese successivo alla domanda; consigliata domanda 3 mesi prima.
    Cos'è Quota 103?
    Forma agevolata pensionistica: 62 anni di età + 41 anni di contributi. Importo calcolato col sistema contributivo (penalizzante -10-25%). Massimale 4x trattamento minimo INPS.
    Se mi dimetto dal pubblico ho diritto alla NASpI?
    No, in linea generale. I dipendenti pubblici contrattualizzati non sono coperti dalla NASpI ordinaria. Sono previste indennità specifiche solo in casi di soppressione di posto o mobilità d’ufficio.
    Posso uscire prima con Opzione Donna PA?
    Sì se: 61 anni + 35 contributi + categoria ammessa (disoccupata, caregiver, invalida). Calcolo totalmente contributivo (penalizzazione -20-30%). Le finestre temporali sono soggette alle leggi di bilancio annuali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Funzioni Centrali (Pubblico Impiego). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 15 L. 354/1975 – Elementi del trattamento

    Art. 15 L. 354/1975 – Elementi del trattamento

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    Il trattamento del condannato e dell’internato è svolto avvalendosi principalmente dell’istruzione, della formazione professionale, del lavoro, della partecipazione a progetti di pubblica utilità, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia.

    Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all’internato è assicurato il lavoro.
    Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell’autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica.

  • Art. 87 D.Lgs. 151/2001 – Disposizioni regolamentari di attuazione

    Art. 87 D.Lgs. 151/2001 – Disposizioni regolamentari di attuazione

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, il Governo è delegato ad emanare uno o più regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le materie previste nell’allegato A.

  • Art. 28 DPR 495/1992 – (Fasce di rispetto per l’edificazione nei centri abitati)

    Art. 28 DPR 495/1992 – (Fasce di rispetto per l’edificazione nei centri abitati)

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. 1. Le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: a) 30 m per le strade di tipo A; b) 20 m per le strade di tipo D.

    2. Per le strade di tipo E ed F, nei casi di cui al comma 1, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.

    3. 3. In assenza di strumento urbanistico vigente, le distanze dal confine stradale da rispettare nei centri abitati non possono essere inferiori a: a) 30 m per le strade di tipo A; b) 20 m per le strade di tipo D ed E; c) 10 m per le strade di tipo F.

    4. 4. Le distanze dal confine stradale, all'interno dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a: a) m 3 per le strade di tipo A; b) m 2 per le strade di tipo D.

    5. Per le altre strade, nei casi di cui al comma 4, non sono stabilite, distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.

  • Art. 69 L. 392/1978 – Prelazione e indennita’ avviamento commerciale

    Art. 69 L. 392/1978 – Prelazione e indennita’ avviamento commerciale

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, di cui agli articoli 67 e 71 della presente legge, il locatore comunica, mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro il 28 febbraio 1987, se ed a quali condizioni intende proseguire la locazione ovvero le condizioni offerte da terzi per la locazione dell’immobile.

    L’obbligo ricorre anche quando il locatore non intende proseguire nella locazione per i motivi indicati all’articolo 29.

    Tale obbligo non ricorre quando il conduttore abbia comunicato al locatore che non intende rinnovare la locazione e nei casi di cessazione del rapporto per inadempimento o recesso del conduttore o qualora sia in corso una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, a carico del conduttore medesimo.

    Il conduttore deve rendere noto al locatore, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma, se intende proseguire la locazione alle nuove condizioni.

    Il conduttore ha diritto di prelazione se, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al primo comma, offre condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore.

    Il conduttore, se non accetta le condizioni offerte dal locatore ovvero non esercita la prelazione, ha diritto ad un compenso pari a 24 mensilita’, ovvero a trenta per le locazioni con destinazione alberghiera, del canone richiesto dal locatore od offerto dal terzo.

    Se il locatore non intende proseguire nella locazione il conduttore puo’, entro trenta giorni dalla comunicazione del locatore o in mancanza di questa, se dovuta, dalla scadenza del termine di cui al primo comma, offrire un nuovo canone, impegnandosi a costituire, all’atto del rinnovo e per la durata del contratto, una polizza assicurativa oppure una fidejussione bancaria per una somma pari a 12 mensilita’ del canone offerto.

    Se il locatore non intende proseguire nella locazione sulla base delle condizioni offerte, al conduttore e’ dovuta l’indennita’ per l’avviamento commerciale nella misura di 24 mensilita’, ovvero di 30 per le locazioni con destinazione alberghiera, del canone offerto ai sensi del comma precedente.

    In mancanza dell’offerta del nuovo canone da parte del conduttore nonche’ nei casi di rilascio dell’immobile per i motivi di cui all’articolo 29 salvo quelli di cui al primo comma, lettera a), e’ dovuta l’indennita’ per avviamento commerciale nella misura di 21 mensilita’, ovvero di 25 per le locazioni con destinazione alberghiera, del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche. In caso di rilascio dell’immobile per i motivi di cui all’articolo 29, primo comma, lettera a), la predetta indennita’ e’ calcolata con riferimento al canone corrisposto. L’indennita’ dovuta e’ complessivamente di 24 mensilita’, ovvero di 32 per le locazioni con destinazione alberghiera, nei casi di cui al secondo comma dell’art. 34.

    L’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile e’ condizionata all’avvenuta corresponsione dell’indennita’ di cui ai precedenti commi sesto, ottavo e nono.

    Per i contratti di cui agli articoli 67 e 71 le disposizioni del presente articolo sono sostitutive di quelle degli articoli 34 e 40.

  • Art. 376 Codice della Navigazione – Locazione di nave

    Art. 376 Codice della Navigazione – Locazione di nave

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Si ha locazione di nave quando una delle parti si obbliga a far godere all'altra per un dato tempo la nave verso un determinato corrispettivo.

  • Art. 16 Reg. (UE) 2024/1689 – Obblighi dei fornitori dei sistemi di IA ad alto rischio

    Art. 16 Reg. (UE) 2024/1689 – Obblighi dei fornitori dei sistemi di IA ad alto rischio

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    I fornitori dei sistemi di IA ad alto rischio:

    a) garantiscono che i loro sistemi di IA ad alto rischio siano conformi ai requisiti di cui alla sezione 2;

    b) indicano sul sistema di IA ad alto rischio oppure, ove ciò non sia possibile, sul suo imballaggio o sui documenti di accompagnamento, a seconda dei casi, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo al quale possono essere contattati;

    c) dispongono di un sistema di gestione della qualità conforme all'articolo 17;

    d) conservano la documentazione di cui all'articolo 18;

    e) quando sono sotto il loro controllo, conservano i log generati automaticamente dai loro sistemi di IA ad alto rischio di cui all'articolo 19;

    f) garantiscono che il sistema di IA ad alto rischio sia sottoposto alla pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 43 prima che sia immesso sul mercato o messo in servizio;

    g) elaborano una dichiarazione di conformità UE a norma dell'articolo 47;

    h) appongono la marcatura CE sul sistema di IA ad alto rischio oppure, ove ciò non sia possibile, sul suo imballaggio o sui documenti di accompagnamento per indicare la conformità al presente regolamento a norma dell'articolo 48;

    i) rispettano gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 49, paragrafo 1;

    j) adottano le necessarie misure correttive e forniscono le informazioni necessarie in conformità dell'articolo 20;

    k) su richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, dimostrano la conformità del sistema di IA ad alto rischio ai requisiti di cui alla sezione 2;

    l) garantiscono che il sistema di IA ad alto rischio sia conforme ai requisiti di accessibilità in conformità delle direttive (UE) 2016/2102 e (UE) 2019/882.