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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Recesso libero con preavviso: il contratto di arruolamento a tempo indeterminato cessa per volontà di entrambe le parti mediante il rispetto del preavviso stabilito dai contratti collettivi o, in mancanza, dagli usi.
  • Diritto bilaterale di recesso: sia l'armatore sia l'arruolato possono recedere dal contratto a tempo indeterminato, nel rispetto dei medesimi termini di preavviso.
  • Preavviso da norme corporative o usi: la misura del preavviso non è fissata dalla legge ma è rimessa ai contratti collettivi marittimi o, in mancanza, agli usi del settore.
  • Tutela contro il recesso privo di preavviso: il mancato rispetto del preavviso comporta l'obbligo di corrispondere all'altra parte l'indennità sostitutiva corrispondente.
  • Coordinamento con le altre cause di cessazione: il recesso con preavviso è distinto dalla risoluzione di diritto (art. 343) e si applica solo al contratto a tempo indeterminato.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 342 Codice della Navigazione — Cessazione del contratto a tempo indeterminato per volontà di una delle parti

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Il contratto di arruolamento a tempo indeterminato cessa per volontà dell'armatore o dell'arruolato, purché ne sia dato preavviso nei termini stabiliti dalle norme corporative o, in mancanza, dagli usi.

Commento

Ratio e contesto sistematico

L'articolo 342 del Codice della navigazione disciplina la cessazione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato per volontà di una delle parti, ossia il recesso (o disdetta) con preavviso. Il contratto di arruolamento a tempo indeterminato è la forma più stabile di rapporto tra armatore e arruolato: non essendo delimitato da un termine finale né circoscritto a un determinato viaggio, esso è strutturalmente destinato a perdurare nel tempo fino a quando una delle parti decide di porvi fine. La necessità del preavviso garantisce che il recesso non produca effetti improvvisi e non crei squilibri insostenibili per nessuna delle due parti: l'armatore ha il tempo di trovare un sostituto, l'arruolato ha il tempo di cercare un nuovo ingaggio.

La bilateralità del diritto di recesso

La norma attribuisce il diritto di recedere sia all'armatore sia all'arruolato: il recesso è un atto unilaterale che determina la cessazione del contratto una volta decorso il periodo di preavviso. La simmetria formale — entrambe le parti sono soggette agli stessi termini di preavviso — rispecchia il principio di eguaglianza formale dei contraenti, pur nella consapevolezza che nella realtà del rapporto di lavoro marittimo il potere contrattuale delle parti è spesso asimmetrico. I contratti collettivi marittimi possono introdurre differenziazioni pratiche (ad esempio termini di preavviso diversi per la disdetta dell'armatore rispetto a quella dell'arruolato), ma la norma di legge fissa la struttura bilaterale come regola di base.

Il preavviso: rinvio ai contratti collettivi e agli usi

L'articolo 342 non determina autonomamente la durata del preavviso, rinviando alle 'norme corporative' (espressione storica che oggi designa i contratti collettivi di settore) o, in mancanza, agli usi. Questo rinvio è coerente con l'approccio generale del codice della navigazione, che in più disposizioni (artt. 341, 339, 321) si affida ai contratti collettivi marittimi per la determinazione di elementi variabili del rapporto di arruolamento, riconoscendo la capacità delle organizzazioni di categoria di calibrare i parametri in modo più adeguato alle specifiche esigenze del settore. In assenza di contratti collettivi applicabili, gli usi della piazza marittima (usi del porto di arruolamento o del settore di attività della nave) suppliscono alla lacuna, fornendo un parametro di riferimento ancorato alla prassi consolidata.

Il mancato rispetto del preavviso

Sebbene l'articolo 342 non disciplini esplicitamente le conseguenze del recesso senza preavviso o con preavviso insufficiente, i principi generali del diritto del lavoro e del diritto delle obbligazioni portano alla conclusione che il recedente inadempiente debba corrispondere all'altra parte un'indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione che l'altra parte avrebbe percepito nel periodo di preavviso non rispettato (per l'armatore che non rispetta il preavviso) o al costo della sostituzione dell'arruolato (per l'arruolato che abbandona improvvisamente il servizio). I contratti collettivi marittimi specificano generalmente le modalità di calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso.

Rapporto con le altre forme di cessazione e coordinamento normativo

Il recesso con preavviso di cui all'art. 342 si distingue nettamente dalla risoluzione di diritto (art. 343), che opera automaticamente al verificarsi di determinate circostanze straordinarie indipendentemente dalla volontà delle parti, e dalla cessazione per scadenza del termine (art. 341) o per compimento del viaggio (art. 340). Si distingue anche dal licenziamento per giusta causa (non espressamente disciplinato dal codice ma ricavabile dai principi generali), che consente la cessazione immediata del rapporto senza preavviso in presenza di comportamenti gravemente inadempimenti dell'arruolato. La norma si coordina con l'art. 2118 c.c. (recesso dal contratto a tempo indeterminato nel diritto del lavoro comune), cui si ispira pur adattandosi alla specificità del rapporto di arruolamento marittimo.

Casi pratici

Caso 1: Disdetta dell'armatore con regolare preavviso

Tizio, arruolato a tempo indeterminato come ufficiale di coperta su una nave da carico, riceve dall'armatore la comunicazione di disdetta con il preavviso previsto dal contratto collettivo marittimo applicabile. Tizio presta servizio regolarmente per l'intero periodo di preavviso, al termine del quale il contratto cessa di diritto e l'armatore è tenuto a corrispondergli tutte le spettanze maturate.

Caso 2: Dimissioni dell'arruolato senza rispettare il preavviso

Caio, motorista arruolato a tempo indeterminato, comunica all'armatore di voler cessare immediatamente il servizio senza rispettare il termine di preavviso previsto dal contratto collettivo. L'armatore ha diritto a trattenere dalle spettanze di fine rapporto di Caio l'indennità sostitutiva del preavviso non rispettato, pari alla retribuzione corrispondente al periodo non lavorato.

Caso 3: Contestazione sulla misura del preavviso

Sempronio contesta la durata del preavviso che l'armatore intende applicare, ritenendola inferiore a quella prevista dal contratto collettivo nazionale del lavoro marittimo applicabile. Il giudice accerta quale contratto collettivo sia applicabile al rapporto e determina la durata corretta del preavviso, liquidando a favore di Sempronio la differenza retributiva corrispondente al periodo di preavviso insufficiente.

Domande frequenti

Posso dimettermi da un contratto di arruolamento a tempo indeterminato quando voglio?

Sì, ma devi rispettare il termine di preavviso previsto dal contratto collettivo marittimo applicabile o, in mancanza, dagli usi. In assenza di preavviso dovrai corrispondere all'armatore l'indennità sostitutiva.

L'armatore può licenziarmi senza preavviso da un contratto a tempo indeterminato?

No, salvo che ricorrano gli estremi del licenziamento per giusta causa, che consente la cessazione immediata senza preavviso per comportamenti gravemente inadempimenti dell'arruolato.

Quanto dura il preavviso nel contratto di arruolamento a tempo indeterminato?

La legge non fissa una durata specifica: il preavviso è determinato dai contratti collettivi marittimi applicabili o, in mancanza, dagli usi del settore. La durata varia quindi in base al contratto collettivo e alla qualifica.

Il recesso con preavviso vale sia per l'armatore che per l'arruolato?

Sì. L'art. 342 attribuisce il diritto di recedere con preavviso sia all'armatore sia all'arruolato, sottoponendo entrambi ai medesimi termini stabiliti dai contratti collettivi o dagli usi.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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