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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Risoluzione automatica per eventi sopravvenuti: il contratto di arruolamento si risolve di diritto — senza necessità di atti delle parti — al verificarsi di dieci ipotesi tassative elencate dalla norma.
  • Cause oggettive sulla nave: perdita totale, innavigabilità assoluta o superiore a sessanta giorni, perdita della nazionalità e vendita giudiziale determinano la risoluzione indipendentemente dalla volontà delle parti.
  • Cause soggettive sull'arruolato: morte, malattia che impone lo sbarco, cattura in prigionia, cancellazione dalle matricole, revoca del consenso per minori e ordine dell'autorità di sbarco sciolgono il contratto automaticamente.
  • Inadempimento dell'arruolato: il mancato assunzione del posto a bordo nel termine stabilito, fuori dai casi precedenti, risolve il contratto di diritto.
  • Elenco tassativo: le ipotesi di risoluzione di diritto sono tassative; eventi non elencati che rendano impossibile il rapporto possono essere regolati dagli artt. 1463 e ss. c.c. in via sussidiaria.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 343 Codice della Navigazione — Casi di risoluzione di diritto del contratto

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Il contratto di arruolamento si risolve di diritto: 1) in caso di perdita totale ovvero di innavigabilità assoluta della nave ovvero di innavigabilità per un periodo di tempo superiore ai sessanta giorni, determinate da naufragio o da altro sinistro della navigazione, nonché in caso di preda; 2) in caso di perdita della nazionalità della nave; 3) in caso di vendita giudiziale della nave; 4) in caso di morte dell'arruolato; 5) quando l'arruolato, per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato o non può riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo; 6) quando l'arruolato è fatto prigioniero a bordo o mentre partecipa ad una spedizione in mare o in terra, per il servizio della nave; 7) in caso di cancellazione dalle matricole, di sospensione o interdizione dai titoli professionali o dalla professione marittima dell'arruolato; 8) in caso di revoca da parte dell'esercente la potestà o la tutela, del consenso alla iscrizione nelle matricole del minore di anni diciotto; 9) quando l'arruolato deve essere sbarcato per ordine dell'autorità; 10) quando l'arruolato fuori dei casi previsti nei numeri precedenti, non assume il proprio posto a bordo, nel termine stabilito, prima della partenza della nave dal porto di arruolamento o da un porto di approdo.

Commento

Ratio e struttura della norma

L'articolo 343 del Codice della navigazione elenca tassativamente le ipotesi in cui il contratto di arruolamento si risolve di diritto, ossia automaticamente e senza bisogno di alcun atto giuridico delle parti. La risoluzione di diritto è un meccanismo distinto sia dal recesso volontario (art. 342) sia dalla cessazione per scadenza del termine o del viaggio (artt. 340-341): essa opera come effetto legale automatico del verificarsi di determinate circostanze, che rendono il rapporto di arruolamento impossibile, inutile o incompatibile con la sua prosecuzione. Il legislatore ha individuato dieci fattispecie eterogenee — alcune attinenti allo stato della nave, altre alla persona dell'arruolato, altre ancora al suo comportamento — accomunate dalla medesima conseguenza: la cessazione immediata del vincolo contrattuale senza necessità di disdetta, preavviso o accordo risolutorio.

Cause di risoluzione attinenti alla nave (nn. 1-3)

Le prime tre ipotesi riguardano eventi che colpiscono la nave e la rendono definitivamente o temporaneamente inservibile. Il n. 1 contempla la perdita totale o l'innavigabilità assoluta della nave (da naufragio o da altro sinistro della navigazione), nonché l'innavigabilità per un periodo superiore a sessanta giorni e la preda (cattura della nave da parte di forza nemica o di pirati). In tutti questi casi il contratto di arruolamento perde il suo oggetto: la nave non esiste più o non è in grado di navigare per un tempo tale da rendere impossibile il rapporto. Il limite dei sessanta giorni di innavigabilità è una soglia di tolleranza che evita la risoluzione automatica per avarie temporanee e riparabili in tempi ragionevoli. Il n. 2 prevede la perdita della nazionalità della nave: poiché l'arruolamento e le condizioni di bordo sono strettamente legate alla legge dello Stato di bandiera, un cambiamento di nazionalità può rendere il rapporto di arruolamento incompatibile con il nuovo regime giuridico applicabile. Il n. 3 riguarda la vendita giudiziale della nave, che determina un mutamento soggettivo dell'armatore tale da rendere automaticamente risolti i contratti di arruolamento stipulati con il precedente proprietario.

Cause di risoluzione attinenti alla persona dell'arruolato (nn. 4-9)

Le ipotesi da 4 a 9 riguardano eventi che incidono sulla persona dell'arruolato o sulla sua posizione giuridica. La morte (n. 4) è la causa naturale di estinzione del rapporto personale per eccellenza. La malattia o le lesioni che costringano l'arruolato a essere sbarcato o gli impediscano di riprendere il proprio posto a bordo alla partenza (n. 5) determinano la risoluzione perché rendono impossibile la prestazione del servizio. La prigionia dell'arruolato catturato a bordo o durante una spedizione in mare o in terra per il servizio della nave (n. 6) determina una situazione di impossibilità oggettiva della prestazione non addebitabile all'arruolato. La cancellazione dalle matricole, la sospensione o l'interdizione dai titoli professionali o dalla professione marittima (n. 7) privano l'arruolato dei requisiti soggettivi necessari per l'esercizio delle funzioni di bordo, rendendo la prosecuzione del rapporto giuridicamente impossibile. La revoca del consenso alla iscrizione nelle matricole del minore (n. 8) riguarda i marittimi minorenni (sotto i diciotto anni), per i quali l'art. 317 cod. nav. richiede il consenso dell'esercente la responsabilità genitoriale o del tutore: la revoca di tale consenso priva il contratto di un presupposto di validità originario. Lo sbarco per ordine dell'autorità (n. 9) include le ipotesi di sbarco coattivo disposto dall'autorità marittima, sanitaria o giudiziaria, che rende fisicamente impossibile la prosecuzione del rapporto a bordo.

L'inadempimento dell'arruolato (n. 10)

Il n. 10 disciplina un'ipotesi di risoluzione per comportamento dell'arruolato: quando questi, fuori dai casi precedenti, non assume il proprio posto a bordo nel termine stabilito prima della partenza della nave dal porto di arruolamento o da un porto di approdo. Si tratta dell'ipotesi di abbandono non autorizzato del servizio, che il legislatore qualifica come causa di risoluzione di diritto (e non come semplice inadempimento che richiede una pronuncia del giudice), in ragione della natura fiduciaria e della continuità operativa richiesta dal rapporto di arruolamento.

Coordinamento normativo e conseguenze della risoluzione

La norma si coordina con le disposizioni sulle conseguenze della risoluzione (artt. 344 e ss.) e con i principi generali sull'impossibilità sopravvenuta (art. 1463 c.c.) applicabili in via sussidiaria per le ipotesi non coperte dall'elenco tassativo. La risoluzione di diritto non preclude in linea di principio eventuali pretese risarcitorie tra le parti quando la causa della risoluzione sia addebitabile all'una o all'altra parte; le conseguenze economiche sono tuttavia regolate dalle specifiche disposizioni del codice applicabili a ciascuna fattispecie.

Casi pratici

Caso 1: Naufragio della nave e risoluzione del contratto

Tizio, ufficiale di macchina, si trova a bordo di una nave che naufraga e viene dichiarata perdita totale dall'autorità marittima. Il contratto di arruolamento si risolve di diritto ai sensi dell'art. 343 n. 1 dal momento della dichiarazione di perdita totale, senza che l'armatore debba emettere alcun atto formale di scioglimento del rapporto, salve le spettanze maturate da Tizio fino alla data dell'evento.

Caso 2: Malattia che impedisce la ripresa del servizio

Caio, marinaio, viene sbarcato in un porto straniero per una grave malattia cardiaca e le sue condizioni non gli consentono di riprendere il posto a bordo alla partenza della nave. Il contratto di arruolamento si risolve di diritto ex art. 343 n. 5: Caio ha diritto alle spettanze maturate e alle prestazioni previste dagli artt. 356 e 365 per l'assistenza e il rimpatrio dell'arruolato sbarcato per motivi di salute.

Caso 3: Mancata assunzione del posto a bordo

Sempronio, cuoco di bordo, non si presenta a bordo nel termine fissato per la partenza dal porto di Napoli senza alcun giustificato motivo. Trattandosi di un caso non riconducibile alle ipotesi da 1 a 9 dell'art. 343, il contratto si risolve di diritto ex n. 10: l'armatore non è tenuto a corrispondere a Sempronio la retribuzione per il periodo di assenza e può agire per il risarcimento del danno causato dalla mancata presenza a bordo.

Domande frequenti

In quanti casi il contratto di arruolamento si risolve automaticamente senza atti delle parti?

L'art. 343 elenca dieci ipotesi tassative di risoluzione di diritto, che vanno dalla perdita della nave alla malattia dell'arruolato, dalla prigionia alla mancata assunzione del posto a bordo.

Se la nave viene venduta il mio contratto di arruolamento si estingue?

Sì, se la vendita è giudiziale (n. 3). In caso di vendita volontaria della nave il codice prevede un regime diverso, regolato dalle specifiche disposizioni sul trasferimento della nave e dai contratti collettivi applicabili.

Cosa succede se l'arruolato non sale a bordo prima della partenza?

Il contratto si risolve di diritto (n. 10) se l'assenza non rientra nelle altre ipotesi previste dall'art. 343. L'armatore non deve versare retribuzione per il periodo di assenza e può richiedere il risarcimento del danno.

La risoluzione di diritto prevista dall'art. 343 richiede una comunicazione formale?

No. La risoluzione opera automaticamente per il solo verificarsi dell'evento previsto dalla norma, senza necessità di disdette, comunicazioni formali o sentenze. Tuttavia conviene documentare l'evento per evitare contestazioni successiva.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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