← Torna a Codice della Navigazione (R.D. 327/1942)
Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'armatore dispone della facoltà di risolvere unilateralmente il contratto di arruolamento in qualsiasi tempo e luogo.
  • L'esercizio di tale facoltà lascia impregiudicati i diritti spettanti all'arruolato.
  • La Corte Costituzionale (sent. n. 41/1991) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo.
  • La declaratoria di incostituzionalità incide sull'equilibrio tra potere direttivo dell'armatore e tutela del lavoratore marittimo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 345 Codice della Navigazione — Facoltà di risoluzione del contratto da parte dell’armatore

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

L'armatore ha facoltà, in qualsiasi tempo e luogo, di risolvere il contratto di arruolamento, salvi i diritti spettanti all'arruolato. 44 ————— AGGIORNAMENTO La Corte Costituzionale con sentenza 17-31 gennaio 1991, n. 41 (in G.U. 1a s.s. 6/2/1991, n. 6) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Commento

Contenuto originario della norma e ratio storica

L'art. 345 del Codice della navigazione attribuiva originariamente all'armatore la facoltà di risolvere il contratto di arruolamento «in qualsiasi tempo e luogo», fatta salva la tutela dei diritti economici dell'arruolato. La disposizione esprimeva una visione del rapporto di lavoro marittimo fortemente sbilanciata a favore del datore di lavoro: il potere di risoluzione unilaterale dell'armatore era quasi assoluto, soggetto soltanto all'obbligo di rispettare i diritti retributivi già maturati. Questa impostazione rifletteva la concezione del diritto della navigazione come settore speciale, in cui le esigenze operative della navigazione e la supremazia del comando della nave giustificavano deroghe significative ai principi generali del diritto del lavoro.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale del 1991

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 41 del 17-31 gennaio 1991 (pubblicata in G.U. 1a serie spec. n. 6 del 6 febbraio 1991), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 345, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Quest'ultima disposizione consente alla Corte di dichiarare l'incostituzionalità di norme diverse da quelle impugnate, quando la illegittimità di queste sia conseguenza necessaria dell'incostituzionalità delle norme già dichiarate. La Corte ha quindi ritenuto che la facoltà di risoluzione unilaterale ad libitum prevista dall'art. 345 fosse incompatibile con i principi costituzionali in materia di tutela del lavoro, in particolare con gli artt. 35 e 36 della Costituzione, nonché con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3.

Effetti della declaratoria di incostituzionalità sul rapporto di lavoro marittimo

La declaratoria di incostituzionalità ha eliminato dall'ordinamento la possibilità per l'armatore di sciogliere il contratto di arruolamento con assoluta libertà. I contratti di arruolamento vengono oggi governati dalle disposizioni generali del codice della navigazione ancora vigenti, dalle leggi speciali in materia di lavoro marittimo (tra cui il d.lgs. n. 271/1999 sulla sicurezza e il d.lgs. n. 61/2000 sul rapporto di lavoro a bordo) e dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale marittimo. Il risultato è un sistema più equilibrato, in cui il potere di recesso dell'armatore è soggetto a limiti e a obblighi analoghi — seppure con adattamenti — a quelli previsti per il licenziamento nel lavoro terrestre.

Salvaguardia dei diritti dell'arruolato

La clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 345 («salvi i diritti spettanti all'arruolato») ha mantenuto la sua rilevanza anche dopo la declaratoria di incostituzionalità, nel senso che, qualunque sia la modalità di risoluzione del contratto, i diritti economici già maturati dall'arruolato — retribuzioni, indennità, TFR — rimangono intangibili. Questa clausola va letta in combinato disposto con l'art. 349 (retribuzioni in caso di risoluzione), con gli artt. 351 e 352 (indennità di fine rapporto, ora sostituite dal TFR ai sensi della l. n. 297/1982) e con l'art. 350 (diritto a restare a bordo fino alla soddisfazione dei crediti).

Rilievo pratico residuo dell'articolo

Nonostante la declaratoria di incostituzionalità, l'art. 345 conserva rilievo storico-interpretativo perché nel codice rimangono numerosi rinvii a questa disposizione (come nel già citato art. 348), che si intendono ora riferiti alle regole generali sul recesso dell'armatore ricavabili dal complesso del sistema normativo vigente. La lettura sistematica impone dunque di considerare le disposizioni che citano l'art. 345 alla luce del quadro costituzionale e legislativo attuale, che riconosce all'arruolato una tutela molto più robusta rispetto a quella originariamente prevista dal codice del 1942.

Domande frequenti

L'art. 345 del Codice della navigazione è ancora vigente?

L'art. 345 è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 41/1991, pertanto la facoltà di risoluzione unilaterale ad libitum dell'armatore non è più applicabile.

Quali diritti conserva il marinaio in caso di risoluzione del contratto da parte dell'armatore?

L'arruolato conserva tutti i diritti economici maturati: retribuzioni, indennità e trattamento di fine rapporto, come previsto dagli artt. 349, 351 e 352 del Codice della navigazione e dalla l. n. 297/1982.

Quale norma ha esteso la declaratoria di incostituzionalità all'art. 345?

La Corte ha applicato l'art. 27 della legge n. 87/1953, che consente di dichiarare l'illegittimità di norme diverse da quelle impugnate quando l'incostituzionalità sia conseguenza necessaria di quella già dichiarata.

Cosa succede ai rinvii all'art. 345 contenuti in altri articoli del codice?

I rinvii all'art. 345 presenti in altre norme del codice (come l'art. 348) vanno interpretati alla luce del quadro normativo vigente, applicando le disposizioni generali sul recesso ricavabili dal sistema.

L'armatore può oggi risolvere liberamente il contratto di arruolamento?

No: dopo la declaratoria di incostituzionalità, l'armatore è soggetto alle regole generali del codice della navigazione, delle leggi speciali sul lavoro marittimo e dei contratti collettivi nazionali di settore.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.