Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 371 Codice della Navigazione – Esercizio dei diritti spettanti agli eredi e agli altri aventi diritto in caso di perdita presunta della nave

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

I diritti spettanti agli eredi presunti dell'arruolato e agli altri aventi diritto nel caso in cui la nave, per mancanza di notizie, sia considerata perita possono essere fatti valere soltanto dopo la cancellazione della nave dal registro d'iscrizione.

In sintesi

  • I diritti degli eredi presunti dell'arruolato e degli altri aventi diritto (es. beneficiari di polizze o indennità) sorgono in caso di perdita della nave per mancanza di notizie.
  • Tali diritti possono essere fatti valere solo dopo la cancellazione della nave dal registro d'iscrizione.
  • La cancellazione dal registro costituisce l'atto giuridico che certifica ufficialmente la perdita della nave e abilita gli aventi diritto ad agire.
  • La norma coordina il regime della presunzione di morte del marittimo con la procedura amministrativa di cancellazione della nave.
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Ratio e contesto applicativo

L'articolo 371 del Codice della navigazione disciplina una situazione di fatto drammatica e giuridicamente complessa: la perdita presunta della nave per mancanza di notizie. Quando una nave non dà notizie di sé per un periodo prolungato, senza che siano pervenute informazioni su un naufragio, un abbandono o una cattura, sorge la presunzione che la nave sia andata perduta e che i componenti dell'equipaggio siano deceduti. In tale situazione si pone la questione di quando gli eredi presunti dell'arruolato e gli altri aventi diritto (ad esempio i beneficiari di polizze assicurative, i creditori dell'arruolato che vantano un diritto verso i suoi eredi, i familiari titolari di diritti successori) possano iniziare a far valere i propri diritti.

La cancellazione dal registro d'iscrizione come condizione

Il legislatore ha risolto la questione individuando un atto giuridico preciso come condizione per l'esercizio dei diritti: la cancellazione della nave dal registro d'iscrizione. Prima di tale cancellazione, i diritti degli eredi presunti e degli altri aventi diritto non possono essere fatti valere. La cancellazione dal registro navale (tenuto dall'autorità marittima ai sensi degli artt. 146 e ss. cod. nav.) è un atto amministrativo che certifica ufficialmente la perdita della nave. È dunque un atto pubblico con valenza dichiarativa: non fa cessare l'esistenza giuridica della nave (che è già cessata di fatto con il naufragio o la perdita), ma ne certifica la cessazione in modo ufficiale e opponibile ai terzi. L'art. 371 sceglie questo momento come dies a quo per l'esercizio dei diritti, perché fornisce una data certa e verificabile, evitando contestazioni sulla effettiva perdita della nave.

Chi sono gli «eredi presunti» e gli «altri aventi diritto»

La norma fa riferimento agli eredi presunti dell'arruolato: la presunzione di morte del marittimo non è equiparabile alla morte certa, e il codice parla volutamente di «eredi presunti» per indicare che si tratta di un regime provvisorio, vigente fino a che non sia acquisita certezza sull'effettivo decesso. Accanto agli eredi presunti, la norma menziona gli «altri aventi diritto»: categoria che comprende tutti coloro che vantano diritti nei confronti dell'arruolato o nei confronti dell'armatore in conseguenza della perdita della nave, quali i beneficiari delle polizze assicurative sulla vita del marittimo, i familiari titolari di diritti previsti da normative speciali sulla gente di mare, i creditori dell'arruolato che potrebbero rivalersi sull'eredità. In tutti questi casi, il presupposto per l'esercizio del diritto è la cancellazione della nave dal registro.

Coordinamento con la dichiarazione di morte presunta

L'art. 371 si coordina con le disposizioni del codice civile sulla dichiarazione di assenza e di morte presunta (artt. 48-73 c.c.). La morte presunta del marittimo imbarcato su una nave perduta può essere dichiarata dal Tribunale nei presupposti di legge. Tuttavia, l'art. 371 aggiunge un requisito specifico per i diritti derivanti dal contratto di arruolamento e dalla posizione di marittimo imbarcato: tali diritti possono essere esercitati solo dopo la cancellazione della nave, indipendentemente dalla eventuale dichiarazione di morte presunta del marittimo. Le due procedure (cancellazione amministrativa della nave e dichiarazione giudiziaria di morte presunta) possono non coincidere nel tempo: l'art. 371 prevede che i diritti specifici dell'arruolato siano subordinati alla cancellazione della nave, come atto più direttamente connesso alla situazione di perdita della nave stessa.

Prescrizione e dies a quo

La previsione dell'art. 371 ha riflessi anche sul regime della prescrizione dei diritti. L'art. 373 co. 3 stabilisce che la prescrizione dei diritti spettanti agli eredi dell'arruolato in caso di perdita della nave decorre dalla data di cancellazione del natante dal registro d'iscrizione. C'è dunque una coerenza sistematica: la cancellazione dal registro è il momento da cui sia l'esercizio dei diritti (art. 371) sia la decorrenza della prescrizione (art. 373 co. 3) prendono avvio. Questo assicura che il termine prescrizionale non cominci a decorrere prima che gli aventi diritto abbiano la possibilità concreta di agire.

Casi pratici

Caso 1: Eredi di Tizio: quando possono agire?

La nave su cui era imbarcato Tizio scompare senza dare notizie. I familiari di Tizio vogliono far valere i loro diritti ereditari e richiedere le indennità assicurative: devono attendere la cancellazione della nave dal registro d'iscrizione da parte dell'autorità marittima, che costituisce il presupposto legale per l'esercizio di qualsiasi diritto connesso alla posizione di arruolato di Tizio.

Caso 2: Compagnia assicurativa e sinistro della nave di Caio

Caio era beneficiario di una polizza assicurativa sulla vita collegata alla sua posizione di marittimo imbarcato. La sua nave è considerata perduta ma non ancora cancellata dal registro: la compagnia assicurativa è legittimata a rifiutare la liquidazione del sinistro fino a quando l'autorità marittima non abbia formalmente cancellato la nave dal registro d'iscrizione.

Caso 3: Creditori dell'eredità di Sempronio

Sempronio era imbarcato su una nave dispersa e aveva debiti verso diversi creditori. Questi vogliono rivalersi sull'eredità di Sempronio, ma non possono aprire la successione né agire verso i presunti eredi finché la nave non sia stata cancellata dal registro, poiché prima di tale momento i diritti degli «aventi diritto» di cui all'art. 371 non possono essere fatti valere.

Domande frequenti

Quando possono agire gli eredi di un marittimo su una nave dispersa?

Ai sensi dell'art. 371 cod. nav., i diritti degli eredi presunti e degli altri aventi diritto possono essere fatti valere solo dopo la cancellazione della nave dal registro d'iscrizione, che è l'atto ufficiale che certifica la perdita della nave.

La cancellazione della nave dal registro equivale alla dichiarazione di morte presunta del marittimo?

No: sono due procedimenti distinti. La cancellazione è un atto amministrativo che certifica la perdita della nave; la dichiarazione di morte presunta è un provvedimento giudiziale. L'art. 371 subordina l'esercizio dei diritti alla cancellazione, indipendentemente dalla morte presunta.

Da quando decorre la prescrizione dei diritti degli eredi in caso di nave perduta?

Ai sensi dell'art. 373 co. 3 cod. nav., la prescrizione decorre dalla data di cancellazione della nave dal registro d'iscrizione, coerentemente con l'art. 371 che da quel momento abilita gli aventi diritto ad agire.

Chi rientra nella categoria 'altri aventi diritto' di cui all'art. 371?

Oltre agli eredi presunti, la categoria comprende i beneficiari di polizze assicurative, i familiari titolari di diritti previsti da leggi speciali sulla gente di mare e chiunque vanti un diritto collegato alla posizione di arruolato sulla nave perduta.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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