Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 2398 Codice Civile: Presidenza del collegio

    Articolo 2398 Codice Civile: Presidenza del collegio

    Art. 2398 c.c. – Presidenza del collegio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il presidente del collegio sindacale è nominato dall’assemblea.

  • Articolo 2399 Codice Civile: Cause d’ineleggibilità e di decadenza

    Articolo 2399 Codice Civile: Cause d’ineleggibilità e di decadenza

    Art. 2399 c.c. – Cause d’ineleggibilità e di decadenza

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47 .

    La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall’ultimo comma dell’articolo 2397 sono causa di decadenza dall’ufficio di sindaco.

    Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

  • Articolo 2400 Codice Civile: Nomina e cessazione dall’ufficio

    Articolo 2400 Codice Civile: Nomina e cessazione dall’ufficio

    Art. 2400 c.c. Nomina e cessazione dall’ufficio

    In vigore

    I sindaci sono nominati per la prima volta nell’atto costitutivo e successivamente dall’assemblea, salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l’interessato. La nomina dei sindaci, con l’indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio, e la cessazione dall’ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni. Al momento della nomina dei sindaci e prima dell’accettazione dell’incarico, sono resi noti all’assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società. (1)

  • Articolo 2401 Codice Civile: Sostituzione

    Articolo 2401 Codice Civile: Sostituzione

    Art. 2401 c.c. Sostituzione

    In vigore

    In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età, nel rispetto dell’articolo 2397, secondo comma. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l’integrazione del collegio, nel rispetto dell’articolo 2397, secondo comma. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco più anziano. Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l’assemblea perché provveda all’integrazione del collegio medesimo.

  • Art. 2387 Codice Civile: Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza

    Art. 2387 Codice Civile: Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza

    Art. 2387 c.c. – Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Lo statuto può subordinare l’assunzione della carica di amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati.

    Si applica in tal caso l’articolo 2382.

    Resta salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione all’esercizio di particolari attività.

  • Art. 2388 c.c.: Validità delle deliberazioni del consiglio

    Art. 2388 c.c.: Validità delle deliberazioni del consiglio

    Art. 2388 c.c. Validità delle deliberazioni del consiglio

    In vigore

    Per la validità delle deliberazioni del consiglio (1) è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, quando lo statuto non richiede un maggior numero di presenti. Lo statuto può prevedere che la presenza alle riunioni del consiglio avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione. Le deliberazioni del consiglio (1) sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate solo dall’organo di controllo (2) e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data della deliberazione; si applica in quanto compatibile l’articolo 2378. Possono essere altresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti; si applicano in tal caso, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni.

  • Articolo 2389 Codice Civile: Compensi degli amministrativi

    Articolo 2389 Codice Civile: Compensi degli amministrativi

    Art. 2389 c.c. – Compensi degli amministratori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo diversa disposizione dello statuto, i compensi sono stabiliti all’atto della nomina dall’organo per essa competente.

    Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dall’attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

    La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio , sentito il parere dell’organo di controllo . Se lo statuto lo prevede, l’assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

  • Articolo 2390 Codice Civile: Divieto di concorrenza

    Articolo 2390 Codice Civile: Divieto di concorrenza

    Art. 2390 c.c. – Divieto di concorrenza

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un’attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori , direttori generali o dirigenti con responsabilità strategiche in società concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell’assemblea .

    Per l’inosservanza di tale divieto l’amministratore può essere revocato dall’ufficio e risponde dei danni.

  • Articolo 2391 Codice Civile: Interessi degli amministratori

    Articolo 2391 Codice Civile: Interessi degli amministratori

    Art. 2391 c.c. – Interessi degli amministratori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    .

    L’amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e all’organo di controllo di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l’operazione, investendo della stessa l’organo collegiale.

    Se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

    Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell’operazione.

    Nei casi di inosservanza a quanto disposto ai due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell’amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dall’organo di controllo entro novanta giorni dalla loro data; l’impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

    L’amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.

    Lo statuto o il consiglio con proprio regolamento possono stabilire condizioni, modalità e limiti ulteriori in relazione alla partecipazione all’adunanza consiliare per il caso in cui l’amministratore sia portatore di un interesse in una determinata operazione.

  • Articolo 2392 Codice Civile: Responsabilità verso la società

    Articolo 2392 Codice Civile: Responsabilità verso la società

    Art. 2392 c.c. Responsabilità verso la società

    In vigore

    Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori. In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dall’articolo 2381-bis e dal quarto comma dell’articolo 2381-ter (1), sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente dell’organo di controllo (2).

  • Articolo 2393 Codice Civile: Azione sociale di responsabilità

    Articolo 2393 Codice Civile: Azione sociale di responsabilità

    Art. 2393 c.c. – Azione sociale di responsabilità

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    .

    L’azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell’assemblea, anche se la società è in liquidazione.

    La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell’elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell’esercizio cui si riferisce il bilancio.

    L’azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell’amministratore dalla carica.

    La deliberazione dell’azione di responsabilità importa la revoca dall’ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l’assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.

    La società può rinunziare all’esercizio dell’azione di responsabilità e può transigere, purché la rinunzia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell’assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell’articolo 2393-bis.

  • Articolo 2384 Codice Civile: Poteri di rappresentanza

    Articolo 2384 Codice Civile: Poteri di rappresentanza

    Art. 2384 c.c. – Poteri di rappresentanza

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale.

    Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

    Spiegazione

    Nella s.p.a., il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale. Le limitazioni ai poteri degli amministratori non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

    Come funziona e quando si applica

    Tutela la sicurezza dei traffici e l’affidamento dei terzi che contrattano con la società. È il corrispondente, per la s.p.a., dell’art. 2475-bis per la s.r.l. Le limitazioni interne rilevano nei rapporti tra società e amministratore, non verso l’esterno.

    Esempio pratico

    Un contratto firmato dall’amministratore di una s.p.a. vincola la società anche se eccedeva i limiti statutari, salvo che il terzo abbia agito d’accordo per danneggiarla.

    Domande frequenti

    Le limitazioni ai poteri dell’amministratore di s.p.a. valgono verso i terzi?

    No, neppure se pubblicate, salvo che il terzo abbia intenzionalmente agito a danno della società.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.