Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego è regolato dall’art. 55-bis D.Lgs. 165/2001 (riforma Brunetta + riforma Madia). Per fatti lievi (rimprovero, multa) il dirigente ha competenza diretta entro 30 giorni. Per fatti gravi (sospensione, licenziamento) competenza dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) entro 120 giorni. Diritto di difesa garantito: 20 giorni per scritti difensivi.
Tabella riepilogativa
| Sanzione | Competenza | Termine |
|---|---|---|
| Rimprovero verbale | Dirigente diretto | 30 gg |
| Rimprovero scritto | Dirigente diretto | 30 gg |
| Multa fino 4h retribuzione | Dirigente diretto | 30 gg |
| Sospensione 1-10 gg | UPD | 120 gg |
| Sospensione 11gg-6 mesi | UPD | 120 gg |
| Licenziamento | UPD | 120 gg |
Le fasi del procedimento
Il procedimento disciplinare si articola in fasi rigide:
- Contestazione: notifica scritta dell’addebito al dipendente entro 30 giorni dalla conoscenza del fatto (o dall’accertamento per fatti complessi)
- Difesa: il dipendente ha 20 giorni per presentare scritti difensivi e chiedere audizione
- Audizione: facoltativa, con diritto di farsi assistere da un avvocato o sindacalista
- Istruttoria: l’organo competente raccoglie elementi e prove
- Decisione: provvedimento finale notificato entro i termini (30 o 120 gg dal primo atto del procedimento)
Il mancato rispetto dei termini comporta decadenza: la sanzione è nulla e il dipendente può chiederne l’annullamento al giudice del lavoro.
Sanzioni dal rimprovero al licenziamento
Il CCNL gradua le sanzioni in base alla gravità:
- Rimprovero verbale: per mancanze lievi (lieve ritardo non giustificato, scarsa diligenza occasionale)
- Rimprovero scritto: per ritardi/assenze non giustificate ricorrenti
- Multa fino a 4 ore di retribuzione: per inosservanze procedurali
- Sospensione 1-10 giorni: per assenza ingiustificata 3-5 gg, comportamenti scorretti gravi
- Sospensione 11 giorni – 6 mesi: per ripetute mancanze, condotte aggressive, abuso ferie/permessi
- Licenziamento per giusta causa: per gravi violazioni del codice di comportamento, falsa attestazione presenza, furto, corruzione
I fatti gravi e flagranti (es. timbratura falsa, percosse a colleghi) ammettono sospensione cautelare immediata.
La falsa attestazione di presenza: licenziamento certo
L’art. 55-quater del D.Lgs. 165/2001, introdotto dalla L. Madia 116/2014, prevede il licenziamento obbligatorio per falsa attestazione di presenza (cd. furbetti del cartellino).
La sanzione si applica:
- Per registrazione fraudolenta della presenza (timbra e va via)
- Per uso del badge altrui
- Per simulazione di lavoro tramite uscite non autorizzate
Il procedimento è accelerato (30 giorni dalla scoperta) e va concluso con sospensione immediata. La giurisprudenza Cassazione (es. Cass. 12108/2020) conferma la proporzionalità del licenziamento anche per singolo episodio se gravemente lesivo del rapporto fiduciario.
Casi pratici
Domande frequenti
Chi può sanzionare un dipendente pubblico?
Quanto tempo ho per difendermi?
Cosa succede se l'amministrazione sfora i termini?
Si può licenziare per timbratura falsa?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Funzioni Centrali (Pubblico Impiego). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
