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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 1257 elenca le pene disciplinari applicabili ai passeggeri che si rendano responsabili delle infrazioni previste dall'art. 1256, disponendole in ordine crescente di gravità.
  • Le sanzioni vanno dall'ammonimento semplice, all'ammonimento pubblico, all'esclusione dalla tavola comune per 1-5 giorni, alla proibizione di stare in coperta oltre due ore al giorno per massimo 5 giorni (solo per passeggeri di nave), fino allo sbarco al prossimo porto nazionale (solo per passeggeri della navigazione interna).
  • Tutte le pene sono applicate esclusivamente dal comandante della nave o dell'aeromobile, che le irroga nell'esercizio del potere disciplinare di bordo.
  • La norma riflette la centralità del comandante nell'ordinamento di bordo e il suo potere di mantenere l'ordine e la sicurezza durante la navigazione.
  • Le sanzioni sono strutturate in modo proporzionale e progressivo, consentendo al comandante di calibrare la risposta disciplinare alla gravità della condotta del passeggero.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1257 Codice della Navigazione — Pene disciplinari per i passeggeri

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Le pene disciplinari per i passeggeri sono: 1) l’ammonimento semplice; 2) l’ammonimento pubblico; 3) l’esclusione dalla tavola comune da uno a cinque giorni; 4) la proibizione, per i passeggeri delle navi, di stare in coperta oltre due ore al giorno per un periodo non superiore a cinque giorni; 5) lo sbarco per i passeggeri della navigazione interna al prossimo porto di approdo in territorio nazionale. Tali pene sono applicate dal comandante della nave o dell’aeromobile.

In sintesi

  • L'art. 1257 elenca le pene disciplinari applicabili ai passeggeri che si rendano responsabili delle infrazioni previste dall'art. 1256, disponendole in ordine crescente di gravità.
  • Le sanzioni vanno dall'ammonimento semplice, all'ammonimento pubblico, all'esclusione dalla tavola comune per 1-5 giorni, alla proibizione di stare in coperta oltre due ore al giorno per massimo 5 giorni (solo per passeggeri di nave), fino allo sbarco al prossimo porto nazionale (solo per passeggeri della navigazione interna).
  • Tutte le pene sono applicate esclusivamente dal comandante della nave o dell'aeromobile, che le irroga nell'esercizio del potere disciplinare di bordo.
  • La norma riflette la centralità del comandante nell'ordinamento di bordo e il suo potere di mantenere l'ordine e la sicurezza durante la navigazione.
  • Le sanzioni sono strutturate in modo proporzionale e progressivo, consentendo al comandante di calibrare la risposta disciplinare alla gravità della condotta del passeggero.
Ratio e struttura del sistema sanzionatorio per i passeggeri

L'art. 1257 del Codice della navigazione completa il quadro disciplinare relativo ai passeggeri, fornendo il catalogo delle sanzioni applicabili a chi commetta le infrazioni elencate nell'art. 1256. Il sistema è strutturato secondo un principio di progressività e proporzionalità: le cinque pene previste sono disposte in ordine crescente di afflittività, consentendo al comandante di calibrare la risposta disciplinare alla gravità della condotta e alle circostanze del caso concreto. L'attribuzione esclusiva del potere sanzionatorio al comandante della nave o dell'aeromobile riflette il ruolo centrale che questo figura ricopre nell'ordinamento di bordo, dove la catena di comando deve poter operare con immediatezza ed efficacia per garantire la sicurezza della navigazione e la tutela di tutti i soggetti presenti a bordo.

Le pene in dettaglio: dall'ammonimento allo sbarco

Il primo livello sanzionatorio è l'ammonimento semplice, avvertimento formale rivolto al passeggero in modo riservato, privo di carattere pubblicistico. Il secondo livello è l'ammonimento pubblico, che aggiunge alla funzione correttiva una componente reputazionale, poiché la contestazione avviene in presenza di altri soggetti presenti a bordo. La terza pena è l'esclusione dalla tavola comune per un periodo da uno a cinque giorni: si tratta di una misura che incide sulla vita sociale del passeggero a bordo, privandolo del momento conviviale del pasto condiviso, con evidenti implicazioni sul piano della comunicazione sociale all'interno del microcosmo della nave. La quarta pena — applicabile ai soli passeggeri delle navi — è la proibizione di stare in coperta oltre due ore al giorno per non più di cinque giorni: misura che limitava la libertà di movimento del passeggero sul ponte della nave, allontanandolo dagli spazi di socializzazione e di svago durante il viaggio. La quinta e più grave sanzione è lo sbarco al prossimo porto di approdo in territorio nazionale, riservata ai passeggeri della navigazione interna. Questa pena comporta la risoluzione anticipata del trasporto per volontà del comandante, con conseguenze pratiche e giuridiche significative per il passeggero che si trova, a causa della propria condotta, privato della continuazione del viaggio.

Il ruolo esclusivo del comandante

Tutte le pene elencate nell'art. 1257 sono applicate dal comandante della nave o dell'aeromobile, senza possibilità di delega ad altri soggetti della gerarchia di bordo. Questa concentrazione del potere disciplinare in capo al comandante risponde a una logica precisa: il comandante è il soggetto che, ai sensi degli artt. 185 e 828 del codice, esercita il supremo comando sulla nave e sull'aeromobile, essendo responsabile in ultima analisi della sicurezza della navigazione e dell'incolumità delle persone a bordo. La riserva al comandante del potere di irrogare pene disciplinari ai passeggeri garantisce che le decisioni di natura sanzionatoria siano adottate dalla massima autorità di bordo, con il correlato profilo di responsabilità che tale ruolo comporta. Non è previsto alcun meccanismo di appello o impugnazione interno, anche se le decisioni del comandante rimangono soggette al controllo giurisdizionale ordinario.

Distinzione tra navigazione marittima, aerea e interna

Il testo dell'art. 1257 contiene una significativa distinzione tra i diversi tipi di navigazione. La pena della proibizione di stare in coperta è espressamente limitata ai passeggeri delle navi, poiché presuppone un ambiente specifico (il ponte di una nave) che non ha equivalente nell'aeromobile. La pena dello sbarco al prossimo porto, invece, è limitata ai passeggeri della navigazione interna (fiumi, laghi, canali), probabilmente perché i porti di approdo interni sono più ravvicinati e lo sbarco coattivo è più facilmente praticabile. Per i passeggeri della navigazione marittima in alto mare, uno sbarco immediato sarebbe tecnicamente impraticabile o comporterebbe costi sproporzionati. Questa differenziazione dimostra l'attenzione del legislatore del 1942 alle peculiarità operative dei diversi tipi di navigazione.

Profili di attualità e tutela del passeggero

Le pene disciplinari per i passeggeri mantengono una concreta rilevanza operativa, soprattutto nel settore crocieristico e in quello aereo, dove i comportamenti indisciplinati a bordo sono una problematica frequente. Sul piano del diritto internazionale, la materia relativa ai passeggeri indisciplinati negli aeromobili ha ricevuto un'elaborazione specifica nella Convenzione di Tokyo del 1963 e nel Protocollo di Montréal del 2014. Sotto il profilo della tutela del passeggero, va osservato che le misure disciplinari ex art. 1257 non pregiudicano i diritti del passeggero nascenti dal contratto di trasporto: lo sbarco coattivo, in particolare, potrebbe dar luogo a responsabilità contrattuale del vettore qualora non sia sorretto da giusta causa.

Casi pratici

Caso 1: Ammonimento pubblico per molestie reiterate

Tizio, passeggero su un traghetto, continua a disturbare i passeggeri vicini nonostante il primo ammonimento semplice ricevuto. Il comandante della nave decide di irrogare l'ammonimento pubblico previsto dal n. 2 dell'art. 1257, rendendolo noto alla presenza degli altri passeggeri del salone comune per rafforzarne l'efficacia deterrente.

Caso 2: Esclusione dalla tavola comune per turbamento dell'ordine

Caio, durante una crociera di cinque giorni, crea ripetutamente disordine durante i pasti comuni, rendendo insopportabile la convivenza agli altri commensali. Il comandante della nave gli applica la pena dell'esclusione dalla tavola comune per tre giorni, ai sensi del n. 3 dell'art. 1257, obbligandolo a consumare i pasti separatamente.

Caso 3: Sbarco coattivo per infrazione grave sulla navigazione interna

Sempronio, passeggero su un battello della navigazione interna, si rende responsabile di gravi mancanze di rispetto verso il comandante e il personale di bordo, rifiutando di ottemperare a qualsiasi disposizione del regolamento. Il comandante, esercitando il potere conferitogli dall'art. 1257 n. 5, dispone lo sbarco di Sempronio al prossimo porto di approdo in territorio nazionale.

Domande frequenti

Chi può applicare le pene disciplinari ai passeggeri?

Esclusivamente il comandante della nave o dell'aeromobile. Il potere disciplinare nei confronti dei passeggeri è concentrato in capo alla massima autorità di bordo, senza possibilità di delega ad altri componenti dell'equipaggio.

Quali sono le pene disciplinari previste per i passeggeri dall'art. 1257?

Cinque pene in ordine crescente di gravità: ammonimento semplice, ammonimento pubblico, esclusione dalla tavola comune (1-5 giorni), proibizione di stare in coperta oltre due ore al giorno per massimo 5 giorni (solo navi), e sbarco al prossimo porto nazionale (solo navigazione interna).

Il comandante può sbarcare un passeggero di una nave in alto mare?

Lo sbarco coattivo è previsto dall'art. 1257 solo per i passeggeri della navigazione interna, non per quelli della navigazione marittima. Ciò riflette la praticabilità operativa della misura, più agevole sulle rotte fluviali e lacuali dove i porti si susseguono ravvicinati.

Lo sbarco disciplinare pregiudica i diritti del passeggero sul contratto di trasporto?

Le pene disciplinari e i diritti contrattuali sono piani distinti. Lo sbarco coattivo può configurare inadempimento del contratto di trasporto da parte del vettore qualora non sussista una giusta causa adeguata, aprendo la strada a eventuali azioni risarcitorie.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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