Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 300 Codice della Navigazione – Mancanza di provviste o di arredi durante la navigazione

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

Se in corso di navigazione vengono a mancare le provviste di bordo o altra cosa indispensabile alla regolare e sicura navigazione, il comandante deve curarne il rifornimento con ogni possibile mezzo. A tale fine, ove sia necessario, deve farne richiesta alle navi che incontri, o altrimenti approdare nel più vicino luogo, anche se all'uopo occorra deviare la rotta. In caso di estrema necessità, il comandante può impiegare per le esigenze della nave le merci esistenti a bordo.

In sintesi

  • In corso di navigazione, se vengono a mancare le provviste o altri beni indispensabili alla sicurezza, il comandante deve provvedere al rifornimento con ogni mezzo possibile.
  • A tal fine può richiedere rifornimenti alle navi incontrate o approdare nel porto più vicino, anche deviando dalla rotta prevista.
  • In caso di estrema necessità il comandante può utilizzare le merci del carico per le esigenze della nave, senza necessità di preventivo consenso dei caricatori.
  • Il potere di impiegare le merci del carico è limitato ai casi di estrema necessità e genera obbligo di risarcimento o contribuzione in avaria comune.
Indice dei contenuti

Ratio e inquadramento sistematico

L'articolo 300 del Codice della navigazione disciplina uno degli scenari più critici che possono verificarsi in navigazione: la sopravvenuta mancanza di provviste alimentari, carburante, acqua potabile o di qualsiasi altro bene 'indispensabile alla regolare e sicura navigazione'. La norma attribuisce al comandante poteri straordinari di iniziativa - incluso il potere di usare le merci del carico altrui - bilanciando le esigenze di sicurezza della spedizione con gli interessi dei proprietari delle merci. La disposizione si colloca nel quadro più ampio dei poteri eccezionali che il codice riconosce al comandante in navigazione, insieme agli articoli 301 (riduzione delle razioni) e 302 (provvedimenti per la salvezza della spedizione), formando un corpus coerente di norme sulla gestione delle emergenze a bordo.

L'obbligo di rifornimento con ogni mezzo

Il primo obbligo del comandante è quello di procurare il rifornimento 'con ogni possibile mezzo'. La formula è intenzionalmente ampia: il comandante non può passivamente attendere di arrivare al porto di destinazione, ma deve attivare immediatamente tutte le risorse disponibili. La priorità va data ai mezzi che non alterano la rotta o che la alterano il meno possibile, per contenere i costi della deviazione e minimizzare i ritardi. Solo quando i mezzi meno invasivi si rivelino insufficienti o impossibili, il comandante può ricorrere alle misure più drastiche previste dalla norma.

La richiesta alle navi incontrate

Il codice prevede espressamente la possibilità di richiedere il rifornimento alle navi incontrate durante la navigazione. Questo strumento, tipico della navigazione d'altura del passato, rimane giuridicamente rilevante anche oggi: il capitano di una nave che incontra un'altra imbarcazione può formalmente richiedere la fornitura di carburante, viveri o acqua in cambio di un corrispettivo. La nave interpellata non ha un obbligo giuridico assoluto di cedere le proprie provviste (salvo che ciò sia imposto dalle norme sull'obbligo di soccorso ex art. 490 del codice), ma la richiesta ha rilevanza pratica e documentale, in quanto testimonia gli sforzi profusi dal comandante per risolvere l'emergenza senza misure più radicali.

La deviazione della rotta per fare rifornimento

La norma autorizza il comandante ad approdare nel porto più vicino deviando dalla rotta concordata, anche se ciò comporta costi aggiuntivi per l'armatore e ritardi per i caricatori. La deviazione è giustificata dalla necessità: il comandante non è inadempiente rispetto al contratto di trasporto se devia per rifornirsi. I costi della deviazione - carburante extra, diritti portuali, eventuale ritardo nel completamento della spedizione - possono essere qualificati come avaria comune e ripartiti tra nave e carico in proporzione ai rispettivi valori, ai sensi delle norme sull'avaria comune (artt. 469 e ss. del codice della navigazione) e delle Regole di York-Anversa, che costituiscono il riferimento internazionale in materia.

Il potere di usare le merci del carico in estrema necessità

La previsione più incisiva dell'articolo 300 è quella che autorizza il comandante, 'in caso di estrema necessità', ad impiegare per le esigenze della nave le merci esistenti a bordo. Si tratta di un potere straordinario che incide sui diritti di proprietà dei caricatori e dei destinatari: il comandante può, senza il loro consenso, utilizzare le merci del carico per alimentare i motori, nutrire l'equipaggio o garantire la sopravvivenza delle persone a bordo. Il presupposto dell'estrema necessità è più elevato della semplice mancanza di rifornimenti: richiede che tutti gli altri rimedi previsti dalla norma siano stati tentati senza successo e che la sopravvivenza della nave o delle persone a bordo sia concretamente a rischio. L'impiego delle merci del carico dà origine a un credito dei proprietari nei confronti dell'armatore, che risponde del danno subito; nelle ipotesi di sacrificio deliberato per la salvezza comune, l'evento può essere qualificato come avaria comune con conseguente diritto di contribuzione.

Casi pratici

Caso 1: Esaurimento del carburante a metà traversata

A metà dell'Atlantico, il comandante Tizio verifica che le riserve di carburante sono criticamente basse per un guasto al sistema di misurazione dei serbatoi: avvisa via radio le navi vicine e ottiene da una petroliera Caio che transita nelle vicinanze il trasferimento di carburante sufficiente a raggiungere il porto delle Azzorre, evitando la deviazione verso un porto più lontano.

Caso 2: Deviazione per rifornimento idrico in navigazione tropicale

In navigazione nel Mar dei Caraibi, un'avaria ai dissalatori rende impossibile la produzione di acqua potabile: il comandante Sempronio decide di deviare verso il porto più vicino di San Juan, Puerto Rico, per il rifornimento idrico necessario alla sopravvivenza dell'equipaggio e dei passeggeri, documentando la necessità nel giornale nautico per giustificare i costi della deviazione.

Caso 3: Utilizzo di merci del carico per alimentare i motori

In una situazione di emergenza estrema in acque artiche, esaurito ogni altro rimedio, il comandante Tizio autorizza l'utilizzo di parte del carico di olio vegetale per alimentare i generatori di bordo e mantenere il riscaldamento, salvando l'equipaggio dall'ipotermia: i proprietari del carico Caio e Sempronio riceveranno il risarcimento del danno dall'armatore o parteciperanno all'avaria comune.

Domande frequenti

Il comandante può deviare la rotta per fare rifornimento senza il consenso dell'armatore?

Sì: l'art. 300 autorizza la deviazione verso il porto più vicino quando sia necessaria per procurarsi beni indispensabili alla sicurezza della navigazione; la necessità giustifica l'atto.

Quando il comandante può usare le merci del carico?

Solo in caso di estrema necessità, quando tutti gli altri rimedi - richiesta alle navi incontrate, deviazione in porto - siano stati tentati o siano impossibili e la sicurezza della nave o delle persone sia concretamente a rischio.

I proprietari delle merci usate vengono risarciti?

Sì: l'utilizzo delle merci del carico genera un diritto di risarcimento o di contribuzione in avaria comune, a seconda che il sacrificio sia stato necessario per la sicurezza della spedizione comune.

Cosa si intende per beni 'indispensabili alla regolare e sicura navigazione'?

Carburante, acqua potabile, viveri, pezzi di ricambio essenziali per gli impianti di propulsione o di sicurezza: in sostanza, tutto ciò senza cui la navigazione non può proseguire in condizioni di sicurezza.

I costi della deviazione per rifornimento sono a carico dell'armatore?

Di regola sì, ma possono essere qualificati come avaria comune e ripartiti tra nave e carico secondo le Regole di York-Anversa se la deviazione è stata effettuata nell'interesse di tutti i partecipanti alla spedizione.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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