Art. 339 Codice della Navigazione – Indennità per riduzione delle razioni dei viveri
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Se la riduzione delle razioni dei viveri, prevista nell'articolo 301, è dovuta a causa non imputabile all'armatore, questi deve corrispondere ai componenti dell'equipaggio l'equivalente in danaro. Se la riduzione è determinata da causa a lui imputabile, l'armatore è tenuto anche al risarcimento dei danni. Della cessazione e della risoluzione del contratto
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In sintesi
Indennità per riduzione dei viveri non imputabile: se la riduzione delle razioni è dovuta a causa non imputabile all'armatore, egli deve corrispondere ai componenti dell'equipaggio l'equivalente in denaro della razione non fornita.
Risarcimento del danno aggiuntivo: se la riduzione è determinata da causa imputabile all'armatore, quest'ultimo è tenuto sia all'equivalente in denaro sia al risarcimento dei danni ulteriori subiti dall'equipaggio.
Rinvio all'art. 301: la norma presuppone la disciplina del vitto a bordo di cui all'art. 301 cod. nav., che definisce i criteri per la fissazione delle razioni dei viveri.
Tutela del diritto al vitto: il vitto a bordo è un diritto dell'arruolato; la riduzione coatta non può mai essere gratuita per l'armatore, indipendentemente dalla causa.
Differenziazione in base all'imputabilità: il regime sanzionatorio si modula secondo la responsabilità dell'armatore, con conseguenze più gravi quando la riduzione è causalmente riconducibile alla sua condotta o organizzazione.
Indice dei contenuti
Ratio e rinvio all'art. 301
L'articolo 339 del Codice della navigazione disciplina le conseguenze economiche della riduzione delle razioni dei viveri a bordo, rinviando alla fattispecie regolata dall'articolo 301, che attribuisce al comandante la facoltà di ridurre le razioni alimentari in caso di necessità durante la navigazione. Il vitto a bordo costituisce una componente essenziale del trattamento contrattuale dell'arruolato: l'armatore è tenuto a garantire vitto e alloggio durante il servizio, e tali prestazioni concorrono a formare il complessivo corrispettivo del rapporto di arruolamento. Quando le razioni vengono ridotte - anche legittimamente, come nell'ipotesi di approvvigionamento insufficiente per cause di forza maggiore - l'arruolato subisce una decurtazione materiale del proprio trattamento, che il legislatore ha inteso compensare economicamente.
La riduzione non imputabile all'armatore: indennità sostitutiva
Il comma 1 stabilisce che, quando la riduzione delle razioni è dovuta a causa non imputabile all'armatore, questi deve corrispondere ai componenti dell'equipaggio l'equivalente in denaro della razione non fornita. La causa non imputabile comprende situazioni di forza maggiore (naufragio parziale degli approvvigionamenti, tempesta che impedisce il rifornimento in porto), caso fortuito, o eventi imprevisti che riducono le scorte di bordo senza alcuna negligenza dell'armatore. In tali ipotesi l'obbligazione dell'armatore si trasforma: dall'obbligo di fornire il vitto in natura all'obbligo di corrispondere il suo equivalente monetario. Questo meccanismo di sostituzione della prestazione in natura con il corrispettivo in denaro garantisce all'arruolato la conservazione del valore economico del trattamento contrattuale, anche quando le circostanze rendono impossibile l'adempimento in forma specifica.
La riduzione imputabile all'armatore: indennità e risarcimento
Il comma 2 prevede un regime più severo per l'ipotesi in cui la riduzione delle razioni sia determinata da causa imputabile all'armatore. In questo caso l'armatore è tenuto sia a corrispondere l'equivalente in denaro (come nel caso di causa non imputabile) sia al risarcimento dei danni ulteriori subiti dall'equipaggio. La responsabilità dell'armatore per la riduzione imputabile può derivare da una gestione negligente degli approvvigionamenti, da omissioni nella pianificazione delle scorte, da ritardi nell'effettuare i necessari rifornimenti in porto, o da scelte economiche che abbiano comportato l'acquisto di quantità insufficienti di viveri. Il danno risarcibile comprende il pregiudizio materiale (la privazione del vitto) e qualsiasi danno ulteriore che l'equipaggio possa dimostrare di aver subito per effetto della riduzione (ad esempio danni alla salute per alimentazione insufficiente durante navigazioni prolungate).
Il diritto al vitto come componente contrattuale essenziale
L'impostazione dell'art. 339 riflette la qualificazione del vitto a bordo come diritto contrattuale dell'arruolato e non come mera cortesia o prassi. Il codice della navigazione dedica apposite disposizioni alla disciplina del vitto (artt. 299-301), riconoscendo che la garanzia di un'alimentazione adeguata è indispensabile per la salute e la capacità lavorativa dell'equipaggio durante i lunghi periodi di isolamento in mare. La riduzione delle razioni incide direttamente sulla qualità della vita a bordo e sulle condizioni di salute degli arruolati, con potenziali riflessi sulla sicurezza della navigazione stessa. Pertanto l'ordinamento impone che tale riduzione - anche quando giustificata da cause esterne - non sia mai completamente gratuita per l'armatore, che deve sempre corrispondere almeno il valore monetario delle razioni non fornite.
Quantificazione dell'equivalente in denaro
La norma non indica un criterio specifico per quantificare l'equivalente in denaro delle razioni ridotte. In assenza di un parametro legale, il calcolo deve avvenire con riferimento al costo effettivo delle razioni non fornite, determinato sulla base dei prezzi di mercato nel luogo e nel periodo di riferimento, ovvero in base ai parametri eventualmente fissati dai contratti collettivi marittimi. L'equivalenza monetaria deve essere 'piena', senza detrazioni: l'arruolato ha diritto all'intero valore della razione non ricevuta, non a un indennizzo forfetario ridotto.
Casi pratici
Caso 1: Riduzione dei viveri per avaria alle celle frigorifere
Tizio, cuoco di bordo su una nave mercantile, assiste alla riduzione delle razioni di carne durante la traversata perché le celle frigorifere si sono guastate per un'avaria improvvisa non prevedibile. Trattandosi di causa non imputabile all'armatore, quest'ultimo deve corrispondere a tutto l'equipaggio l'equivalente in denaro delle razioni non fornite, calcolato al prezzo di mercato del porto di partenza.
Caso 2: Riduzione per negligenza nell'approvvigionamento
Caio, marinaio, subisce la riduzione delle razioni durante un viaggio perché l'armatore non ha provveduto a rifornire adeguatamente le scorte di viveri prima della partenza, nonostante i tempi fossero sufficienti. Poiché la causa è imputabile all'armatore, Caio ha diritto non solo all'equivalente in denaro delle razioni mancanti, ma anche al risarcimento del danno alla salute subito a causa dell'alimentazione insufficiente durante i 15 giorni di navigazione.
Caso 3: Tempesta e riduzione delle razioni
Sempronio fa parte dell'equipaggio di una nave da pesca che, sorpresa da una tempesta eccezionale, non riesce a raggiungere il porto per il rifornimento programmato e deve ridurre le razioni per diversi giorni. L'armatore, ritenuto non responsabile dell'evento atmosferico imprevedibile, è tenuto a corrispondere a Sempronio e agli altri marittimi il valore in denaro corrispondente alle razioni non erogate, ma non risponde di ulteriori danni.
Domande frequenti
Se le razioni di cibo vengono ridotte in mare, ho diritto a un compenso?
Sì. In ogni caso l'armatore deve corrispondere l'equivalente in denaro delle razioni non fornite. Se la riduzione è imputabile all'armatore, si aggiunge il risarcimento dei danni ulteriori.
Quando la riduzione delle razioni si considera imputabile all'armatore?
Quando dipende da una sua condotta negligente o da un'omissione organizzativa, come il mancato rifornimento delle scorte prima della partenza nonostante i tempi fossero sufficienti.
Come viene calcolato l'equivalente in denaro delle razioni ridotte?
In assenza di un criterio legale specifico, si fa riferimento al costo effettivo delle razioni non fornite secondo i prezzi di mercato nel luogo e nel periodo di riferimento, o ai parametri previsti dai contratti collettivi marittimi.
L'art. 339 si applica anche se le razioni vengono ridotte per un solo giorno?
Sì, non esiste una soglia minima di durata della riduzione. Anche una riduzione breve comporta il diritto all'equivalente in denaro per i giorni in cui le razioni sono state inferiori agli standard contrattualmente dovuti.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
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Ratio e rinvio all'art. 301
L'articolo 339 del Codice della navigazione disciplina le conseguenze economiche della riduzione delle razioni dei viveri a bordo, rinviando alla fattispecie regolata dall'articolo 301, che attribuisce al comandante la facoltà di ridurre le razioni alimentari in caso di necessità durante la navigazione. Il vitto a bordo costituisce una componente essenziale del trattamento contrattuale dell'arruolato: l'armatore è tenuto a garantire vitto e alloggio durante il servizio, e tali prestazioni concorrono a formare il complessivo corrispettivo del rapporto di arruolamento. Quando le razioni vengono ridotte - anche legittimamente, come nell'ipotesi di approvvigionamento insufficiente per cause di forza maggiore - l'arruolato subisce una decurtazione materiale del proprio trattamento, che il legislatore ha inteso compensare economicamente.
La riduzione non imputabile all'armatore: indennità sostitutiva
Il comma 1 stabilisce che, quando la riduzione delle razioni è dovuta a causa non imputabile all'armatore, questi deve corrispondere ai componenti dell'equipaggio l'equivalente in denaro della razione non fornita. La causa non imputabile comprende situazioni di forza maggiore (naufragio parziale degli approvvigionamenti, tempesta che impedisce il rifornimento in porto), caso fortuito, o eventi imprevisti che riducono le scorte di bordo senza alcuna negligenza dell'armatore. In tali ipotesi l'obbligazione dell'armatore si trasforma: dall'obbligo di fornire il vitto in natura all'obbligo di corrispondere il suo equivalente monetario. Questo meccanismo di sostituzione della prestazione in natura con il corrispettivo in denaro garantisce all'arruolato la conservazione del valore economico del trattamento contrattuale, anche quando le circostanze rendono impossibile l'adempimento in forma specifica.
La riduzione imputabile all'armatore: indennità e risarcimento
Il comma 2 prevede un regime più severo per l'ipotesi in cui la riduzione delle razioni sia determinata da causa imputabile all'armatore. In questo caso l'armatore è tenuto sia a corrispondere l'equivalente in denaro (come nel caso di causa non imputabile) sia al risarcimento dei danni ulteriori subiti dall'equipaggio. La responsabilità dell'armatore per la riduzione imputabile può derivare da una gestione negligente degli approvvigionamenti, da omissioni nella pianificazione delle scorte, da ritardi nell'effettuare i necessari rifornimenti in porto, o da scelte economiche che abbiano comportato l'acquisto di quantità insufficienti di viveri. Il danno risarcibile comprende il pregiudizio materiale (la privazione del vitto) e qualsiasi danno ulteriore che l'equipaggio possa dimostrare di aver subito per effetto della riduzione (ad esempio danni alla salute per alimentazione insufficiente durante navigazioni prolungate).
Il diritto al vitto come componente contrattuale essenziale
L'impostazione dell'art. 339 riflette la qualificazione del vitto a bordo come diritto contrattuale dell'arruolato e non come mera cortesia o prassi. Il codice della navigazione dedica apposite disposizioni alla disciplina del vitto (artt. 299-301), riconoscendo che la garanzia di un'alimentazione adeguata è indispensabile per la salute e la capacità lavorativa dell'equipaggio durante i lunghi periodi di isolamento in mare. La riduzione delle razioni incide direttamente sulla qualità della vita a bordo e sulle condizioni di salute degli arruolati, con potenziali riflessi sulla sicurezza della navigazione stessa. Pertanto l'ordinamento impone che tale riduzione - anche quando giustificata da cause esterne - non sia mai completamente gratuita per l'armatore, che deve sempre corrispondere almeno il valore monetario delle razioni non fornite.
Quantificazione dell'equivalente in denaro
La norma non indica un criterio specifico per quantificare l'equivalente in denaro delle razioni ridotte. In assenza di un parametro legale, il calcolo deve avvenire con riferimento al costo effettivo delle razioni non fornite, determinato sulla base dei prezzi di mercato nel luogo e nel periodo di riferimento, ovvero in base ai parametri eventualmente fissati dai contratti collettivi marittimi. L'equivalenza monetaria deve essere 'piena', senza detrazioni: l'arruolato ha diritto all'intero valore della razione non ricevuta, non a un indennizzo forfetario ridotto.
Casi pratici
Caso 1: Riduzione dei viveri per avaria alle celle frigorifere
Tizio, cuoco di bordo su una nave mercantile, assiste alla riduzione delle razioni di carne durante la traversata perché le celle frigorifere si sono guastate per un'avaria improvvisa non prevedibile. Trattandosi di causa non imputabile all'armatore, quest'ultimo deve corrispondere a tutto l'equipaggio l'equivalente in denaro delle razioni non fornite, calcolato al prezzo di mercato del porto di partenza.
Caso 2: Riduzione per negligenza nell'approvvigionamento
Caio, marinaio, subisce la riduzione delle razioni durante un viaggio perché l'armatore non ha provveduto a rifornire adeguatamente le scorte di viveri prima della partenza, nonostante i tempi fossero sufficienti. Poiché la causa è imputabile all'armatore, Caio ha diritto non solo all'equivalente in denaro delle razioni mancanti, ma anche al risarcimento del danno alla salute subito a causa dell'alimentazione insufficiente durante i 15 giorni di navigazione.
Caso 3: Tempesta e riduzione delle razioni
Sempronio fa parte dell'equipaggio di una nave da pesca che, sorpresa da una tempesta eccezionale, non riesce a raggiungere il porto per il rifornimento programmato e deve ridurre le razioni per diversi giorni. L'armatore, ritenuto non responsabile dell'evento atmosferico imprevedibile, è tenuto a corrispondere a Sempronio e agli altri marittimi il valore in denaro corrispondente alle razioni non erogate, ma non risponde di ulteriori danni.
Domande frequenti
Se le razioni di cibo vengono ridotte in mare, ho diritto a un compenso?
Sì. In ogni caso l'armatore deve corrispondere l'equivalente in denaro delle razioni non fornite. Se la riduzione è imputabile all'armatore, si aggiunge il risarcimento dei danni ulteriori.
Quando la riduzione delle razioni si considera imputabile all'armatore?
Quando dipende da una sua condotta negligente o da un'omissione organizzativa, come il mancato rifornimento delle scorte prima della partenza nonostante i tempi fossero sufficienti.
Come viene calcolato l'equivalente in denaro delle razioni ridotte?
In assenza di un criterio legale specifico, si fa riferimento al costo effettivo delle razioni non fornite secondo i prezzi di mercato nel luogo e nel periodo di riferimento, o ai parametri previsti dai contratti collettivi marittimi.
L'art. 339 si applica anche se le razioni vengono ridotte per un solo giorno?
Sì, non esiste una soglia minima di durata della riduzione. Anche una riduzione breve comporta il diritto all'equivalente in denaro per i giorni in cui le razioni sono state inferiori agli standard contrattualmente dovuti.