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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Cessazione automatica di diritto: il contratto di arruolamento stipulato per uno o più viaggi si estingue automaticamente al compimento del viaggio o dell'ultimo viaggio previsto, senza necessità di disdetta o preavviso.
  • Nessuna formalità richiesta: la cessazione opera di diritto per il semplice fatto giuridico del compimento del viaggio, senza atti ulteriori delle parti.
  • Contratto a viaggio singolo o plurimo: la norma si applica sia ai contratti per un singolo viaggio sia a quelli che prevedono una sequenza determinata di viaggi, con cessazione all'ultimo.
  • Certezza del rapporto: il meccanismo automatico garantisce certezza giuridica a entrambe le parti, che sanno in anticipo la data di scadenza del vincolo contrattuale.
  • Coordinamento con le ipotesi di risoluzione: la cessazione per compimento è distinta dai casi di risoluzione di diritto per eventi sopravvenuti (art. 343) e dalla cessazione per scadenza del termine (art. 341).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 340 Codice della Navigazione — Cessazione del contratto a viaggio per compimento del viaggio

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Il contratto di arruolamento stipulato per uno o più viaggi cessa di diritto con il compimento del viaggio o dell'ultimo dei viaggi previsti nel contratto.

Commento

Ratio e tipologia contrattuale

L'articolo 340 del Codice della navigazione disciplina la cessazione del contratto di arruolamento stipulato 'a viaggio', ossia per uno o più viaggi determinati. Si tratta della modalità di estinzione naturale del contratto a viaggio: il vincolo si esaurisce al momento in cui il programma negoziale si è compiuto, senza necessità di alcun atto formale di disdetta o di preavviso. La norma appartiene alla categoria delle disposizioni che regolano la fine del rapporto di arruolamento (artt. 340-345), che il codice distingue accuratamente a seconda della tipologia contrattuale (a viaggio, a tempo determinato, a tempo indeterminato) e della causa di estinzione (compimento del viaggio, scadenza del termine, volontà delle parti, risoluzione di diritto).

Il contratto a viaggio e la sua struttura

Il contratto di arruolamento a viaggio è caratterizzato dall'individuazione di un preciso programma di navigazione come oggetto del rapporto: l'arruolato si impegna a prestare il proprio servizio per la durata di uno o più viaggi specificati nel contratto, e l'armatore si impegna a corrispondere la relativa retribuzione. La determinazione del viaggio può avvenire con riferimento alla rotta (ad esempio da Genova a New York e ritorno), alla destinazione finale, o alla sequenza di scali programmati. Il contratto si esaurisce logicamente e giuridicamente quando il programma pattuito è stato realizzato, essendo venuto meno l'oggetto del vincolo.

La cessazione 'di diritto': effetto automatico

La locuzione 'cessa di diritto' è tecnica e indica che l'effetto estintivo si produce automaticamente al verificarsi del presupposto (il compimento del viaggio) senza necessità di ulteriori atti o dichiarazioni delle parti. Non occorre una disdetta, un preavviso, una comunicazione formale o un accordo di scioglimento: il contratto si estingue per il semplice fatto del compimento del viaggio. Questa automaticità differenzia la cessazione per compimento del viaggio dal recesso, che è invece un atto unilaterale volontario, e dalla risoluzione consensuale, che richiede l'accordo di entrambe le parti.

Il contratto per più viaggi: cessazione all'ultimo

La norma contempla anche il contratto stipulato per più viaggi: in tal caso la cessazione opera al compimento dell'ultimo dei viaggi previsti nel contratto. Questa previsione è importante perché chiarisce che il completamento di un viaggio intermedio non determina la cessazione del rapporto se il contratto ne prevede altri: l'arruolato continua a essere vincolato fino al compimento della sequenza intera. Solo con il completamento dell'ultimo viaggio programmato il contratto si estingue definitivamente. L'ordine dei viaggi e la loro individuazione devono risultare con sufficiente chiarezza dal testo contrattuale.

Distinzione dalle altre cause di cessazione

Il regime dell'art. 340 si distingue nettamente da quello dell'art. 341 (cessazione del contratto a tempo determinato per scadenza del termine), che si applica quando il rapporto è delimitato da un dies certus (una data o un periodo di tempo) anziché dal compimento di un viaggio. Si distingue anche dalle ipotesi di risoluzione di diritto elencate nell'art. 343 (naufragio, perdita della nave, morte dell'arruolato, ecc.), che sono cause sopravvenute che interrompono il contratto prima del naturale compimento del programma. L'art. 340 disciplina invece il caso fisiologico: il contratto termina perché ha esaurito il proprio oggetto, non perché un evento imprevisto lo ha interrotto.

Profili pratici e conseguenze della cessazione

Al momento della cessazione del contratto di arruolamento a viaggio, l'arruolato ha diritto all'integrale pagamento della retribuzione pattuita (art. 334 e ss.), al pagamento delle eventuali ore di lavoro straordinario, alla liquidazione di ogni spettanza maturata durante il viaggio e, se il porto di disarmo è diverso dal porto di arruolamento, al rimpatrio a carico dell'armatore. La cessazione di diritto non richiede un atto formale, ma la prassi consiglia sempre di documentare l'avvenuto compimento del viaggio (ad esempio mediante il giornale di bordo, il manifesto di sbarco o il verbale di consegna della nave) per evitare controversie sulla data di estinzione del rapporto.

Casi pratici

Caso 1: Compimento del singolo viaggio e cessazione automatica

Tizio è arruolato per un singolo viaggio da Venezia a Tunisi per il trasporto di un carico di macchinari. Al momento dell'arrivo a Tunisi e della consegna del carico, il contratto di arruolamento cessa di diritto senza che sia necessaria alcuna comunicazione formale: Tizio ha diritto alla retribuzione pattuita e l'armatore non è tenuto a corrispondere alcun preavviso o indennità di fine rapporto.

Caso 2: Contratto per più viaggi: quando si estingue

Caio è arruolato per una sequenza di tre viaggi tra Palermo e Marsiglia. Al termine del primo e del secondo viaggio il contratto non si estingue; solo al compimento del terzo e ultimo viaggio programmato il rapporto cessa di diritto ai sensi dell'art. 340. Se durante il secondo viaggio l'armatore propone a Caio un quarto viaggio non previsto nel contratto originario, sarebbe necessario un nuovo accordo contrattuale.

Caso 3: Contestazione sulla data di compimento del viaggio

Sempronio contesta la data di estinzione del contratto a viaggio, sostenendo che il viaggio si è completato solo con il completamento delle operazioni di scarico in porto e non con l'attracco della nave. Il giudice interpreta le condizioni del contratto di arruolamento e i termini d'uso per determinare il momento esatto del 'compimento del viaggio', confermando che il contratto cessa di diritto da quel preciso momento.

Domande frequenti

Il contratto a viaggio si estingue automaticamente o devo darlo disdetta?

Si estingue automaticamente di diritto al compimento del viaggio o dell'ultimo viaggio previsto, senza necessità di preavviso, comunicazione o altri atti formali da parte di nessuna delle parti.

Se il contratto prevede più viaggi, quando termina esattamente?

Al compimento dell'ultimo dei viaggi previsti nel contratto. Il completamento dei viaggi intermedi non estingue il rapporto, che prosegue fino alla fine dell'intera sequenza programmata.

Al termine del contratto a viaggio ho diritto al rimpatrio?

Se il porto di disarmo è diverso dal porto di arruolamento, l'armatore è tenuto alle spese di rimpatrio secondo le disposizioni del codice della navigazione e dei contratti collettivi marittimi applicabili.

La cessazione per compimento del viaggio è diversa dal licenziamento?

Sì. La cessazione di diritto ex art. 340 è un'estinzione naturale del contratto per esaurimento del suo oggetto, non un atto unilaterale dell'armatore. Non comporta indennità di preavviso né di licenziamento.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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