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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Prima della partenza il comandante deve promuovere la visita della nave nelle modalità previste dal codice.
  • Deve di persona accertarsi che la nave sia idonea al viaggio, ben armata ed equipaggiata.
  • Deve verificare che la nave sia convenientemente caricata e stivata, con particolare attenzione alla distribuzione del carico.
  • I doveri prepartenza sono obblighi personali e inderogabili: non possono essere delegati ad altri ufficiali.
  • L'inosservanza espone il comandante a responsabilità civile e penale per i danni derivanti dall'inadempimento.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 297 Codice della Navigazione — Doveri del comandante prima della partenza

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Prima della partenza il comandante, oltre a promuovere la visita nei modi previsti dal presente codice, deve di persona accertarsi che la nave sia idonea al viaggio da intraprendere, bene armata ed equipaggiata. Deve altresì accertarsi che la nave sia convenientemente caricata e stivata.

Commento

Ratio e collocazione sistematica

L'articolo 297 del Codice della navigazione definisce i doveri del comandante nella fase immediatamente precedente la partenza, che è il momento in cui si cristallizza la responsabilità per le condizioni di navigabilità della nave. La norma riflette il principio fondamentale del diritto marittimo — presente anche a livello internazionale nella Convenzione SOLAS del 1974 — secondo cui il comandante è il garante ultimo della sicurezza della spedizione. Prima che la nave lasci il porto, il comandante deve eseguire una verifica personale e sistematica di tutti gli elementi che condizionano la sicurezza del viaggio: idoneità dello scafo e degli impianti, adeguatezza dell'equipaggio, correttezza del caricamento. L'articolo si colloca in un contesto normativo che assegna al comandante una posizione di garanzia erga omnes nei confronti dei passeggeri, dei membri dell'equipaggio e dei proprietari del carico.

La visita della nave: obbligo di promozione

Il primo obbligo del comandante è promuovere la visita della nave secondo le modalità previste dal codice. La visita è un controllo ufficiale, effettuato dall'autorità marittima o da organismi riconosciuti, finalizzato a certificare la navigabilità dell'imbarcazione. Il comandante non è il soggetto che effettua la visita — questa è competenza dell'autorità — ma è tenuto ad attivarsi affinché la visita abbia luogo prima della partenza. La promozione della visita è obbligo autonomo rispetto alla verifica personale di cui al periodo successivo: anche se l'autorità certificasse la navigabilità, il comandante non sarebbe esonerato dall'accertamento diretto previsto dalla norma.

L'accertamento personale di idoneità al viaggio

La disposizione richiede che il comandante si accerti 'di persona' che la nave sia idonea al viaggio. Il requisito della personalità dell'accertamento non è una formula retorica: esclude che il comandante possa limitarsi a prendere atto delle certificazioni altrui o a delegare la verifica a ufficiali subordinati. Deve salire a bordo, controllare direttamente lo stato della nave, esaminare gli impianti di sicurezza, verificare che l'equipaggio sia al completo e nelle condizioni fisiche e professionali richieste. Il concetto di idoneità al viaggio è valutato in concreto, tenendo conto delle caratteristiche specifiche della rotta da percorrere, delle condizioni meteo-marine prevedibili, del tipo e quantità di carico imbarcato. Una nave che è idonea per la navigazione costiera può non esserlo per una traversata oceanica: il giudizio di idoneità è relativo al viaggio specifico che si intende intraprendere.

L'obbligo di verifica del caricamento e della stivazione

Il secondo periodo aggiunge l'obbligo di accertarsi che la nave sia convenientemente caricata e stivata. Il caricamento e la stivazione non sono questioni meramente commerciali — di competenza del caricatore — ma condizioni di sicurezza della nave: un carico mal distribuito può alterare la stabilità dell'imbarcazione, aumentare il rischio di sbandamento o rendere difficoltosa la risposta della nave al moto ondoso. Il comandante deve quindi verificare che il piano di carico sia rispettato, che le merci pericolose siano segregate in conformità alle norme applicabili (codice IMDG per il trasporto marittimo di merci pericolose) e che il pescaggio rientri nei limiti consentiti dalla linea di massimo carico prevista dalla Convenzione di Londra del 1966 sulle linee di carico. La responsabilità del comandante si affianca — non si sostituisce — a quella del caricatore per l'esattezza delle informazioni fornite sulla natura e sul peso della merce.

Responsabilità in caso di inadempimento

L'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 297 espone il comandante a una pluralità di conseguenze giuridiche. Sul piano civile, configura una violazione contrattuale nei confronti dell'armatore e un illecito extracontrattuale nei confronti dei danneggiati (passeggeri, caricatori, equipaggio) per i danni subiti in conseguenza della partenza di una nave non idonea. Sul piano penale, può integrare reati contro la sicurezza della navigazione o lesioni colpose, in caso di sinistro marittimo causalmente connesso all'inadempimento. L'armatore risponde in solido per la culpa in eligendo e per la culpa in vigilando, qualora il comandante abbia agito nell'esercizio delle sue funzioni.

Casi pratici

Caso 1: Partenza nonostante difetti all'impianto di governo

Il comandante Tizio, pressato dall'armatore per rispettare i tempi di consegna, omette di verificare personalmente lo stato del timone, limitandosi a prendere atto della certificazione dell'ufficiale di macchina Caio: in navigazione il timone si inceppa e la nave deve essere rimorchiata. Tizio risponde per inadempimento all'obbligo di accertamento personale previsto dall'articolo 297.

Caso 2: Stivazione irregolare con ribaltamento del carico

Prima della partenza, il comandante Sempronio non verifica il piano di stivazione predisposto dal caricatore Caio: in navigazione il carico — container con pesi non uniformi — si sposta, alterando la stabilità della nave e causando danni alle merci. Sempronio è ritenuto corresponsabile con il caricatore per non aver adempiuto all'obbligo di verifica della stivazione.

Caso 3: Partenza con equipaggio sotto organico

Tizio, comandante di una nave portacontainer, rileva che tre marinai sono stati sbarcati d'urgenza per problemi di salute e l'equipaggio risulta sotto organico minimo di sicurezza: nonostante la pressione commerciale, si rifiuta di partire fino a quando l'armatore non integra l'equipaggio, adempiendo correttamente all'obbligo di cui all'articolo 297.

Domande frequenti

Il comandante può delegare ad altri la verifica prepartenza?

No: la norma richiede che il comandante si accerti 'di persona' dell'idoneità della nave; non può limitarsi alle certificazioni altrui o delegare la verifica agli ufficiali subordinati.

Cosa si intende per nave 'idonea al viaggio'?

Una nave è idonea al viaggio specifico da intraprendere quando scafo, impianti, equipaggio e dotazioni di sicurezza sono adeguati alle caratteristiche della rotta, alle condizioni meteo-marine prevedibili e al tipo di carico imbarcato.

Il comandante risponde anche per errori di stivazione del caricatore?

Sì, se non ha verificato il piano di carico prima della partenza: l'art. 297 pone a carico del comandante un obbligo di controllo che si affianca alla responsabilità del caricatore.

Cosa succede se il comandante parte senza promuovere la visita?

Incorre in un inadempimento degli obblighi precontrattuali di sicurezza e risponde civilmente e penalmente per i danni causati dalla partenza di una nave non certificata.

L'armatore può obbligare il comandante a partire nonostante i difetti rilevati?

No: il dovere di non partire in condizioni di non idoneità è un obbligo legale del comandante che prevale sulle istruzioni dell'armatore; il comandante che obbedisce comunque risponde in solido.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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