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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Retribuzione a partecipazione: quando la retribuzione è determinata come quota del nolo o di altri proventi del viaggio, l'arruolato è soggetto al rischio economico connesso al successo del viaggio.
  • Diritto all'indennità sostitutiva: se il nolo o i proventi vanno perduti per causa indennizzata, l'arruolato ha diritto a una quota proporzionale della somma ricevuta dall'armatore a titolo di indennità assicurativa o risarcimento danni.
  • Proporzionalità contrattuale: la misura della partecipazione dell'arruolato all'indennità è quella stabilita nel contratto di arruolamento, senza possibilità di correzione discrezionale.
  • Principio di coerenza tra rischio e remunerazione: la norma evita che l'arruolato sopporti il rischio della perdita del nolo senza partecipare al meccanismo compensativo attivato dall'armatore.
  • Ambito applicativo: si applica solo alle forme di retribuzione variabile, non alle retribuzioni fisse indipendenti dall'esito del viaggio.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 337 Codice della Navigazione — Partecipazione dell’arruolato alle indennità dovute all’armatore

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Se la retribuzione è determinata in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti del viaggio, in caso di perdita del nolo o di detti proventi o prodotti, per la quale sia corrisposta all'armatore una somma a titolo di indennità di assicurazione o di risarcimento di danni, l'arruolato ha diritto ad una parte di detta somma, nella proporzione stabilita dal contratto.

Commento

Ratio e contesto normativo

L'articolo 337 del Codice della navigazione regola una fattispecie specifica nell'ambito del rapporto di arruolamento: quella dell'arruolato la cui retribuzione è determinata in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti del viaggio. Si tratta di una modalità retributiva variabile, storicamente diffusa nella marineria italiana e ancora presente in alcuni settori della pesca e del cabotaggio, in cui il compenso del lavoratore è direttamente collegato al risultato economico dell'impresa di navigazione. La norma risolve un problema di equità distributiva: quando il nolo o i proventi si perdono ma l'armatore riceve un'indennità assicurativa o un risarcimento, sarebbe ingiusto che quest'ultimo incassasse integralmente la somma senza corrispondere all'arruolato la quota di provento che gli sarebbe spettata in condizioni normali.

La retribuzione a partecipazione nel diritto marittimo

La retribuzione a partecipazione ('a parte') è una forma di compenso tipica del lavoro marittimo e della pesca, in cui l'arruolato non percepisce uno stipendio fisso mensile ma una quota del risultato economico del viaggio. Questa struttura avvicina la posizione dell'arruolato a quella di un quasi-socio nell'impresa di navigazione: partecipa ai guadagni quando il viaggio va bene, ma è esposto al rischio di perdita del compenso quando il nolo o i proventi non si realizzano. Il codice della navigazione riconosce questa peculiarità e la disciplina in modo coerente, tenendo conto sia degli interessi dell'armatore sia di quelli dell'equipaggio.

La perdita del nolo e l'indennità compensativa

La fattispecie regolata dall'art. 337 si articola in tre elementi: (a) la perdita del nolo o degli altri proventi per causa indennizzata (ad esempio sinistro marittimo coperto da assicurazione, avaria, confisca da parte di autorità straniere, impossibilità sopravvenuta del viaggio); (b) la corresponsione all'armatore di una somma a titolo di indennità di assicurazione o di risarcimento danni da parte di un terzo (compagnia assicurativa, vettore, responsabile civile del sinistro); (c) il diritto dell'arruolato a una quota di tale somma, nella proporzione stabilita dal contratto di arruolamento. Il collegamento logico tra questi tre elementi è quello di garantire che il meccanismo compensativo — attivato per ristorare l'armatore della perdita economica — si ripercuota proporzionalmente anche sull'arruolato, che in condizioni normali avrebbe percepito una quota di quei proventi.

La proporzione contrattuale e i limiti

L'articolo 337 non stabilisce una misura fissa della partecipazione dell'arruolato all'indennità: rimanda alla 'proporzione stabilita dal contratto'. Ciò significa che la stessa percentuale (o la stessa formula di calcolo) prevista per la determinazione della retribuzione ordinaria a partecipazione si applica anche al calcolo della quota di indennità spettante all'arruolato. Se il contratto prevede, ad esempio, che l'arruolato riceva il 5% del nolo, egli avrà diritto al 5% dell'indennità assicurativa ricevuta dall'armatore in sostituzione del nolo perduto. Questa soluzione garantisce semplicità applicativa e coerenza interna al contratto di arruolamento.

Ambito applicativo e coordinamento normativo

L'articolo si applica esclusivamente quando la retribuzione è 'determinata in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti del viaggio': è quindi irrilevante per gli arruolati con retribuzione fissa, che non partecipano agli utili del viaggio e non sono esposti al rischio della perdita del nolo. La norma si coordina con l'art. 329 cod. nav. (forme di retribuzione dell'arruolato) e con le disposizioni del codice civile in tema di assicurazione (artt. 1882 e ss.) e di responsabilità civile (artt. 2043 e ss.), applicabili in via sussidiaria. In caso di insolvenza dell'armatore, il credito dell'arruolato alla quota di indennità gode dei privilegi previsti dagli artt. 552 e ss. cod. nav. per i crediti del personale di bordo.

Casi pratici

Caso 1: Perdita del nolo per sinistro marittimo

Tizio, peschereccio arruolato con retribuzione pari al 10% del prodotto della pesca, partecipa a un viaggio durante il quale la rete da pesca viene distrutta da un'ancora di un'altra imbarcazione. L'armatore riceve un risarcimento di 50.000 euro dal responsabile del danno: Tizio ha diritto a 5.000 euro (10%), che corrispondono alla quota di provento che avrebbe ricevuto se la pesca fosse andata a buon fine.

Caso 2: Indennità assicurativa per perdita del carico

Caio è arruolato su una nave mercantile con retribuzione pari al 3% del nolo percepito dall'armatore. Il carico trasportato va perduto a causa di un'avaria di mare e l'assicurazione corrisponde all'armatore un'indennità pari al nolo che sarebbe stato percepito. Caio ha diritto al 3% di tale indennità, nella stessa proporzione prevista nel suo contratto di arruolamento.

Caso 3: Contestazione sulla proporzione spettante

Sempronio, arruolato con retribuzione a partecipazione, contesta la quota di indennità riconosciutagli dall'armatore, ritenendola inferiore alla proporzione contrattuale. Il giudice accerta la formula di calcolo prevista nel contratto di arruolamento e liquida la differenza a favore di Sempronio, confermando che la proporzione contrattuale è l'unico parametro rilevante ai sensi dell'art. 337.

Domande frequenti

Se percepisco una quota del nolo e il nolo va perduto, perdo tutto il compenso?

Non necessariamente. Se l'armatore riceve un'indennità assicurativa o un risarcimento in sostituzione del nolo perduto, hai diritto a ricevere la stessa proporzione dell'indennità che ti sarebbe spettata del nolo ordinario.

Come si calcola la quota di indennità spettante all'arruolato?

Si applica la stessa proporzione prevista nel contratto di arruolamento per la determinazione della retribuzione: se il contratto prevede il 5% del nolo, spetta il 5% dell'indennità.

L'art. 337 si applica anche agli arruolati con stipendio fisso?

No. La norma si applica solo quando la retribuzione è determinata in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi del viaggio. Gli arruolati con retribuzione fissa non rientrano nell'ambito applicativo.

Quale somma deve ricevere l'armatore perché scatti il diritto dell'arruolato?

Deve trattarsi di una somma ricevuta a titolo di indennità di assicurazione o di risarcimento danni per la perdita del nolo o dei proventi. Non rilevano le somme ricevute per titoli diversi dalla perdita del nolo.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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