← Torna a Codice della Navigazione (R.D. 327/1942)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • In caso di perdita della nave, il nolo a tempo è dovuto fino a tutto il giorno in cui la perdita è avvenuta.
  • La norma determina il dies ad quem dell'obbligazione di pagamento del nolo: il giorno della perdita è incluso nel periodo di dovuto.
  • Dopo il giorno della perdita il contratto di noleggio si estingue automaticamente, venendo meno l'oggetto del rapporto.
  • Il nolo anticipato eventualmente pagato per il periodo successivo alla data di perdita deve essere restituito al noleggiatore, in applicazione del principio dell'art. 390 (non acquisizione ad ogni evento).
  • La norma si applica sia alla perdita totale (nave affondata) sia alla perdita giuridica assimilata (abbandono all'assicuratore).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 392 Codice della Navigazione — Perdita della nave

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Nel caso di perdita della nave, il nolo a tempo è dovuto fino a tutto il giorno in cui è avvenuta la perdita.

In sintesi

  • In caso di perdita della nave, il nolo a tempo è dovuto fino a tutto il giorno in cui la perdita è avvenuta.
  • La norma determina il dies ad quem dell'obbligazione di pagamento del nolo: il giorno della perdita è incluso nel periodo di dovuto.
  • Dopo il giorno della perdita il contratto di noleggio si estingue automaticamente, venendo meno l'oggetto del rapporto.
  • Il nolo anticipato eventualmente pagato per il periodo successivo alla data di perdita deve essere restituito al noleggiatore, in applicazione del principio dell'art. 390 (non acquisizione ad ogni evento).
  • La norma si applica sia alla perdita totale (nave affondata) sia alla perdita giuridica assimilata (abbandono all'assicuratore).
Ratio e contenuto della norma

L'articolo 392 del Codice della navigazione disciplina la sorte del contratto di noleggio a tempo nell'ipotesi di perdita della nave, stabilendo con precisione il limite temporale dell'obbligo di pagamento del nolo. La soluzione adottata è di chiarezza esemplare: il nolo è dovuto fino a tutto il giorno in cui la perdita è avvenuta, e non oltre. Si tratta di una norma che risolve in modo netto un problema che potrebbe altrimenti dar luogo a complesse controversie sulla data esatta di cessazione del rapporto.

Il fondamento logico della norma è nella struttura stessa del contratto di noleggio a tempo: il noleggiante si obbliga a mettere la nave a disposizione del noleggiatore per un determinato periodo; quando la nave viene definitivamente distrutta o perduta, la prestazione del noleggiante diventa impossibile e il contratto si estingue. È coerente che il corrispettivo sia dovuto fino al momento in cui la prestazione era ancora possibile, e che cessi a partire dal giorno successivo alla perdita.

Nozione di perdita della nave

La «perdita della nave» di cui parla l'art. 392 comprende sia la perdita materiale — il naufragio, l'affondamento, la distruzione per incendio o esplosione — sia la perdita giuridicamente assimilata. In questo secondo gruppo rientrano in particolare: la dichiarazione di perdita presunta da parte delle autorità competenti (regolata dall'art. 395 cod. nav. per quanto riguarda la decorrenza della prescrizione), l'abbandono della nave all'assicuratore marittimo (abbandono) come previsto dal codice della navigazione nel titolo sull'assicurazione, e ogni altra ipotesi in cui la nave cessi definitivamente di esistere come entità giuridicamente utilizzabile.

Non rientra nella perdita della nave l'ipotesi di grave avaria che richieda riparazioni prolungate: in quel caso la nave esiste ancora e la questione è regolata dall'art. 391 sull'impedimento temporaneo, non dall'art. 392. La distinzione tra avaria grave (impedimento) e perdita (estinzione) ha importanti conseguenze pratiche: nell'impedimento il nolo può essere ridotto o sospeso ma il contratto sopravvive; nella perdita il contratto si estingue definitivamente.

Il dies ad quem: tutto il giorno della perdita

La norma specifica che il nolo è dovuto «fino a tutto il giorno in cui è avvenuta la perdita». L'espressione «fino a tutto il giorno» indica che il nolo per l'intero giorno della perdita è dovuto, indipendentemente dall'ora in cui la perdita si è verificata. Se la nave affonda alle ore 3.00 del mattino o alle ore 23.00, il nolo per quel giorno è comunque dovuto nella sua interezza.

Questa scelta è comprensibile sotto il profilo pratico: stabilire il nolo proporzionalmente all'ora di perdita richiederebbe calcoli spesso impossibili, considerando che la perdita di una nave può essere un evento improvviso o graduale, la cui collocazione temporale precisa può essere oggetto di contestazione. La regola del giorno intero evita questa incertezza.

La data della perdita è dunque un fatto di rilevanza centrale in eventuali controversie tra le parti. In caso di disputa, la data della perdita sarà quella documentata dalle autorità marittime, dai registri di bordo sopravvissuti, dalle comunicazioni di distress o dalle perizie assicurative.

Conseguenze sul nolo anticipato già pagato

Come anticipato nel commento all'art. 390, il principio di non acquisizione definitiva del nolo «ad ogni evento» (salvo patto contrario) implica che il nolo anticipato corrisposto per un periodo successivo alla data di perdita debba essere restituito al noleggiatore. Se il noleggiatore ha pagato il 1° marzo il nolo per l'intero mese di marzo, e la nave perisce il 10 marzo, il noleggiante deve restituire la quota di nolo relativa ai giorni dall'11 al 31 marzo (21/31 del nolo mensile).

Questa restituzione avviene di diritto: il noleggiatore non deve dimostrare un danno, ma semplicemente l'avvenuta perdita della nave nella data documentata. In caso di patto contrario che preveda l'acquisizione definitiva del nolo ad ogni evento, la restituzione non è dovuta: il noleggiante trattiene l'intero nolo anticipato indipendentemente dalla perdita. Tale clausola, pur possibile, è infrequente nei contratti di noleggio ordinari.

Interazione con l'assicurazione marittima

Nella pratica, la perdita della nave è tipicamente coperta dall'assicurazione dello scafo (hull insurance), che rimborsa al noleggiante il valore assicurato della nave. Il noleggiante riscuoterà quindi dall'assicuratore la somma corrispondente alla perdita, mentre continuerà a percepire dal noleggiatore il nolo fino al giorno della perdita. Le eventuali assicurazioni sul nolo a perdere (freight insurance) possono coprire in capo al noleggiante la perdita di futuri noli non percepibili dopo la perdita della nave: si tratta però di coperture autonome, non direttamente regolate dall'art. 392.

Casi pratici

Caso 1: Naufragio il 15 del mese: calcolo del nolo dovuto

La nave noleggiata a tempo da Tizio a Caio naufragia il 15 aprile. Tizio aveva già pagato il 1 aprile il nolo mensile anticipato di 30.000 euro. Ai sensi dell'art. 392 il nolo è dovuto fino a tutto il 15 aprile: Caio restituisce a Tizio i 15.000 euro corrispondenti alla seconda metà di aprile (15 giorni su 30).

Caso 2: Perdita presunta della nave: decorrenza degli effetti

La nave di Sempronio, noleggiata a tempo a Caio, scompare in una tempesta il 20 maggio. Non viene mai ritrovata. Le autorità marittime dichiarano la perdita presunta con decorrenza dal 20 maggio. Caio è tenuto a pagare il nolo fino al 20 maggio incluso; per il periodo successivo nulla è dovuto e il contratto si intende estinto a quella data.

Caso 3: Patto di nolo acquisito ad ogni evento: nessuna restituzione

Il contratto tra Tizio e Caio prevede che il nolo anticipato sia acquisito definitivamente ad ogni evento. La nave perisce il 10 giugno; Tizio aveva pagato il 1 giugno il nolo mensile intero. Grazie alla clausola derogatoria, Caio trattiene l'intero nolo di giugno senza restituire la quota relativa ai giorni dall'11 al 30, a differenza di quanto avverrebbe applicando il regime dispositivo del codice.

Domande frequenti

Fino a quando è dovuto il nolo se la nave perisce durante il noleggio a tempo?

Il nolo è dovuto fino a tutto il giorno in cui la nave è perita, incluso quel giorno per intero indipendentemente dall'ora della perdita. Dal giorno successivo il contratto è estinto e nessun nolo è dovuto.

Il nolo già anticipato per i giorni successivi alla perdita va restituito?

Sì, salvo patto contrario: il principio dell'art. 390 (nolo non acquisito ad ogni evento) implica che il noleggiante restituisca la quota di nolo anticipato relativa al periodo successivo alla perdita della nave.

La perdita presunta della nave ha gli stessi effetti della perdita materiale?

Sì: la perdita presunta, dichiarata dalle autorità marittime competenti, determina l'estinzione del contratto di noleggio con le stesse conseguenze della perdita materiale, inclusa la cessazione dell'obbligo di pagamento del nolo.

Cosa succede se la nave è gravemente danneggiata ma non perduta?

Se la nave è avariata ma non perduta, si applica l'art. 391 (impedimento temporaneo) e non l'art. 392: il contratto sopravvive, il nolo può essere ridotto o sospeso durante le riparazioni, e riprende a decorrere quando la nave torna disponibile.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.