- Se l'arruolato è sbarcato per malattia o lesioni, il comandante deve depositare presso l'autorità marittima o consolare l'indennità spettante e le somme per cura e rimpatrio.
- All'estero in assenza di autorità consolare, il comandante deve provvedere al ricovero in luogo di cura e depositare le somme necessarie presso l'ente o la persona incaricata della cura.
- Il rimpatrio anticipato rispetto alla guarigione è ammesso, ma deve avvenire seguendo le prescrizioni del medico curante.
- Se il viaggio avviene per mare, richiede una nave dotata di servizio sanitario qualora le condizioni mediche lo esigano.
- La norma tutela l'arruolato ammalato garantendo sia l'assistenza in loco sia il rimpatrio in condizioni di sicurezza sanitaria.
Testo dell'articoloVigente
Art. 365 Codice della Navigazione — Rimpatrio dell’arruolato ammalato o ferito
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Se l'arruolato è sbarcato per malattia o lesioni, nei casi in cui non è diversamente disposto da leggi speciali, il comandante deve depositare presso l'autorità marittima o consolare l'indennità spettante all'arruolato ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente, nonché la somma necessaria per la cura e il rimpatrio. All'estero, dove non sia autorità consolare, il comandante deve provvedere al ricovero dell'arruolato in luogo di cura, depositando presso l'ente o la persona incaricata della cura le somme indicate nel comma precedente. Se il rimpatrio deve avvenire prima che l'arruolato sia completamente guarito, vi si provvede seguendo le prescrizioni del medico che ha avuto in cura l'arruolato medesimo; quando il viaggio deve compiersi per mare, esso è effettuato, qualora le prescrizioni mediche lo esigano, su nave provvista del servizio sanitario.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 365 Codice Civile: Inventario di aziende
- Articolo 365 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 365 Codice di Procedura Civile: Sottoscrizione del ricorso
- Art. 365 c.p.p.: Atti ai quali il difensore ha diritto di assist
- Articolo 365 Codice Penale: Omissione di referto
- Art. 365 DPR 495/1992 — Definizioni
In sintesi
Ratio e finalità protettiva
L'articolo 365 del Codice della navigazione disciplina la situazione specifica in cui l'arruolato è costretto a sbarcare non per ragioni ordinarie (fine del contratto, scalo programmato) bensì a causa di malattia o lesioni. In tale ipotesi, la vulnerabilità del lavoratore marittimo raggiunge il suo apice: egli si trova in un porto straniero, in stato di infermità, privo della rete di supporto familiare e sociale del suo domicilio. La norma costruisce un sistema di tutela che coinvolge il comandante della nave come soggetto obbligato immediato, posto che l'armatore può non essere fisicamente presente nel luogo di sbarco.
Gli obblighi del comandante
Il protagonista della norma, sotto il profilo degli obblighi operativi, è il comandante della nave. Questi deve, al momento dello sbarco per malattia o lesioni: (a) depositare presso l'autorità marittima o consolare l'indennità spettante all'arruolato ai sensi dell'art. 364 co. 2; (b) depositare altresì la somma necessaria per la cura e il rimpatrio. Il deposito presso l'autorità marittima o consolare svolge una funzione di garanzia: l'arruolato, ancorché impossibilitato a esigere direttamente le somme per le proprie condizioni di salute, ha la certezza che tali somme siano in custodia di un soggetto pubblico istituzionalmente preposto alla tutela degli interessi dei marittimi. La norma fa salve le leggi speciali che possano prevedere regimi diversi, riconoscendo la possibile sovrapposizione con discipline previdenziali e assicurative specifiche (ad esempio le prestazioni degli istituti assicuratori per le malattie professionali o gli infortuni in mare).
L'assenza di autorità consolare all'estero
Il secondo comma prevede una disciplina alternativa per i casi in cui lo sbarco avvenga all'estero in un luogo privo di autorità consolare italiana. In tale ipotesi il comandante è tenuto a: provvedere direttamente al ricovero dell'arruolato in un luogo di cura idoneo; depositare le somme indicate nel comma precedente (indennità più spese di cura e rimpatrio) presso l'ente o la persona che ha in carico la cura dell'arruolato stesso. Questa disciplina riflette la realtà operativa della navigazione, che può portare le navi in porti remoti dove la rete diplomatica italiana è assente o limitata. Il comandante assume in tal caso un ruolo quasi-tutoriale nei confronti dell'arruolato ammalato, dovendo non solo garantire le somme necessarie ma anche organizzare concretamente l'assistenza sanitaria.
Il rimpatrio anticipato e le prescrizioni mediche
Il terzo comma affronta l'ipotesi in cui il rimpatrio avvenga prima della guarigione completa dell'arruolato. Tale rimpatrio anticipato è ammesso, ma subordinato al rispetto delle prescrizioni del medico curante. Il legislatore ha qui operato un bilanciamento tra l'interesse dell'armatore (che potrebbe voler rimpatriare l'arruolato quanto prima per ridurre i costi) e l'interesse primario alla salute dell'arruolato medesimo. Le prescrizioni del medico costituiscono un vincolo eteronomo che il comandante e l'armatore non possono ignorare: un rimpatrio effettuato in violazione delle indicazioni sanitarie esporrebbe l'armatore a responsabilità per le eventuali aggravazioni dello stato di salute dell'arruolato. In coordinamento con il diritto comune della responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) e con le norme sulla tutela della salute dei lavoratori, la violazione di questo obbligo potrebbe dar luogo a risarcimento del danno biologico.
Il viaggio per mare e la nave con servizio sanitario
Una specificazione tecnica di rilievo riguarda il caso in cui il rimpatrio avvenga via mare: se le prescrizioni mediche lo esigono, il trasporto deve essere effettuato su una nave provvista del servizio sanitario. Questa disposizione è di notevole importanza pratica, in quanto in assenza di tale requisito il rimpatrio su nave comune potrebbe risultare inadeguato o pericoloso per il soggetto non ancora guarito. L'obbligo di scegliere una nave con servizio sanitario rappresenta un costo aggiuntivo per l'armatore, pienamente giustificato dalla prevalenza dell'interesse alla salute del lavoratore. La norma non specifica cosa si intenda per «servizio sanitario» sulla nave, ma il riferimento va inteso come dotazione minima di personale medico e attrezzature adeguate alle condizioni dell'arruolato.
Coordinamento con la disciplina previdenziale e internazionale
L'art. 365 va letto in connessione con la disciplina previdenziale speciale della gente di mare, in particolare con le norme sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni (gestita storicamente dall'IPSEMA, poi confluita nell'INAIL). Tali norme possono prevedere interventi pubblici che parzialmente sostituiscono o integrano gli obblighi dell'armatore. Sul piano internazionale, la Convenzione MLC 2006, norma A4.1, impone agli armatori di garantire l'assistenza medica e il trasporto in condizioni di sicurezza ai marittimi ammalati o infortunati, in linea con quanto già previsto dall'art. 365 cod. nav.
Casi pratici
Caso 1: Sbarco per malattia di Tizio in porto straniero con consolato
Tizio, marittimo su un mercantile italiano, viene sbarcato a Marsiglia per una grave appendicite. Il comandante deposita presso il consolato italiano la somma per le spese mediche e il rimpatrio, nonché l'indennità giornaliera spettante a Tizio per tutta la durata del rimpatrio, assicurando che il lavoratore non rimanga privo di risorse durante la degenza.
Caso 2: Ricovero di Caio in porto sprovvisto di consolato
Caio subisce un infortunio a bordo e viene sbarcato in un porto dell'Africa occidentale privo di rappresentanza consolare italiana. Il comandante lo ricovera presso l'ospedale locale e deposita presso la direzione sanitaria dell'ospedale le somme necessarie per le cure e il successivo rimpatrio, rispettando così le prescrizioni dell'art. 365 co. 2.
Caso 3: Rimpatrio anticipato di Sempronio con prescrizioni mediche
Sempronio, ferito a una gamba, sta migliorando ma non è ancora guarito quando l'armatore organizza il rimpatrio via mare. Il medico curante prescrive che il trasporto avvenga su nave dotata di servizio sanitario: l'armatore è tenuto a rispettare tale indicazione e a sostenere il maggiore costo della nave attrezzata, non potendo rimpatriare Sempronio su un cargo ordinario.
Domande frequenti
Chi paga le spese mediche e di rimpatrio dell'arruolato sbarcato per malattia?
Le spese sono a carico dell'armatore. Il comandante, in rappresentanza dell'armatore, deposita presso l'autorità marittima o consolare sia l'indennità giornaliera sia le somme necessarie per cura e rimpatrio dell'arruolato ammalato.
Cosa succede se nel porto di sbarco non c'è un consolato italiano?
Il comandante deve provvedere direttamente al ricovero dell'arruolato e depositare le somme necessarie presso l'ente o la persona che ha in carico la cura, garantendo comunque la copertura delle spese mediche e del rimpatrio.
Il rimpatrio può avvenire prima che l'arruolato sia completamente guarito?
Sì, ma solo seguendo le prescrizioni del medico curante. Se il viaggio avviene per mare, è necessaria una nave con servizio sanitario qualora le condizioni mediche lo richiedano.
L'arruolato malato ha diritto all'indennità giornaliera anche durante la malattia?
Sì: l'indennità prevista dall'art. 364 co. 2 è dovuta durante tutto il periodo di rimpatrio, compresi i giorni di degenza e viaggio, salvi i casi di esclusione previsti dall'art. 363 co. 2.