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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il giudice amministrativo può avvalersi di un verificatore (organismo pubblico, estraneo alle parti) o, solo se indispensabile, di un consulente tecnico d'ufficio (professionista iscritto all'albo o soggetto di comprovata competenza tecnica).
  • L'incarico può riguardare singoli atti del processo oppure l'intero corso del giudizio.
  • Non possono essere nominati soggetti che prestino attività in favore delle parti: il requisito di estraneità tutela l'imparzialità dell'ausiliare.
  • La verificazione è riservata a un organismo pubblico dotato di specifiche competenze tecniche; la consulenza tecnica può essere affidata anche a privati professionisti.
  • Il verificatore e il consulente compiono le indagini delegate dal giudice e forniscono chiarimenti anche oralmente.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 19 Codice del Processo Amministrativo — Verificatore e consulente tecnico

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo

1. Il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più verificatori, ovvero, se indispensabile, da uno o più consulenti.

2. L’incarico di consulenza può essere affidato a dipendenti pubblici, professionisti iscritti negli albi di cui all’articolo 13 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, o altri soggetti aventi particolare competenza tecnica. Non possono essere nominati coloro che prestano attività in favore delle parti del giudizio. La verificazione è affidata a un organismo pubblico, estraneo alle parti del giudizio, munito di specifiche competenze tecniche.

3. Il verificatore e il consulente compiono le indagini che sono loro affidate dal giudice e forniscono anche oralmente i chiarimenti richiesti.

Commento

Ratio e collocazione sistematica

L'art. 19 del codice del processo amministrativo, posto nel Capo VI del Libro I dedicato agli «ausiliari del giudice», disciplina i due principali strumenti di ausilio tecnico-scientifico di cui il giudice amministrativo può avvalersi per la decisione di controversie che richiedono conoscenze specialistiche estranee alla formazione giuridica. La norma riconosce in modo esplicito che il contenzioso amministrativo contemporaneo coinvolge sempre più frequentemente valutazioni tecnico-discrezionali delle amministrazioni — in materia ambientale, urbanistica, sanitaria, energetica, di telecomunicazioni, di appalti complessi — rispetto alle quali il giudice ha bisogno di un supporto qualificato per svolgere il proprio sindacato. L'art. 19 regola in modo unitario verificazione e consulenza tecnica d'ufficio, pur differenziandone la natura, i presupposti e i soggetti chiamati a svolgere l'incarico.

La verificazione: natura e soggetti legittimati

La verificazione è la forma principale di ausilio tecnico nel processo amministrativo. Essa è affidata esclusivamente a un organismo pubblico, estraneo alle parti del giudizio e munito di specifiche competenze tecniche. La scelta del legislatore di riservare la verificazione agli organismi pubblici risponde a una logica di neutralità istituzionale: soggetti pubblici come l'ISPRA, le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), le università statali, gli istituti superiori di sanità, le soprintendenze, le camere di commercio e altri enti tecnici nazionali o locali offrono garanzie di indipendenza e competenza che il mercato professionale privato non sempre è in grado di assicurare nel medesimo grado. L'estraneità alle parti è un requisito essenziale: un organismo che sia già coinvolto nell'istruttoria amministrativa che ha condotto al provvedimento impugnato — o che abbia rapporti continuativi con l'Amministrazione resistente — non può essere nominato verificatore. Il giudice esercita discrezionalità nella scelta del verificatore tra i soggetti disponibili e adeguatamente attrezzati sul piano tecnico.

La consulenza tecnica d'ufficio: carattere residuale e soggetti

La consulenza tecnica d'ufficio (CTU) è invece uno strumento residuale, attivabile soltanto quando il ricorso alla verificazione sia «indispensabile»: la norma non spiega i criteri di questa indispensabilità, ma la prassi indica che si tratta di situazioni in cui non esiste un organismo pubblico adeguatamente specializzato nella materia oggetto del giudizio, oppure in cui la specificità tecnica richiesta è tale da dover ricorrere a professionisti privati di altissima competenza. L'incarico di consulenza può essere affidato a: dipendenti pubblici, professionisti iscritti negli albi di cui all'art. 13 delle disposizioni per l'attuazione del c.p.c. (periti, consulenti tecnici, interpreti), o altri soggetti aventi particolare competenza tecnica. Quest'ultima categoria consente al giudice di nominare esperti di settori emergenti non ancora organizzati in albi professionali tradizionali — si pensi alla cybersecurity, all'intelligenza artificiale, alle biotecnologie — purché la loro competenza sia documentata e verificabile. Il divieto assoluto di nominare soggetti che prestino attività in favore delle parti tutela l'imparzialità dell'ausiliare e, di riflesso, l'equidistanza del giudice nella valutazione delle risultanze tecniche.

Oggetto dell'incarico e modalità di svolgimento

Il comma 1 precisa che l'incarico può essere conferito «per il compimento di singoli atti o per tutto il processo»: si distingue così tra l'ausilio tecnico circoscritto a una specifica attività istruttoria (ad esempio, un sopralluogo, una perizia su documenti, una valutazione di impatto ambientale) e l'assistenza tecnica continuativa per tutta la durata del giudizio, quando la complessità tecnica permea ogni fase del processo. Il comma 3 regola le modalità di svolgimento dell'incarico: il verificatore e il consulente compiono le indagini delegate dal giudice, con un evidente principio di delimitazione dell'oggetto. Non sono liberi di estendere indiscriminatamente le proprie indagini a profili non indicati dal giudice; devono attenersi al mandato ricevuto, garantendo che le loro attività siano funzionalmente collegate alle questioni rilevanti per la decisione. La norma consente anche la resa di chiarimenti oralmente: questo strumento di interlocuzione diretta — tipico della cultura processuale di common law (il cosiddetto «hot-tubbing») — è implicitamente ammesso nel processo amministrativo italiano, permettendo al giudice di ottenere risposte immediate a quesiti tecnici emersi nel corso della camera di consiglio o dell'udienza.

Rapporto con il sindacato tecnico del giudice

L'art. 19 non risolve la questione — centrale nel diritto processuale amministrativo — dell'estensione del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali dell'Amministrazione. Il dibattito teorico e pratico distingue tra discrezionalità amministrativa in senso stretto (insindacabile nel merito) e discrezionalità tecnica (sindacabile in modo più intenso quando implichi giudizi su fatti oggettivamente verificabili). L'ausilio del verificatore o del CTU consente al giudice di accertare se le valutazioni tecniche dell'Amministrazione siano state effettuate in modo corretto, nel rispetto delle regole tecniche e scientifiche rilevanti, senza vizi logici o travisamenti dei dati di fatto. Le risultanze della verificazione non vincolano il giudice, che può discostarsi da esse con adeguata motivazione: esse costituiscono un elemento probatorio qualificato che il giudice valuta secondo il suo prudente apprezzamento, nel rispetto dei principi di libero convincimento e di sinteticità degli atti.

Casi pratici

Caso 1: Verificazione ARPA in un giudizio ambientale

Tizio impugna davanti al TAR Emilia-Romagna il parere favorevole di compatibilità ambientale rilasciato dalla Regione per un impianto di trattamento rifiuti, sostenendo che le valutazioni sulle emissioni atmosferiche siano errate. Il TAR, ritenendo necessario un accertamento tecnico sulle emissioni previste, nomina l'ARPA regionale come verificatore ai sensi dell'art. 19, comma 1, c.p.a., delegandole la verifica dei parametri tecnici delle emissioni utilizzati nel procedimento di VIA. L'ARPA deposita la relazione di verificazione, che il TAR utilizza per valutare la legittimità del parere impugnato.

Caso 2: Consulenza tecnica d'ufficio in materia di appalto specialistico

Caio, concorrente escluso da una gara per la fornitura di sistemi di cybersecurity, impugna la valutazione dell'offerta tecnica avanzata dalla commissione di gara. Il TAR Lombardia, ritenendo che non esista un organismo pubblico adeguatamente attrezzato per valutare le specifiche tecniche di sicurezza informatica contestate, nomina come consulente tecnico d'ufficio — in via eccezionale e ricorrendo il requisito dell'indispensabilità — un esperto privato iscritto nell'elenco dei soggetti di particolare competenza tecnica, estraneo alle parti, verificando preventivamente l'assenza di conflitti di interesse.

Caso 3: Chiarimenti orali del verificatore in camera di consiglio

Sempronio impugna un provvedimento di diniego di autorizzazione paesaggistica. Il TAR Toscana nomina la Soprintendenza regionale come verificatore per accertare la compatibilità paesaggistica dell'intervento. Dopo il deposito della relazione scritta, il giudice ritiene necessari ulteriori approfondimenti su specifiche valutazioni cromatiche e volumetriche non sufficientemente motivate nella relazione. Ai sensi dell'art. 19, comma 3, c.p.a., convoca il responsabile tecnico della Soprintendenza in udienza per rendere chiarimenti orali, che vengono verbalizzati e posti a base della motivazione della sentenza.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra verificatore e consulente tecnico nel processo amministrativo?

Il verificatore deve essere sempre un organismo pubblico estraneo alle parti; il consulente tecnico d'ufficio può essere anche un professionista privato o un esperto di settore, ma il suo ricorso è ammesso solo quando il verificatore non sia disponibile o adeguato (requisito dell'indispensabilità).

Un professionista che lavora abitualmente per l'Amministrazione resistente può essere nominato verificatore?

No: l'art. 19, comma 2, c.p.a. vieta espressamente la nomina di soggetti che prestino attività in favore delle parti del giudizio, a tutela dell'imparzialità dell'ausiliare.

Il giudice è vincolato alle conclusioni del verificatore o del CTU?

No: le risultanze della verificazione o della consulenza costituiscono un elemento probatorio qualificato che il giudice valuta liberamente. Può discostarsi dalle conclusioni dell'ausiliare, purché ne dia adeguata motivazione nella sentenza.

Per quante attività può essere nominato il verificatore?

L'incarico può riguardare il compimento di singoli atti specifici oppure estendersi all'assistenza tecnica per tutto il processo, in funzione della complessità tecnica della controversia e delle esigenze istruttorie del giudice.

Il verificatore può essere sentito oralmente?

Sì: il comma 3 dell'art. 19 prevede espressamente che il verificatore e il consulente forniscano anche oralmente i chiarimenti richiesti dal giudice, consentendo un'interlocuzione tecnica diretta nel corso dell'udienza o della camera di consiglio.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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