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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 41 della L. 392/1978 è una norma di raccordo che estende ai contratti di locazione ad uso non abitativo (art. 27) alcune disposizioni previste per le locazioni abitative: specificatamente, si applicano le disposizioni degli articoli da 7 a 11 (clausola di risoluzione per alienazione, spese di registrazione, oneri accessori, partecipazione del conduttore all'assemblea condominiale, deposito cauzionale). Il secondo comma esclude invece espressamente le disposizioni sulle prelazioni (artt. 38, 39 e 40) per le locazioni di immobili rientranti nell'art. 35, cioè quelle relative ad attività senza contatto diretto con il pubblico, attività professionali e attività transitorie.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 41 L. 392/1978 — Norme applicabili alle locazioni commerciali

L. 27 luglio 1978, n. 392 — Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

Ai contratti previsti nell’articolo 27 si applicano le disposizioni degli articoli da 7 a 11.

Le disposizioni di cui agli articoli 38, 39 e 40 non si applicano ai rapporti di locazione di cui all’articolo 35.

In sintesi

L'articolo 41 della L. 392/1978 è una norma di raccordo che estende ai contratti di locazione ad uso non abitativo (art. 27) alcune disposizioni previste per le locazioni abitative: specificatamente, si applicano le disposizioni degli articoli da 7 a 11 (clausola di risoluzione per alienazione, spese di registrazione, oneri accessori, partecipazione del conduttore all'assemblea condominiale, deposito cauzionale). Il secondo comma esclude invece espressamente le disposizioni sulle prelazioni (artt. 38, 39 e 40) per le locazioni di immobili rientranti nell'art. 35, cioè quelle relative ad attività senza contatto diretto con il pubblico, attività professionali e attività transitorie.
Ratio della norma

L'art. 41 svolge una funzione di coordinamento sistematico: la L. 392/1978 è strutturata in capi distinti (locazioni abitative e locazioni commerciali), ma alcune regole di base sono talmente generali da applicarsi a entrambi i tipi. Invece di ripetere le disposizioni degli artt. 7-11 nel capo delle locazioni commerciali, il legislatore ha preferito operare un rinvio. Il secondo comma chiarisce che la tutela delle prelazioni (artt. 38-40), che appartiene specificamente alle locazioni commerciali con contatto diretto con il pubblico, non si estende alle attività escluse dall'art. 35.

Analisi e struttura

Il primo comma rinvia agli artt. 7-11 per i contratti commerciali: art. 7 (nullità della clausola di risoluzione per alienazione: il cambio di proprietario non scioglie il contratto commerciale), art. 8 (spese di registrazione divise al 50% tra locatore e conduttore), art. 9 (oneri accessori a carico del conduttore salvo patto contrario: pulizia, ascensore, acqua, riscaldamento, portineria al 90%), art. 10 (partecipazione del conduttore all'assemblea condominiale per i servizi di riscaldamento e condizionamento), art. 11 (deposito cauzionale massimo tre mensilità con interessi annui). Il secondo comma esclude le prelazioni (artt. 38-40) per le locazioni ex art. 35: professionisti, attività senza pubblico, attività transitorie e immobili interni a strutture di passaggio.

Quando si applica

L'art. 41 si applica a tutti i contratti commerciali ex art. 27. Le disposizioni degli artt. 7-11 sono direttamente applicabili: ad esempio, una clausola nel contratto commerciale che preveda la risoluzione automatica in caso di vendita dell'immobile è nulla ex art. 7, applicabile per rinvio dell'art. 41. Allo stesso modo, il deposito cauzionale in un contratto commerciale non può superare tre mensilità del canone. Il secondo comma dell'art. 41 opera come esclusione della prelazione per le categorie ex art. 35, chiarendo che l'esclusione dall'indennità di avviamento (art. 35) si estende automaticamente anche all'esclusione dalle prelazioni (art. 38-40).

Confronto e norme correlate

Il rinvio agli artt. 7-11 (locazioni abitative) crea una disciplina comune di base per tutti i contratti di locazione immobiliare urbana, sia abitative che commerciali. La nullità della clausola di risoluzione per alienazione (art. 7) è particolarmente rilevante nelle locazioni commerciali: l'acquirente dell'immobile commerciale subentra nel contratto con il conduttore commerciale alle stesse condizioni del venditore (art. 1599 c.c.), salvo applicazione dell'art. 38 (prelazione del conduttore sulla vendita). Il deposito cauzionale di tre mensilità (art. 11) vale anche per le locazioni commerciali: clausole che prevedono garanzie maggiori (fideiussioni bancarie illimitate) non sono nulle se si tratta di strumenti diversi dalla cauzione strettamente intesa.

Problemi applicativi

Il principale nodo interpretativo riguarda la partecipazione del conduttore commerciale all'assemblea condominiale (art. 10): nelle locazioni commerciali, il conduttore è spesso un operatore con interessi specifici sui servizi condominiali (es. un ristorante che ha esigenze particolari sul riscaldamento o sulla ventilazione). La norma si applica anche alle locazioni commerciali, consentendo al conduttore di partecipare alle delibere sui servizi di riscaldamento e condizionamento in sostituzione del proprietario. Per la portineria, la quota del 90% a carico del conduttore è stata talvolta contestata nelle locazioni commerciali dove la portineria svolge funzioni diverse da quelle residenziali. Il deposito cauzionale nella locazione commerciale è distinto dalla fideiussione bancaria: il deposito è soggetto al limite delle tre mensilità, mentre la fideiussione è uno strumento diverso non soggetto allo stesso limite.

Casi pratici

Caso 1: Clausola risolutiva per vendita: nulla anche nel contratto commerciale

Caso 2: Deposito cauzionale superiore a tre mensilità: parzialmente nulla

Caso 3: Professionista senza prelazione sull'acquisto

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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