In sintesi
L'articolo 42 della L. 392/1978 disciplina le locazioni di immobili urbani adibiti ad attività ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche, nonché a sede di partiti politici o sindacati, e quelle stipulate dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualità di conduttori. A questi contratti si applica la durata minima prevista dall'art. 27 (sei anni per le attività ordinarie), ma con un regime più semplificato: si applicano solo le disposizioni sull'aggiornamento del canone (art. 32) e il rinvio alle norme comuni (art. 41), nonché le disposizioni processuali del Titolo I, capo III, e il preavviso di diniego del rinnovo previsto dall'art. 28. Non si applicano invece le norme sull'indennità di avviamento, sulla prelazione e sul riscatto.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 42 L. 392/1978 — Locazioni per attivita’ ricreative e culturali
L. 27 luglio 1978, n. 392 — Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)
I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani adibiti ad attivita’ ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche, nonche’ a sede di partiti o di sindacati, e quelli stipulati dallo Stato e da altri enti pubblici territoriali in qualita’ di conduttori, hanno la durata di cui al primo comma dell’articolo 27.
A tali contratti si applicano le disposizioni degli articoli 32 e 41, nonche’ le disposizioni processuali di cui al titolo I, capo III, ed il preavviso per il rilascio di cui all’articolo 28.
Stesso numero, altri codici
- Art. 42 D.Lgs. 504/1995 — Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche
- Articolo 42 L. 184/1983: Divieto di doppia procedura adottiva sullo stesso minore
- Art. 42 Reg. (UE) 2024/1689 — Presunzione di conformità a determinati requisiti
- Art. 42 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 42 D.Lgs. 148/2015 — Disposizioni relative a trattamenti straordinari di integrazione salariale a seguito di accordi già stipulati
- Art. 42 D.Lgs. 159/2011 — Disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
L'articolo 42 della L. 392/1978 disciplina le locazioni di immobili urbani adibiti ad attività ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche, nonché a sede di partiti politici o sindacati, e quelle stipulate dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualità di conduttori. A questi contratti si applica la durata minima prevista dall'art. 27 (sei anni per le attività ordinarie), ma con un regime più semplificato: si applicano solo le disposizioni sull'aggiornamento del canone (art. 32) e il rinvio alle norme comuni (art. 41), nonché le disposizioni processuali del Titolo I, capo III, e il preavviso di diniego del rinnovo previsto dall'art. 28. Non si applicano invece le norme sull'indennità di avviamento, sulla prelazione e sul riscatto.Indice dei contenuti
Ratio della norma
L'art. 42 riconosce che le attività ricreative, culturali, assistenziali e scolastiche, pur non essendo attività commerciali in senso stretto, necessitano di una certa stabilità della sede per poter operare efficacemente. Un'associazione culturale che debba cambiare sede ogni anno non riesce a costruire un rapporto con il territorio; una scuola privata deve poter programmare a lungo termine. Tuttavia, poiché queste attività non generano avviamento commerciale in senso proprio (non hanno una clientela legata all'ubicazione del locale ma ai servizi offerti), non hanno diritto alle protezioni economiche specificamente commerciali come l'indennità di avviamento, la prelazione sull'acquisto e la prelazione sulla nuova locazione.
Analisi e struttura
La norma identifica due categorie di conduttori. Prima: soggetti privati che esercitano attività ricreative (circoli sportivi, club, associazioni di intrattenimento), assistenziali (onlus, associazioni di volontariato, centri di accoglienza), culturali (biblioteche private, teatri amatoriali, gallerie d'arte) e scolastiche (scuole paritarie, asili nido privati, centri di formazione professionale), nonché sedi di partiti e sindacati. Seconda: enti pubblici territoriali che prendono in locazione immobili privati (un Comune che affitta un immobile per uffici comunali, una Regione che affitta per centri sociali). A questi contratti si applicano: la durata ex art. 27 (sei anni), l'aggiornamento del canone ex art. 32, il rinvio dell'art. 41, le norme processuali e il preavviso ex art. 28. Non si applicano: l'indennità di avviamento (art. 34), la prelazione sull'acquisto (art. 38), il riscatto (art. 39), la prelazione sulla nuova locazione (art. 40).
Quando si applica
La norma si applica a qualsiasi locazione di immobile urbano il cui conduttore eserciti una delle attività indicate, a prescindere dalla forma giuridica (associazione, fondazione, onlus, ente pubblico). Un teatro privato a scopo di lucro che ospiti spettacoli rientra nell'art. 27 (attività teatrali) e ha diritto all'indennità di avviamento; un teatro amatoriale associativo rientra nell'art. 42 e non ha questo diritto. Il confine può essere sottile: la scuola di danza gestita come impresa commerciale rientra nell'art. 27; quella gestita come associazione culturale rientra nell'art. 42.
Confronto e norme correlate
Le locazioni ex art. 42 si distinguono da quelle ex art. 27 (commerciali) per l'assenza delle tutele economiche specifiche dell'avviamento. Si distinguono anche dalle locazioni ex art. 35 (attività senza pubblico, professionisti): quelle non hanno diritto alla durata minima, queste sì. L'art. 42 crea quindi una categoria intermedia: durata minima garantita ma senza indennità di avviamento né prelazioni. Per gli enti pubblici conduttori, la norma è particolarmente rilevante: lo Stato o il Comune che affitta un immobile privato per uso istituzionale gode della durata minima di sei anni e del diritto al rinnovo, con le protezioni processuali, ma senza le tutele economiche del conduttore commerciale.
Problemi applicativi
La principale questione interpretativa riguarda la qualificazione dell'attività: è commerciale (art. 27, con indennità di avviamento) o ricreativo-culturale (art. 42, senza indennità)? La giurisprudenza ha chiarito che il criterio determinante è la prevalenza dello scopo di lucro: se l'attività è esercitata principalmente a scopo di lucro con struttura imprenditoriale, rientra nell'art. 27; se è prevalentemente associativa o senza scopo di lucro, rientra nell'art. 42. Per i sindacati e i partiti, la norma è chiara: la loro sede non genera avviamento commerciale e la tutela è limitata alla durata minima. Discussa è la locazione della sede di un partito con fini prevalentemente commerciali (es. un'associazione che gestisce anche attività di vendita di prodotti editoriali): in questi casi la giurisprudenza tende a scindere le attività e ad applicare la disciplina prevalente.
Casi pratici
Caso 1: Associazione culturale: durata minima ma no indennità
Caso 2: Comune conduttore di immobile privato
Caso 3: Scuola di danza imprenditoriale vs associazione
Domande frequenti