← Torna a Equo Canone e Locazioni (L. 392/1978)
Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 40 della L. 392/1978 attribuisce al conduttore commerciale il diritto di prelazione anche nella nuova locazione dell'immobile alla scadenza del contratto rinnovato: se il locatore intende locare a terzi, deve comunicare le offerte al conduttore (mediante raccomandata AR) almeno sessanta giorni prima della scadenza. Il conduttore ha diritto alla prelazione se entro trenta giorni dalla ricezione offre condizioni uguali. Il diritto si conserva anche se il contratto tra il locatore e il nuovo conduttore si scioglie entro un anno, o se il locatore aveva dichiarato di non voler rilocare ma poi loca entro sei mesi. L'obbligo non sussiste se il conduttore ha già comunicato di non voler rinnovare o se la cessazione è dovuta a inadempimento del conduttore.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 40 L. 392/1978 — Prelazione in caso di nuova locazione

L. 27 luglio 1978, n. 392 — Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

Il locatore che intende locare a terzi l’immobile, alla scadenza del contratto rinnovato ai sensi dell’articolo 28, deve comunicare le offerte al conduttore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della scadenza.

Tale obbligo non ricorre quando il conduttore abbia comunicato che non intende rinnovare la locazione e nei casi di cessazione del rapporto di locazione dovuti a risoluzione per inadempimento o recesso del conduttore o ad una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, relative al conduttore medesimo.

Il conduttore ha diritto di prelazione se, nelle forme predette ed entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al primo comma, offra condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore.

Egli conserva tale diritto anche nel caso in cui il contratto tra il locatore e il nuovo conduttore sia sciolto entro un anno, ovvero quando il locatore abbia ottenuto il rilascio dell’immobile non intendendo locarlo a terzi, e, viceversa, lo abbia concesso in locazione entro i sei mesi successivi.

In sintesi

L'articolo 40 della L. 392/1978 attribuisce al conduttore commerciale il diritto di prelazione anche nella nuova locazione dell'immobile alla scadenza del contratto rinnovato: se il locatore intende locare a terzi, deve comunicare le offerte al conduttore (mediante raccomandata AR) almeno sessanta giorni prima della scadenza. Il conduttore ha diritto alla prelazione se entro trenta giorni dalla ricezione offre condizioni uguali. Il diritto si conserva anche se il contratto tra il locatore e il nuovo conduttore si scioglie entro un anno, o se il locatore aveva dichiarato di non voler rilocare ma poi loca entro sei mesi. L'obbligo non sussiste se il conduttore ha già comunicato di non voler rinnovare o se la cessazione è dovuta a inadempimento del conduttore.
Indice dei contenuti

Ratio della norma

L'art. 40 completa il sistema di protezione del conduttore commerciale relativo alla prelazione: l'art. 38 tutela il conduttore in caso di vendita dell'immobile, l'art. 40 lo tutela in caso di nuova locazione a terzi dopo la scadenza del contratto. Senza questa norma, il locatore potrebbe, dopo aver rifiutato il rinnovo per motivi non tassativi (seconda scadenza e oltre), locare immediatamente a un terzo alle stesse condizioni che aveva rifiutato al conduttore uscente, lucrando il cambio di conduttore. La norma previene questa pratica imponendo al locatore di offrire al conduttore uscente la priorità sulla nuova locazione alle stesse condizioni di mercato.

Analisi e struttura

Il meccanismo si articola in tre fasi. Prima: obbligo di comunicazione — se il locatore intende rilocare l'immobile, deve comunicare al conduttore le offerte ricevute almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale, con raccomandata AR. La comunicazione deve contenere le condizioni economiche e contrattuali della nuova locazione offerta ai terzi. Seconda: esercizio della prelazione — il conduttore ha 30 giorni dalla ricezione per comunicare la propria volontà di esercitare la prelazione, offrendo condizioni uguali a quelle comunicate. Terza: conservazione del diritto — il diritto di prelazione si conserva nelle seguenti ipotesi posticipate: a) se il contratto con il nuovo conduttore si scioglie entro un anno; b) se il locatore aveva dichiarato di non voler rilocare a terzi ma poi ha locato a terzi entro sei mesi. L'obbligo di comunicazione non sussiste in tre casi: il conduttore ha comunicato di non voler rinnovare; la cessazione è dovuta a risoluzione per inadempimento; la cessazione è dovuta al recesso del conduttore o a una procedura concorsuale del conduttore.

Quando si applica

La norma si applica alla scadenza del contratto «rinnovato ai sensi dell'articolo 28», cioè dopo il primo rinnovo: alla fine del secondo periodo sessennale (o novennale per alberghi). Questo ha senso sistematico: alla prima scadenza, il locatore non è libero di disdire senza motivi tassativi (artt. 28-29), quindi l'art. 40 non opera; dalla seconda scadenza in poi, il locatore è libero di non rinnovare ma deve offrire la prelazione al conduttore uscente se intende rilocare. L'art. 41 secondo comma esclude le attività ex art. 35 (professionisti, attività senza pubblico) anche dalla prelazione ex art. 40.

Confronto e norme correlate

La prelazione sulla nuova locazione è un diritto distinto dalla prelazione sull'acquisto (art. 38): i due diritti possono coesistere, ma in caso di vendita dell'immobile a nuovo locatario (locazione + vendita unitaria) si pone una questione di coordinamento. La L. 431/1998 non prevede una norma analoga per le locazioni abitative: i conduttori abitativi che lasciano l'immobile non hanno diritto di prelazione sulla nuova locazione. Questo conferma la maggiore tutela accordata al conduttore commerciale rispetto a quello abitativo nella disciplina italiana delle locazioni.

Problemi applicativi

Il problema principale è la verifica della veridicità delle offerte comunicate: il conduttore che sospetta che le condizioni comunicate siano superiori a quelle realmente offerte ai terzi ha scarso rimedio preventivo (non ha accesso ai contratti con i nuovi conduttori prima della firma). La tutela è ex post: se la locazione a terzi avviene a condizioni più favorevoli di quelle comunicate, il conduttore può rivendicare la violazione del diritto di prelazione, ma la prova è difficile. La conservazione del diritto di prelazione in caso di risoluzione del contratto col nuovo conduttore entro un anno è un'importante protezione anti-elusiva: il locatore non può locare brevemente a un terzo compiacente per poi rilocare a prezzo di mercato. Discussa è la casistica in cui il locatore, dopo aver riottenuto l'immobile per uso proprio (ex art. 29), poi lo lochi a terzi entro sei mesi: la giurisprudenza applica la prelazione ex art. 40 anche in questo caso, in analogia con la norma del comma 4.

Casi pratici

Caso 1: Mancata comunicazione della nuova locazione

Caso 2: Nuovo contratto sciolto entro un anno: prelazione conservata

Caso 3: Locatore che dichiara di non rilocare e poi loca entro sei mesi

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.