Testo dell'articoloAbrogato
Art. 12 L. 392/1978 — Equo canone immobili ad uso abitazione
L. 27 luglio 1978, n. 392 — Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)
Il canone di locazione e sublocazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione non puo’ superare il 3,85 per cento del valore locativo dell’immobile locato.
Il valore locativo e’ costituito dal prodotto della superficie convenzionale dell’immobile per il costo unitario di produzione del medesimo.
Il costo unitario di produzione e’ pari al costo base moltiplicato per i coefficienti correttivi indicati nell’articolo 15.
Gli elementi che concorrono alla determinazione del canone di affitto, accertati dalle parti, vanno indicati nel contratto di locazione.
Se l’immobile locato e’ completamente arredato con mobili forniti dal locatore e idonei, per consistenza e qualita’, all’uso convenuto, il canone determinato ai sensi dei commi precedenti puo’ essere maggiorato fino ad un massimo del 30 per cento.
Stesso numero, altri codici
- Art. 12 Cod. Amb. — Verifica di assoggettabilita
- Art. 12 D.Lgs. 159/2011 — Autorizzazione ad allontanarsi dal comune di residenza o dimora abituale
- Art. 12 D.Lgs. 209/2005 — Operazioni vietate
- Art. 12 D.Lgs. 42/2004 — Verifica dell'interesse culturale
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Commento
Ratio della norma
Il sistema dell'equo canone era la risposta del legislatore alla crisi abitativa degli anni Settanta: i canoni di mercato erano esplosi in molte città, rendendo l'accesso all'affitto impossibile per le famiglie a reddito medio-basso. L'art. 12 cristallizzava il canone legittimo in una formula matematica basata sul costo di costruzione dell'immobile, svincolandolo dal mercato. L'intento era equo, ma la distorsione rispetto ai valori di mercato si rivelò enorme nel tempo, alimentando il mercato nero dei contratti «a nero» e del «bustarella» al di sopra del canone legale.
Analisi e struttura
La formula era: canone massimo = 3,85% × (superficie convenzionale × costo unitario di produzione). Il costo unitario derivava dal costo base dell'art. 14 moltiplicato per i coefficienti degli artt. 15-21 (tipologia, classe demografica, ubicazione, livello di piano, vetustà, stato di conservazione). Per gli immobili arredati era ammessa una maggiorazione fino al 30%. Gli elementi accertati dalle parti dovevano essere indicati in contratto a pena di nullità della clausola sul canone.
Quando si applicava
La norma si applicava a tutte le locazioni abitative di immobili urbani stipulate tra il 1978 e il 30 dicembre 1998 (data di entrata in vigore della L. 431/1998). Erano escluse le locazioni transitorie, l'edilizia pubblica, gli alloggi convenzionati e le categorie A/8 (ville) e A/9 (castelli). Dopo il 1998, i contratti ancora in vigore hanno continuato a essere soggetti al vecchio regime fino alla prima scadenza utile per la rinegoziazione.
Confronto e norme correlate
Il sistema dell'equo canone è stato sostituito dalla L. 431/1998, che ha liberalizzato il canone nei contratti 4+4 e introdotto i canoni concordati tramite accordi tra associazioni di categoria nei contratti 3+2. Il meccanismo del canone concordato sopravvive oggi come strumento di moderazione del mercato nelle aree ad alta tensione abitativa, con benefici fiscali per il locatore (cedolare secca agevolata al 10%) e garanzia di equità per il conduttore.
Problemi applicativi
Il sistema dell'equo canone ha generato un contenzioso enorme, principalmente per la determinazione dei coefficienti e del costo base. Frequenti erano le contestazioni sulla superficie convenzionale, sulla categoria catastale e sullo stato di conservazione. La complessità del calcolo spingeva spesso i locatori a fissare canoni superiori al limite legale, con il conduttore costretto ad agire giudizialmente per la riduzione. La giurisprudenza ha elaborato criteri precisi per ciascun coefficiente, ma il sistema rimase sempre caratterizzato da elevata litigiosità.
Casi pratici
Caso 1: Calcolo dell'equo canone per un appartamento anni '80
Caso 2: Contratto ante 1998 con canone superiore all'equo canone
Caso 3: Contratto ante 1998 ancora in corso al momento dell'abrogazione
Domande frequenti
Cos'era il sistema dell'equo canone per gli affitti abitativi?
Era un meccanismo legale introdotto dalla L. 392/1978 che fissava il canone massimo di locazione abitativa al 3,85% del valore locativo dell'immobile, calcolato sulla base della superficie convenzionale e del costo di costruzione. Abrogato dalla L. 431/1998, ha lasciato posto a canoni liberi o concordati.
L'equo canone si applica ancora oggi?
No, per le locazioni abitative. La L. 431/1998 ha abrogato il sistema dell'equo canone. I contratti abitativi stipulati dal 30 dicembre 1998 seguono il regime 4+4 a canone libero o 3+2 a canone concordato. Solo i rarissimi contratti pre-1998 non ancora scaduti possono ancora essere soggetti alla vecchia disciplina.
Il canone concordato 3+2 è lo stesso dell'equo canone?
No, sono sistemi diversi. L'equo canone era un tetto legale calcolato su formule matematiche basate sul costo di costruzione. Il canone concordato 3+2 è invece fissato da accordi territoriali tra associazioni di proprietari e inquilini e varia per zona e tipologia dell'immobile, con benefici fiscali per il locatore.
Posso ancora fare causa al proprietario per un canone superiore all'equo canone su un contratto del 1990?
In teoria sì, per i contratti pre-1998 ancora vigenti, ma la prescrizione ordinaria decennale limita il recupero al decennio precedente all'azione. Nella pratica, i contratti di quel periodo sono quasi tutti scaduti e rinnovati sotto il regime della L. 431/1998.