Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 330 Codice della Navigazione – Deroga alle disposizioni precedenti

    Art. 330 Codice della Navigazione – Deroga alle disposizioni precedenti

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il contratto di arruolamento per le navi minori di stazza lorda non superiore alle cinque tonnellate può essere fatto verbalmente. Le norme per l'annotazione sulla licenza dei contratti predetti sono stabilite dal regolamento.

  • Art. 13 DPR 602/1973 – Termine formazione invio ruoli (abrogato)

    Art. 13 DPR 602/1973 – Termine formazione invio ruoli (abrogato)

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    [Articolo abrogato dal Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46, art. 37]

  • Art. 45 D.Lgs. 151/2001 – Adozioni e affidamenti per i riposi

    Art. 45 D.Lgs. 151/2001 – Adozioni e affidamenti per i riposi

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Le disposizioni degli articoli 39, 40 e 41 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento, entro il primo anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.

  • Art. 52 D.Lgs. 151/2001 – Sanzioni per malattia del figlio

    Art. 52 D.Lgs. 151/2001 – Sanzioni per malattia del figlio

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Il datore di lavoro che impedisce o ostacola la fruizione del congedo per la malattia del figlio, di cui all’articolo 47, è punito con la sanzione amministrativa da 516 euro a 2.582 euro.

  • Art. 47 L. 392/1978 – Poteri istruttori del giudice

    Art. 47 L. 392/1978 – Poteri istruttori del giudice

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Il giudice puo’ disporre d’ufficio, in qualsiasi momento, l’ispezione dell’immobile e l’ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio, nonche’ la richiesta di informazioni, sia scritte sia orali, alle associazioni di categoria indicate dalle parti.

  • Art. 51 D.Lgs. 81/2015 – Rinvio ai contratti collettivi

    Art. 51 D.Lgs. 81/2015 – Rinvio ai contratti collettivi

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

  • Art. 35 DPR 495/1992 – Segnali orizzontali temporanei e dispositivi retroriflettenti integrativi o sostitutivi

    Art. 35 DPR 495/1992 – Segnali orizzontali temporanei e dispositivi retroriflettenti integrativi o sostitutivi

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I segnali orizzontali a carattere temporaneo devono essere applicati in corrispondenza di cantieri, lavori o deviazioni di durata superiore a sette giorni lavorativi salvo i casi in cui condizioni atmosferiche o del fondo stradale ne impediscano la corretta apposizione. In tali casi si applicano i dispositivi di cui al comma

    6. I segnali orizzontali hanno lo scopo di guidare i conducenti e garantire la sicurezza del traffico in approccio ed in prossimità di anomalie planimetriche derivanti dall'esistenza di lavori stradali.

    2. I segnali orizzontali temporanei sono di colore giallo, devono essere antisdrucciolevoli e non devono sporgere più di 5 mm dal pi- ano della pavimentazione. Nel caso di strisce longitudinali continue realizzate con materie plastiche, a partire da spessori di strato di 1,5 mm, devono essere eseguite interruzioni che garantiscano il deflusso dell'acqua.

    3. Tali segnali devono poter essere rimossi integralmente e rapidamente al cessare delle cause che hanno determinato la necessità di apposizione, senza lasciare alcuna traccia sulla pavimentazione, arrecare danni alla stessa e determinare disturbi o intralcio alla circolazione. L'obbligo non sussiste se è previsto il rifacimento della pavimentazione.

    4. I segnali orizzontali da usare nell'ambito di cantieri e di lavori stradali sono le strisce longitudinali continue e discontinue per indicare i margini, la separazione dei sensi di marcia e le corsie, le strisce trasversali per indicare il punto di arresto nei sensi unici alternati regolati da semafori, le frecce direzionali o le iscrizioni con la grafica e le dimensioni previste per la segnaletica orizzontale permanente.

    5. Le caratteristiche tecniche e di qualità dei materiali costituenti la segnaletica orizzontale temporanea e dei dispositivi retroriflettenti integrativi di cui al comma 6, nonché i metodi di misura di dette caratteristiche, sono stabilite con apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

    6. I dispositivi retroriflettenti integrativi possono essere usati per rafforzare i segnali orizzontali temporanei in situazioni particolarmente pericolose. Essi devono riflettere luce di colore giallo e non devono avere un'altezza superiore a 2,5 cm. Sono applicati con idoneo adesivo di sicurezza od altri sistemi di ancoraggio alla pavimentazione, in modo da evitare distacchi, in conseguenza della sollecitazione del traffico. Devono poter essere facilmente rimossi senza produrre danni al manto stradale conformemente a quanto disposto dall'articolo 30, comma

    5. La frequenza di posa massima di tali dispositivi è di 12 m in rettilineo e di 3 m in curva. Altri mezzi di segnalamento temporaneo in aggiunta o in sostituzione di quelli previsti possono essere impiegati previa approvazione del Ministero dei lavori pubblici, in conformità alle direttive da esso impartite. Al riguardo si applica la disposizione dell'articolo 31, comma 6.

  • Art. 75 D.Lgs. 151/2001 – Assegno maternità lavori atipici e discontinui

    Art. 75 D.Lgs. 151/2001 – Assegno maternità lavori atipici e discontinui

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Alle madri lavoratrici che non abbiano diritto all’indennità di maternità di cui al presente testo unico, per essere in possesso dei requisiti contributtivi specifici, ovvero che abbiano diritto ad un’indennità di importo inferiore all’assegno, è corrisposto un assegno di maternità.

    2. L’assegno è concesso dall’INPS, a domanda dell’interessata, entro il termine di sei mesi dal parto.

    3. L’importo e le condizioni per la concessione dell’assegno sono determinati annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

  • Art. 26 D.Lgs. 81/2015 – Formazione contratto a termine

    Art. 26 D.Lgs. 81/2015 – Formazione contratto a termine

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato ha diritto di ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi all’esecuzione del lavoro.

  • Art. 55 D.Lgs. 151/2001 – Dimissioni in gravidanza e maternità

    Art. 55 D.Lgs. 151/2001 – Dimissioni in gravidanza e maternità

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice non è tenuta al preavviso. La lavoratrice ha comunque diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.

    2. Le dimissioni di cui al comma 1 devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a pena di inefficacia, entro sette giorni.

  • Art. 83 L. 392/1978 – Relazione al Parlamento

    Art. 83 L. 392/1978 – Relazione al Parlamento

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Il Ministro di grazie giustizia, di concerto com Ministro dei lavori pubblici, ogni anno, a decorrere da quello successivo all’entrata in vigore della presente legge, presenta al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sulla applicazione del nuovo regime delle locazioni, che consenta di valutarne tutti gli effetti, ai fini di ogni necessaria e tempestiva modificazione della presente legge.

  • Art. 15 D.Lgs. 151/2001 – Disposizioni applicabili

    Art. 15 D.Lgs. 151/2001 – Disposizioni applicabili

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Al congedo di maternità si applicano, ove non espressamente previsto dal presente testo unico, le disposizioni del testo unico delle norme sugli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.