Autore: Andrea Marton

  • Art. 274 Codice della Navigazione – Responsabilità dell’armatore

    Art. 274 Codice della Navigazione – Responsabilità dell’armatore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'armatore è responsabile dei fatti dell'equipaggio e delle obbligazioni contratte dal comandante della nave, per quanto riguarda la nave e la spedizione. Tuttavia l'armatore non risponde dell'adempimento da parte del comandante degli obblighi di assistenza e salvataggio previsti dagli articoli 489, 490, né degli altri obblighi che la legge impone al comandante quale capo della spedizione.

  • Art. 1258 Codice della Navigazione – Pene disciplinari per reati non previsti dal presente codice

    Art. 1258 Codice della Navigazione – Pene disciplinari per reati non previsti dal presente codice

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Alle persone iscritte nelle matricole o nei registri del personale marittimo o del personale della navigazione interna ovvero negli albi o nel registro della gente dell’aria è inflitta la pena disciplinare della cancellazione se riportano una condanna che determina l’incapacità alla iscrizione nelle matricole, negli albi o nel registro. La riabilitazione importa la cessazione della pena disciplinare (1). Alle medesime persone può essere inflitta, rispettivamente dal ministro [per le comunicazioni] (2) e dal direttorio dell’Ente nazionale della gente dell’aria, l’inibizione dell’esercizio della professione fino a due anni in seguito a condanna per alcuno dei reati indicati nel regolamento o in leggi speciali. (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 1º giugno 1995, n. 220, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede la pena disciplinare della cancellazione come effetto automatico di una condanna che determini la incapacità all’iscrizione, anziché sulla base di una valutazione da parte dell’amministrazione competente. (2) Ora Ministro dei trasporti e della navigazione.

  • Art. 326 Codice della Navigazione – Durata del contratto a tempo determinato e di quello per più viaggi

    Art. 326 Codice della Navigazione – Durata del contratto a tempo determinato e di quello per più viaggi

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il contratto a tempo determinato e quello per più viaggi non possono essere stipulati per una durata superiore ad un anno; se sono stipulati per una durata superiore, si considerano a tempo indeterminato. Se, in forza di più contratti a viaggio, o di più contratti a tempo determinato, ovvero di più contratti dell'uno e dell'altro tipo, l'arruolato presta ininterrottamente servizio alle dipendenze dello stesso armatore per un tempo superiore ad un anno, il rapporto di arruolamento è regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato. Agli effetti del comma precedente, la prestazione del servizio è considerata ininterrotta quando fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorre un periodo non superiore ai sessanta giorni.

  • Art. 14 Reg. (UE) 2023/1114 – Obblighi degli offerenti e delle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica

    Art. 14 Reg. (UE) 2023/1114 – Obblighi degli offerenti e delle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Gli offerenti e le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica:

    a) agiscono in modo onesto, corretto e professionale;

    b) comunicano con i possessori e potenziali possessori di cripto-attività in modo corretto, chiaro e non fuorviante;

    c) individuano, prevengono, gestiscono e segnalano eventuali conflitti di interesse che possano sorgere;

    d) mantengono tutti i loro sistemi e protocolli di accesso di sicurezza secondo norme dell’Unione appropriate.

    Ai fini della lettera d), del primo comma, l’ESMA, in cooperazione con l’ABE, emana entro il 30 dicembre 2024 orientamenti, in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, per precisare tali norme dell’Unione.

    2. Gli offerenti e le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica agiscono nel migliore interesse dei possessori di tali cripto-attività e applicano la parità di trattamento, a meno che nel White Paper sulle cripto-attività e, se del caso, nelle comunicazioni di marketing non sia previsto un trattamento preferenziale di possessori specifici unitamente ai motivi di tale trattamento.

    3. Qualora un’offerta al pubblico di una cripto-attività diversa da un token collegato ad attività o da un token di moneta elettronica sia annullata, gli offerenti di tale cripto-attività assicurano che tutti i fondi raccolti da possessori o potenziali possessori siano loro debitamente restituiti entro 25 giorni di calendario dalla data di annullamento.

  • Art. 175 TUIR: Conferimenti di partecipazioni di controllo o di

    Art. 175 TUIR: Conferimenti di partecipazioni di controllo o di

    Art. 175 TUIR – Conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento (ex art.3, D.Lgs. 8 ottobre 1997 n.358)

    In vigore dal 31/12/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2024 n. 192 Articolo 15

    “1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 86, fatti salvi i casi di esenzione di cui all’articolo 87, per i conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, contenente disposizioni in materia di societa’ controllate e collegate, effettuati tra soggetti residenti in Italia nell’esercizio di imprese commerciali, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell’oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario.

    1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche nel caso in cui il valore di realizzo, determinato ai sensi del medesimo comma, risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite. In tal caso, fatti salvi i casi di esenzione di cui all’articolo 87, qualora il valore normale, determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 4:

    a) e’ inferiore al predetto valore di realizzo, la minusvalenza e’ deducibile per un ammontare pari alla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il valore di realizzo;

    b) e’ superiore al predetto valore di realizzo, la minusvalenza e’ deducibile per un ammontare pari alla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il valore normale.

    2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ed il valore di realizzo e’ determinato ai sensi dell’articolo 9 nel caso di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento prive dei requisiti per l’esenzione di cui all’articolo 87 se le partecipazioni ricevute non sono anch’esse prive dei requisiti predetti, senza considerare quello di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 87.

    3. (Comma abrogato)

    4. (Comma abrogato)”

  • Art. 16 DPR 230/2000 – Utilizzazione degli spazi all’aperto

    Art. 16 DPR 230/2000 – Utilizzazione degli spazi all’aperto

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Gli spazi all'aperto, oltre che per le finalità di cui all'articolo 10 della legge, sono utilizzati per lo svolgimento di attività trattamentali e, in particolare, per attività sportive, ricreative e culturali secondo i programmi predisposti dalla direzione.

    2. La permanenza all'aperto, che deve avvenire, se possibile, in spazi non interclusi fra fabbricati, deve essere assicurata per periodi adeguati anche attraverso le valutazioni dei servizi sanitario e psicologico, accanto allo svolgimento delle attività trattamentali, come strumento di contenimento degli effetti negativi della privazione della libertà personale.

    3. La riduzione della permanenza all'aperto a non meno di un'ora al giorno, dovuta a motivi eccezionali, deve essere limitata a tempi brevi e disposta con provvedimento motivato del direttore dell'istituto, che viene comunicato al provveditore regionale e al magistrato di sorveglianza.

    4. Gli spazi destinati alla permanenza all'aperto devono offrire possibilità di protezione dagli agenti atmosferici.

  • Art. 11 DPR 230/2000 – Vitto giornaliero

    Art. 11 DPR 230/2000 – Vitto giornaliero

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Ai detenuti e agli internati vengono somministrati giornalmente tre pasti.

    2. Il regolamento interno stabilisce l'orario dei pasti in modo tale che il primo possa essere consumato non lontano dalla sveglia, il secondo dopo circa cinque ore dal primo ed il terzo dopo circa sei ore dal secondo.

    3. Ai minorenni vengono somministrati giornalmente quattro pasti opportunamente intervallati.

    4. Le tabelle vittuarie, distinte in riferimento ai criteri di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge, sono approvate con decreto ministeriale ai sensi del comma quarto dello stesso articolo, in conformità del parere dell'Istituto superiore della nutrizione. Le tabelle vittuarie devono essere aggiornate almeno ogni cinque anni. Nella formulazione delle tabelle vittuarie si deve anche tenere conto, in quanto possibile, delle prescrizioni proprie delle diverse fedi religiose.

  • TFR vs TFS nel pubblico: calcolo e tempi di liquidazione

    CCNL Funzioni Centrali (Pubblico Impiego)

    In sintesi

    I dipendenti pubblici assunti prima del 31/12/2000 hanno il TFS (Trattamento di Fine Servizio, base 80% ultima retribuzione × anni / 12). Gli assunti dopo hanno il TFR (6,91%/anno come privati). I tempi di liquidazione INPS sono lunghi: fino a 24 mesi per pensionamento ordinario, 12 mesi per inabilità. Anticipo bancario possibile con tassi agevolati per dipendenti pubblici.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CGIL FP · CISL FP · UIL PA · CONFSAL UNSA · CISAL FIALP
    Ultimo rinnovo
    9 maggio 2024 (CCNL 2022-2024, sottoscrizione definitiva)
    Vigenza
    Parte normativa fino al 31 dicembre 2024 (in regime di ultrattività); negoziato 2025-2027 in apertura
    Platea
    ~250.000 dipendenti pubblici di Ministeri, Agenzie fiscali (Entrate/Dogane), Enti pubblici non economici (INPS, INAIL, ACI), Presidenza del Consiglio

    Tabella riepilogativa

    TFR e TFS Funzioni Centrali
    Voce TFS (pre-2001) TFR (post-2001)
    Calcolo 80% ultima retribuzione × anni / 12 6,91% retribuzione annua
    Voci computabili Tabellare (ex IIS conglobata) + RIA Tabellare (ex IIS conglobata) + RIA + voci fisse e continuative (inclusa l’indennità di amministrazione)
    Liquidazione Fino 24 mesi (con rateazione) Fino 24 mesi (con rateazione)
    Anticipo Fino 70% per acquisto casa Fino 70% per acquisto casa
    Conferimento a Perseo Sirio No (resta in TFS) Sì se aderisce

    TFS vs TFR: chi ha cosa

    La data di assunzione discrimina il regime di fine servizio:

    • Assunti entro 31/12/2000: TFS (Trattamento di Fine Servizio), regime previdenziale storico
    • Assunti dal 1/1/2001: TFR (Trattamento di Fine Rapporto), come privati

    Caratteristiche del TFS: calcolato come 80% dell’ultima retribuzione moltiplicata per gli anni di servizio e divisa per 12. Esempio: 30 anni servizio × stipendio €2.500 × 80% = €60.000 TFS lordo.

    Caratteristiche del TFR: 6,91% della retribuzione annua accantonata ogni anno, rivalutata annualmente (1,5% + 75% inflazione). Esempio: 30 anni di servizio × €30.000 medio × 6,91% = €62.190 TFR lordo.

    Tempi di liquidazione INPS

    I tempi di liquidazione INPS Gestione Dipendenti Pubblici sono lunghi:

    • Inabilità / decesso: 105 giorni dalla cessazione
    • Pensionamento ordinario / dimissioni / risoluzione: fino a 12 mesi per la prima quota (€50.000 max), 24 mesi per la seconda (€50.000-150.000), 36 mesi per gli importi superiori
    • Eccedenza ente / pensione vecchiaia: 24 mesi standard

    La rateazione è prevista per importi superiori a €50.000 (D.L. 78/2010): pagamento in 1-3 rate annuali secondo soglie.

    Anticipo TFR/TFS: anticipo bancario agevolato

    Il dipendente in pensione che attende il TFR/TFS può ottenere un anticipo bancario garantito INPS a tassi agevolati:

    • BNL, Intesa, BPER, Unicredit tra le più attive sul mercato
    • Tasso fisso 2-3% sopra il rifinanziamento BCE
    • Durata coincidente con i tempi INPS
    • Importo fino al 70-80% del TFR/TFS atteso

    L’INPS riconosce alla banca direttamente il pagamento al momento del liquidazione, escludendo rischi di insolvenza. È un mercato consolidato.

    Casi pratici

    Tizio – TFS pensionato 2025
    Tizio, assunto 1995, va in pensione vecchiaia nel 2025 con 30 anni servizio. TFS: 30 × €2.500 (ultima retribuzione) × 80% / 12 = €60.000 lordo. INPS liquida in 24 mesi in 2 rate.
    Caia – TFR pensionata 2024
    Caia, assunta 2003, va in pensione anticipata nel 2024 con 21 anni servizio. TFR accumulato: €31.500 + rivalutazione 11% = €35.000. Ne ha conferito metà a Perseo Sirio nel 2010, l’altra metà in TFR INPS.
    Sempronio – Anticipo bancario su TFS
    Sempronio, TFS atteso €75.000 in 24 mesi, ottiene anticipo Intesa al 4,2% per €52.000 (70%) rimborsabile in 24 mesi alla liquidazione INPS. Costo interessi totale €2.400 circa.

    Domande frequenti

    TFR o TFS: a chi spetta cosa?
    Dipendenti pubblici assunti entro il 31/12/2000 hanno il TFS (Trattamento di Fine Servizio, 80% ultima retribuzione × anni / 12). Assunti dal 1/1/2001 hanno il TFR (6,91% retribuzione annua), come i privati.
    Quanto tempo aspetto per ricevere TFS/TFR dall'INPS?
    Standard: 12 mesi per prima rata (≤€50.000), 24 mesi per seconda rata (€50.000-150.000), 36 mesi per importi superiori. Solo 105 giorni in caso di inabilità o decesso.
    Posso chiedere un anticipo bancario sul TFR/TFS?
    Sì, le principali banche (BNL, Intesa, Unicredit, BPER) offrono anticipi garantiti INPS fino al 70-80% del TFR/TFS atteso, a tassi 2-3% sopra il riferimento BCE. La banca riceve direttamente dall’INPS alla liquidazione.
    Conviene conferire il TFR a Perseo Sirio?
    Per assunti post-2001 con orizzonte lungo sì: si guadagna il contributo datore (1%) aggiuntivo, deduzione fiscale e potenziale rendimento di mercato. Per assunti pre-2001 il TFS resta presso INPS senza opzione conferimento.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Funzioni Centrali (Pubblico Impiego). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Ferie e malattia che si sovrappongono: cosa succede

    Guida pratica · Lavoro · Ferie e permessi

    In sintesi

    Se il lavoratore si ammala durante le ferie, la malattia sopravvenuta sospende il godimento delle ferie: i giorni di malattia non si scalano dal monte ferie. Occorre comunicare tempestivamente al datore e all’INPS. Se le ferie iniziano mentre il lavoratore è già in malattia, le ferie non decorrono.

    Tabella riepilogativa

    Ferie e malattia: le due ipotesi principali
    Situazione Effetto
    Malattia insorta durante le ferie Le ferie si sospendono; i giorni di malattia non vengono scalati dal monte ferie
    Ferie che iniziano durante la malattia Le ferie non decorrono; il lavoratore resta in malattia
    Malattia breve (1-2 giorni) Dipende dal CCNL: alcuni non consentono la sospensione per malattie brevissime
    Comunicazione Il lavoratore deve comunicare tempestivamente al datore e inviare il certificato medico
    Recupero giorni sospesi I giorni di ferie sospese si recuperano in data da concordare con il datore

    La malattia sopravvenuta durante le ferie

    La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 18678/2009) ha stabilito che la malattia sopravvenuta durante le ferie ne sospende il godimento, perché il diritto al riposo è incompatibile con lo stato patologico. I giorni in cui il lavoratore è malato non vengono computati come ferie e dovranno essere recuperati. Questo vale anche se le ferie erano state fissate dal datore (ferie collettive).

    Come si comunica la malattia in ferie

    Il lavoratore deve:

    • contattare un medico e ottenere il certificato di malattia da trasmettere telematicamente all’INPS (il medico lo fa direttamente);
    • comunicare tempestivamente al datore di lavoro l’insorgere della malattia, rispettando il preavviso previsto dal CCNL;
    • rispettare le fasce di reperibilità per le visite fiscali (anche durante le ferie, poiché la malattia è soggetta a controllo).

    Il recupero delle ferie sospese

    I giorni di ferie non goduti per malattia sopravvenuta devono essere recuperati in una data successiva da concordare con il datore, nei termini previsti dal CCNL (entro l’anno o entro i 18 mesi). Alcuni CCNL escludono la sospensione per malattie di breve durata (ad es. meno di tre giorni): occorre verificare il contratto applicato.

    Casi pratici

    Tizio – si ammala al quinto giorno di ferie

    Tizio è in ferie da cinque giorni quando inizia a stare male. Chiama il medico, ottiene il certificato e lo comunica al datore. I giorni successivi di malattia non vengono scalati dal monte ferie: dovrà recuperarli entro i termini previsti dal suo CCNL.

    Caia – ferie collettive aziendali, Caia è già in malattia all'inizio

    L’azienda di Caia entra in ferie collettive il 1° agosto, ma Caia è in malattia dal 28 luglio. Per lei le ferie collettive non decorrono fino a guarigione: dovrà recuperare i giorni sovrapposti alla malattia in un periodo successivo.

    Sempronio – CCNL esclude sospensione per malattie di 1-2 giorni

    Sempronio si sente male per 2 giorni durante le ferie. Il suo CCNL esclude la sospensione delle ferie per malattie inferiori a 3 giorni: in questo caso quei 2 giorni vengono conteggiati come ferie e non come malattia.

    Domande frequenti

    Se mi ammalo in ferie perdo i giorni di vacanza?

    No. La malattia sopravvenuta durante le ferie le sospende: i giorni di malattia non vengono scalati dal monte ferie e potranno essere recuperati.

    Devo rispettare le fasce di reperibilità anche in ferie?

    Sì. Le fasce di reperibilità per le visite fiscali si applicano anche durante il periodo feriale, una volta che il lavoratore è in malattia.

    Posso iniziare le ferie se sono ancora malato?

    No. Le ferie non decorrono finché dura lo stato di malattia: il lavoratore resta in malattia fino a guarigione, poi fruirà delle ferie.

    Tutti i CCNL sospendono le ferie in caso di malattia?

    La regola generale è la sospensione, ma alcuni CCNL prevedono eccezioni per malattie di brevissima durata (1-2 giorni). Occorre verificare il contratto applicato.

    Cosa succede se il medico non mi rilascia il certificato?

    Senza certificato medico trasmesso telematicamente non si attiva la tutela per malattia. È essenziale ottenere subito la certificazione e comunicarla al datore.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Malattia nel pubblico: comporto 18 mesi e visita fiscale

    CCNL Funzioni Centrali (Pubblico Impiego)

    In sintesi

    Nel pubblico impiego la malattia ha comporto di 18 mesi (prorogabili a 36 per gravi patologie). Retribuzione: 100% primi 9 mesi, 90% mesi 10-12, 50% mesi 13-18. Visite fiscali tramite Polo Unico INPS in fasce 9-13 e 15-18 anche festivi. I primi 10 giorni di malattia comportano decurtazione delle voci accessorie (cd. ‘Brunetta’).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CGIL FP · CISL FP · UIL PA · CONFSAL UNSA · CISAL FIALP
    Ultimo rinnovo
    9 maggio 2024 (CCNL 2022-2024, sottoscrizione definitiva)
    Vigenza
    Parte normativa fino al 31 dicembre 2024 (in regime di ultrattività); negoziato 2025-2027 in apertura
    Platea
    ~250.000 dipendenti pubblici di Ministeri, Agenzie fiscali (Entrate/Dogane), Enti pubblici non economici (INPS, INAIL, ACI), Presidenza del Consiglio

    Tabella riepilogativa

    Comporto e retribuzione malattia Funzioni Centrali
    Periodo Retribuzione Note
    Mesi 1-9 100% Stipendio intero
    Mesi 10-12 90% Decurtazione 10%
    Mesi 13-18 50% Metà retribuzione
    Oltre 18 mesi 0% Aspettativa non retribuita o licenziamento
    Gravi patologie Comporto fino a 36 mesi Cura salvavita certificata

    Il comporto di 18 mesi

    Il comporto è il periodo massimo durante il quale il rapporto di lavoro è garantito in caso di malattia. Nel pubblico impiego è di 18 mesi nel triennio precedente l’evento (computati cumulativamente, non per singolo episodio).

    Per gravi patologie documentate (oncologiche, dialisi, trapianti, sclerosi multipla, ecc.) il comporto si estende fino a 36 mesi. Trascorso il comporto, il dipendente può chiedere aspettativa non retribuita di ulteriori 18 mesi, dopo i quali è ammissibile il licenziamento per superamento comporto.

    Visita fiscale e fasce di reperibilità

    La visita fiscale è gestita dal Polo Unico INPS (D.Lgs. 75/2017, accentramento del settore pubblico): è l’INPS che dispone le visite, su iniziativa propria o su richiesta dell’amministrazione.

    Le fasce di reperibilità nel pubblico sono più ampie del privato:

    • 9:00-13:00 mattina
    • 15:00-18:00 pomeriggio
    • Tutti i giorni inclusi sabato, domenica e festivi

    Assenza ingiustificata = sanzione disciplinare e decurtazione retribuzione del giorno + dei giorni successivi fino a esibizione certificato.

    La decurtazione "Brunetta" sui primi 10 giorni

    L’art. 71 del D.L. 112/2008 (cd. “Brunetta”) prevede che nei primi 10 giorni di malattia il dipendente pubblico percepisce il solo tabellare, perdendo:

    • Indennità di amministrazione
    • Indennità di funzione
    • Salario accessorio (compensi performance)
    • Buoni pasto del giorno

    Eccezioni: ricovero ospedaliero, day hospital, infortunio sul lavoro, malattia oncologica, terapie salvavita. In questi casi la decurtazione non si applica.

    Casi pratici

    Tizio – Assistente con 12 mesi malattia
    Tizio ha avuto 12 mesi di malattia oncologica nell’arco 2024-2026. Riconosciuta come grave patologia, retribuita al 100% per i primi 9 mesi, 90% per i successivi 3. Comporto esteso a 36 mesi: nessun rischio licenziamento.
    Caia – 3 giorni con decurtazione
    Caia, funzionaria Entrate, ha 3 giorni di febbre influenzale. Nei 3 giorni perde l’indennità amministrazione (€380/mese – circa €38 in 3 giorni) ma percepisce lo stipendio tabellare (comprensivo dell’ex IIS conglobata). Buoni pasto persi (€21).
    Sempronio – Visita fiscale domenica
    Sempronio, assistente INPS, ha visita fiscale di sabato mattina alle 10:30 (fascia 9-13). Era a casa, regolare. Se fosse uscito senza certificato avrebbe perso 1 giorno di stipendio.

    Domande frequenti

    Qual è il comporto malattia nel pubblico impiego?
    18 mesi nel triennio precedente, estendibile a 36 mesi per gravi patologie (oncologiche, dialisi, trapianti, salvavita). Trascorso il comporto, aspettativa non retribuita fino a 18 mesi e poi licenziamento.
    Quali sono le fasce di reperibilità per visita fiscale nel pubblico?
    9:00-13:00 e 15:00-18:00 tutti i giorni inclusi sabato, domenica e festivi. Sono più ampie rispetto al privato (10-12 / 17-19) per disposizione del Polo Unico INPS.
    Cosa significa decurtazione Brunetta?
    Nei primi 10 giorni di malattia il dipendente pubblico perde indennità di amministrazione, salario accessorio e buoni pasto. Resta solo lo stipendio tabellare (con l’ex IIS conglobata) e le voci fisse individuali. Eccezioni: ricovero, oncologica, salvavita, infortunio.
    La gravidanza vale come malattia?
    No. La gravidanza ha regime separato (maternità obbligatoria 5 mesi). Per problemi specifici di gravidanza a rischio si attiva l’interdizione anticipata dal lavoro disposta dall’INPS, retribuita all’80%.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Funzioni Centrali (Pubblico Impiego). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 16 DPR 495/1992 – (Art. 10 Cod. Str.) Provvedimento di autorizzazione

    Art. 16 DPR 495/1992 – (Art. 10 Cod. Str.) Provvedimento di autorizzazione

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Nel provvedimento di autorizzazione sono stabilite le prescrizioni ritenute opportune per la tutela del patrimonio stradale e la sicurezza della circolazione quali, ad esempio, gli eventuali percorsi da seguire o da evitare, i limiti di velocità da rispettare, la necessità o meno della scorta tecnica da parte del personale abilitato di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del codice, gli eventuali periodi temporali, orari e giornalieri, di non validità delle autorizzazioni, le modalità inerenti la marcia, la sosta o il ricovero del veicolo o del complesso, l'eventuale obbligo di comunicare il transito nel caso sia prescritta la scorta ovvero si eccedano i limiti previsti dall'articolo 62 del codice. Il provvedimento deve, altresì, contenere la prescrizione che, in caso di neve, ghiaccio, nebbia o scarsa visibilità, sia diurna che notturna, il veicolo deve essere tempestivamente allontanato dalla sede stradale e condotto alla più vicina area disponibile. I vari enti proprietari interessati dal transito, previo coordinamento tra loro secondo le facoltà di cui all'articolo 14, comma 1, qualora le situazioni e condizioni locali lo consentano, si adoperano perché le prescrizioni siano il più possibile uniformi.

    2. Sulle strade, anche temporaneamente ad una corsia per senso di marcia, nel caso di trasporto o veicolo eccezionale avente larghezza superiore a quella della corsia, nonché sui tratti di strada in curva, ove il trasporto con il suo ingombro superi la larghezza della corsia, deve essere prescritta la circolazione a senso unico alternato per brevi tratti di strada regolamentata con specifiche segnalazioni, con il pilotaggio del traffico ovvero con altri interventi di regolazione del traffico da effettuarsi a cura dei soggetti di cui all'articolo 12, commi 1 o 3-bis, del codice.

    3. 3. La scorta è prescritta, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni: a) la larghezza della corsia sia inferiore a 3,50 m per i veicoli o i trasporti che sono eccezionali anche in larghezza ed a 3,00 m per i veicoli o i trasporti che non sono eccezionali in larghezza; b) la fascia di ingombro del veicolo o del trasporto eccezionale sia superiore alla larghezza della corsia di marcia, decurtata di 20 cm in relazione all'andamento planimetrico del percorso; c) il veicolo o trasporto eccezionale abbia larghezza superiore a 3 m o a 3,20 m, nel caso di veicoli classificati o utilizzati come sgombraneve o in caso di trasporto di carri ferroviari; d) il veicolo o trasporto eccezionale abbia lunghezza superiore a 25 m; e) la velocità consentita sia inferiore a 40 km/h sulle strade di tipo A e B, a 30 km/h sulle altre strade; f) il carico presenti una sporgenza posteriore superiore ai 4/10 della lunghezza del veicolo; g) il carico presenti una sporgenza anteriore superiore a 2,50 m rispetto al limite anteriore del veicolo. Per i veicoli ed i trasporti eccezionali che rispettano tutti i limiti dell'articolo 61 del codice, le condizioni di cui sopra si intendono soddisfatte, fatta salva la verifica della condizione di cui alla lettera e).

    4. 4. Ferme restando le condizioni di cui al comma 3 e le facoltà di cui all'articolo 13, commi 5 e 7, se nel provvedimento di autorizzazione è prescritta la scorta tecnica a cura del personale abilitato di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del codice, il capo-scorta dovrà attenersi alle indicazioni del disciplinare di cui al comma 6, e alle eventuali indicazioni fornite, ai sensi del comma 5, dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del codice. Prima dell'inizio del viaggio il capo-scorta deve darne comunicazione agli organi di polizia stradale competenti per territorio di cui all'articolo 12, comma 1, del codice: a) con preavviso di ventiquattro ore, quando il viaggio deve essere effettuato sulle strade o tratti di strade di tipo A e B, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del codice, e sulle altre strade extraurbane con almeno due corsie per senso di marcia, per veicoli o trasporti eccezionali di larghezza superiore a 4,5 m o di lunghezza superiore a 38 m; b) con preavviso di tre giorni, quando il viaggio deve essere effettuato sulle altre strade o tratti di strade diverse da quelle indicate alla lettera a) per i veicoli o trasporti eccezionali di larghezza superiore a 4 m o lunghezza superiore a 35 m, ai fini dell'eventuale intervento, prima della partenza, di una pattuglia di Polizia stradale, per il controllo tecnico documentale sul trasporto da eseguire; c) con preavviso di cinque giorni, quando è necessaria l'adozione di provvedimenti di chiusura completa al transito della strada con deviazione del traffico su itinerari alternativi, ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del codice, ovvero la chiusura del tratto stradale interessato ha durata prevedibile superiore ad un'ora. La comunicazione, che deve essere fornita con le modalità indicate con direttive del Ministero dell'interno, deve precisare la data e l'ora d'inizio del viaggio e le generalità del capo-scorta designato.

    5. 5. Gli organi di polizia stradale competenti per territorio di cui all'articolo 12, comma 1, del codice, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, e conformemente alle disposizioni del disciplinare tecnico di cui al comma 6, possono: a) nei casi indicati dal comma 4, lettere a) e b), se le circostanze lo richiedono, imporre all'impresa autorizzata o ai soggetti di cui al comma 6-bis, che effettuano la scorta tecnica, ulteriori modalità operative ovvero fornire indicazioni sul numero di ulteriori veicoli o persone abilitate di scorta; b) nel caso indicato dal comma 4, lettera c), se le circostanze lo consentono, autorizzare il personale della scorta tecnica a coadiuvare il personale di polizia o ad eseguire direttamente, in luogo di esso, le necessarie operazioni.

    6. La scorta tecnica può essere svolta direttamente da una delle imprese interessate al trasporto con autoveicoli di cui abbia la disponibilità o può essere affidata a imprese specializzate. In entrambi i casi le imprese devono essere munite di autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica e le persone incaricate della scorta tecnica devono essere munite di apposita abilitazione. Con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono stabiliti i requisiti e le modalità per l'autorizzazione delle imprese allo svolgimento del servizio di scorta tecnica e per l'abilitazione delle persone atte ad eseguire la scorta tecnica. Con lo stesso disciplinare tecnico sono stabiliti i dispositivi supplementari di cui devono essere dotati gli autoveicoli adibiti al servizio di scorta tecnica, le modalità di svolgimento della stessa, nonché le eventuali ulteriori comunicazioni. L'autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica da parte dell'impresa e l'abilitazione del personale incaricato sono rilasciati da parte del Ministero dell' interno.

    6-bis. I concessionari di pubblici servizi, di cui all'articolo 28 del codice, possono effettuare la scorta tecnica per i veicoli nella loro disponibilità ed per i trasporti di proprio interesse, utilizzando personale dipendente e veicoli di cui abbiano la disponibilità. Il personale che effettua la scorta deve essere munito di abilitazione rilasciata secondo le disposizioni del disciplinare tecnico di cui al comma 6 ed i veicoli utilizzati devono essere attrezzati secondo le disposizioni dello stesso disciplinare. Deve essere in ogni caso garantito il rispetto delle modalità di svolgimento della scorta dettate dal medesimo disciplinare tecnico. Per i veicoli eccezionali ovvero per i trasporti in condizioni di eccezionalità nella disponibilità o sotto il diretto controllo delle Forze armate, la scorta tecnica può essere effettuata dal personale dell'amministrazione della difesa. Parimenti, le amministrazioni assimilate alle Forze armate di cui all'articolo 138, comma 11, del codice, potranno effettuare la scorta tecnica con proprio personale. L'abilitazione del personale di scorta tecnica ai predetti veicoli o trasporti eccezionali è rilasciata dal Comando militare competente o dall'autorità assimilata ai sensi dell'articolo 138, comma 11, del codice. Le disposizioni del disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno di cui al comma 6, si applicano, limitatamente alle modalità di effettuazione della scorta, anche per la circolazione dei veicoli e trasporti eccezionali nella disponibilità o sotto il diretto controllo dei soggetti di cui all'articolo 138, comma 11, del codice.

    7. Per le scorte assicurate dalla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato, ovvero dai corpi di polizia municipale o provinciale ai sensi dell'articolo 21, comma 2, nel rispetto del regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, ovvero della competente amministrazione, sono a carico del richiedente le spese e gli oneri relativi, fissati con provvedimento del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

    8. Il conducente o il responsabile dell'eventuale scorta, sono tenuti ad accertare che il transito del trasporto o del veicolo eccezionale per massa su opere d'arte avvenga in modo tale che non sia presente, su ciascuna opera d'arte o singola campata del viadotto, un altro veicolo o trasporto eccezionale.

    9. In ogni caso l'efficacia del provvedimento di autorizzazione è subordinata al pieno rispetto, durante il transito, degli obblighi e delle limitazioni localmente imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni localmente in vigore.

    10. Sulle autorizzazioni singole e multiple, qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura, devono essere annotati, prima di iniziare il viaggio, l'ora e il giorno di effettuazione di ciascun viaggio e l'autorizzazione, al termine del suo uso o alla sua scadenza, deve essere restituita all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione stessa. Deve, inoltre, essere allegata copia della dichiarazione sostitutiva e dello schema di carico di cui all'articolo 14, comma 7, punto B), lettera b).

    11. Nel caso in cui nella domanda si sia fatto riferimento a veicoli di riserva, conformemente a quanto disposto all'articolo 14, comma 3, qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura, prima dell'inizio del viaggio devono essere comunicati i numeri delle targhe del veicolo isolato o del complesso di veicoli da utilizzare per il trasporto. Le comunicazioni devono essere allegate all'autorizzazione e sostituiscono l'annotazione di cui al comma 10. La comunicazione può essere effettuata dalla ditta che esegue la scorta ovvero dal capo-scorta.

    12. Se l'annotazione prevista nel comma 10 non risulta iscritta sul documento di autorizzazione e se la comunicazione di cui al comma 11 non risulta effettuata, il trasporto eccezionale deve ritenersi non autorizzato. Pertanto, in caso di accertamento da parte degli organi di polizia stradale, lo stesso è soggetto a tutte le conseguenze previste per la mancata autorizzazione. Alla fine del viaggio, durante il quale è stata accertata la inadempienza, l'autorizzazione deve essere restituita all'ufficio che l'ha rilasciata. Se la comunicazione, ancorché effettuata, non risulta allegata, il trasporto eccezionale è invece soggetto a tutte le conseguenze previste per il mancato rispetto delle prescrizioni.

    13. I documenti di autorizzazione in originale, da conservarsi in buono stato, devono accompagnare sempre il veicolo durante la sua circolazione in regime di trasporto eccezionale e non devono essere in alcun modo manomessi, pena la immediata decadenza. Le comunicazioni possono essere effettuate in qualunque modalità purché suscettibile di riscontro. Secondo le facoltà di cui all'articolo 14, comma 1, annotazioni, comunicazioni e rilievi possono essere formulati in forma digitale.

    14. Sui documenti di autorizzazione devono essere formulati, da parte degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1, 2 e 3 del codice, rilievi circa le accertate inadempienze alle prescrizioni imposte nell'autorizzazione stessa o violazioni al codice della strada, dalle quali consegue la sospensione della patente fin dal primo accertamento, da parte del trasportatore. I predetti organi di polizia stradale informano di ciò gli enti proprietari della strada e la segreteria del comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori. Il titolare dell'autorizzazione deve, nei casi suddetti, restituire con effetto immediato all'ente proprietario della strada l'autorizzazione.

    14-bis. Sui documenti di autorizzazione di tipo multiplo o singolo, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 o 3-bis, del codice che effettuano la scorta devono annotare, rispettivamente prima dell'inizio dell'attività ed immediatamente dopo la fine della stessa, la data e l'ora di inizio e di fine della scorta. 46

    15. Il trasporto eccezionale effettuato con complessi costituiti da uno o più trattori con due o più rimorchi può essere autorizzato, sempre che l'ammissibilità alla circolazione di tali complessi sia attestata da apposito documento tecnico degli uffici competenti della Direzione generale per la motorizzazione.

    16. I trasporti eccezionali per massa possono essere autorizzati soltanto nei limiti di massa massima, complessiva o per asse, ammessa per ciascun veicolo, quale risulta dalla documentazione rilasciata dalla Direzione generale per la motorizzazione, ovvero dalla carta di circolazione, nonché, nei casi di complessi, con unità il cui abbinamento risulti annotato sui predetti documenti.

    17. Disposizioni particolari, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 138, comma 2, del codice, possono essere stabilite con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto riguarda i trasporti eccezionali o con veicoli eccezionali militari su richiesta dell'ente militare competente in accordo con l'ente proprietario, ovvero per quanto riguarda i trasporti eccezionali o con veicoli eccezionali effettuati dal Servizio nazionale della Protezione civile in caso di emergenza. (8)

  • Art. 197 Codice Civile: Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi

    Art. 197 Codice Civile: Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi

    Art. 197 c.c. – Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non può farsi, a pregiudizio dei terzi, qualora la proprietà individuale dei beni non risulti da atto avente data certa. È fatto salvo al coniuge o ai suoi eredi il diritto di regresso sui beni della comunione spettanti all’altro coniuge nonché sugli altri beni di lui .