In sintesi
- L'armatore risponde dei fatti dell'equipaggio e delle obbligazioni contratte dal comandante per quanto riguarda la nave e la spedizione.
- È una responsabilità per fatto altrui che presuppone l'esercizio della nave (art. 265) e il rapporto di preposizione con l'equipaggio.
- Eccezione: l'armatore non risponde degli obblighi di assistenza e salvataggio (artt. 489-490) né degli altri obblighi che la legge impone al comandante come capo della spedizione e autorità a bordo.
- Si collega al regime di limitazione del debito dell'armatore previsto dagli articoli successivi.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 274 Codice della Navigazione — Responsabilità dell’armatore
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
L'armatore è responsabile dei fatti dell'equipaggio e delle obbligazioni contratte dal comandante della nave, per quanto riguarda la nave e la spedizione. Tuttavia l'armatore non risponde dell'adempimento da parte del comandante degli obblighi di assistenza e salvataggio previsti dagli articoli 489, 490, né degli altri obblighi che la legge impone al comandante quale capo della spedizione.
Stesso numero, altri codici
- Art. 274 Cod. Amb. — Raccolta e trasmissione dei dati sulle emissioni dei grandi impianti di combustione e dei medi impianti di combustione
- Art. 274 D.Lgs. 209/2005 — Riconoscimento e poteri dei commissari e dei liquidatori
- Art. 274 Codice Civile: Ammissibilità dell'azione
- Articolo 274 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 274 c.p.c.: Riunione di procedimenti relativi a cause conne
- Articolo 274 Codice di Procedura Penale: Esigenze cautelari
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Il fondamento della responsabilità
L'art. 274 stabilisce il principio della responsabilità dell'armatore per i fatti dell'equipaggio e per le obbligazioni assunte dal comandante. È una responsabilità per fatto altrui, fondata sul rapporto di preposizione: l'armatore è il soggetto che assume l'esercizio della nave (art. 265) e che, traendone l'utilità economica, ne sopporta i rischi connessi. La regola è coerente con i principi generali della responsabilità del preponente per il fatto dei propri ausiliari, ma è qui calibrata sulle peculiarità dell'impresa di navigazione.
L'oggetto della responsabilità
L'armatore risponde "per quanto riguarda la nave e la spedizione": il perimetro è quindi delimitato dall'attività di navigazione. Rientrano le obbligazioni contratte dal comandante nell'esercizio dei poteri di rappresentanza che il codice gli attribuisce (provviste, riparazioni, ingaggi, atti necessari alla prosecuzione del viaggio) e i danni cagionati a terzi dai fatti dell'equipaggio nello svolgimento del servizio.
L'eccezione per gli obblighi pubblicistici del comandante
Il secondo profilo, di grande rilievo pratico, è l'esonero dell'armatore per gli atti che il comandante compie non come ausiliario dell'armatore, ma come capo della spedizione e autorità a bordo. La norma esclude espressamente la responsabilità dell'armatore per l'adempimento degli obblighi di assistenza e salvataggio (artt. 489 e 490) e per gli altri obblighi che la legge impone al comandante in quella veste pubblicistica. La distinzione è netta: quando il comandante agisce come longa manus dell'armatore, questi risponde; quando agisce come titolare di funzioni proprie attribuite dalla legge, la responsabilità non si trasferisce all'armatore.
Il collegamento con la limitazione del debito
La responsabilità dell'armatore va letta insieme al regime della limitazione del debito dettato dagli articoli successivi e dalle convenzioni internazionali in materia. L'ordinamento della navigazione, infatti, tradizionalmente tempera l'ampiezza della responsabilità dell'armatore con la possibilità di limitarne l'importo, a tutela della continuità dell'impresa armatoriale di fronte a rischi di portata potenzialmente illimitata.
Armatore e proprietario
È bene ricordare che armatore e proprietario possono non coincidere: l'art. 274 imputa la responsabilità a chi esercita la nave, ossia all'armatore quale risulta dalla dichiarazione di armatore (art. 265). La figura simmetrica nel diritto aeronautico è quella dell'esercente, la cui responsabilità è regolata in termini corrispondenti dall'art. 878.
Casi pratici
Caso 1: Obbligazione contratta dal comandante per riparazioni urgenti
Durante uno scalo, il comandante della nave di Tizio, armatore, ordina riparazioni urgenti necessarie a riprendere il viaggio. Il fornitore non viene pagato e agisce contro l'armatore. In base all'art. 274 Tizio risponde dell'obbligazione, perché contratta dal comandante "per quanto riguarda la nave e la spedizione" nell'esercizio dei poteri che il codice gli riconosce.
Caso 2: Danno a terzi causato da manovra dell'equipaggio
Un marinaio della nave armata da Caio provoca, con una manovra colposa di ormeggio, danni a un'altra imbarcazione. Il danneggiato può rivolgersi all'armatore: l'art. 274 pone a carico di Caio i fatti dell'equipaggio commessi nel servizio della nave, salvo l'eventuale limitazione del debito secondo le norme applicabili.
Caso 3: Operazione di salvataggio e esonero dell'armatore
Il comandante della nave di Sempronio presta assistenza a un'imbarcazione in pericolo, come gli impone l'art. 489. Nell'operazione si verificano danni. L'armatore Sempronio non risponde dell'adempimento dell'obbligo di assistenza e salvataggio: in quel frangente il comandante agisce quale autorità a bordo nell'adempimento di un dovere imposto dalla legge, e l'art. 274 esclude espressamente la responsabilità dell'armatore.
Domande frequenti
Di che cosa risponde l'armatore secondo l'art. 274?
L'armatore risponde dei fatti dell'equipaggio e delle obbligazioni contratte dal comandante per quanto riguarda la nave e la spedizione. È una responsabilità per fatto altrui fondata sul rapporto di preposizione e sull'esercizio della nave.
L'armatore risponde sempre degli atti del comandante?
No. Non risponde dell'adempimento degli obblighi di assistenza e salvataggio (artt. 489-490) né degli altri obblighi che la legge impone al comandante come capo della spedizione e autorità a bordo: in quei casi il comandante agisce in veste pubblicistica.
Qual è la differenza tra armatore e proprietario della nave?
Il proprietario è il titolare del diritto sulla nave; l'armatore è chi ne assume l'esercizio (art. 265). L'art. 274 imputa la responsabilità all'armatore, perché è il soggetto che trae utilità dall'esercizio e ne sopporta i rischi.
La responsabilità dell'armatore è illimitata?
No. Va letta insieme al regime della limitazione del debito dell'armatore previsto dagli articoli successivi e dalle convenzioni internazionali, che consente di contenere l'importo entro limiti predeterminati.
Esiste una figura corrispondente nel diritto aeronautico?
Sì, l'esercente dell'aeromobile: l'art. 878 disciplina la sua responsabilità in termini corrispondenti a quelli previsti per l'armatore dall'art. 274.
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