In sintesi
- Il luogo di rimpatrio è il porto di arruolamento, cioè il luogo in cui è stato stipulato il contratto di arruolamento.
- L'arruolato può chiedere il rimpatrio in altra località da lui indicata, a condizione che ciò non comporti un aumento di spesa per l'armatore.
- La norma bilancia l'interesse dell'arruolato a raggiungere la propria residenza con la tutela economica dell'armatore dal maggiore costo.
- Il porto di arruolamento costituisce il punto di riferimento legale per il calcolo dell'indennità giornaliera e per il computo della prescrizione biennale ex art. 373.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 366 Codice della Navigazione — Luogo di rimpatrio
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Il rimpatrio dell'arruolato si compie con il suo ritorno al porto di arruolamento. Tuttavia, se l'arruolato ne fa richiesta e non vi è aumento di spesa, il rimpatrio deve essere effettuato provvedendo al ritorno in altra località da lui indicata.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 366 Codice Civile: Beni amministrati da curatore speciale
- Articolo 366 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 366 Codice di Procedura Civile: Contenuto del ricorso
- Art. 366 c.p.p.: Deposito degli atti cui hanno diritto di assist
- Articolo 366 Codice Penale: Rifiuto di uffici legalmente dovuti
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e collocazione
L'articolo 366 del Codice della navigazione risolve una questione pratica fondamentale: dove deve essere condotto l'arruolato al termine del rimpatrio? La risposta di principio è il porto di arruolamento, ovvero il porto nel quale è stato stipulato il contratto di arruolamento (art. 322 ss. cod. nav.). Tale scelta ha una logica precisa: il porto di arruolamento è il luogo con cui l'arruolato ha intrattenuto la relazione giuridica originaria, il punto di partenza del rapporto di lavoro marittimo. È inoltre il parametro temporale da cui decorre la prescrizione biennale dei diritti derivanti dal contratto di arruolamento, ai sensi dell'art. 373.
Il porto di arruolamento come destinazione ordinaria
La designazione del porto di arruolamento come destinazione ordinaria del rimpatrio serve anzitutto a definire con certezza l'obbligo dell'armatore: quest'ultimo sa sin dall'inizio del rapporto di arruolamento qual è la destinazione finale a cui dovrà ricondurre il marittimo sbarcato fuori porto. Ciò consente di calcolare preventivamente i costi del rimpatrio e di eventualmente assicurarsi per tali rischi. Dal punto di vista dell'arruolato, il ritorno al porto di arruolamento non sempre coincide con il ritorno alla propria residenza o domicilio: un marittimo siciliano potrebbe essere arruolato a Genova ma risiedere a Palermo. In questo caso la norma offre una soluzione.
La richiesta di rimpatrio in altra località
Il secondo comma introduce un diritto soggettivo dell'arruolato: egli può chiedere che il rimpatrio avvenga verso un'altra località da lui indicata, diversa dal porto di arruolamento. Questa facoltà è però condizionata all'assenza di aumento di spesa per l'armatore. La condizione è di semplice verifica: si tratta di confrontare il costo del rimpatrio verso il porto di arruolamento con il costo del rimpatrio verso la località alternativa indicata dall'arruolato. Se il costo è uguale o inferiore, l'armatore è obbligato ad assecondare la richiesta; se è superiore, l'armatore può rifiutarsi o richiedere che l'arruolato si faccia carico della differenza. La norma non prevede espressamente quest'ultima possibilità, ma è ricavabile per analogia e in applicazione dei principi generali: l'armatore non è tenuto a sopportare costi aggiuntivi, ma nulla vieta che l'arruolato si offra di coprire la differenza per ottenere il rimpatrio nella destinazione preferita.
Coordinamento con le norme sul rimpatrio via imbarco su altra nave
L'art. 366 va letto in combinazione con l'art. 367, che disciplina il caso in cui il rimpatrio avvenga tramite imbarco su un'altra nave. In tale ipotesi, l'art. 367 prevede che l'armatore possa soddisfare l'obbligo di rimpatrio procurando all'arruolato un'occupazione retribuita su altra nave diretta al luogo di rimpatrio o a una località vicina. Il concetto di «luogo di rimpatrio» utilizzato dall'art. 367 va necessariamente inteso alla luce dell'art. 366: il riferimento è al porto di arruolamento, oppure all'altra località indicata dall'arruolato se questa è stata accettata dall'armatore (per assenza di aumento di spesa). La coerenza tra le due norme assicura che il diritto al rimpatrio nella destinazione concordata sia garantito anche nel caso di modalità alternative di trasporto.
Rilevanza pratica e profili processuali
La determinazione del luogo di rimpatrio ha rilevanza anche sotto il profilo processuale: poiché la prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di arruolamento decorre «dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto» (art. 373), l'individuazione del porto di arruolamento è necessaria per calcolare la decorrenza del termine prescrizionale. Un eventuale disaccordo tra arruolato e armatore sul luogo di rimpatrio dovrà essere risolto in sede giudiziale o, ove previsto, arbitrale, secondo le regole generali sulla competenza per i rapporti di lavoro marittimo.
Casi pratici
Caso 1: Rimpatrio di Tizio al porto di arruolamento
Tizio è stato arruolato a Genova e sbarcato a Barcellona a fine contratto. L'armatore è tenuto a rimpatriarlo fino a Genova, coprendo le spese di viaggio, alloggio e mantenimento per l'intero tragitto, senza che Tizio debba sostenere alcun costo.
Caso 2: Richiesta di Caio di essere rimpatriato a Palermo invece che a Napoli
Caio, residente a Palermo, è arruolato nel porto di Napoli e sbarcato a Marsiglia. Chiede all'armatore di essere rimpatriato direttamente a Palermo anziché a Napoli: poiché il costo del viaggio da Marsiglia a Palermo non supera quello fino a Napoli, l'armatore è tenuto ad accogliere la richiesta e a organizzare il rimpatrio verso Palermo.
Caso 3: Richiesta di Sempronio respinta per aumento di spesa
Sempronio, arruolato a Venezia e sbarcato a Rotterdam, chiede di essere rimpatriato a Catania per ragioni familiari. L'armatore calcola che il costo del rimpatrio a Catania è significativamente superiore a quello verso Venezia: può legittimamente rifiutare la richiesta e adempiere al proprio obbligo rimpatriando Sempronio fino a Venezia.
Domande frequenti
Dove deve essere rimpatriato l'arruolato?
Il luogo ordinario di rimpatrio è il porto di arruolamento, cioè il porto in cui è stato stipulato il contratto. L'arruolato può però chiedere di essere rimpatriato in un'altra località, a condizione che ciò non comporti maggiori spese per l'armatore.
Può l'arruolato scegliere di essere rimpatriato nella propria città di residenza?
Sì, se la residenza o un'altra località da lui indicata non comporta un aumento di spesa rispetto al porto di arruolamento. In caso di costo superiore, l'armatore può rifiutarsi di accollarsi la differenza.
Qual è la rilevanza del porto di arruolamento per la prescrizione dei diritti?
Il porto di arruolamento è il punto di partenza dal quale decorre il termine biennale di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 373 cod. nav.
L'armatore può rifiutarsi di rimpatriare l'arruolato nella località da lui richiesta?
Sì, se la località alternativa comporta un aumento di spesa. In tal caso l'armatore è obbligato solo al rimpatrio fino al porto di arruolamento, restando libero di rifiutare destinazioni più costose.
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