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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 1258 disciplina l'applicazione di pene disciplinari al personale marittimo, della navigazione interna e alla gente dell'aria in conseguenza di condanne penali per reati non espressamente contemplati dal Codice della navigazione.
  • La cancellazione automatica dalle matricole, dagli albi o dai registri scatta in caso di condanna che determini l'incapacità all'iscrizione; tuttavia la Corte Costituzionale (sent. n. 220/1995) ha dichiarato illegittima la parte in cui tale cancellazione era automatica, imponendo una valutazione discrezionale dell'amministrazione.
  • La riabilitazione penale comporta automaticamente la cessazione della pena disciplinare della cancellazione.
  • È prevista anche l'inibizione professionale fino a due anni in caso di condanna per reati indicati nel regolamento o in leggi speciali, irrogabile rispettivamente dal Ministro o dal direttorio dell'Ente nazionale della gente dell'aria.
  • La norma si colloca nel quadro del coordinamento tra procedimento penale e procedimento disciplinare nel settore della navigazione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1258 Codice della Navigazione — Pene disciplinari per reati non previsti dal presente codice

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Alle persone iscritte nelle matricole o nei registri del personale marittimo o del personale della navigazione interna ovvero negli albi o nel registro della gente dell’aria è inflitta la pena disciplinare della cancellazione se riportano una condanna che determina l’incapacità alla iscrizione nelle matricole, negli albi o nel registro. La riabilitazione importa la cessazione della pena disciplinare (1). Alle medesime persone può essere inflitta, rispettivamente dal ministro [per le comunicazioni] (2) e dal direttorio dell’Ente nazionale della gente dell’aria, l’inibizione dell’esercizio della professione fino a due anni in seguito a condanna per alcuno dei reati indicati nel regolamento o in leggi speciali. (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 1º giugno 1995, n. 220, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede la pena disciplinare della cancellazione come effetto automatico di una condanna che determini la incapacità all’iscrizione, anziché sulla base di una valutazione da parte dell’amministrazione competente. (2) Ora Ministro dei trasporti e della navigazione.

Commento

La funzione dell'art. 1258 nel sistema disciplinare della navigazione

L'art. 1258 del Codice della navigazione affronta un profilo delicato del sistema disciplinare: il coordinamento tra la responsabilità penale e quella disciplinare del personale della navigazione. Mentre altre disposizioni del codice si occupano delle infrazioni disciplinari in senso stretto (comportamenti sanzionati nell'ambito dell'ordinamento di bordo), l'art. 1258 estende le conseguenze disciplinari alle condanne penali riportate per reati non previsti dal codice stesso, ma che il legislatore ha ritenuto incompatibili con l'esercizio delle professioni della navigazione. La ratio è chiara: alcune condanne penali, pur avendo a oggetto comportamenti estranei all'attività di navigazione, possono rivelarsi talmente gravi da rendere il soggetto indegno o inaffidabile per l'esercizio di una professione che comporta responsabilità verso terzi e spesso la gestione di situazioni di sicurezza critica.

La cancellazione automatica e la sentenza n. 220/1995 della Corte Costituzionale

Il primo comma dell'art. 1258 prevedeva originariamente che alle persone iscritte nelle matricole o nei registri del personale marittimo, della navigazione interna o della gente dell'aria fosse inflitta automaticamente la pena della cancellazione qualora avessero riportato una condanna che determinasse l'incapacità all'iscrizione nelle matricole, negli albi o nei registri. Questo meccanismo di automaticità — che escludeva qualsiasi valutazione discrezionale dell'amministrazione — è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 220 del 1° giugno 1995. La Corte ha rilevato che la cancellazione automatica come effetto diretto di una condanna, senza consentire all'amministrazione competente di valutare le circostanze del caso, violava i principi costituzionali in materia di sanzioni (proporzionalità, individualizzazione della pena) e di garanzie del procedimento disciplinare. A seguito di questa pronuncia, la cancellazione non può più operare automaticamente: l'amministrazione deve effettuare una valutazione discrezionale che tenga conto della natura del reato, delle circostanze della condanna e della sua rilevanza rispetto all'esercizio della professione.

La riabilitazione e i suoi effetti disciplinari

La norma prevede che la riabilitazione — istituto penalistico che estingue le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna (art. 178 c.p.) — comporti automaticamente la cessazione della pena disciplinare della cancellazione. Questa previsione crea un raccordo diretto tra l'ordinamento penale e quello disciplinare della navigazione: il soggetto che, dopo aver scontato la pena, ottiene la riabilitazione per buona condotta, vede estinguersi anche le conseguenze disciplinari della condanna. Il meccanismo è coerente con la funzione rieducativa della pena: la riabilitazione attesta che il condannato si è reintegrato socialmente, e sarebbe contraddittorio mantenere la cancellazione professionale quando l'ordinamento penale stesso ha ritenuto superate le conseguenze del reato.

L'inibizione professionale per condanne a reati speciali

Il secondo comma dell'art. 1258 prevede una misura distinta: l'inibizione dell'esercizio della professione fino a due anni in seguito a condanna per i reati indicati nel regolamento o in leggi speciali. Questa sanzione è applicabile alle medesime categorie di soggetti (personale marittimo, navigazione interna, gente dell'aria) e viene irrogata rispettivamente dal Ministro (all'epoca 'per le comunicazioni', ora Ministro dei trasporti e della navigazione) per il personale marittimo e della navigazione interna, e dal direttorio dell'Ente nazionale della gente dell'aria per il personale aeronautico. L'inibizione è una misura meno grave della cancellazione: priva temporaneamente dell'esercizio professionale senza comportare la perdita definitiva dell'iscrizione, e per questo si adatta a ipotesi di minor gravità o a situazioni in cui si ritiene sufficiente una sospensione temporanea dall'attività.

Profili di coordinamento con il diritto penale e il procedimento disciplinare

L'art. 1258, letto congiuntamente all'art. 1262 (sospensione in pendenza di processo penale) e all'art. 1263 (contestazione degli addebiti), delinea un sistema di coordinamento tra procedimento penale e procedimento disciplinare nel settore della navigazione. Il principio generale è che la pendenza del procedimento penale non sospende né esclude quello disciplinare, e che l'esito del processo penale può avere effetti sulle sanzioni disciplinari applicabili. L'intervento della Corte Costituzionale del 1995 ha orientato questo sistema verso un maggiore rispetto delle garanzie individuali, impedendo che la condanna penale si trasmetta automaticamente in sanzione disciplinare senza la mediazione di una valutazione amministrativa.

Domande frequenti

La condanna penale comporta automaticamente la cancellazione dal registro marittimo?

No. La Corte Costituzionale con sentenza n. 220/1995 ha dichiarato illegittima la cancellazione automatica. L'amministrazione deve effettuare una valutazione discrezionale tenendo conto della natura del reato e delle circostanze del caso prima di irrogare la sanzione.

Cosa succede se il marittimo condannato ottiene la riabilitazione?

La riabilitazione penale comporta automaticamente la cessazione della pena disciplinare della cancellazione. Il soggetto riabilitato può quindi richiedere la reiscrizione nelle matricole o nei registri professionali, poiché l'ordinamento penale ha attestato il suo reinserimento sociale.

Chi applica l'inibizione professionale prevista dall'art. 1258?

Per il personale marittimo e della navigazione interna l'inibizione è irrogata dal Ministro dei trasporti e della navigazione (all'epoca denominato Ministro per le comunicazioni). Per la gente dell'aria era competente il direttorio dell'Ente nazionale della gente dell'aria, organo poi soppresso.

Qual è la durata massima dell'inibizione professionale per condanna a reato speciale?

L'art. 1258 prevede che l'inibizione dall'esercizio della professione possa essere irrogata per un periodo massimo di due anni in seguito a condanna per reati indicati nel regolamento o in leggi speciali.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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