Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 174 TUIR: Applicazione analogica

    Art. 174 TUIR: Applicazione analogica

    Art. 174 TUIR – Applicazione analogica (ex art. 126)

    In vigore dal 01/01/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. Le disposizioni degli articoli 172 e 173 valgono, in quanto applicabili, anche nei casi di fusione e scissione di enti diversi dalle societa’.”

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  • Malattia e licenziamento: quando il datore può recedere

    Guida pratica · Lavoro · Malattia e infortunio

    In sintesi

    Il datore non può licenziare il lavoratore per malattia durante il periodo di comporto. Superato il comporto, il recesso è legittimo per giustificato motivo oggettivo: il lavoratore ha diritto a preavviso, TFR e NASpI. Il licenziamento disciplinare durante la malattia resta possibile se c’è giusta causa.

    Riferimento normativo

    Tabella riepilogativa

    Licenziamento e malattia: cosa è ammesso
    Situazione Licenziamento ammesso? Conseguenze
    Durante il comporto (malattia in corso) No (salvo giusta causa) Nullità del licenziamento
    Superamento del comporto Sì (giustificato motivo oggettivo) Preavviso + TFR + NASpI
    Licenziamento disciplinare (giusta causa) durante la malattia Solo TFR; no indennità sostitutiva preavviso
    Recesso durante il periodo di prova per malattia Controverso (giurisprudenza prevalente: no) Possibile impugnazione

    Il divieto di licenziamento durante il comporto

    L’art. 2110 c.c. vieta il licenziamento del lavoratore malato per tutta la durata del comporto: il datore non può recedere dal contratto adducendo come causa la malattia. Il licenziamento intimato durante questo periodo è nullo. Fa eccezione il licenziamento per giusta causa (es. grave inadempimento disciplinare), che può essere legittimamente comunicato anche durante la malattia.

    Il recesso per superamento del comporto

    Una volta che le assenze per malattia superano il comporto previsto dal CCNL, il datore può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo. Il licenziamento non è disciplinare: il lavoratore ha diritto a preavviso (o all’indennità sostitutiva), al TFR integrale e alla NASpI. Il datore deve comunicare il recesso per iscritto indicando il superamento del comporto come motivazione.

    Come impugnare il licenziamento illegittimo

    Il lavoratore che ritiene illegittimo il licenziamento deve impugnarlo entro 60 giorni con comunicazione scritta al datore. Entro i successivi 180 giorni occorre depositare il ricorso in tribunale (o attivare la procedura di conciliazione, se prevista). Il licenziamento nullo (intimato durante il comporto senza giusta causa) comporta la reintegra o, a scelta del lavoratore, un’indennità sostitutiva.

    Casi pratici

    Tizio – licenziato durante la malattia senza giusta causa

    Tizio è malato da 40 giorni, il comporto è di 180 giorni. Il datore lo licenzia adducendo la malattia. Il licenziamento è nullo: Tizio ha 60 giorni per impugnarlo e può ottenere la reintegra o l’indennità sostitutiva.

    Caia – comporto esaurito dopo mesi di assenze

    Caia ha superato il tetto di comporto fissato dal CCNL. Il datore recede per giustificato motivo oggettivo: Caia riceve il preavviso (o la relativa indennità), il TFR e accede alla NASpI.

    Sempronio – licenziamento disciplinare durante la malattia

    Sempronio viene sorpreso a lavorare per un concorrente mentre è in malattia. Il datore intima il licenziamento per giusta causa: il divieto dell’art. 2110 non si applica a questo tipo di recesso. Sempronio non ha diritto al preavviso ma riceve il TFR.

    Domande frequenti

    Possono licenziarmi mentre sono in malattia?

    Di norma no, finché dura il periodo di comporto previsto dal tuo CCNL. Il licenziamento durante il comporto è nullo, salvo che si tratti di licenziamento per giusta causa.

    Cosa succede se supero il comporto?

    Il datore può recedere per giustificato motivo oggettivo: hai diritto a preavviso (o indennità sostitutiva), TFR integrale e accesso alla NASpI.

    Il licenziamento per giusta causa vale anche durante la malattia?

    Sì. Il divieto di licenziamento non si applica al recesso per giusta causa (es. furto, grave inadempimento): può essere comunicato anche mentre sei malato.

    Entro quando devo impugnare il licenziamento?

    Entro 60 giorni dalla comunicazione scritta del licenziamento, con lettera al datore. Entro i successivi 180 giorni occorre depositare il ricorso in tribunale o attivare la conciliazione.

    Ho diritto alla NASpI se vengo licenziato per superamento del comporto?

    Sì. Il licenziamento per superamento del comporto è un recesso per giustificato motivo oggettivo: dà accesso alla NASpI, ricorrendone i requisiti contributivi.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 177 bis TUIR: Operazioni straordinarie e attività professi

    Art. 177 bis TUIR: Operazioni straordinarie e attività professi

    Art. 177 Bis TUIR – Operazioni straordinarie e attivita’ professionali.

    In vigore dal 18/06/2025

    Modificato da: Decreto-legge del 17/06/2025 n. 84 Articolo 1

    “1. I conferimenti di un complesso unitario di attivita’ materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonche’ di passivita’, organizzato per l’esercizio dell’attivita’ artistica o professionale, in una societa’ per l’esercizio di attivita’ professionali regolamentate nel sistema ordinistico, di cui all’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze; il soggetto conferente assume, quale valore delle partecipazioni ricevute, la somma algebrica dei valori fiscalmente riconosciuti di attivita’ e passivita’ conferite e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine a quanto ricevuto, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti nelle scritture contabili e i valori fiscalmente riconosciuti.

    2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche:

    a) ai conferimenti in societa’ per l’esercizio di attivita’ professionali regolamentate nel sistema ordinistico diverse da quelle di cui al comma 1;

    b) agli apporti in associazioni o societa’ semplici di cui all’articolo 5, costituite per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;

    c) alle trasformazioni, fusioni e scissioni di societa’ tra professionisti di cui al comma 1 e alla lettera a), nonche’ alle medesime operazioni delle associazioni o societa’ semplici di cui alla lettera b) e tra le societa’ di cui al comma 1 e alla lettera a) e le associazioni o societa’ semplici di cui alla lettera b);

    d) al trasferimento per causa di morte o per atto gratuito di un complesso unitario di attivita’ materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonche’ di passivita’, organizzato per l’esercizio dell’attivita’ artistica o professionale svolta in forma individuale.

    3. I criteri di cui al comma 1 si applicano anche qualora, a seguito della cessazione, entro cinque anni dall’apertura della successione, dell’esercizio in forma associata di arti e professioni da parte degli eredi, la predetta attivita’ resti svolta da uno solo di essi.

    4. Al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel caso di passaggio, per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, da un periodo di imposta soggetto alla determinazione del reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 a un periodo di imposta soggetto alla determinazione del reddito d’impresa ai sensi degli articoli 56 e 83, i componenti positivi e negativi che hanno gia’ concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito di lavoro autonomo, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito d’impresa dei periodi di imposta successivi; corrispondenti criteri si applicano per l’ipotesi inversa di passaggio da un periodo di imposta soggetto alla determinazione del reddito d’impresa a un periodo d’imposta soggetto alla determinazione del reddito di lavoro autonomo. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 170, commi 3 e 4, anche in caso di fusioni e scissioni.

    4-bis. Ai fini dell’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non rilevano le operazioni straordinarie di cui al presente articolo e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute.(1)”

    ___________________

    (1) Comma aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. i), D.L. 17 giugno 2025, n. 84 ; tale disposizione si applica per la determinazione dei redditi prodotti a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 6, del citato D.L. n. 84/2025 .

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  • Art. 48 L. 392/1978 – Passaggio dal rito ordinario al rito speciale

    Art. 48 L. 392/1978 – Passaggio dal rito ordinario al rito speciale

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Il pretore o il conciliatore, quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda una delle controversie previste negli articoli 30 e 45, fissa con ordinanza l’udienza di cui all’articolo 420 del codice di procedura civile e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all’eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria.

    Qualora la causa non rientri nella rispettiva competenza per valore, il pretore o il conciliatore la rimette con ordinanza non impugnabile al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione.

  • Lavoratori caregiver: permessi e tutele della L. 104/1992

    Guida pratica · Lavoro · Categorie e settori particolari

    In sintesi

    La legge 104/1992 riconosce ai lavoratori che assistono un familiare con disabilità grave permessi retribuiti mensili, congedi straordinari biennali e agevolazioni sul turno e sui trasferimenti. Il D.Lgs. 105/2022 ha esteso il congedo di paternità e rafforzato la tutela del caregiver familiare.

    Riferimento normativo

    L. 104/1992; D.Lgs. 105/2022

    Tabella riepilogativa

    Principali strumenti del caregiver (L. 104/1992)
    Istituto Durata / misura Retribuzione
    Permessi mensili 3 giorni al mese (o in ore equivalenti) Retribuiti a carico INPS
    Congedo straordinario Fino a 2 anni nell’arco della vita lavorativa Indennità INPS pari all’ultima retribuzione
    Rifiuto trasferimento Diritto a restare nella sede abituale
    Scelta turni / part-time Priorità nella scelta, salvo esigenze organizzative
    Telelavoro / smart working Diritto di precedenza ex D.Lgs. 105/2022

    Chi ha diritto ai permessi

    Hanno diritto ai permessi mensili i lavoratori dipendenti (pubblici e privati) che assistono il coniuge, il convivente di fatto, un parente o affine entro il secondo grado con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 104/1992. In assenza di altri soggetti, il diritto si estende ai parenti entro il terzo grado. Il lavoratore deve presentare all’INPS apposita domanda di autorizzazione e consegnare copia al datore prima di fruire dei permessi.

    Il congedo straordinario biennale

    Il congedo straordinario consente di assentarsi dal lavoro per assistere un familiare con disabilità grave fino a due anni complessivi nell’arco della vita lavorativa, anche in modo frazionato. Durante il congedo il lavoratore percepisce un’indennità INPS commisurata all’ultima retribuzione; il periodo è coperto da contribuzione figurativa. L’art. 42 del D.Lgs. 151/2001 disciplina i criteri di priorità tra i soggetti aventi diritto (conviventi, coniuge, figli, genitori, altri parenti).

    Tutele anti-discriminazione e agevolazioni sul lavoro

    Il lavoratore caregiver non può essere trasferito senza consenso a una sede diversa da quella dove presta assistenza. Ha diritto di scegliere la sede più vicina al domicilio del disabile, ove disponibile. Il D.Lgs. 105/2022 riconosce inoltre priorità nell’accesso allo smart working per chi assiste un familiare disabile, rafforzando le tutele già previste per genitori e caregiver.

    Casi pratici

    Tizio – permessi mensili per il padre con handicap grave

    Tizio lavora a tempo pieno e assiste il padre con disabilità grave riconosciuta dalla commissione ASL. Presenta domanda INPS e autorizzazione al datore: ogni mese può fruire di 3 giorni di permesso retribuito, scalati se i giorni sono usati in ore. L’INPS rimborsa il costo al datore.

    Caia – congedo straordinario per la madre non autosufficiente

    Caia, unica convivente con la madre non autosufficiente, richiede il congedo straordinario per sei mesi. L’INPS eroga un’indennità pari all’ultima retribuzione; il periodo matura contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici. Alla ripresa, Caia ha diritto a rientrare nello stesso posto di lavoro.

    Sempronio – rifiuto del trasferimento

    L’azienda di Sempronio propone un trasferimento in un’altra città; Sempronio assiste la moglie con disabilità grave certificata. Può opporre il diritto di cui alla L. 104/1992 e restare nella sede attuale senza subire conseguenze disciplinari.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di permesso L. 104 spettano al mese?

    Tre giorni mensili retribuiti, fruibili anche in ore. Se il dipendente lavora part-time la misura si proporziona. Il lavoratore stesso disabile grave ha diritto a 3 giorni mensili autonomi, indipendentemente da eventuali permessi del caregiver.

    Il caregiver può cumulare permessi mensili e congedo straordinario?

    Sì: i permessi mensili e il congedo straordinario sono istituti distinti e possono essere usati in periodi diversi, nei limiti di ciascuno.

    Chi paga i permessi L. 104?

    L’INPS. Il datore anticipa la retribuzione e poi la recupera attraverso i conguagli contributivi mensili.

    Il caregiver può essere licenziato durante i permessi?

    I permessi non costituiscono protezione assoluta dal licenziamento, ma l’utilizzo della L. 104 non può mai essere la causa del licenziamento, pena la nullità del recesso per motivo discriminatorio.

    Cosa si intende per disabilità grave ai fini della L. 104?

    È la condizione riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. 104/1992 dalla commissione medico-legale dell’ASL: una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata, progressiva o ingravescente che riduce l’autonomia e rende necessaria un’assistenza continuativa.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 7 DPR 602/1973 – Versamento diretto mediante conti correnti postali

    Art. 7 DPR 602/1973 – Versamento diretto mediante conti correnti postali

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    Il versamento diretto puo’ essere effettuato in danaro sull’apposito conto corrente postale intestato al concessionario su stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per le poste e telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. In tal caso i certificati di allibramento e le ricevute relative ai versamenti debbono contenere le indicazioni previste dall’art. 6, secondo comma, per le distinte di versamento.

    (Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1990, dall’art. 3, comma 3 decreto-legge 15 settembre 1990 n. 261).

  • Art. 1260 Codice della Navigazione – Divieto di cumulo delle pene disciplinari

    Art. 1260 Codice della Navigazione – Divieto di cumulo delle pene disciplinari

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le pene disciplinari non possono essere applicate cumulativamente. In caso di concorso si applica solo la più grave.

  • Art. 60 D.Lgs. 151/2001 – Lavoro a tempo parziale e maternità

    Art. 60 D.Lgs. 151/2001 – Lavoro a tempo parziale e maternità

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. In caso di lavoro a tempo parziale, l’indennità di maternità è calcolata in proporzione alle ore di lavoro pattuite nel contratto individuale.

    2. Le disposizioni del presente testo unico si applicano a tutte le tipologie di lavoro a tempo parziale.

  • Art. 17 DPR 230/2000 – Assistenza sanitaria

    Art. 17 DPR 230/2000 – Assistenza sanitaria

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. I detenuti e gli internati usufruiscono dell'assistenza sanitaria secondo le disposizioni della vigente normativa.

    2. Le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento ed organizzazione dei servizi sanitari in ambito penitenziario, nonché di controllo sul funzionamento dei servizi medesimi, sono esercitate secondo le competenze e con le modalità indicate dalla vigente normativa.

    3. L'assistenza sanitaria viene prestata all'interno degli istituti penitenziari, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 11 della legge.

    4. Sulla base delle indicazioni desunte dalla rilevazione e dall'analisi delle esigenze sanitarie della popolazione penitenziaria, sono organizzati, con opportune dislocazioni nel territorio nazionale, reparti clinici e chirurgici.

    5. In ogni caso in cui le prestazioni di carattere psichiatrico non siano assicurate a mezzo dell'opera di specialisti in psichiatria di ruolo, la direzione dell'istituto si avvale di specialisti ai sensi del quarto comma dell'articolo 80 della legge.

    6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 OTTOBRE 2018, N. 123 .

    7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 OTTOBRE 2018, N. 123 .

    8. Quando deve provvedersi con estrema urgenza al trasferimento di un detenuto o di un internato in luogo esterno di cura e non sia possibile ottenere con immediatezza la decisione della competente autorità giudiziaria, il direttore provvede direttamente al trasferimento, dandone contemporanea comunicazione alla predetta autorità: dà inoltre notizia del trasferimento al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al provveditore regionale.

    9. In ogni istituto devono essere svolte con continuità attività di medicina preventiva che rilevino, segnalino ed intervengano in merito alle situazioni che possono favorire lo sviluppo di forme patologiche, comprese quelle collegabili alle prolungate situazioni di inerzia e di riduzione del movimento e dell'attività fisica.

  • Art. 345 Codice della Navigazione – Facoltà di risoluzione del contratto da parte dell’armatore

    Art. 345 Codice della Navigazione – Facoltà di risoluzione del contratto da parte dell’armatore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'armatore ha facoltà, in qualsiasi tempo e luogo, di risolvere il contratto di arruolamento, salvi i diritti spettanti all'arruolato. 44 ————— AGGIORNAMENTO La Corte Costituzionale con sentenza 17-31 gennaio 1991, n. 41 (in G.U. 1a s.s. 6/2/1991, n. 6) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

  • Art. 371 Codice della Navigazione – Esercizio dei diritti spettanti agli eredi e agli altri aventi diritto in caso di perdita presunta della nave

    Art. 371 Codice della Navigazione – Esercizio dei diritti spettanti agli eredi e agli altri aventi diritto in caso di perdita presunta della nave

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I diritti spettanti agli eredi presunti dell'arruolato e agli altri aventi diritto nel caso in cui la nave, per mancanza di notizie, sia considerata perita possono essere fatti valere soltanto dopo la cancellazione della nave dal registro d'iscrizione.

  • Art. 20 D.Lgs. 81/2015 – Divieti contratto a termine

    Art. 20 D.Lgs. 81/2015 – Divieti contratto a termine

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. L’apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:

    a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

    b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi, a norma degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti ovvero sia concluso ai sensi dell’articolo 23, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;

    c) presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;

    d) da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.