Autore: Andrea Marton

  • Art. 3 L. 392/1978 – Rinnovazione tacita del contratto

    Art. 3 L. 392/1978 – Rinnovazione tacita del contratto

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Il contratto si rinnova per un periodo di quattro anni se nessuna delle parti comunica all’altra, almeno sei mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata, che non intende rinnovarlo.

    La stessa disciplina si applica ad ogni altra successiva scadenza.

  • Art. 19 D.Lgs. 151/2001 – Interruzione della gravidanza

    Art. 19 D.Lgs. 151/2001 – Interruzione della gravidanza

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. L’interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza, intervenuta dopo il 180° giorno dall’inizio della gestazione, nonché il decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, non comportano la perdita del diritto alla fruizione del congedo di maternità.

  • Art. 32 L. 392/1978 – Aggiornamento canone uso non abitativo

    Art. 32 L. 392/1978 – Aggiornamento canone uso non abitativo

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira.

    Le variazioni in aumento del canone, per i contratti stipulati per durata non superiore a quella di cui all’articolo 27, non possono essere superiori al 75 per cento di quelle, accertate dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

    Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di locazione stagionale ed a quelli in corso al momento dell’entrata in vigore del limite di aggiornamento di cui al secondo comma del presente articolo.

  • Art. 183 TUIR: Fallimento e liquidazione coatta

    Art. 183 TUIR: Fallimento e liquidazione coatta

    Art. 183 TUIR – Fallimento e liquidazione coatta (N.D.R.: ex art. 125. Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l’art. 12, comma 8, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.)

    In vigore dal 02/12/2005

    Modificato da: Decreto legislativo del 18/11/2005 n. 247 Articolo 12

    “1. Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l’inizio dell’esercizio e la dichiarazione di fallimento o il provvedimento che ordina la liquidazione e’ determinato in base al bilancio redatto dal curatore o dal commissario liquidatore. Per le imprese individuali e per le societa’ in nome collettivo e in accomandita semplice il detto reddito concorre a formare il reddito complessivo dell’imprenditore, dei familiari partecipanti all’impresa o dei soci relativo al periodo di imposta in corso alla data della dichiarazione di fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione. 2. Il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l’inizio e la chiusura del procedimento concorsuale, quale che sia la durata di questo ed anche se vi e’ stato esercizio provvisorio, e’ costituito dalla differenza tra il residuo attivo e il patrimonio netto dell’impresa o della societa’ all’inizio del procedimento, determinato in base ai valori fiscalmente riconosciuti. Il patrimonio netto dell’impresa o della societa’ all’inizio del procedimento concorsuale e’ determinato mediante il confronto secondo i valori riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, tra le attivita’ e le passivita’ risultanti dal bilancio di cui al comma 1, redatto e allegato alla dichiarazione iniziale del curatore o dal commissario liquidatore. Il patrimonio netto e’ considerato nullo se l’ammontare delle passivita’ e’ pari o superiore a quello delle attivita’.
    3. Per le imprese individuali e per le societa’ in nome collettivo e in accomandita semplice la differenza di cui al comma 2 e’ diminuita dei corrispettivi delle cessioni di beni personali dell’imprenditore o dei soci compresi nel fallimento o nella liquidazione ed e’ aumentata dei debiti personali dell’imprenditore o dei soci pagati dal curatore o dal commissario liquidatore. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche il reddito che ne risulta, al netto dell’imposta locale sui redditi, e’ imputato all’imprenditore, ai familiari partecipanti all’impresa o ai soci nel periodo di imposta in cui si e’ chiuso il procedimento; se questo si chiude in perdita si applicano le disposizioni dell’articolo 8. Per i redditi relativi ai beni e diritti non compresi nel fallimento o nella liquidazione a norma dell’articolo 46 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, restano fermi, in ciascun periodo di imposta, gli obblighi tributari dell’imprenditore o dei soci.
    4. L’imposta locale sui redditi afferente il reddito di impresa relativo al periodo di durata del procedimento e’ commisurata alla differenza di cui ai commi 2 e 3 ed e’ prelevata sulla stessa. Per i redditi di ciascuno degli immobili di cui all’articolo 90, comma 1, e di quelli personali dell’imprenditore o dei soci compresi nel fallimento o nella liquidazione l’imposta e’ dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed e’ prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita.”

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

  • Art. 54 DPR 495/1992 – Obblighi del titolare dell’autorizzazione

    Art. 54 DPR 495/1992 – Obblighi del titolare dell’autorizzazione

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di: a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno; b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento; c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente ai sensi dell'articolo 405, comma 1, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze; d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.

    2. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, nei casi previsti dall'articolo 51, comma 9, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

  • Art. 182 Codice Civile: Amministrazione affidata ad uno solo dei

    Art. 182 Codice Civile: Amministrazione affidata ad uno solo dei

    Art. 182 c.c. Amministrazione affidata ad uno solo dei

    In vigore

    coniugi In caso di lontananza o di altro impedimento di uno dei coniugi l’altro, in mancanza di procura del primo risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, può compiere, previa autorizzazione del giudice e con le cautele eventualmente da questo stabilite, gli atti necessari per i quali è richiesto, a norma dell’articolo 180, il consenso di entrambi i coniugi. Nel caso di gestione comune di azienda, uno dei coniugi può essere delegato dall’altro al compimento di tutti gli atti necessari all’attività dell’impresa.

  • Tredicesima: come si calcola e quando arriva

    Guida pratica · Lavoro · Busta paga e retribuzione

    In sintesi

    La tredicesima mensilità è una mensilità aggiuntiva erogata di norma entro dicembre, pari a una mensilità di retribuzione maturata per dodicesimi in ragione del servizio prestato nell’anno. Spetta a tutti i lavoratori dipendenti in forza della contrattazione collettiva e dell’uso consolidato; in caso di lavoro part-year è proporzionata ai mesi lavorati.

    Riferimento normativo

    Contrattazione collettiva (CCNL); uso consolidato

    Tabella riepilogativa

    Regole di maturazione della tredicesima
    Aspetto Regola
    Base di maturazione Una mensilità di retribuzione per ogni anno intero; per anni parziali si calcolano i dodicesimi effettivi
    Periodo di riferimento Di norma 1 gennaio – 31 dicembre (l’anno contrattuale può variare per CCNL)
    Erogazione Di norma entro dicembre, spesso contestuale alla busta paga di dicembre; la data esatta dipende dal CCNL
    Imponibile IRPEF Sì, concorre al reddito ordinario dell’anno
    Imponibile previdenziale Sì, confluisce nella retribuzione imponibile utile anche ai fini TFR
    Assenze che riducono la maturazione Dipende dal CCNL: malattia, maternità obbligatoria di norma non sospendono la maturazione; aspettativa non retribuita sì

    Cos'è la tredicesima e su quale base normativa si fonda

    La tredicesima non ha una disciplina in un unico testo di legge: è il risultato di accordi interconfederali storici degli anni ’40-’50 recepiti da tutti i CCNL e ormai consolidati come uso normativo. Consiste in una mensilità aggiuntiva di retribuzione, distinta dalle normali dodici mensilità, che matura nel corso dell’anno e viene corrisposta di norma a dicembre.

    Come si calcola: il metodo dei dodicesimi

    La tredicesima matura per dodicesimi in funzione dei mesi di servizio prestati nell’anno. Chi lavora l’intero anno percepisce l’intera mensilità; chi inizia o cessa il rapporto nel corso dell’anno riceve i dodicesimi corrispondenti ai mesi (o frazioni superiori a 15 giorni, secondo la maggioranza dei CCNL). L’importo è calcolato sulla retribuzione contrattuale mensile lorda del momento dell’erogazione: minimo tabellare, scatti di anzianità, superminimo e altre voci continuative previste dal CCNL.

    Part-time, malattia e maternità: come incidono

    Per il lavoratore part-time la tredicesima è proporzionata all’orario ridotto. I periodi di malattia e di maternità obbligatoria non sospendono di norma la maturazione, perché il rapporto è comunque in essere. L’aspettativa non retribuita e altri periodi di sospensione del rapporto riducono invece i dodicesimi maturati, secondo le indicazioni del CCNL applicato.

    Casi pratici

    Tizio – anno intero con stipendio costante

    Tizio ha un contratto full-time con retribuzione mensile lorda di 2.200 €. A dicembre percepisce la tredicesima pari a 2.200 €, su cui si applica l’IRPEF ordinaria insieme al resto della busta paga di dicembre.

    Caia – assunta ad aprile

    Caia è assunta il 3 aprile. Matura 9 mesi (aprile-dicembre). La sua tredicesima sarà 9/12 della mensilità lorda: con uno stipendio di 1.800 €, riceve 1.800 × 9/12 = 1.350 €.

    Sempronio – part-time al 60%

    Sempronio lavora part-time al 60% per l’intero anno. Il suo minimo tabellare part-time è 1.320 € (60% di 2.200 €). La tredicesima sarà 1.320 €, ovvero 60% di quella che percepirebbe a full-time.

    Domande frequenti

    La tredicesima è obbligatoria per tutti i lavoratori dipendenti?

    Sì, per i lavoratori subordinati del settore privato è prevista da tutti i CCNL e dall’uso consolidato. Anche i lavoratori domestici e i lavoratori stagionali maturano la tredicesima proporzionalmente.

    Quando viene pagata la tredicesima?

    Di norma viene erogata con la busta paga di dicembre, entro le festività natalizie. La data esatta è stabilita dal CCNL applicato.

    La tredicesima è tassata?

    Sì. La tredicesima concorre al reddito da lavoro dipendente ed è soggetta all’IRPEF ordinaria per scaglioni, unitamente alle altre somme percepite nel mese di erogazione.

    Entra nel calcolo del TFR?

    Sì. Salvo diversa previsione del CCNL, la tredicesima rientra nella retribuzione utile ai fini del TFR e quindi aumenta la quota annua accantonata.

    Cosa succede se il rapporto cessa a novembre?

    Il lavoratore riceve i dodicesimi maturati (11/12 se il mese di novembre è intero o la frazione prevista dal CCNL) come voce di liquidazione nel saldo finale.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 200 Codice Civile: Locazioni

    Art. 200 Codice Civile: Locazioni

    Art. 200 c.c. [Locazioni] (1)

    Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151

    [Abrogato]

  • Art. 12 L. 898/1970 – Riconoscimento figlio nato fuori matrimonio

    Art. 12 L. 898/1970 – Riconoscimento figlio nato fuori matrimonio

    L. 1 dicembre 1970, n. 898 – Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (divorzio)

    1. Le disposizioni del codice civile in tema di riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio si applicano, per quanto di ragione, anche nel caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

  • Art. 281 Codice della Navigazione – Esecuzione della pubblicità dell’atto di costituzione

    Art. 281 Codice della Navigazione – Esecuzione della pubblicità dell’atto di costituzione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'ufficio, al quale è richiesta la pubblicità della costituzione della società di armamento, provvede alla esecuzione delle formalità indicate nell'articolo 256.

  • Art. 52 D.Lgs. 81/2015 – Superamento del contratto a progetto

    Art. 52 D.Lgs. 81/2015 – Superamento del contratto a progetto

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, con salvezza delle collaborazioni coordinate e continuative nella forma del lavoro a progetto o con programma di lavoro o fase di esso stipulate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che restano in vigore fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2015.

    2. Sono fatte salve le specifiche discipline delle collaborazioni coordinate e continuative comunque denominate previste in accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

  • Art. 354 Codice della Navigazione – Indennità nel caso di perdita presunta

    Art. 354 Codice della Navigazione – Indennità nel caso di perdita presunta

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se il contratto di arruolamento è considerato risolto ai sensi dell'articolo 344, è dovuta: 1) nel caso di retribuzione a tempo, un'indennità pari alla metà della retribuzione per la presumibile durata residua del viaggio dal giorno successivo a quello cui risalgono le ultime notizie, e in ogni caso a non meno di due mensilità; 2) nel caso di retribuzione a viaggio, un'indennità pari alla differenza fra la parte di retribuzione maturata alla data di risoluzione del contratto e la metà dell'intera retribuzione, se la nave si presume perita nell'andata, e l'intera retribuzione, se la nave si presume perita nel ritorno. L'indennità è attribuita alle persone che hanno diritto alle prestazioni in caso di morte dell'assicurato, in base alle disposizioni sulle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro. In mancanza di aventi diritto ai sensi del comma precedente, l'indennità è devoluta alla cassa nazionale per la previdenza marinara.