Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 159 TUIR: Obblighi contabili – Testo aggiornato

    Art. 159 TUIR: Obblighi contabili – Testo aggiornato

    Art. 159 TUIR – Obblighi contabili

    In vigore dal 31/12/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2024 n. 192 Articolo 19

    1. Il reddito derivante dal contemporaneo svolgimento di attività imprenditoriali diverse da quelle indicate nell’articolo 155 non è ricompreso nell’imponibile determinato ai sensi dell’articolo 156 e deve essere determinato secondo le disposizioni contenute nella sezione I del capo II.

    2. Agli effetti del comma 1 le spese e gli altri componenti negativi assumono rilievo se e nella misura in cui si riferiscano ad attività o beni da cui derivano ricavi ed altri proventi diversi da quelli ricompresi nella determinazione dell’imponibile, secondo i criteri di cui all’articolo 156; a tal fine è tenuta una contabilità separata secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all’articolo 161.

    2-bis. Agli effetti dell’articolo 155, comma 3, il medesimo obbligo di tenuta della contabilità separata di cui al comma 2 è previsto anche al fine di garantire il rispetto del limite di ammissibilità delle attività accessorie rispetto alle attività principali.

    3. Le spese e gli altri componenti negativi che si riferiscono indistintamente a componenti positivi di reddito ricompresi e non ricompresi nell’imponibile determinato ai sensi dell’articolo 156 sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare complessivo dei ricavi ed altri proventi non ricompresi nell’imponibile determinato ai sensi dell’articolo 156 e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi .

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  • Art. 9 Reg. (UE) 2022/2065 – Ordini di contrastare i contenuti illegali

    Art. 9 Reg. (UE) 2022/2065 – Ordini di contrastare i contenuti illegali

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. Appena ricevuto l'ordine di contrastare uno o più specifici contenuti illegali, emesso dalle autorità giudiziarie o amministrative nazionali competenti, sulla base del diritto dell'Unione o del diritto nazionale applicabili in conformità con il diritto dell'Unione, i prestatori di servizi intermediari informano senza indebito ritardo l'autorità che ha emesso l'ordine, o qualsiasi altra autorità specificata nell'ordine, del seguito dato all'ordine, specificando se e quando è stato dato seguito all'ordine.

    2. Gli Stati membri provvedono affinché l'ordine di cui al paragrafo 1 trasmesso al prestatore soddisfi almeno le condizioni seguenti:

    a) l'ordine contiene gli elementi seguenti: i) un riferimento alla base giuridica dell'ordine a norma del diritto dell'Unione o nazionale; ii) la motivazione per cui le informazioni costituiscono contenuti illegali, mediante un riferimento a una o più disposizioni specifiche del diritto dell'Unione o del diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione; iii) informazioni per identificare l'autorità emittente; iv) informazioni chiare che consentano al prestatore di servizi intermediari di individuare e localizzare i contenuti illegali in questione, quali uno o più URL esatti e, se necessario, informazioni supplementari; v) informazioni sui meccanismi di ricorso a disposizione del prestatore di servizi intermediari e del destinatario del servizio che ha fornito i contenuti; vi) se del caso, informazioni in merito a quale autorità debba ricevere le informazioni relative al seguito dato agli ordini; i) un riferimento alla base giuridica dell'ordine a norma del diritto dell'Unione o nazionale; ii) la motivazione per cui le informazioni costituiscono contenuti illegali, mediante un riferimento a una o più disposizioni specifiche del diritto dell'Unione o del diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione; iii) informazioni per identificare l'autorità emittente; iv) informazioni chiare che consentano al prestatore di servizi intermediari di individuare e localizzare i contenuti illegali in questione, quali uno o più URL esatti e, se necessario, informazioni supplementari; v) informazioni sui meccanismi di ricorso a disposizione del prestatore di servizi intermediari e del destinatario del servizio che ha fornito i contenuti; vi) se del caso, informazioni in merito a quale autorità debba ricevere le informazioni relative al seguito dato agli ordini;

    i) un riferimento alla base giuridica dell'ordine a norma del diritto dell'Unione o nazionale;

    ii) la motivazione per cui le informazioni costituiscono contenuti illegali, mediante un riferimento a una o più disposizioni specifiche del diritto dell'Unione o del diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione;

    iii) informazioni per identificare l'autorità emittente;

    iv) informazioni chiare che consentano al prestatore di servizi intermediari di individuare e localizzare i contenuti illegali in questione, quali uno o più URL esatti e, se necessario, informazioni supplementari;

    v) informazioni sui meccanismi di ricorso a disposizione del prestatore di servizi intermediari e del destinatario del servizio che ha fornito i contenuti;

    vi) se del caso, informazioni in merito a quale autorità debba ricevere le informazioni relative al seguito dato agli ordini;

    b) l'ambito di applicazione territoriale dell'ordine, in base alle norme del diritto dell'Unione e nazionale applicabili, compresa la Carta, e, se del caso, ai principi generali del diritto internazionale, si limita a quanto strettamente necessario per conseguire il suo obiettivo;

    c) l'ordine è trasmesso in una delle lingue dichiarate dal prestatore dei servizi intermediari a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, o in un'altra lingua ufficiale degli Stati membri, concordata tra l'autorità che emette l'ordine e tale prestatore, ed è inviato al punto di contatto elettronico da questo designato, conformemente all'articolo 11; se non è redatto nella lingua dichiarata dal prestatore dei servizi intermediari o in un'altra lingua concordata bilateralmente, l'ordine può essere trasmesso nella lingua dell'autorità che lo emette, purché sia accompagnato almeno dalla traduzione in detta lingua dichiarata o bilateralmente concordata degli elementi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo.

    3. L'autorità che emette l'ordine o, se del caso, l'autorità in esso specificata lo trasmette, insieme alle informazioni ricevute dal prestatore di servizi intermediari concernenti il seguito dato a tale ordine, al coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro dell'autorità che emette l'ordine.

    4. Dopo aver ricevuto l'ordine dall'autorità giudiziaria o amministrativa, il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro interessato trasmette senza indebito ritardo una copia dell'ordine di cui al paragrafo 1 del presente articolo a tutti gli altri coordinatori dei servizi digitali tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 85.

    5. Al più tardi al momento in cui è dato seguito all'ordine o, se del caso, nel momento indicato nell'ordine dall'autorità che lo ha emesso, i prestatori di servizi intermediari informano il destinatario del servizio in questione in merito al ricevimento dell'ordine e al seguito dato allo stesso. Le informazioni fornite al destinatario del servizio comprendono la motivazione, le possibilità di ricorso esistenti e la descrizione dell'ambito di applicazione territoriale dell'ordine, conformemente al paragrafo 2.

    6. Le condizioni e le prescrizioni di cui al presente articolo non pregiudicano il diritto civile e il diritto processuale penale nazionale.

  • Art. 82 D.Lgs. 151/2001 – Oneri maternità lavoratrici autonome

    Art. 82 D.Lgs. 151/2001 – Oneri maternità lavoratrici autonome

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Gli oneri derivanti dal trattamento economico di maternità delle lavoratrici autonome di cui al capo XI fanno carico alle rispettive gestioni previdenziali.

  • Art. 192 Codice Civile: Rimborsi e restituzioni

    Art. 192 Codice Civile: Rimborsi e restituzioni

    Art. 192 c.c. Rimborsi e restituzioni

    In vigore

    Ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall’adempimento delle obbligazioni previste dall’articolo 186. È tenuto altresì a rimborsare il valore dei beni di cui all’articolo 189, a meno che, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione da lui compiuto, dimostri che l’atto stesso sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessità della famiglia. Ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune. I rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello scioglimento della comunione; tuttavia il giudice può autorizzarli in un momento anteriore se l’interesse della famiglia lo esige o lo consente. Il coniuge che risulta creditore può chiedere di prelevare beni comuni sino a concorrenza del proprio credito. In caso di dissenso si applica il quarto comma. I prelievi si effettuano sul denaro, quindi sui mobili e infine sugli immobili.

  • Art. 393 Codice della Navigazione – Responsabilità per le operazioni commerciali

    Art. 393 Codice della Navigazione – Responsabilità per le operazioni commerciali

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante deve seguire, nei limiti stabiliti dal contratto di noleggio, le istruzioni del noleggiatore sull'impiego commerciale della nave e rilasciare le polizze di carico alle condizioni da lui indicate. Il noleggiante non è responsabile verso il noleggiatore per le obbligazioni assunte dal comandante in dipendenza delle predette operazioni, e per le colpe commerciali del comandante e degli altri componenti dell'equipaggio in dipendenza delle operazioni medesime.

  • Art. 363 Codice della Navigazione – Obbligo del rimpatrio dell’arruolato

    Art. 363 Codice della Navigazione – Obbligo del rimpatrio dell’arruolato

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando il contratto cessa o si risolve in luogo diverso dal porto di arruolamento, l'armatore è tenuto a provvedere al rimpatrio dell'arruolato. Se la risoluzione del contratto è avvenuta per colpa dell'arruolato, ovvero per malattia o lesioni, nei casi previsti nel secondo comma dell'articolo 336, l'armatore ha diritto ad essere rimborsato dall'arruolato delle spese sostenute per il suo rimpatrio. Qualora l'armatore non provveda, il rimpatrio è eseguito a cura dell'autorità marittima o consolare. L'autorità marittima emette ingiunzione a carico dell'armatore per il rimborso delle spese sostenute dallo Stato.

  • Art. 14 Reg. (UE) 2024/1689 – Sorveglianza umana

    Art. 14 Reg. (UE) 2024/1689 – Sorveglianza umana

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. I sistemi di IA ad alto rischio sono progettati e sviluppati, anche con strumenti di interfaccia uomo-macchina adeguati, in modo tale da poter essere efficacemente supervisionati da persone fisiche durante il periodo in cui sono in uso.

    2. La sorveglianza umana mira a prevenire o ridurre al minimo i rischi per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali che possono emergere quando un sistema di IA ad alto rischio è utilizzato conformemente alla sua finalità prevista o in condizioni di uso improprio ragionevolmente prevedibile, in particolare qualora tali rischi persistano nonostante l'applicazione di altri requisiti di cui alla presente sezione.

    3. Le misure di sorveglianza sono commisurate ai rischi, al livello di autonomia e al contesto di utilizzo del sistema di IA ad alto rischio e sono garantite mediante almeno uno dei tipi di misure seguenti:

    a) misure individuate e integrate nel sistema di IA ad alto rischio dal fornitore prima della sua immissione sul mercato o messa in servizio, ove tecnicamente possibile;

    b) misure individuate dal fornitore prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio del sistema di IA ad alto rischio, adatte ad essere attuate dal deployer.

    4. Ai fini dell'attuazione dei paragrafi 1, 2 e 3, il sistema di IA ad alto rischio è fornito al deployer in modo tale che le persone fisiche alle quali è affidata la sorveglianza umana abbiano la possibilità, ove opportuno e proporzionato, di:

    a) comprendere correttamente le capacità e i limiti pertinenti del sistema di IA ad alto rischio ed essere in grado di monitorarne debitamente il funzionamento, anche al fine di individuare e affrontare anomalie, disfunzioni e prestazioni inattese;

    b) restare consapevole della possibile tendenza a fare automaticamente affidamento o a fare eccessivo affidamento sull'output prodotto da un sistema di IA ad alto rischio («distorsione dell'automazione»), in particolare in relazione ai sistemi di IA ad alto rischio utilizzati per fornire informazioni o raccomandazioni per le decisioni che devono essere prese da persone fisiche;

    c) interpretare correttamente l'output del sistema di IA ad alto rischio, tenendo conto ad esempio degli strumenti e dei metodi di interpretazione disponibili;

    d) decidere, in qualsiasi situazione particolare, di non usare il sistema di IA ad alto rischio o altrimenti di ignorare, annullare o ribaltare l'output del sistema di IA ad alto rischio;

    e) intervenire sul funzionamento del sistema di IA ad alto rischio o interrompere il sistema mediante un pulsante di «arresto» o una procedura analoga che consenta al sistema di arrestarsi in condizioni di sicurezza.

    5. In aggiunta, per i sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III, punto 1, lettera a), le misure di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono tali da garantire che il deployer non compia azioni o adotti decisioni sulla base dell'identificazione risultante dal sistema, a meno che tale identificazione non sia stata verificata e confermata separatamente da almeno due persone fisiche dotate della necessaria competenza, formazione e autorità. Il requisito di una verifica separata da parte di almeno due persone fisiche non si applica ai sistemi di IA ad alto rischio utilizzati a fini di contrasto, migrazione, controllo delle frontiere o asilo, qualora il diritto dell'Unione o nazionale ritenga sproporzionata l'applicazione di tale requisito.

  • Art. 65 L. 392/1978 – Contratti abitativi in corso non a proroga

    Art. 65 L. 392/1978 – Contratti abitativi in corso non a proroga

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Le disposizioni degli articoli 1 e 3 si applicano anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e non soggetti a proroga, detraendosi, per la determinazione della durata prevista all’articolo 1, il tempo gia’ trascorso dall’inizio della locazione o, in caso di intervenuto rinnovo contrattuale, dalla data di esso.

    La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai contratti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, e’ in corso procedimento per convalida di licenza o di sfratto per finita locazione.

    Il canone di cui agli articoli 12 e 24 si applica ai contratti di cui al presente articolo a partire dall’inizio del secondo anno a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, ed il canone e’ adeguato in relazione all’eventuale mutamento degli elementi di cui agli articoli 13 e 15.

    Fino alla data suddetta il canone di locazione corrisposto dal conduttore, calcolato al netto degli oneri accessori, puo’ essere aumentato su richiesta del locatore a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge nella misura del 50 per cento della differenza risultante fra il canone definito ai sensi dell’articolo 12 ed il canone attualmente corrisposto.

    Se il canone attualmente corrisposto e’ superiore a quello definito ai sensi dell’articolo 12 si applicano le disposizioni dello stesso articolo 12 e quelle dell’articolo 24 a partire dal primo giorno del quarto mese successivo all’entrata in vigore della presente legge.

    Ai contratti di locazione di cui all’articolo 26, comma primo, lettera d) e comma secondo, non soggetti a proroga, si applicano le disposizioni di cui ai commi primo e secondo del presente articolo. Fino alla scadenza di cui al primo comma il canone puo’ essere modificato, su richiesta del locatore, soltanto mediante aggiornamento annuale, in base al 75 per cento della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente.

  • Art. 17 L. 354/1975 – Partecipazione della comunità esterna all’azione rieducativa

    Art. 17 L. 354/1975 – Partecipazione della comunità esterna all’azione rieducativa

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all’azione rieducativa.
    Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l’autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore, tutti coloro che avendo concreto interesse per l’opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera.
    Le persone indicate nel comma precedente operano sotto il controllo del direttore.

  • Art. 387 Codice della Navigazione – Obblighi del noleggiatore

    Art. 387 Codice della Navigazione – Obblighi del noleggiatore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nel noleggio a tempo sono a carico del noleggiatore la provvista di combustibile, acqua e lubrificanti necessari per il funzionamento dell'apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, nonché le spese inerenti all'impiego commerciale della nave, comprese quelle di ancoraggio, di canale e simili.

  • Offerta di conciliazione dopo il licenziamento: come funziona

    Guida pratica · Lavoro · Licenziamento

    In sintesi

    Entro 60 giorni dal licenziamento il datore di lavoro può offrire al lavoratore una somma esentasse e senza contributi per chiudere la controversia. Il lavoratore può accettare o rifiutare liberamente. Se accetta, il rapporto si risolve definitivamente e l’importo non è tassato né soggetto a contribuzione previdenziale.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 23/2015, art. 6

    Tabella riepilogativa

    Offerta di conciliazione ex art. 6 D.Lgs. 23/2015
    Elemento Regola
    Chi può offrire Il datore di lavoro (impresa di qualsiasi dimensione)
    Chi può ricevere Lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 7/3/2015
    Termine per l’offerta Entro 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento
    Importo minimo di legge Stabilito per legge in una mensilità per anno di servizio (min. 2, max. 18)
    Regime fiscale e contributivo Esente da IRPEF, non soggetto a contribuzione previdenziale
    Sede Commissione di conciliazione presso l’ITL o sede sindacale certificata

    Come funziona l'offerta

    Dopo aver comunicato il licenziamento, il datore può convocare il lavoratore dinnanzi alla Commissione di conciliazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro o in sede sindacale e offrire una somma a titolo di conciliazione. L’importo minimo legale è di una mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio, con un minimo di due e un massimo di diciotto mensilità. Il datore è però libero di offrire di più.

    La scelta del lavoratore e le conseguenze

    Il lavoratore non è obbligato ad accettare. Se accetta, firma la quietanza e il rapporto si risolve definitivamente: non potrà più impugnare il licenziamento. Se rifiuta, conserva tutti i diritti all’impugnazione ordinaria. L’accettazione non comporta decadenza dal diritto alla NASpI, che rimane garantita.

    Il vantaggio fiscale per il lavoratore

    L’elemento più significativo dell’istituto è che la somma accettata è completamente esente da IRPEF e non è soggetta a contribuzione previdenziale, a differenza delle comuni indennità risarcitorie. Questo la rende concretamente più vantaggiosa rispetto a un risarcimento di pari importo lordo ottenuto in via giudiziale, che sarebbe tassato con tassazione separata.

    Casi pratici

    Tizio – accetta l'offerta dopo 3 anni di servizio

    Tizio ha 3 anni di anzianità e viene licenziato. Il datore offre 3 mensilità esenti da tasse. Tizio considera i tempi e i costi di un giudizio e accetta: riceve l’importo netto, conserva il diritto alla NASpI e chiude ogni controversia.

    Caia – rifiuta e avvia il ricorso giudiziario

    Caia ritiene il licenziamento discriminatorio e l’offerta insufficiente. Rifiuta la conciliazione e impugna entro 60 giorni, chiedendo la reintegra. Il rifiuto non la penalizza in alcun modo nel giudizio successivo.

    Sempronio – datore offre più del minimo legale

    Sempronio ha 10 anni di anzianità. Il datore, per evitare il rischio di causa, offre 14 mensilità (superiori alle 10 di legge). Sempronio valuta che, dopo imposte, otterrebbe meno da un eventuale giudizio incerto e accetta.

    Domande frequenti

    Entro quando deve essere fatta l'offerta di conciliazione?

    Entro 60 giorni dalla comunicazione scritta del licenziamento al lavoratore.

    L'offerta di conciliazione è tassata?

    No. La somma percepita in sede di conciliazione ex art. 6 D.Lgs. 23/2015 è esente da IRPEF e non è soggetta a contribuzione previdenziale.

    Se accetto l'offerta posso ancora richiedere la NASpI?

    Sì. L’accettazione dell’offerta di conciliazione non pregiudica il diritto alla NASpI, che spetta se sussistono i requisiti contributivi.

    Cosa succede se rifiuto l'offerta?

    Conservo il diritto di impugnare il licenziamento nelle forme ordinarie. Il rifiuto non può essere utilizzato contro il lavoratore nel giudizio.

    L'offerta si applica anche ai lavoratori assunti prima del 2015?

    L’art. 6 D.Lgs. 23/2015 è riservato ai lavoratori assunti dal 7 marzo 2015. Per i lavoratori precedenti i datori possono comunque raggiungere accordi conciliativi, ma non con le stesse agevolazioni fiscali automatiche.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 404 Codice della Navigazione – Ritardo della partenza

    Art. 404 Codice della Navigazione – Ritardo della partenza

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se la partenza è ritardata, il passeggero ha diritto, durante il periodo del ritardo, all'alloggio e al vitto, quando questo sia stato compreso nel prezzo di passaggio. Se trattasi di viaggi di durata inferiore alle ventiquattro ore, dopo dodici ore di ritardo il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto. Se trattasi di viaggi superiori alle ventiquattro ore, il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto dopo ventiquattro ore di ritardo nei viaggi tra porti del Mediterraneo o dopo quarantotto ore nei viaggi che abbiano inizio o termine fuori d'Europa o dei paesi bagnati dal Mediterraneo. Se non si avvale di tale facoltà, il passeggero, dallo scadere dei termini suindicati, non ha diritto a ricevere l'alloggio e il vitto a spese del vettore. Se il ritardo nella partenza è dovuto a causa imputabile al vettore il passeggero ha inoltre diritto al risarcimento dei danni.