Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 2464 Codice Civile: Conferimenti

    Articolo 2464 Codice Civile: Conferimenti

    Art. 2464 c.c. – Conferimenti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale.

    Possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica.

    Se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.

    Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato all’organo amministrativo nominato nell’atto costitutivo almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l’intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. I mezzi di pagamento sono indicati nell’atto . Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro.

    Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

    Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l’intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d’opera o di servizi a favore della società. In tal caso, se l’atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

    Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni.

  • Articolo 2465 Codice Civile: Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti

    Articolo 2465 Codice Civile: Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti

    Art. 2465 c.c. – Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell’apposito registro albo. La relazione, che deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l’indicazione dei criteri di valutazione adottati e l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale soprapprezzo, deve essere allegata all’atto costitutivo.

    La disposizione del precedente comma si applica in caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese. In tal caso l’acquisto, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, deve essere autorizzato con decisione dei soci a norma dell’articolo 2479.

    Nei casi previsti dai precedenti commi si applicano il secondo comma dell’articolo 2343 ed il quarto e quinto comma dell’articolo 2343-bis.

  • Articolo 2466 Codice Civile: Mancata esecuzione dei conferimenti

    Articolo 2466 Codice Civile: Mancata esecuzione dei conferimenti

    Art. 2466 c.c. – Mancata esecuzione dei conferimenti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni.

    Decorso inutilmente questo termine gli amministratori, qualora non ritengano utile promuovere azione per l’esecuzione dei conferimenti dovuti, possono vendere agli altri soci in proporzione della loro partecipazione la quota del socio moroso. La vendita è effettuata a rischio e pericolo del medesimo per il valore risultante dall’ultimo bilancio approvato. In mancanza di offerte per l’acquisto, se l’atto costitutivo lo consente, la quota è venduta all’incanto.

    Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme riscosse. Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente.

    Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

    Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso in cui per qualsiasi motivo siano scadute o divengano inefficaci la polizza assicurativa o la garanzia bancaria prestate ai sensi dell’articolo 2464. Resta salva in tal caso la possibilità del socio di sostituirle con il versamento del corrispondente importo di danaro.

  • Articolo 2467 Codice Civile: Finanziamenti dei soci

    Articolo 2467 Codice Civile: Finanziamenti dei soci

    Art. 2467 c.c. – Finanziamenti dei soci

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori …

    .

    Ai fini del precedente comma s’intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

  • Art. 2468 c.c.: Quote di partecipazione

    Art. 2468 c.c.: Quote di partecipazione

    Art. 2468 c.c. – Quote di partecipazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari.

    Salvo quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se l’atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.

    Resta salva la possibilità che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili.

    Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo e salvo in ogni caso quanto previsto dal primo comma dell’articolo 2473, i diritti previsti dal precedente comma possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.

    Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106.

    PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2004, N. 310.

  • Articolo 2469 Codice Civile: Trasferimento delle partecipazioni

    Articolo 2469 Codice Civile: Trasferimento delle partecipazioni

    Art. 2469 c.c. – Trasferimento delle partecipazioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo.

    Qualora l’atto costitutivo preveda l’intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 2473. In tali casi l’atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato.

  • Articolo 2470 Codice Civile: Efficacia e pubblicità

    Articolo 2470 Codice Civile: Efficacia e pubblicità

    Art. 2470 c.c. – Efficacia e pubblicità

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito di cui al successivo comma.

    L’atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTIO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2 . In caso di trasferimento a causa di morte il deposito è effettuato a richiesta dell’erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l’annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni.

    Se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l’iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore.

    Quando l’intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell’unico socio, gli amministratori devono depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l’indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell’unico socio.

    Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l’iscrizione nel registro delle imprese.

    L’unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

    Le dichiarazioni degli amministratori previste dai commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta giorni dall’avvenuta variazione della compagine sociale .

  • Art. 2458 c.c.: Cessazione dall’ufficio di tutti i soci amministratori

    Art. 2458 c.c.: Cessazione dall’ufficio di tutti i soci amministratori

    Art. 2458 c.c. – Cessazione dall’ufficio di tutti i soci amministratori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    In caso di cessazione dall’ufficio di tutti gli amministratori, la società si scioglie se nel termine di centottanta giorni non si è provveduto alla loro sostituzione e i sostituti non hanno accettato la carica.

    Per questo periodo il collegio sindacale nomina un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L’amministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario.

  • Art. 2459 c.c.: Sindaci, consiglio di sorveglianza e azione di responsabilità

    Art. 2459 c.c.: Sindaci, consiglio di sorveglianza e azione di responsabilità

    Art. 2459 c.c. – Sindaci, consiglio di sorveglianza e azione di responsabilità

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I soci accomandatari non hanno diritto di voto per le azioni ad essi spettanti nelle deliberazioni dell’assemblea che concernono la nomina e la revoca dei sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e l’esercizio dell’azione di responsabilità.

  • Articolo 2460 Codice Civile: Modificazioni dell’atto costitutivo

    Articolo 2460 Codice Civile: Modificazioni dell’atto costitutivo

    Art. 2460 c.c. – Modificazioni dell’atto costitutivo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le modificazioni dell’atto costitutivo devono essere approvate dall’assemblea con le maggioranze prescritte per l’assemblea straordinaria della società per azioni, e devono inoltre essere approvate da tutti i soci accomandatari.

  • Articolo 2461 Codice Civile: Responsabilità degli accomandatari verso i terzi

    Articolo 2461 Codice Civile: Responsabilità degli accomandatari verso i terzi

    Art. 2461 c.c. – Responsabilità degli accomandatari verso i terzi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La responsabilità dei soci accomandatari verso i terzi è regolata dall’articolo 2304.

    Il socio accomandatario che cessa dall’ufficio di amministratore non risponde per le obbligazioni della società sorte posteriormente all’iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dall’ufficio.

  • Art. 2462 Codice Civile: Responsabilità

    Art. 2462 Codice Civile: Responsabilità

    Art. 2462 c.c. – Responsabilità

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

    In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l’intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall’articolo 2464, o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall’articolo 2470.

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