Autore: Andrea Marton

  • Art. 32 D.Lgs. 81/2015 – Divieti somministrazione

    Art. 32 D.Lgs. 81/2015 – Divieti somministrazione

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:

    a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

    b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi, a norma degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali è operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione;

    c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

  • Art. 176 TUIR: Regimi fiscali del soggetto conferente e del sogg

    Art. 176 TUIR: Regimi fiscali del soggetto conferente e del sogg

    Art. 176 TUIR – Regimi fiscali del soggetto conferente e del soggetto conferitario (N.D.R.: ex art.4, D.Lgs. 8 ottobre 1997 n.358.)

    In vigore dal 18/06/2025

    Modificato da: Decreto-legge del 17/06/2025 n. 84 Articolo 2

    “1. I conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese commerciali, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda stessa, compreso il valore dell’avviamento, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

    2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il conferente o il conferitario è un soggetto non residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello Stato.

    2-bis. In caso di conferimento dell’unica azienda dell’imprenditore individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento è disciplinata dagli articoli 67, comma 1, lettera c), e 68, assumendo come costo delle stesse l’ultimo valore fiscale dell’azienda conferita.

    2-ter. In luogo dell’applicazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis, la società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione, per l’applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio ai singoli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta, di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive con aliquota, rispettivamente, del 18 e del 3 per cento, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni, nonché la differenza tra ciascuna delle aliquote di cui all’ articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e quella di cui al medesimo articolo 16 , comma 1. In caso di realizzo dei beni anteriormente al terzo periodo d’imposta successivo a quello dell’opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell’eventuale maggior ammortamento dedotto e l’imposta sostitutiva versata è corrispondentemente scomputata dalle relative imposte. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata l’opzione. L’importo dell’imposta sostitutiva deve essere versato in un’unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione.(2)

    3. Non rileva ai fini dell’ articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 , il conferimento dell’azienda secondo i regimi di continuità dei valori fiscali riconosciuti o di imposizione sostitutiva di cui al presente articolo e la successiva cessione della partecipazione ricevuta per usufruire dell’esenzione di cui all’articolo 87, o di quella di cui agli articoli 58 e 68, comma 3.

    4. Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati con il regime di cui al presente articolo si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente. Le partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti di cui al periodo precedente o le operazioni di cui all’articolo 178, in regime di neutralità fiscale, si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell’azienda conferita o in cui risultavano iscritte, come immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio.

    5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 2-bis, l’eccedenza in sospensione di imposta, ai sensi dell’articolo 109, comma 4, lettera b), relativa all’azienda conferita non concorre alla formazione del reddito del soggetto conferente e si trasferisce al soggetto conferitario a condizione che questi istituisca il vincolo di sospensione d’imposta previsto dalla norma predetta.

    5-bis. Alla societa’ conferitaria si applicano le disposizioni di cui all’articolo 173, comma 10, riferendosi alla stessa le disposizioni riguardanti la societa’ beneficiaria della scissione e avendo riguardo all’ammontare del patrimonio netto quale risulta dall’ultimo bilancio chiuso anteriormente alla data di efficacia del conferimento.

    Abrogato [ 6. Quando il conferimento abbia ad oggetto l’unica azienda dell’imprenditore individuale si applica l’ultimo comma dell’articolo 175 . ]”

    _____________________

    (1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 2 decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 128. Le disposizioni che richiamano il succitato art. 37-bis si intendono riferite all’art. 10-bis legge 27 luglio 2000 n. 212, in quanto compatibili.

    (2) Comma inserito dall’art. 12 del DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2024, n. 192.

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  • Art. 195 Codice Civile: Prelevamento dei beni mobili

    Art. 195 Codice Civile: Prelevamento dei beni mobili

    Art. 195 c.c. – Prelevamento dei beni mobili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nella divisione i coniugi o i loro eredi hanno diritto di prelevare i beni mobili che appartenevano ai coniugi stessi prima della comunione o che sono ad essi pervenuti durante la medesima per successione o donazione. In mancanza di prova contraria si presume che i beni mobili facciano parte della comunione .

  • Art. 6 D.Lgs. 151/2001 – Tutela della sicurezza e della salute

    Art. 6 D.Lgs. 151/2001 – Tutela della sicurezza e della salute

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Il presente capo stabilisce misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante la gravidanza, dopo il parto e durante l’allattamento, in attuazione della direttiva 92/85/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992.

    2. Le disposizioni del presente capo si applicano alle lavoratrici subordinate di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che abbiano informato il datore di lavoro del proprio stato di gravidanza.

  • Lavoro agile per genitori e lavoratori fragili: i diritti

    Guida pratica · Lavoro · Welfare, agevolazioni e tutele

    In sintesi

    La L. 81/2017 ha regolato lo smart working per il settore privato, prevedendo accordo individuale e parità di trattamento. Per alcune categorie – genitori di figli under 14, lavoratori fragili, disabili gravi – la legge riconosce il diritto alla priorità nell’accesso al lavoro agile, a condizione che la mansione sia compatibile. Le misure emergenziali post-pandemia sono cessate, ma le tutele per categorie vulnerabili rimangono nel quadro ordinario.

    Riferimento normativo

    L. 81/2017; D.Lgs. 105/2022; misure prorogate per fragili

    Tabella riepilogativa

    Diritto di priorità al lavoro agile per categorie specifiche
    Categoria Base normativa Condizione
    Genitore con figlio under 12 (o under 3 con disabilità) L. 81/2017 come mod. da D.Lgs. 105/2022 Compatibilità della mansione; accordo individuale
    Lavoratore con figlio disabile (L. 104/1992) D.Lgs. 105/2022 Compatibilità della mansione
    Lavoratore fragile (patologie gravi) Misure prorogate anno per anno Certificazione medica; compatibilità mansione
    Lavoratore con disabilità grave L. 81/2017; D.Lgs. 216/2003 Compatibilità della mansione
    Qualsiasi lavoratore (regime ordinario) L. 81/2017 Accordo individuale scritto con il datore

    Il quadro normativo ordinario: accordo individuale e parità di trattamento

    La L. 81/2017 ha introdotto il lavoro agile (smart working) come modalità flessibile di esecuzione della prestazione, caratterizzata dall’assenza di vincoli di orario o di luogo fisso. Richiede un accordo individuale scritto tra datore e lavoratore, che disciplina orari, strumenti, sicurezza e recesso. Il lavoratore in smart working ha parità di trattamento retributivo, normativo e previdenziale rispetto ai colleghi in presenza.

    Il diritto di priorità per genitori e categorie vulnerabili

    Il D.Lgs. 105/2022 (recepimento direttiva work-life balance) ha esteso il diritto di priorità nell’accesso al lavoro agile a:

    • Genitori con figli under 12 anni (o senza limite d’età se il figlio è disabile).
    • Lavoratori con familiari disabili in situazione di gravità (L. 104/1992).
    • Lavoratori con disabilità grave.

    Questo non è un diritto incondizionato: il datore può rifiutare se la mansione è incompatibile con il lavoro da remoto, ma deve motivare per iscritto il diniego.

    Lavoratori fragili: misure e verifiche annuali

    Le misure di tutela per i lavoratori fragili (persone con patologie gravi o immunodepressione) sono state introdotte in via emergenziale e prorogate di anno in anno. Per il 2026 è necessario verificare se e fino a quando sono operative. Il lavoratore fragile che ne ha diritto può chiedere il lavoro agile o la diversa mansione equivalente; in mancanza di compatibilità la norma può prevedere forme di assenza tutelata. Consultare un consulente o il sindacato per lo stato aggiornato.

    Casi pratici

    Tizio – genitore con figlio di 8 anni richiede smart working

    Tizio ha un figlio di 8 anni e lavora come analista IT (mansione compatibile). Chiede il lavoro agile: ha diritto di priorità. Il datore può rifiutare solo se dimostra l’incompatibilità tecnica o organizzativa della mansione, con motivazione scritta. In caso di accordo, Tizio ha gli stessi diritti dei colleghi in presenza.

    Caia – lavoratrice con patologia grave certificata

    Caia ha una patologia oncologica documentata: rientra nella categoria dei lavoratori fragili. Se la misura è ancora in vigore nel 2026, può chiedere il lavoro agile con priorità. In caso di mansione non remotizzabile, la norma può prevedere la sostituzione temporanea con altra attività equivalente.

    Sempronio – datore che nega lo smart working

    Sempronio è padre di un bimbo di 5 anni e chiede lo smart working. Il datore nega per motivi organizzativi: deve fornire motivazione scritta. Sempronio può contestare il diniego se la mansione è obiettivamente remotizzabile, avvalendosi del sindacato o dell’Ispettorato del Lavoro.

    Domande frequenti

    Il lavoro agile è un diritto per tutti i lavoratori?

    No. Nel regime ordinario richiede un accordo individuale con il datore. Solo per le categorie protette (genitori under 12, fragili, disabili gravi) esiste un diritto di priorità che il datore può negare solo per incompatibilità documentata della mansione.

    Lo smart working riduce la retribuzione?

    No. La L. 81/2017 garantisce la parità di trattamento economico e normativo tra lavoratori in smart working e in presenza.

    Serve un accordo scritto per il lavoro agile?

    Sì. La L. 81/2017 prevede che l’accordo individuale sia redatto per iscritto e disciplini modalità operative, strumenti, fasce di reperibilità e diritto alla disconnessione.

    Cosa si intende per mansione incompatibile con il lavoro agile?

    Una mansione è incompatibile se richiede necessariamente la presenza fisica (ad esempio operaio di linea, magazziniere, cassiere). Il datore deve dimostrare l’impossibilità concreta, non solo invocarla genericamente.

    Il lavoratore fragile che non può fare smart working come è tutelato?

    Le norme emergenziali prevedono, in alternativa, la possibilità di essere adibiti a mansione equivalente remotizzabile o, in mancanza, forme di assenza tutelata. Verificare le misure in vigore per il 2026 presso il medico competente, il sindacato o l’Ispettorato del Lavoro.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 4 D.Lgs. 23/2015 – Vizi formali e procedurali

    Art. 4 D.Lgs. 23/2015 – Vizi formali e procedurali

    D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 – Tutele crescenti – contratto a tempo indeterminato

    1. Nell’ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966 o della procedura di cui all’articolo 7 della legge n. 300 del 1970, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennita’ non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilita’ dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilita’, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

  • Art. 8 D.Lgs. 151/2001 – Esposizione a radiazioni ionizzanti

    Art. 8 D.Lgs. 151/2001 – Esposizione a radiazioni ionizzanti

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. E’ vietato adibire le lavoratrici al lavoro nelle sale radiologiche ed in qualunque servizio od impianto in cui vi sia pericolo di esposizione a radiazioni ionizzanti.

    2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche durante l’allattamento.

  • Art. 78 L. 392/1978 – Copertura finanziaria del fondo sociale

    Art. 78 L. 392/1978 – Copertura finanziaria del fondo sociale

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    La spesa di lire 240 miliardi derivante dall’applicazione del presente titolo sara’ iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 15 miliardi nell’anno 1978, di lire 25 miliardi nell’anno 1979, di lire 35 miliardi nell’anno 1980, di lire 45 miliardi nell’anno 1981, di lire 55 miliardi nell’anno 1982 e di lire 65 miliardi nell’anno 1983.

    All’onere di lire 15 miliardi relativo all’anno finanziario 1978 si provvede con corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l’anno finanziario medesimo.

    Il Ministro del tesoro e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  • Art. 34 DPR 495/1992 – Coni e delineatori flessibili

    Art. 34 DPR 495/1992 – Coni e delineatori flessibili

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il CONO (fig. II.396) deve essere usato per delimitare ed evidenziare zone di lavoro o operazioni di manutenzione di durata non superiore ai due giorni, per il tracciamento di segnaletica orizzontale, per indicare le aree interessate da incidenti, gli incanalamenti temporanei per posti di blocco, la separazione provvisoria di opposti sensi di marcia e delimitazione di ostacoli provvisori. Il cono deve essere costituito da materiali flessibili quali gomma o plastica. È di colore rosso con anelli di colore bianco retroriflettenti; le dimensioni, nelle tre versioni e in tutte le sue parti, sono specificate nelle figure. Il cono deve avere una adeguata base di appoggio appesantita dall'interno o dall'esterno per garantirne la stabilità in ogni condizione. La frequenza di posa è di 12 m in rettifilo e di 5 m in curva. Nei centri abitati la frequenza è dimezzata, salvo diversa distanza necessaria per particolari situazioni della strada e del traffico.

    2. Il DELINEATORE FLESSIBILE (fig. II.397) deve essere usato per delimitare i sensi di marcia contigui, opposti o paralleli, o per delimitare zone di lavoro di durata superiore ai due giorni. Il delineatore flessibile, lamellare o cilindrico, deve essere costituito da materiali flessibili quali gomma o plastica; è di colore rosso con inserti o anelli di colore bianco retroriflettenti; ha dimensioni come specificato nelle figure. La base deve essere incollabile o altrimenti fissata alla pavimentazione. I delineatori flessibili, se investiti dal traffico, devono piegarsi e riprendere la posizione verticale originale senza distaccarsi dalla pavimentazione. La frequenza di posa è la stessa dei coni.

    3. Le caratteristiche dei materiali da utilizzare per i coni e per i delineatori flessibili sono stabilite con apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

  • Art. 1264 Codice della Navigazione – Provvedimenti disciplinari per il personale addetto ai servizi pubblici della navigazione interna

    Art. 1264 Codice della Navigazione – Provvedimenti disciplinari per il personale addetto ai servizi pubblici della navigazione interna

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le disposizioni per l’applicazione delle pene disciplinari al personale della navigazione interna addetto ai servizi pubblici di linea o di rimorchio sono stabilite con leggi e regolamenti speciali.

  • Art. 60 L. 392/1978 – Ripristino del rapporto e risarcimento

    Art. 60 L. 392/1978 – Ripristino del rapporto e risarcimento

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Il provvedimento che dispone il rilascio dell’immobile in conseguenza dell’esercizio da parte del locatore del diritto di recesso, perde efficacia se il locatore, nel termine di sei mesi da quando ha riacquistato la disponibilita’ dell’immobile, non lo adibisca all’uso per il quale aveva agito ovvero, nei casi di cui ai numeri 3), 4) e 5) dell’articolo 59, non inizi, nel suddetto termine, i lavori per i quali e’ stata rilasciata licenza o concessione.

    Il conduttore ha diritto, nei confronti del locatore e dei suoi aventi causa, al ripristino del contratto di locazione, salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede, e al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati, ovvero a sua scelta al risarcimento del danno da determinarsi dal giudice in misura non inferiore a 12 e non superiore a 48 mensilita’ del canone, oltre ad un equo indennizzo per le spese di trasloco.

    Il giudice, oltre a determinare il ripristino o il risarcimento, ordina al locatore il pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 2.000.000 da devolvere al comune nel cui territorio e’ sito l’immobile, ad integrazione del fondo sociale di cui al titolo III della presente legge.

  • Art. 33 D.Lgs. 81/2015 – Forma del contratto di somministrazione

    Art. 33 D.Lgs. 81/2015 – Forma del contratto di somministrazione

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Il contratto di somministrazione di lavoro è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:

    a) gli estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore;

    b) il numero dei lavoratori da somministrare;

    c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui all’articolo 31, commi 1 e 3;

    d) l’indicazione della presenza di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;

    e) la data di inizio e la durata prevista della somministrazione;

    f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l’inquadramento dei medesimi;

    g) il luogo, l’orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei lavoratori.

    2. Il contratto di somministrazione può contenere, in luogo degli elementi di cui al comma 1, lettera c), una clausola che preveda l’utilizzazione del lavoratore somministrato per l’esecuzione di qualsiasi tipo di mansione, sempre nei limiti di legge e di contratto collettivo.

    3. Qualora il contratto di somministrazione sia stipulato a tempo determinato il somministratore e l’utilizzatore possono richiamare nel contratto di somministrazione il contratto collettivo applicabile, con indicazione delle clausole rilevanti.

    4. L’omissione della forma scritta comporta la nullità del contratto di somministrazione: in tale caso i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore.