Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 2481 c.c.: Aumento di capitale

    Art. 2481 c.c.: Aumento di capitale

    Art. 2481 c.c. – Aumento di capitale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, determinandone i limiti e le modalità di esercizio; la decisione degli amministratori, che deve risultare da verbale redatto senza indugio da notaio, deve essere depositata ed iscritta a norma dell’articolo 2436.

    La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

  • Articolo 2482 Codice Civile: Riduzione del capitale sociale

    Articolo 2482 Codice Civile: Riduzione del capitale sociale

    Art. 2482 c.c. – Riduzione del capitale sociale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La riduzione del capitale sociale può avere luogo, nei limiti previsti dal numero 4) dell’articolo 2463, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti.

    La decisione dei soci di ridurre il capitale sociale può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese della decisione medesima, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione.

    Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato un’idonea garanzia, dispone che l’esecuzione abbia luogo nonostante l’opposizione.

  • Articolo 2483 Codice Civile: Emissione di titoli di debito

    Articolo 2483 Codice Civile: Emissione di titoli di debito

    Art. 2483 c.c. – Emissione di titoli di debito

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se l’atto costitutivo lo prevede, la società può emettere titoli di debito. In tal caso l’atto costitutivo attribuisce la relativa competenza ai soci o agli amministratori determinando gli eventuali limiti, le modalità e le maggioranze necessarie per la decisione.

    I titoli emessi ai sensi del precedente comma possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

    Il secondo comma non si applica ai titoli destinati ad essere acquistati esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell’emissione di cui al quarto comma, senza facoltà di modifica .

    La decisione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso ed è iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

    Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società e alle riserve di attività.

  • Articolo 2484 Codice Civile: Cause di scioglimento

    Articolo 2484 Codice Civile: Cause di scioglimento

    Art. 2484 c.c. Convocazione dell’assemblea

    In vigore

    Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono: 1) per il decorso del termine; 2) per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l’assemblea, all’uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie; 3) per l’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea; 4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter; 5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473; 6) per deliberazione dell’assemblea; 7) per le altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto; 7-bis) per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2487 e 2487-bis (2). La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei seguenti articoli si applicano in quanto compatibili. Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla data dell’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell’ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data dell’iscrizione della relativa deliberazione. Quando l’atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi devono determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma.

  • Articolo 2485 Codice Civile: Obblighi degli amministratori

    Articolo 2485 Codice Civile: Obblighi degli amministratori

    Art. 2485 c.c. – Obblighi degli amministratori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell’articolo 2484. Essi, in caso di ritardo od omissione, sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi.

    Quando gli amministratori omettono gli adempimenti di cui al precedente comma, il tribunale, su istanza di singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci, accerta il verificarsi della causa di scioglimento, con decreto che deve essere iscritto a norma del terzo comma dell’articolo 2484.

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  • Art. 2471 c.c.: Espropriazione della partecipazione

    Art. 2471 c.c.: Espropriazione della partecipazione

    Art. 2471 c.c. – Espropriazione della partecipazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La partecipazione può formare oggetto di espropriazione. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTIO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2 .

    L’ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata alla società a cura del creditore.

    Se la partecipazione non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all’incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall’aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.

    Le disposizioni del comma precedente si applicano anche in caso di fallimento di un socio.

  • Art. 2472 Codice Civile: Responsabilità dell’alienante per i versamenti ancora dovuti

    Art. 2472 Codice Civile: Responsabilità dell’alienante per i versamenti ancora dovuti

    Art. 2472 c.c. – Responsabilità dell’alienante per i versamenti ancora dovuti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nel caso di cessione della partecipazione l’alienante è obbligato solidalmente con l’acquirente, per il periodo di tre anni dall’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese , per i versamenti ancora dovuti.

    Il pagamento non può essere domandato all’alienante se non quando la richiesta al socio moroso è rimasta infruttuosa.

  • Articolo 2473 Codice Civile: Denominazione sociale

    Articolo 2473 Codice Civile: Denominazione sociale

    Art. 2473 c.c. Denominazione sociale

    In vigore

    L’atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell’oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione […] (2) alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto della società determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell’articolo 2468, quarto comma. Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento. Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni; l’atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell’articolo 1349. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest’ultimo caso si applica l’articolo 2482 e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

  • Articolo 2474 Codice Civile: Operazioni sulle proprie partecipazioni

    Articolo 2474 Codice Civile: Operazioni sulle proprie partecipazioni

    Art. 2474 c.c. – Operazioni sulle proprie partecipazioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.

    Spiegazione

    Vieta alla società a responsabilità limitata qualsiasi operazione sulle proprie partecipazioni: in nessun caso la S.r.l. può acquistare o accettare in garanzia quote proprie, né accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o sottoscrizione. È un divieto assoluto, senza le eccezioni previste per la s.p.a.

    Come funziona e quando si applica

    La norma tutela l’integrità del capitale sociale e i creditori, impedendo che la società «finanzi» l’acquisto di se stessa svuotando le proprie risorse. A differenza della s.p.a. (artt. 2357 ss.), per la S.r.l. il divieto non ammette deroghe.

    Esempio pratico

    Una S.r.l. non può usare la propria cassa per comprare le quote di un socio uscente, né garantire il prestito che un terzo accende per acquistarle.

    Domande frequenti

    Una S.r.l. può acquistare quote proprie?

    No: l’art. 2474 lo vieta in modo assoluto, così come accordare prestiti o garanzie per il loro acquisto.

    Vale lo stesso divieto per le S.p.A.?

    No: la s.p.a. può acquistare azioni proprie entro limiti e condizioni di legge (artt. 2357 ss.).

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

    Spiegazione

    Vieta alla società a responsabilità limitata qualsiasi operazione sulle proprie partecipazioni: in nessun caso la S.r.l. può acquistare o accettare in garanzia quote proprie, né accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o sottoscrizione. È un divieto assoluto, senza le eccezioni previste per la s.p.a.

    Come funziona e quando si applica

    La norma tutela l’integrità del capitale sociale e i creditori, impedendo che la società «finanzi» l’acquisto di se stessa svuotando le proprie risorse. A differenza della s.p.a. (artt. 2357 ss.), per la S.r.l. il divieto non ammette deroghe.

    Esempio pratico

    Una S.r.l. non può usare la propria cassa per comprare le quote di un socio uscente, né garantire il prestito che un terzo accende per acquistarle.

    Domande frequenti

    Una S.r.l. può acquistare quote proprie?

    No: l’art. 2474 lo vieta in modo assoluto, così come accordare prestiti o garanzie per il loro acquisto.

    Vale lo stesso divieto per le S.p.A.?

    No: la s.p.a. può acquistare azioni proprie entro limiti e condizioni di legge (artt. 2357 ss.).

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 2475 Codice Civile: Amministrazione della società

    Articolo 2475 Codice Civile: Amministrazione della società

    Art. 2475 c.c. – Amministrazione della società

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’istituzione degli assetti di cui all’articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori. Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell’articolo 2479. Si applica l’articolo 2382.

    All’atto di nomina degli amministratori si applicano il primo, quarto e quinto comma dell’articolo 2383.

    Quando l’amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. L’atto costitutivo può tuttavia prevedere, salvo quanto disposto nell’ultimo comma del presente articolo, che l’amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258.

    Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, l’atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

    La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell’articolo 2481 sono in ogni caso di competenza dell’organo amministrativo.

    Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 2381.

  • Art. 2476 c.c.: Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci

    Art. 2476 c.c.: Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci

    Art. 2476 c.c. – Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso.

    I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione.

    L’azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione.

    In caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l’accertamento dei fatti.

    Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale.

    Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.

    Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori.

    Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.

    L’approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.

  • Articolo 2477 Codice Civile: Sindaco e revisione legale dei conti

    Articolo 2477 Codice Civile: Sindaco e revisione legale dei conti

    Art. 2477 c.c. – Sindaco e revisione legale dei conti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

    COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 91, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 116.

    La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

    a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

    b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

    c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

    L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti .

    Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

    L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.

    Si applicano le disposizioni dell’articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.