Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 21 DPR 230/2000 – Servizio di biblioteca

    Art. 21 DPR 230/2000 – Servizio di biblioteca

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. La direzione dell'istituto deve curare che i detenuti e gli internati abbiano agevole accesso alle pubblicazioni della biblioteca dell'istituto, nonché la possibilità, a mezzo di opportune intese, di usufruire della lettura di pubblicazioni esistenti in biblioteche e centri di lettura pubblici, funzionanti nel luogo in cui è situato l'istituto stesso.

    2. Nella scelta dei libri e dei periodici si deve realizzare una equilibrata rappresentazione del pluralismo culturale esistente nella società,

    3. Il servizio di biblioteca è affidato, di regola, a un educatore. Il responsabile del servizio si avvale, per la tenuta delle pubblicazioni, per la formazione degli schedari, per la distribuzione dei libri e dei periodici, nonché per lo svolgimento di iniziative per la diffusione della cultura, dei rappresentanti dei detenuti e degli internati previsti dall'articolo 12 della legge, i quali espletano le suddette attività durante il tempo libero. Si avvale altresì di uno o più detenuti scrivani, regolarmente retribuiti.

    4. I rappresentanti dei detenuti o degli internati sono sorteggiati, con le modalità previste nell'articolo 67, nel numero di tre o cinque, rispettivamente per gli istituti con un numero di presenti non superiore o superiore a cinquecento.

    5. Nell'ambito del servizio di biblioteca, è attrezzata una sala lettura, cui vengono ammessi i detenuti e gli internati. I detenuti e internati lavoratori e studenti possono frequentare la sala lettura anche in orari successivi a quelli di svolgimento dell'attività di lavoro e di studio. Il regolamento interno stabilisce le modalità e gli orari di accesso alla sala di lettura.

  • Art. 323 Codice della Navigazione – Visita medica

    Art. 323 Codice della Navigazione – Visita medica

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'arruolamento degli iscritti nelle matricole della gente di mare, destinati a far parte dell'equipaggio, deve, nei casi e con le modalità prescritte da leggi e regolamenti, essere preceduto da visita medica diretta ad accertare l'idoneità della persona da arruolare in rapporto al servizio cui deve essere adibita.

  • Art. 43 D.Lgs. 81/2015 – Apprendistato per qualifica e diploma

    Art. 43 D.Lgs. 81/2015 – Apprendistato per qualifica e diploma

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore è stipulato con giovani che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età.

    2. Il contratto è finalizzato al conseguimento di una qualifica di istruzione e formazione professionale, di un diploma professionale, di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un certificato di specializzazione tecnica superiore.

    3. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni ovvero quattro anni nel caso del diploma quadriennale regionale.

    4. La regolamentazione dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

  • Art. 1 D.Lgs. 198/2006 – Divieto di discriminazione e parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini, nonché integrazione dell’obiettivo della parità tra donne e uomini in tu

    Art. 1 D.Lgs. 198/2006 – Divieto di discriminazione e parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini, nonché integrazione dell’obiettivo della parità tra donne e uomini in tu

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. Le disposizioni del presente decreto hanno ad oggetto le misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l’esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo.

    2. La parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compresi quelli dell’occupazione, del lavoro e della retribuzione.

    3. Il principio della parità non osta al mantenimento o all’adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.

    4. L’obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività. articolo successivo

  • Art. 28-quater DPR 602/1973 – Compensazione crediti PA con somme iscritte a ruolo

    Art. 28-quater DPR 602/1973 – Compensazione crediti PA con somme iscritte a ruolo

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. A partire dal 1 gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche per somministrazione, forniture, prestazioni professionali e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all’agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui e’ richiesta la compensazione.

  • Art. 377 Codice della Navigazione – Forma del contratto

    Art. 377 Codice della Navigazione – Forma del contratto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il contratto di locazione deve essere provato per iscritto. Tuttavia la prova scritta non è richiesta per la locazione di navi minori e di galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.

  • Art. 18 DPR 230/2000 – Rimborso delle spese per prestazioni sanitarie

    Art. 18 DPR 230/2000 – Rimborso delle spese per prestazioni sanitarie

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. È fatto divieto di richiedere alle persone detenute o internate alcuna forma di partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie erogate dal servizio sanitario nazionale.

    2. I detenuti o internati stranieri, apolidi o senza fissa dimora iscritti al servizio sanitario nazionale, ai sensi della vigente normativa, ricevono l'assistenza sanitaria a carico del servizio sanitario pubblico nel cui territorio ha sede l'istituto di assegnazione del soggetto interessato.

    3. Gli enti tenuti ad erogare l'assistenza sanitaria provvedono direttamente a fornire le prestazioni previste dalle leggi vigenti nei confronti dei familiari dei detenuti e degli internati lavoratori.

  • Art. 171 TUIR: Trasformazione eterogenea

    Art. 171 TUIR: Trasformazione eterogenea

    Art. 171 TUIR – Trasformazione eterogenea (ex art. 122)

    In vigore dal 01/01/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. In caso di trasformazione, effettuata ai sensi dell’articolo 2500-septies del codice civile, di una societa’ soggetta all’imposta di cui al Titolo II in ente non commerciale, i beni della societa’ si considerano realizzati in base al valore normale, salvo che non siano confluiti nell’azienda o complesso aziendale dell’ente stesso. Le riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui al comma 5 dell’articolo 47, sono assoggettate a tassazione nei confronti dei soci o associati: a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d’esercizio, se dopo la trasformazione sono iscritte in bilancio con indicazione della loro origine;
    b) nel periodo d’imposta successivo alla trasformazione, se non iscritte in bilancio ovvero iscritte senza la detta indicazione. In caso di trasformazione in comunione di azienda si applicano le disposizioni dell’articolo 67, comma 1, lettera h). Si applicano le disposizioni del comma 5 dell’articolo 170.
    2. La trasformazione, effettuata ai sensi dell’articolo 2500-octies del codice civile, di un ente non commerciale in societa’ soggetta all’imposta di cui al Titolo II si considera conferimento limitatamente ai beni diversi da quelli gia’ compresi nell’azienda o complesso aziendale dell’ente stesso.”

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  • Funzioni Locali: Legge 104 e permessi sindacali

    CCNL Funzioni Locali (Regioni, Province, Comuni)

    In sintesi

    Il dipendente Funzioni Locali può fruire dei 3 giorni mensili o 2h al giorno della L. 104/1992 per assistenza familiare disabile. Il congedo straordinario L. 151/2001 art. 42 c.5 è di max 2 anni nella vita lavorativa al 100% (max €52.000/anno). RSU eletti hanno 40h/anno permessi sindacali.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CGIL FP · CISL FP · UIL FPL · CISAL FIALP · CSA Regioni Autonomie Locali
    Ultimo rinnovo
    7 maggio 2024 (CCNL 2022-2024) + integrativo decentrato
    Vigenza
    Parte normativa fino 31 dicembre 2024; ultrattività in attesa nuovo CCNL 2025-2027
    Platea
    ~430.000 dipendenti di Regioni, Province, Comuni, Unioni Comuni, Camere Commercio, IPAB

    Tabella riepilogativa

    Permessi e congedi
    Tipo Durata Retribuzione
    L.104 – 3gg mese 3 gg/mese 100%
    L.104 – 2h/giorno 2h se orario ≥6h 100%
    Congedo straord. L.151 Max 2 anni 100% fino €52.000/anno
    RSU 40h/anno 100%
    Sindacale dirigenti Fino 30gg/anno 100%
    Mandato amministratore locale Per durata mandato Aspettativa non retribuita

    I 3 giorni mensili Legge 104

    Il lavoratore Funzioni Locali che assiste un familiare con disabilità grave (art. 3 c.3 L. 104/1992) ha diritto a 3 giorni mensili o 2h al giorno (1h se orario <6h).

    Beneficiari: figli, coniuge, genitori, parenti entro II grado se conviventi (III grado se necessario).

    Congedo straordinario 2 anni

    Il congedo straordinario L. 151/2001 art. 42 c.5 è di max 2 anni nella vita lavorativa, retribuito al 100% fino a €52.000/anno.

    Beneficiari in ordine: coniuge convivente, genitori, figli conviventi, fratelli/sorelle. I contributi continuano a maturare.

    Mandati elettivi locali: aspettativa

    Il dipendente Funzioni Locali eletto a carica amministrativa locale (sindaco, assessore, consigliere comunale o regionale) ha diritto ad aspettativa per durata del mandato (T.U. enti locali art. 80-86 D.Lgs. 267/2000).

    Per amministratori con incarichi minori (consigliere) sono previsti permessi orari retribuiti per le sedute.

    Casi pratici

    Tizia – L.104 per figlio autistico
    Tizia, istruttrice Comune, ha figlio 12 anni con disabilità grave. Usa 3 giorni mese L. 104 per terapie e accompagnamento. Coordinato con dirigente, no impatto su valutazione.
    Caia – Congedo straordinario 12 mesi”, “Caia, funzionaria, ha fruito 12 mesi di congedo straordinario per assistere il padre con Alzheimer convivente. Retribuzione 100% (€2.300/mese). Tornata in servizio, contributi e anzianità maturati.
    Sempronio – Sindaco con aspettativa
    Sempronio, funzionario tecnico, è stato eletto sindaco di Comune limitrofo. Aspettativa non retribuita per durata mandato 5 anni. Riprende servizio a fine mandato.

    Domande frequenti

    Quanti permessi L.104 al mese nel Comune?
    3 giorni mensili o 2h al giorno (1h se orario sotto 6h). Spettano per coniuge, figli, genitori, parenti entro II grado conviventi.
    Posso fare il sindaco e mantenere il posto al Comune?
    Sì, con aspettativa non retribuita per durata del mandato. Il rapporto resta sospeso, gli anni di mandato sono utili per anzianità e contributi (con riscatto).
    Cos'è il monte ore sindacale?
    Il complesso delle ore di permesso retribuito riconosciute dal CCNL alle organizzazioni sindacali. RSU eletti hanno 40h/anno individuali. Dirigenti sindacali fino a 30gg/anno secondo rappresentatività.
    La Legge 104 vale solo per familiari conviventi?
    Per i figli no (anche non conviventi). Per coniuge sempre. Per genitori se conviventi o anche non conviventi se necessità documentata. Per parenti entro II grado solo se conviventi (o III grado in casi specifici).

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Funzioni Locali (Regioni, Province, Comuni). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 382 Codice della Navigazione – Scadenza del contratto

    Art. 382 Codice della Navigazione – Scadenza del contratto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Salvo espresso consenso del locatore, il contratto non s'intende rinnovato, ancorché, spirato il termine stabilito, il conduttore conservi la detenzione della nave. Nel caso di ritardo nella riconsegna per fatto del conduttore, per un periodo non eccedente la decima parte della durata del contratto, non si fa luogo a liquidazione di danni, ma al locatore, per il periodo di tempo eccedente la durata del contratto, è dovuto un corrispettivo in misura doppia di quella stabilita nel contratto stesso.

  • Art. 181 TUIR: Perdite fiscali

    Art. 181 TUIR: Perdite fiscali

    Art. 181 TUIR – Perdite fiscali

    In vigore dal 12/01/2019

    Modificato da: Decreto legislativo del 29/11/2018 n. 142 Articolo 1

    “1. Nelle operazioni di cui alle lettere a) e b), del comma 1, dell’articolo 178, le perdite fiscali, l’eccedenza di interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 5 dell’articolo 96 del presente testo unico, nonche’ l’eccedenza relativa all’aiuto alla crescita economica di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono ammesse in deduzione da parte del soggetto non residente alle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 172, comma 7, proporzionalmente alla differenza tra gli elementi dell’attivo e del passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato risultante dall’operazione e nei limiti di detta differenza.”

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  • Art. 47 DPR 495/1992 – Definizione dei mezzi pubblicitari

    Art. 47 DPR 495/1992 – Definizione dei mezzi pubblicitari

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

    2. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

    3. Si definisce "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

    4. Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

    5. Si definisce "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

    6. Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

    7. Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

    8. Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

    9. Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati per brevità, con il termine "altri mezzi pubblicitari".

    10. Le definizioni riportate nei commi precedenti sono valide per l'applicazione dei successivi articoli relativi alla pubblicità, nei suoi riflessi sulla sicurezza stradale.