Autore: Andrea Marton

  • Art. 341 Codice della Navigazione – Cessazione del contratto a tempo determinato per scadenza del termine

    Art. 341 Codice della Navigazione – Cessazione del contratto a tempo determinato per scadenza del termine

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il contratto di arruolamento a tempo determinato cessa di diritto con la scadenza del termine stabilito nel contratto stesso. Tuttavia, se il termine scade in corso di viaggio, il contratto si intende prorogato fino al porto di ultima destinazione. Se il porto di ultima destinazione è fuori del Regno, e la nave deve intraprendere un altro viaggio direttamente per un porto del Regno, l'arruolato è tenuto a continuare a prestare la sua opera sulla nave, ma, decorso il periodo determinato dalle norme corporative o, in mancanza, dagli usi, ha diritto ad un aumento di retribuzione nella misura stabilita dalle norme predette, o in mancanza dagli usi, fino a che sia sbarcato nel porto di arruolamento. Se la nave intraprende un altro viaggio per un porto fuori del Regno o non direttamente per un porto del Regno e l'arruolato consente a restare a bordo, l'arruolamento continua alle condizioni stabilite nel contratto, ma l'arruolato ha diritto ad un aumento della retribuzione nella misura fissata secondo il disposto del comma precedente.

  • Art. 12 Codice del Processo Amministrativo – Rapporti con l’arbitrato

    Art. 12 Codice del Processo Amministrativo – Rapporti con l’arbitrato

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

    Capo IV – Competenza

  • Art. 54 D.Lgs. 81/2015 – Stabilizzazione dei collaboratori

    Art. 54 D.Lgs. 81/2015 – Stabilizzazione dei collaboratori

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Allo scopo di promuovere la stabilizzazione dell’occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo, i datori di lavoro privati che procedano, a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto possono estinguere i pregressi rapporti di collaborazione attraverso un atto scritto di conciliazione.

    2. Le parti, con la sottoscrizione dell’atto conciliativo, dichiarano estinti i rapporti di collaborazione intercorsi in precedenza tra loro, e il lavoratore rinuncia a qualsiasi pretesa in relazione ai pregressi rapporti, ivi compresa quella relativa alla loro qualificazione come rapporti di lavoro subordinato, e il datore di lavoro si impegna a non esercitare futura azione per il recupero delle somme eventualmente già versate al lavoratore in esecuzione dei pregressi rapporti di collaborazione.

    3. L’atto di conciliazione non è efficace se non depositato presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, che lo approva con decreto.

    4. Nel caso in cui siano state già avviate azioni per il recupero di contributi previdenziali e assistenziali non versati, gli oneri previdenziali e assistenziali delle annualità precedenti all’assunzione si prescrivono entro il termine di cinque anni dalla data di conclusione dell’atto di conciliazione.

  • Art. 312 Codice della Navigazione – Gestione di interessi degli aventi diritto al carico

    Art. 312 Codice della Navigazione – Gestione di interessi degli aventi diritto al carico

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante deve, quando ciò si renda necessario e compatibilmente con le esigenze della spedizione, provvedere alla tutela degli interessi degli aventi diritto al carico. Se per evitare o diminuire un danno occorrono speciali misure, il comandante deve possibilmente informare gli interessati nel carico, o gli eventuali rappresentanti sul luogo, che siano a lui noti, ed attenersi alle loro istruzioni; in mancanza, deve agire a suo criterio nel modo migliore.

  • Art. 9 T.U. Espropriazione – Vincoli derivanti da piani urbanistici

    Art. 9 T.U. Espropriazione – Vincoli derivanti da piani urbanistici

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all’esproprio quando diventa efficace l’atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità. 2. Il vincolo preordinato all’esproprio ha la durata di cinque anni. Entro tale termine, può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.

    3. Se non è tempestivamente dichiarata la pubblica utilità dell’opera, il vincolo preordinato all’esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall’articolo 9 del testo unico in materia edilizia approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

    4. Il vincolo preordinato all’esproprio, dopo la sua decadenza, può essere motivatamente reiterato, con la rinnovazione dei procedimenti previsti al comma 1, e tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento degli standard.

    5. Nel corso dei cinque anni di durata del vincolo preordinato all’esproprio, il consiglio comunale può motivatamente disporre o autorizzare che siano realizzate sul bene vincolato opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle originariamente previste nel piano urbanistico generale. In tal caso, se la Regione o l’ente da questa delegato all’approvazione del piano urbanistico generale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del Consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del Consiglio comunale, che in una successiva sedutane dispone l’efficacia.

    6. Salvo quanto previsto dal comma 5, nulla è innovato in ordine alla normativa statale o regionale sulla adozione e sulla approvazione degli strumenti urbanistici.

  • Art. 334 Codice della Navigazione – Servizio a bordo

    Art. 334 Codice della Navigazione – Servizio a bordo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I componenti dell'equipaggio non sono tenuti a prestare un servizio diverso da quello per il quale sono stati arruolati. Tuttavia il comandante, nell'interesse della navigazione, ha facoltà di adibire temporaneamente i componenti dell'equipaggio a un servizio diverso da quello per il quale sono stati arruolati, purché non sia inadeguato al loro titolo professionale e al loro grado. In caso di necessità per la sicurezza della spedizione, gli arruolati possono essere adibiti a qualsiasi servizio. I componenti dell'equipaggio, che esercitano mansioni diverse da quelle per le quali sono stati arruolati, hanno diritto alla maggiore retribuzione dovuta per tali mansioni.

  • Maternità nel pubblico: 5+5 mesi e interdizione

    CCNL Funzioni Centrali (Pubblico Impiego)

    In sintesi

    La dipendente Funzioni Centrali ha 5 mesi di maternità obbligatoria al 100% (2 ante + 3 post o flessibile 1+4 o 0+5). Il congedo parentale è di 10 mesi totali genitoriali (max 6 per madre, 7 per padre, 11 monogenitore) di cui i primi 30 giorni indennizzati 100%, i successivi mesi al 30%. Paternità obbligatoria: 10 giorni nei 5 mesi dalla nascita.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CGIL FP · CISL FP · UIL PA · CONFSAL UNSA · CISAL FIALP
    Ultimo rinnovo
    9 maggio 2024 (CCNL 2022-2024, sottoscrizione definitiva)
    Vigenza
    Parte normativa fino al 31 dicembre 2024 (in regime di ultrattività); negoziato 2025-2027 in apertura
    Platea
    ~250.000 dipendenti pubblici di Ministeri, Agenzie fiscali (Entrate/Dogane), Enti pubblici non economici (INPS, INAIL, ACI), Presidenza del Consiglio

    Tabella riepilogativa

    Congedi parentali Funzioni Centrali
    Tipo Durata Retribuzione
    Maternità obbligatoria 5 mesi (2+3 o flessibile) 100%
    Interdizione anticipata Fino al parto 80% INPS
    Paternità obbligatoria 10 gg lavorativi 100%
    Congedo parentale (primi 30gg) 30 gg per genitore 100%
    Congedo parentale (successivi) Fino a 10 mesi totali 30% fino ai 12 anni del figlio
    Allattamento 2h/giorno fino 1 anno 100%

    I 5 mesi di maternità obbligatoria al 100%

    La dipendente Funzioni Centrali ha 5 mesi di astensione obbligatoria retribuiti al 100% dal CCNL (a differenza del privato dove il pagamento è 80% INPS + integrazione contrattuale).

    Modalità di fruizione:

    • Standard: 2 mesi prima della data presunta + 3 mesi dopo il parto
    • Flessibile: 1 mese prima + 4 mesi dopo (richiede certificato medico di non rischio)
    • Flessibilità totale: 0 mesi prima + 5 mesi dopo (dal D.Lgs. 105/2022, certificato medico + ginecologo SSN)

    Interdizione anticipata e gravidanza a rischio

    In caso di gravidanza a rischio (minaccia aborto, pre-eclampsia, ecc.) o di mansioni incompatibili (es. lavoro chimico, peso, turni notturni), l’INPS dispone l’interdizione anticipata dal lavoro.

    Durata: dal momento dell’evento certificato fino all’inizio della maternità obbligatoria. Retribuzione: 80% INPS + integrazione amministrazione al 100% (a differenza del privato dove l’integrazione è facoltativa).

    Congedo parentale e paternità obbligatoria

    Dopo la maternità obbligatoria, entrambi i genitori hanno diritto al congedo parentale fino a 12 anni di età del figlio:

    • Max 6 mesi madre + 7 mesi padre (1 in più se padre fruisce almeno 3 mesi) = 10 mesi totali nella coppia
    • 11 mesi se genitore unico
    • Primi 30 giorni indennizzati al 100% (a carico amministrazione)
    • Mesi successivi al 30% (CCNL eleva dal 30% di base)

    La paternità obbligatoria è di 10 giorni lavorativi da fruire nei 5 mesi dalla nascita (D.Lgs. 105/2022, applicato anche al pubblico). Retribuzione 100%.

    Casi pratici

    Tizia – Funzionaria Entrate in maternità
    Tizia, funzionaria Entrate, ha partorito a marzo. Ha scelto modalità flessibile 1+4: 1 mese ante + 4 mesi post. Retribuzione 100% per tutto il periodo (con tabellare 2.113,59 € + indennità Entrate, circa 2.490 € lordi/mese, netti ~1.900 €), oltre agli eventuali benefici welfare previsti dall’ente.
    Caia – Interdizione anticipata 4 mesi
    Caia, assistente Min. Interno, ha avuto interdizione anticipata da febbraio per minaccia aborto. È stata a casa 4 mesi fino a inizio maternità obbligatoria. Retribuzione: 80% INPS + 20% amministrazione = 100% effettivo.
    Sempronio – Paternità 10gg + congedo
    Sempronio, padre di un neonato, ha fruito 10 giorni di paternità obbligatoria al 100% + 30 giorni di congedo parentale al 100%. Totale 40 giorni full pay nei primi 5 mesi del bambino.

    Domande frequenti

    Quanti mesi di maternità ha una dipendente pubblica?
    5 mesi di maternità obbligatoria al 100% (2 ante + 3 post oppure flessibili). Più eventuale interdizione anticipata INPS per gravidanza a rischio (80% INPS + integrazione 20% amministrazione).
    Quanti giorni di paternità obbligatoria nel pubblico?
    10 giorni lavorativi al 100% da fruire nei 5 mesi dalla nascita (D.Lgs. 105/2022). Diritto autonomo del padre, non sostituisce la maternità madre.
    Come funziona il congedo parentale nel pubblico?
    Fino a 6 mesi madre + 7 mesi padre = 10 mesi nella coppia, fino ai 12 anni del figlio. Primi 30 giorni al 100% (a carico amministrazione), mesi successivi al 30%. 11 mesi se genitore unico.
    Quante ore di allattamento sono previste?
    2 ore al giorno fino al primo anno del bambino, riducibili a 1 ora se orario settimanale è inferiore a 6 ore. Retribuzione 100%. Cumulabili in giornate intere fino al rientro.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Funzioni Centrali (Pubblico Impiego). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Malattia durante il periodo di prova: cosa succede al rapporto

    Guida pratica · Lavoro · Malattia e infortunio

    In sintesi

    La malattia durante il periodo di prova sospende il decorso della prova stessa: i giorni di malattia non si consumano come prova. Al rientro il periodo riprende dal punto in cui si era interrotto. Il datore non può liberamente recedere solo perché il lavoratore si è ammalato durante la prova.

    Riferimento normativo

    Tabella riepilogativa

    Malattia e periodo di prova
    Aspetto Regola
    Effetto della malattia sulla prova Sospende il decorso del periodo di prova
    Ripresa della prova Al rientro dal lavoratore, dal punto di interruzione
    Recesso durante la malattia Il datore non può recedere per il solo fatto della malattia
    Indennità INPS Spetta anche durante il periodo di prova
    CCNL Può prevedere un tetto massimo di sospensione

    La sospensione del periodo di prova

    L’art. 2096 c.c. consente alle parti di pattuire un periodo di prova durante il quale ciascuna può recedere liberamente. Tuttavia la malattia sopravvenuta sospende la prova: i giorni di assenza per malattia non contano ai fini del completamento del periodo concordato. Al rientro in servizio, il lavoratore riprende la prova dal giorno in cui si era interrotta, fino al compimento della durata pattuita.

    Il recesso del datore durante la malattia in prova

    Durante il periodo di prova il recesso è in linea di principio libero e non richiede motivazione. Tuttavia, se il recesso avviene durante la malattia e appare direttamente causato da essa, la giurisprudenza (orientamento prevalente) lo considera nullo o illegittimo per violazione del principio di buona fede. Il lavoratore non perde il diritto all’indennità INPS per i giorni di malattia.

    Limiti contrattuali alla sospensione

    Alcuni CCNL fissano un limite massimo alla sospensione della prova per malattia: superato quel tetto, il datore può recedere anche prima del completamento del periodo di prova, senza che ciò costituisca abuso. In assenza di previsione contrattuale, la sospensione continua finché dura la malattia.

    Casi pratici

    Tizio – si ammala alla terza settimana di prova bimestrale

    Tizio è in prova per 2 mesi. Si ammala alla terza settimana per 10 giorni: la prova si sospende. Al rientro, riprende dall’inizio della 4ª settimana e completa i rimanenti giorni.

    Caia – datore la licenzia durante la malattia in prova

    Il datore di Caia la licenzia il terzo giorno di malattia, adducendo la prova. Caia impugna il recesso: la giurisprudenza prevalente considera illegittimo il recesso motivato dalla sola malattia sopravvenuta in prova.

    Sempronio – CCNL prevede massimo 30 giorni di sospensione

    Il CCNL di Sempronio limita la sospensione della prova a 30 giorni. Sempronio si ammala per 35 giorni: superati i 30, il datore può recedere validamente.

    Domande frequenti

    Se mi ammalo durante la prova, il periodo si azzera?

    No. La prova si sospende, non si azzera. Al rientro riprende dal punto di interruzione.

    Il datore può licenziarmi perché mi sono ammalato durante la prova?

    Il recesso libero in prova è consentito, ma la giurisprudenza prevalente ritiene illegittimo il recesso motivato direttamente dalla malattia. Se ti viene comunicato il recesso durante la malattia, è opportuno consultare un sindacato o un avvocato.

    Spetta l'indennità INPS anche durante la prova?

    Sì. Il lavoratore in prova ha gli stessi diritti del lavoratore ordinario all’indennità di malattia INPS.

    Il CCNL può limitare la sospensione della prova?

    Sì. Alcuni CCNL prevedono un tetto massimo (es. 30 giorni). Superato quel limite, il datore può recedere senza incorrere in conseguenze.

    Cosa succede al TFR se il rapporto cessa durante la prova?

    Il TFR matura anche durante il periodo di prova: alla cessazione spetta in proporzione al periodo lavorato, indipendentemente dal motivo del recesso.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 356 Codice della Navigazione – Trattamento spettante dopo la risoluzione del contratto all’arruolato ammalato o ferito

    Art. 356 Codice della Navigazione – Trattamento spettante dopo la risoluzione del contratto all’arruolato ammalato o ferito

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Fuori dei casi nei quali le leggi speciali rendono obbligatoria l'assicurazione dell'equipaggio contro le malattie, quando il contratto è risolto, perché l'arruolato, a causa di malattia o di lesioni, ha dovuto essere sbarcato o non ha potuto riprendere il proprio posto a bordo dopo lo sbarco in un porto di approdo, l'armatore, sempre che non ricorra uno dei casi previsti nel secondo comma dell'articolo 336, è tenuto a provvedere a proprie spese alla cura dell'arruolato, e a corrispondergli una indennità giornaliera in misura pari alla retribuzione, per tutto il tempo della cura, ma non oltre quattro mesi dalla data della risoluzione del contratto. Se la malattia o le lesioni dipendono da causa di servizio, il limite di tempo stabilito nel comma precedente è elevato a sei mesi. Le disposizioni dei due comma precedenti si applicano anche alle malattie, che si manifestano nei ventotto giorni successivi alla cessazione o alla risoluzione del contratto, quando dipendono da causa di servizio.

  • Art. 25 D.Lgs. 151/2001 – Trattamento previdenziale in maternità

    Art. 25 D.Lgs. 151/2001 – Trattamento previdenziale in maternità

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Il periodo di congedo di maternità, ancorché si tratti di lavoro a tempo parziale, è computato ai fini della determinazione della durata per il diritto al trattamento pensionistico e ai fini della misura dello stesso.

    2. Il periodo di congedo di maternità è considerato come prestazione lavorativa effettiva ai fini della distribuzione dell’anzianità richiesta per l’iscrizione agli albi professionali, per il conseguimento dei titoli abilitanti e per il godimento di qualsiasi beneficio connesso all’anzianità di servizio.

  • Art. 11 D.Lgs. 23/2015 – Rito applicabile

    Art. 11 D.Lgs. 23/2015 – Rito applicabile

    D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 – Tutele crescenti – contratto a tempo indeterminato

    1. Ai licenziamenti di cui al presente decreto non si applicano le disposizioni dei commi da 48 a 68 dell’articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

  • Assegno unico universale: cosa sapere

    Guida pratica · Lavoro · Maternità, paternità e genitorialità

    In sintesi

    L’assegno unico universale è un contributo mensile INPS per ogni figlio a carico fino a 21 anni (senza limite di età per i figli con disabilità). L’importo dipende dall’ISEE: senza ISEE si applica l’importo minimo. La domanda si presenta all’INPS una volta sola e vale fino a modifica o revoca.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 230/2021

    Tabella riepilogativa

    Assegno unico universale – elementi principali
    Elemento Dettaglio
    Beneficiari Genitori con figli a carico fino a 21 anni; nessun limite per figli con disabilità
    Importo Variabile in base all’ISEE; senza ISEE si applica l’importo minimo di legge
    Maggiorazioni Figli con disabilità, famiglie numerose, genitori entrambi lavoratori, madri under 21
    Pagamento Mensile, direttamente all’INPS al richiedente (o ai due genitori in parti uguali)
    Scadenza domanda Entro il 28 febbraio per averlo da marzo; entro dicembre per averlo da quando presentata

    Chi ha diritto e per quali figli

    L’assegno unico universale spetta per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (con alcune condizioni per i figli tra i 18 e i 21 anni, come la frequenza scolastica, la ricerca attiva di lavoro o un reddito inferiore a una soglia definita). Per i figli con disabilità riconosciuta il beneficio non ha limite di età. Il richiedente deve essere cittadino italiano o europeo residente in Italia, oppure cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno di lungo periodo.

    Gli importi e le maggiorazioni

    L’importo base per figlio varia secondo l’ISEE del nucleo familiare: la fascia più bassa riceve l’importo massimo, mentre senza ISEE si riceve l’importo minimo. Sono previste maggiorazioni per: figli con disabilità; famiglie con tre o più figli; nuclei con entrambi i genitori lavoratori; madri di età inferiore a 21 anni al momento del parto. Gli importi esatti sono aggiornati annualmente: verificare la circolare INPS per il 2026.

    Come si fa la domanda e quando

    La domanda si presenta sul portale INPS (con SPID, CIE o CNS) o tramite patronato. Va presentata entro il 28 febbraio per ricevere l’assegno dal mese di marzo; se presentata dopo, l’assegno decorre dal mese successivo alla domanda. La domanda è valida fino a revoca o variazione delle condizioni: non è necessario rinnovarla ogni anno, ma l’ISEE va aggiornato annualmente per mantenere l’importo corretto.

    Cumulabilità con altre agevolazioni

    L’assegno unico universale ha sostituito numerose agevolazioni previgenti (assegni familiari ANF per i figli, bonus bebè, premio alla nascita). È invece cumulabile con alcune misure regionali e comunali di supporto alla famiglia. Non è compatibile con il reddito di cittadinanza per le stesse mensilità (verificare le regole aggiornate per le misure che lo hanno sostituito).

    Casi pratici

    Tizio – famiglia con 2 figli e ISEE medio

    Luca e Anna hanno due figli di 3 e 7 anni e un ISEE di 28.000 €. Presentano domanda entro il 28 febbraio con l’ISEE aggiornato e ricevono l’importo corrispondente alla loro fascia per ciascun figlio, a partire da marzo. Se non aggiornano l’ISEE, scende automaticamente all’importo minimo.

    Caia – figlia con disabilità senza limite di età

    La figlia di Elena ha 24 anni con disabilità grave riconosciuta. Poiché per i figli con disabilità non vige il limite dei 21 anni, Elena continua a percepire l’assegno unico con la maggiorazione per disabilità, rinnovando ogni anno l’ISEE.

    Sempronio – famiglia numerosa con 4 figli

    Giuseppe e Marta hanno 4 figli. Oltre all’importo base per ciascun figlio, beneficiano della maggiorazione per famiglie numerose a partire dal terzo figlio. Presentano la domanda tramite patronato allegando l’ISEE e i codici fiscali di tutti i figli.

    Domande frequenti

    L'assegno unico spetta anche ai lavoratori autonomi?

    Sì. L’assegno unico universale è accessibile a tutte le categorie: lavoratori dipendenti, autonomi, disoccupati, pensionati e inattivi, purché residenti in Italia e rispettino i requisiti.

    Serve l'ISEE per fare domanda?

    No, ma senza ISEE si riceve solo l’importo minimo. Presentare l’ISEE aggiornato conviene quasi sempre, perché aumenta l’importo per la maggior parte delle famiglie.

    La domanda va rinnovata ogni anno?

    La domanda non va rinnovata, ma l’ISEE va aggiornato ogni anno (in genere entro gennaio-febbraio) per mantenere l’importo adeguato al reddito familiare effettivo.

    Come viene pagato l'assegno unico?

    Direttamente dall’INPS tramite accredito sul conto corrente o libretto postale del richiedente. Su richiesta, può essere ripartito al 50% tra i due genitori.

    Fino a che età del figlio si percepisce?

    Fino ai 21 anni del figlio (con condizioni specifiche tra i 18 e i 21 anni). Per i figli con disabilità riconosciuta non c’è limite di età.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.