← Torna a Codice della Navigazione (R.D. 327/1942)
Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Quando il contratto di arruolamento si risolve perché l'arruolato è stato sbarcato per malattia o lesioni, l'armatore deve provvedere a proprie spese alla cura e a corrispondere un'indennità giornaliera pari alla retribuzione.
  • Il trattamento è dovuto per un massimo di quattro mesi dalla data di risoluzione del contratto, salvo cause di esclusione previste dall'art. 336.
  • Se malattia o lesioni dipendono da causa di servizio, il limite si estende a sei mesi.
  • Le tutele si applicano anche alle malattie che si manifestano nei ventotto giorni successivi alla cessazione del contratto, purché dipendenti da causa di servizio.
  • La disciplina opera in assenza di obbligo assicurativo per malattia previsto da leggi speciali; ove tale obbligo esista, prevalgono le norme previdenziali.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 356 Codice della Navigazione — Trattamento spettante dopo la risoluzione del contratto all’arruolato ammalato o ferito

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Fuori dei casi nei quali le leggi speciali rendono obbligatoria l'assicurazione dell'equipaggio contro le malattie, quando il contratto è risolto, perché l'arruolato, a causa di malattia o di lesioni, ha dovuto essere sbarcato o non ha potuto riprendere il proprio posto a bordo dopo lo sbarco in un porto di approdo, l'armatore, sempre che non ricorra uno dei casi previsti nel secondo comma dell'articolo 336, è tenuto a provvedere a proprie spese alla cura dell'arruolato, e a corrispondergli una indennità giornaliera in misura pari alla retribuzione, per tutto il tempo della cura, ma non oltre quattro mesi dalla data della risoluzione del contratto. Se la malattia o le lesioni dipendono da causa di servizio, il limite di tempo stabilito nel comma precedente è elevato a sei mesi. Le disposizioni dei due comma precedenti si applicano anche alle malattie, che si manifestano nei ventotto giorni successivi alla cessazione o alla risoluzione del contratto, quando dipendono da causa di servizio.

Commento

Ratio e ambito applicativo

L'articolo 356 del Codice della navigazione disciplina la posizione dell'arruolato che, a causa di malattia o lesioni subite durante il servizio, si trova nella condizione di non poter riprendere il proprio posto a bordo o deve essere sbarcato in un porto di approdo diverso da quello di arruolamento. La norma impone all'armatore due obblighi distinti ma complementari: la cura dell'arruolato a proprie spese e il mantenimento della retribuzione sotto forma di indennità giornaliera per la durata della malattia o della convalescenza, entro i limiti temporali stabiliti.

L'ambito applicativo è delimitato in negativo dall'incipit della norma: le disposizioni dell'articolo 356 operano 'fuori dei casi nei quali le leggi speciali rendono obbligatoria l'assicurazione dell'equipaggio contro le malattie'. Quando esiste un obbligo assicurativo imposto dalla normativa speciale, la tutela dell'arruolato ammalato è affidata al sistema previdenziale e assicurativo, con conseguente esonero dell'armatore dagli obblighi di cui all'articolo 356. Il codice della navigazione si atteggia pertanto a norma sussidiaria e residuale rispetto alla legislazione previdenziale di settore.

Gli obblighi dell'armatore: cura e indennità giornaliera

L'armatore è tenuto a un duplice obbligo: provvedere alla cura dell'arruolato a proprie spese (ossia sostenere le spese mediche, ospedaliere e di assistenza sanitaria necessarie) e corrispondere un'indennità giornaliera in misura pari alla retribuzione ordinaria. Il secondo obbligo rappresenta una forma di integrazione salariale di fonte legale, che garantisce all'arruolato la continuità del reddito durante la malattia o la guarigione, anche dopo la formale risoluzione del contratto.

La retribuzione di riferimento per il calcolo dell'indennità giornaliera va determinata secondo i criteri generali dell'articolo 361, che include nella base di calcolo la paga base, la panatica e le indennità accessorie di carattere fisso e continuativo indicate dai contratti collettivi.

Gli obblighi dell'armatore non sorgono tuttavia in ogni caso. Sono esclusi le ipotesi previste dal secondo comma dell'articolo 336, che riguarda i casi in cui la malattia o le lesioni siano imputabili a comportamenti colposi o dolosi dell'arruolato stesso, a stati preesistenti dolosamente occultati all'atto dell'arruolamento o ad altre specifiche cause di esclusione della responsabilità dell'armatore.

I limiti temporali: quattro e sei mesi

La norma introduce una duplice scansione temporale. Nel caso ordinario (malattia o lesioni non dipendenti da causa di servizio, o non chiaramente riconducibili ad essa), il trattamento è dovuto per un periodo massimo di quattro mesi dalla data di risoluzione del contratto. Alla scadenza del quadrimestre, gli obblighi dell'armatore cessano anche se l'arruolato non è ancora guarito.

Se invece la malattia o le lesioni dipendono da causa di servizio — ossia da un evento o da condizioni direttamente connesse all'attività lavorativa a bordo — il limite temporale si estende a sei mesi. La distinzione riflette il principio di responsabilità datoriale: quando il pregiudizio alla salute dell'arruolato è eziologicamente collegato al lavoro marittimo, l'armatore deve sostenerne le conseguenze per un periodo più lungo, a tutela del lavoratore che ha subito un danno nell'esercizio delle proprie mansioni.

La tutela postcontrattuale: il regime dei ventotto giorni

Un'importante estensione della tutela è prevista dal terzo comma dell'articolo 356: le disposizioni si applicano anche alle malattie che si manifestano nei ventotto giorni successivi alla cessazione o alla risoluzione del contratto, purché dipendenti da causa di servizio. Questa clausola protegge l'arruolato dalle malattie a insorgenza tardiva, ossia da quelle patologie i cui sintomi si manifestano solo dopo la fine del rapporto ma che hanno avuto origine durante il servizio. Il termine di ventotto giorni è un limite rigido e perentorio: le malattie insorte dopo questo periodo, anche se causalmente ricollegabili al servizio, non beneficiano della tutela dell'articolo 356.

La ratio della norma è di prevenire comportamenti elusivi dell'armatore che potrebbe altrimenti risolvere il contratto poco prima della manifestazione della malattia, sottraendosi agli obblighi di cura e di indennità. La finestra temporale di quattro settimane è stata ritenuta sufficiente a coprire le patologie a latenza breve tipiche dell'attività marittima.

Coordinamento con la normativa previdenziale e con le altre disposizioni del codice

L'articolo 356 si coordina con l'articolo 362, che regolamenta la decorrenza delle indennità quando l'arruolato ha diritto al rimpatrio: in tal caso, il periodo di trattamento decorre dal giorno successivo a quello in cui il rimpatrio è stato effettuato. L'integrazione con l'istituto del rimpatrio — disciplinato dagli articoli 363 e seguenti — è essenziale per comprendere la portata pratica dell'articolo 356: l'obbligo di cura e di indennità non si esaurisce con il rimpatrio, ma può proseguire dopo di esso, fino al raggiungimento dei limiti temporali di quattro o sei mesi.

Casi pratici

Caso 1: Marittimo sbarcato per malattia non dipendente da causa di servizio

Tizio si ammala durante la navigazione e viene sbarcato in un porto di approdo; il contratto si risolve e l'armatore, in assenza di obbligo assicurativo speciale, è tenuto a corrispondergli un'indennità giornaliera pari alla retribuzione per un massimo di quattro mesi, provvedendo anche alle spese mediche necessarie.

Caso 2: Infortunio sul lavoro a bordo con causa di servizio accertata

Caio riporta una frattura durante le operazioni di carico, evento chiaramente riconducibile all'attività lavorativa: essendo la lesione da causa di servizio, l'armatore è obbligato a sostenerle spese di cura e a versargli l'indennità giornaliera per un massimo di sei mesi dalla risoluzione del contratto.

Caso 3: Malattia manifestatasi dopo la fine del contratto

Sempronio termina il contratto in porto e, quattordici giorni dopo, viene ricoverato per una patologia polmonare riconducibile all'esposizione a sostanze nocive durante il servizio; poiché la malattia si manifesta entro i ventotto giorni dalla cessazione del contratto ed è da causa di servizio, l'armatore è obbligato alla cura e all'indennità come se il contratto fosse ancora in essere.

Domande frequenti

L'armatore è sempre tenuto a pagare le cure dell'arruolato ammalato dopo la risoluzione del contratto?

No: gli obblighi sorgono solo quando non esiste un obbligo assicurativo speciale imposto da leggi speciali e quando la malattia non è imputabile a comportamenti dolosi o colposi dell'arruolato secondo il secondo comma dell'art. 336.

Per quanti mesi deve l'armatore corrispondere l'indennità giornaliera?

Il limite ordinario è quattro mesi dalla risoluzione del contratto. Se la malattia o le lesioni dipendono da causa di servizio, il limite si eleva a sei mesi.

Cosa si intende per 'causa di servizio' ai fini dell'art. 356?

La causa di servizio ricorre quando la malattia o le lesioni sono eziologicamente ricollegabili all'attività lavorativa svolta a bordo, come infortuni durante operazioni di carico, esposizione a sostanze nocive o eventi occorsi nell'esercizio delle mansioni.

L'art. 356 si applica anche alle malattie che insorgono dopo la fine del contratto?

Sì, ma solo a condizione che si manifestino entro ventotto giorni dalla cessazione o risoluzione del contratto e che dipendano da causa di servizio. Malattie insorte oltre questo termine non beneficiano della tutela.

Come si calcola l'indennità giornaliera prevista dall'art. 356?

L'indennità giornaliera è pari alla retribuzione ordinaria, determinata secondo i criteri dell'art. 361, che include paga base, panatica e indennità accessorie di carattere fisso e continuativo previste dai contratti collettivi.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.