Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 47-bis D.Lgs. 81/2015 – Scopo, oggetto e ambito di applicazione (rider)

    Art. 47-bis D.Lgs. 81/2015 – Scopo, oggetto e ambito di applicazione (rider)

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai lavoratori che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all’articolo 47, comma 2, lettera a), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali.

    2. Le disposizioni del presente capo si applicano sia nel caso in cui i lavoratori di cui al comma 1 siano assunti con contratto di lavoro subordinato sia nel caso in cui i medesimi svolgano attività lavorativa mediante contratto di lavoro autonomo, anche tramite intermediari, nonché in qualsiasi altra forma contrattuale.

  • Art. 168 ter TUIR: Esenzione degli utili e delle perdite delle s

    Art. 168 ter TUIR: Esenzione degli utili e delle perdite delle s

    Art. 168 Ter TUIR – Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti. (1) (2)

    In vigore dal 12/01/2019

    Modificato da: Decreto legislativo del 29/11/2018 n. 142 Articolo 5

    “1. Un’impresa residente nel territorio dello Stato puo’ optare per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero.

    2. L’opzione e’ irrevocabile ed e’ esercitata al momento di costituzione della stabile organizzazione, con effetto dal medesimo periodo d’imposta.

    3. Quando la stabile organizzazione soddisfa le condizioni di cui al comma 4 dell’articolo 167, l’opzione di cui al comma 1 si esercita, relativamente a tali stabili organizzazioni, a condizione che ricorra l’esimente di cui al comma 5 del citato articolo 167.

    4. Le imprese che esercitano l’opzione di cui al comma 1 applicano alle proprie stabili organizzazioni, in assenza dell’esimente richiamata nel comma 3, le disposizioni dell’articolo 167.

    5. Nel caso di esercizio dell’opzione di cui al comma 1 con riferimento alle stabili organizzazioni per le quali risulti integrato il requisito del comma 1 dell’articolo 47-bis e non si siano rese applicabili le disposizioni di cui all’articolo 167, si applicano, sussistendone le condizioni, le disposizioni degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3.

    6. Per le stabili organizzazioni gia’ esistenti, l’opzione di cui al comma 1 puo’ essere esercitata entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, con effetto dal periodo d’imposta in corso a quello di esercizio della stessa. L’esercizio dell’opzione non determina in se’ alcun realizzo di plusvalenze e minusvalenze.

    7. Ai fini del comma 6, l’impresa indica separatamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di esercizio dell’opzione, gli utili e le perdite attribuibili a ciascuna stabile organizzazione nei cinque periodi d’imposta antecedenti a quello di effetto dell’opzione. Se ne deriva una perdita fiscale netta, gli utili successivamente realizzati dalla stabile organizzazione sono imponibili fino a concorrenza della stessa. Dall’imposta dovuta si scomputano le eventuali eccedenze positive di imposta estera riportabili ai sensi dell’articolo 165, comma 6.

    8. Le disposizioni del comma 7 relative al recupero delle perdite fiscali pregresse della stabile organizzazione si applicano anche quando venga trasferita a qualsiasi titolo la stabile organizzazione o parte della stessa ad altra impresa del gruppo che fruisca dell’opzione di cui al comma 1.

    9. L’impresa cedente indica nell’atto di trasferimento della stabile organizzazione o di parte della stessa l’ammontare dell’eventuale perdita netta realizzata dalla medesima stabile organizzazione nei cinque periodi d’imposta precedenti al trasferimento.

    10. In caso di esercizio dell’opzione, il reddito della stabile organizzazione va separatamente indicato nella dichiarazione dei redditi dell’impresa e ai fini della sua determinazione valgono i criteri di cui all’articolo 152, anche con riferimento alle transazioni intercorse tra l’impresa e la medesima stabile organizzazione, nonche’ tra quest’ultima e le altre imprese del medesimo gruppo. Si applicano le disposizioni dell’articolo 26 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2000, n. 122.

    11. Nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e collaborazione cui deve essere improntato il rapporto con il contribuente, l’Agenzia delle entrate provvede a pubblicare a titolo esemplificativo sul proprio sito le fattispecie ritenute elusive delle precedenti disposizioni, da aggiornarsi periodicamente.”

    —————

    (1) Articolo aggiunto dall’art. 14, comma 1, decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l’art. 14, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 147 del 2015.

    (2) Si veda quanto disposto dall’articolo 1, comma 94, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

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  • Art. 10 DPR 602/1973 – Definizioni

    Art. 10 DPR 602/1973 – Definizioni

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Ai fini del presente decreto si intende per:

    a) «concessionario»: il soggetto cui e’ affidato in concessione il servizio di riscossione o il commissario governativo che gestisce il servizio stesso;

    b) «ruolo»: l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall’ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario.

  • Art. 22 DPR 230/2000 – Ammissione in istituto

    Art. 22 DPR 230/2000 – Ammissione in istituto

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Le direzioni degli istituti penitenziari devono ricevere le persone indicate nell' articolo 94 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , e quelle che si costituiscono dichiarando che ciò fanno per dare esecuzione ad un provvedimento da cui consegue la privazione dello stato di libertà.

    2. In ogni caso la persona viene sottoposta all'isolamento previsto dal n. 3) del primo comma dell'articolo 33 della legge, soltanto se l'autorità giudiziaria abbia disposto in tal senso.

    3. Quando viene ricevuta una persona, che non può essere trattenuta perché deve essere sottoposta a misura privativa della libertà diversa da quella alla cui esecuzione l'istituto è destinato, la direzione provvede ad informare il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ai fini dell'assegnazione.

    4. In caso di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di delitto, la prescritta informazione all'autorità giudiziaria competente deve essere effettuata dalla polizia giudiziaria prima dell'introduzione del detenuto nell'istituto, al fine di consentire la tempestiva emanazione dell'eventuale provvedimento di sottoposizione all'isolamento di cui al comma 3. Allo stesso modo provvede il direttore nel caso di presentazione spontanea in istituto di persona a carico della quale non sia stato ancora emesso provvedimento restrittivo della libertà personale dall'autorità giudiziaria.

    5. Il provvedimento dell'autorità giudiziaria che dispone l'isolamento deve precisare le modalità, i limiti e la durata dell'isolamento medesimo.

    6. In caso di mancata indicazione dei predetti elementi, la direzione richiede all'autorità giudiziaria competente le integrazioni necessarie. Segnala in ogni caso l'eventuale insorgenza di stati di sofferenza psicofisica della persona.

    7. Durante l'isolamento giudiziario possono avere contatti con il detenuto isolato, con l'osservanza delle modalità stabilite dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il personale, nonché gli altri operatori penitenziari anche non appartenenti al personale dell'amministrazione, incaricati, autorizzati o delegati dal direttore dell'istituto.

  • Art. 381 Codice della Navigazione – Obblighi del conduttore

    Art. 381 Codice della Navigazione – Obblighi del conduttore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il conduttore è tenuto ad usare della nave secondo le caratteristiche tecniche, risultanti dal certificato di navigabilità, e in conformità dell'impiego convenuto.

  • CCNL Istruzione e Ricerca: 4 sezioni e profili

    CCNL Istruzione e Ricerca

    In sintesi

    Il CCNL Istruzione e Ricerca articola il comparto in 4 sezioni: Scuola statale (docenti + ATA), Università (PTA, no docenti), Ricerca (CNR, INAF, INFN, etc.), AFAM (conservatori, accademie). Ogni sezione ha aree specifiche: nella Scuola i docenti hanno il proprio inquadramento per ordine e grado, gli ATA sono area D-Operatore esperto/Assistente/Funzionario.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · FLC CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola · SNALS Confsal · Gilda
    Ultimo rinnovo
    18 gennaio 2024 per il CCNL 2019-2021 (parte normativa); 1° luglio 2026 per la parte economica del CCNL 2025-2027
    Vigenza
    Parte normativa del CCNL 2019-2021 in ultrattività. La parte economica è stata rinnovata dal CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027, sottoscritto in via definitiva all’ARAN il 1° luglio 2026
    Platea
    ~1.300.000 dipendenti (700k docenti scuola statale + 200k ATA + 60k PTA università + 25k ricerca + 9k AFAM)

    Aggiornamento al 2 settembre 2026. Le regole spiegate qui sono quelle del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, tuttora in ultrattività per la parte normativa. La parte economica è invece già rinnovata: il CCNL 2025-2027 è stato sottoscritto in via definitiva all’ARAN il 1° luglio 2026. Per aumenti, arretrati e decorrenze vedi la guida al CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027; per gli importi per ordine di scuola le tabelle stipendiali dei docenti 2025-2027.

    Tabella riepilogativa

    Sezioni e profili CCNL Istruzione e Ricerca
    Sezione Profili principali N. lavoratori
    Scuola docenti Infanzia, primaria, secondaria I e II grado, sostegno ~700.000
    Scuola ATA Collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, tecnici, DSGA ~200.000
    Università PTA Amministrativi, tecnici, bibliotecari, EP ~60.000
    Ricerca Ricercatori, tecnologi, CTER, operatori CNR/INAF/INFN/ISTAT ~25.000
    AFAM Docenti AFAM, personale amministrativo-tecnico conservatori/accademie ~9.000

    Le quattro sezioni del comparto

    Il CCNL Istruzione e Ricerca disciplina 4 sezioni distinte con specificità proprie:

    • Scuola statale: docenti (per ordine e grado: infanzia, primaria, secondaria I e II grado, sostegno) + ATA (Personale Amministrativo Tecnico Ausiliario)
    • Università: solo PTA (personale tecnico-amministrativo). I docenti universitari sono ordinari/associati/ricercatori, NON contrattualizzati (regime pubblicistico)
    • Ricerca: enti pubblici di ricerca (CNR, INAF, INFN, ISTAT, ENEA, etc.). Ricercatori, tecnologi, CTER (Collaboratori Tecnici Enti Ricerca)
    • AFAM: conservatori e accademie di belle arti, danza, etc. Docenti AFAM + personale amministrativo-tecnico

    Il personale ATA della scuola

    Il personale ATA è il personale amministrativo-tecnico-ausiliario della scuola statale. Profili:

    • Collaboratore scolastico (ex bidello): pulizie, sorveglianza alunni, supporto docenti
    • Assistente amministrativo: segreterie scolastiche
    • Assistente tecnico: laboratori scientifici, informatici (secondarie superiori)
    • DSGA: Direttore Servizi Generali Amministrativi (capo segreteria)

    Inquadramento per area come Funzioni Locali: Operatori (collaboratori), Operatori esperti (assistenti), Funzionari (DSGA).

    Università: solo PTA, non docenti

    Il CCNL Istruzione e Ricerca disciplina il personale tecnico-amministrativo dell’università (PTA). I docenti universitari (ordinari, associati, ricercatori) sono in regime di diritto pubblico (L. 240/2010) con stipendi tabellari fissati per decreto MUR.

    I PTA universitari hanno aree analoghe a Funzioni Locali (Operatori, Operatori esperti, Funzionari, EP) con specificità: figura del bibliotecario, tecnico di laboratorio, assistente di ricerca.

    Casi pratici

    Tizio – Docente primaria
    Tizio insegna alla scuola primaria da 12 anni. Inquadrato come docente primaria con fascia stipendiale 9-14 anni. Stipendio €2.025/mese × 13.
    Caia – DSGA scuola superiore
    Caia è DSGA in liceo classico, area Funzionari Scuola. Coordina 12 assistenti amministrativi + 22 collaboratori scolastici. Stipendio €2.480 + indennità DSGA €230.
    Sempronio – CTER al CNR
    Sempronio è CTER (Collaboratore Tecnico Enti Ricerca) al CNR, sezione Ricerca area V. Lavora in laboratorio chimica organica. Stipendio €2.180 + indennità ricerca €180.

    Domande frequenti

    I docenti universitari sono nel CCNL Istruzione e Ricerca?
    No, sono in regime pubblicistico ex L. 240/2010 con stipendi fissati da decreto MUR. Il CCNL Istruzione-Ricerca copre solo il personale tecnico-amministrativo (PTA) universitario.
    Cosa significa ATA?
    Amministrativo Tecnico Ausiliario. È il personale non docente della scuola: collaboratori scolastici (bidelli), assistenti amministrativi (segreteria), assistenti tecnici (laboratori), DSGA (capo segreteria).
    Quanti docenti ci sono in Italia?
    Circa 700.000 docenti di ruolo nella scuola statale (infanzia, primaria, secondaria I e II grado, sostegno) + circa 200.000 docenti precari/supplenti. Totale incarichi: ~900.000.
    AFAM cosa è?
    Alta Formazione Artistica e Musicale: conservatori statali, accademie di belle arti, accademie di danza/arte drammatica. Hanno propria sezione contrattuale con docenti e personale tecnico-amministrativo specifico.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 351 Codice della Navigazione – Indennità in caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato per volontà dell’armatore

    Art. 351 Codice della Navigazione – Indennità in caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato per volontà dell’armatore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    In caso di cessazione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato per volontà dell'armatore, è dovuta all'arruolato una indennità pari al numero di giornate di retribuzione determinato dalle norme corporative o in mancanza, dagli usi, per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato. Ai fini dell'applicazione del comma precedente devono essere computati i periodi di infermità per i quali l'arruolato abbia avuto diritto al trattamento previsto nell'articolo 356. 31 ————— AGGIORNAMENTO La L. 29 maggio 1982, n. 297 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le indennità di cui agli articoli 351, 352, 919 e 920 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono sostituite dal trattamento di fine rapporto disciplinato dall'articolo 2120 del codice civile."

  • Art. 23 D.Lgs. 151/2001 – Calcolo dell’indennità di maternità

    Art. 23 D.Lgs. 151/2001 – Calcolo dell’indennità di maternità

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. L’indennità di maternità è corrisposta nella misura dell’80 per cento della retribuzione.

    2. La retribuzione da prendere a riferimento è quella spettante per il mese immediatamente precedente quello in cui ha inizio il congedo di maternità.

    3. In caso di parto prematuro, la retribuzione da prendere a riferimento è quella spettante per il mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato il parto.

  • Art. 37 D.Lgs. 151/2001 – Adozioni internazionali in congedo parentale

    Art. 37 D.Lgs. 151/2001 – Adozioni internazionali in congedo parentale

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    [Articolo soppresso dall’art. 1, comma 452, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007)]

  • Art. 394 Codice della Navigazione – Subnoleggio e cessione del contratto

    Art. 394 Codice della Navigazione – Subnoleggio e cessione del contratto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    In caso di subnoleggio o di cessione totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto, il noleggiatore rimane responsabile verso il noleggiante delle obbligazioni assunte con il contratto di noleggio.

  • Art. 29 D.Lgs. 151/2001 – Trattamento economico congedo paternità

    Art. 29 D.Lgs. 151/2001 – Trattamento economico congedo paternità

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Durante il congedo di paternità il lavoratore padre ha diritto all’indennità di maternità, alle stesse condizioni della lavoratrice madre.

    2. Il congedo di paternità si configura come sostituzione al congedo di maternità spettante alla madre e, pertanto, produce gli stessi effetti normativi.

  • Art. 47-quinquies D.Lgs. 81/2015 – Divieto di discriminazione rider

    Art. 47-quinquies D.Lgs. 81/2015 – Divieto di discriminazione rider

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. I lavoratori di cui all’articolo 47-bis non possono essere discriminati. È in particolare fatto divieto di qualsiasi discriminazione basata sulla loro appartenenza a una categoria protetta, che sia svolta o meno tramite piattaforme digitali.