Autore: Andrea Marton

  • Art. 8 D.Lgs. 81/2015 – Trasformazione del rapporto di lavoro

    Art. 8 D.Lgs. 81/2015 – Trasformazione del rapporto di lavoro

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

    2. Il lavoratore affetto da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Successive trasformazioni sono ammesse in presenza di aggravamento delle condizioni di salute o qualora la persona, dopo la guarigione, si trovi ad affrontare per la prima volta un’altra patologia tra quelle indicate nel presente comma.

    3. In caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista un familiare convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, cui sia stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, il lavoratore ha diritto a chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.

    4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il datore di lavoro è tenuto a dare assistenza al lavoratore nel reperimento di soluzioni di orario idonee a favorire la conciliazione.

    5. Il lavoratore che ha trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno effettuate dal datore di lavoro con riferimento alle mansioni già espletate in base al rapporto di lavoro a tempo pieno. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle trasformazioni a tempo pieno rispetto alle assunzioni effettuate dal datore di lavoro per l’esecuzione di mansioni di pari livello e categoria legale. Nei casi di cui al presente comma, la scelta tra i lavoratori che hanno manifestato la volontà di tornare a tempo pieno è operata in base ai criteri fissati dai contratti collettivi o, in mancanza, ai sensi dell’articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in quanto compatibile.

  • Art. 304 Codice della Navigazione – Relazione di eventi straordinari

    Art. 304 Codice della Navigazione – Relazione di eventi straordinari

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se nel corso del viaggio si sono verificati eventi straordinari relativi alla nave, al carico o alle persone che erano a bordo, il comandante deve farne, entro ventiquattro ore dall'arrivo, relazione scritta alla competente autorità del luogo.

  • Art. 1 D.Lgs. 151/2001 – Oggetto del testo unico

    Art. 1 D.Lgs. 151/2001 – Oggetto del testo unico

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Il presente testo unico disciplina il sostegno alla maternità e alla paternità, definendo i congedi, i riposi, i permessi e le tutele economiche e normative spettanti alla lavoratrice madre, al lavoratore padre, nonché alle lavoratrici autonome e libere professioniste.

  • Art. 31 L. 392/1978 – Sanzioni per inadempimento del locatore

    Art. 31 L. 392/1978 – Sanzioni per inadempimento del locatore

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Il locatore che abbia ottenuto la disponibilita’ dell’immobile per uno dei motivi previsti dall’articolo 29 e che, nel termine di sei mesi dall’avvenuta consegna, non abbia adibito l’immobile ad abitazione propria, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, o non abbia adibito l’immobile ad esercizio in proprio di una delle attivita’ indicate all’articolo 27, ovvero non abbia rispettato i termini della concessione o quelli del piano comunale di intervento per quanto attiene l’inizio dei lavori di demolizione, ricostruzione, ristrutturazione o restauro dell’immobile ovvero, in caso di immobile adibiti ad esercizio di albergo, pensione o locanda, non abbia completato i lavori di ricostruzione nel termine stabilito dal Ministero del turismo e dello spettacolo, e’ tenuto, se il conduttore lo richiede, al ripristino del contratto, salvi i diritti acquistati da terzi in buona fede, e al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati, ovvero al risarcimento del danno nei confronti del conduttore in misura non superiore a quarantotto mensilita’ del canone di locazione percepito prima della risoluzione del contratto, oltre alle indennita’ previste ai sensi dell’articolo 34.

    Il giudice, oltre a determinare il ripristino o il risarcimento del danno, ordina al locatore il pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 2.000.000 da devolvere al comune nel cui territorio e’ sito l’immobile, ad integrazione del fondo sociale previsto dal titolo III della presente legge.

  • Art. 329 Codice della Navigazione – Stipulazione del contratto in località estera dove non sia autorità consolare

    Art. 329 Codice della Navigazione – Stipulazione del contratto in località estera dove non sia autorità consolare

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se l'arruolamento ha luogo all'estero, in località che non è sede di autorità consolare, il contratto deve, a pena di nullità, essere stipulato per iscritto, alla presenza di due testimoni, i quali vi appongono la propria sottoscrizione. Il contratto è conservato fra i documenti di bordo.

  • Art. 22 L. 392/1978 – Immobili ultimati dopo il 31 dicembre 1975

    Art. 22 L. 392/1978 – Immobili ultimati dopo il 31 dicembre 1975

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione che sono stati ultimati dopo il 31 dicembre 1975, il costo base di produzione a metro quadrato e’ fissato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello di grazia e giustizia, sentito il Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 marzo di ogni anno e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

    Il costo base di produzione e’ determinato, anche in misura differenziata per regione o per gruppi di regioni, tenendo conto: a) dei costi di produzione dell’edilizia convenzionata; b) dell’incidenza del contributo di concessione; c) del costo dell’area, che non potra’ essere superiore al 25 per cento del costo di produzione; d) degli oneri di urbanizzazione che gravano sul costruttore.

    Se, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di quella di registro o di altra imposizione fiscale, ovvero relativamente agli oneri delle assicurazioni di origine pubblica, risultano costi maggiori di quelli indicati nel decreto ai sensi delle lettere a), b) e d) del comma precedente, il costo base si modifica nei singoli casi, tenendo conto di tali maggiori costi. Il costruttore, in quanto di sua spettanza, e’ tenuto a fornire al proprietario tali dati, se la richiesta venga fatta anteriormente al primo trasferimento dell’immobile; in tal caso gli stessi elementi dovranno essere comunicati agli uffici del catasto edilizio urbano. Agli effetti di cui sopra non si tiene comunque conto del valore dell’immobile accertato ai fini dell’imposta di registro relativa al suo trasferimento a qualsiasi titolo, in quanto il valore di riferimento per la determinazione del canone e’ quello dei costi come sopra definiti.

    Ai fini della determinazione del canone di locazione per gli immobili urbani ultimati dopo il 31 dicembre 1975, al costo base, determinato a norma del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 15 a 21; nelle ipotesi di cui al precedente comma non si applicano i coefficienti previsti nell’articolo 16 nei casi in cui il maggior costo riguardi il costo di produzione.

  • Art. 25 DPR 495/1992 – Attività di tutela delle strade

    Art. 25 DPR 495/1992 – Attività di tutela delle strade

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Nell'espletamento dei servizi di polizia stradale di competenza, le amministrazioni alle quali appartiene il personale di cui all'articolo 12, comma 3, del codice, provvedono direttamente a svolgere tutte le fasi del procedimento amministrativo sanzionatorio.

    2. Qualora gli enti proprietari di strade non abbiano nella loro struttura amministrativa uffici preposti specificamente a tali servizi, essi provvedono ad inviare, entro cinque giorni dall'accertamento, la segnalazione della violazione agli organi esercenti servizi di polizia stradale, che provvedono a svolgere le ulteriori fasi del procedimento.

    3. Qualora la violazione non sia stata contestata all'atto dell'accertamento, l'organo di polizia stradale destinatario della segnalazione di cui al comma 2, provvede alla verbalizzazione ed alla notifica, con indicazione dell'agente che ha effettuato l'accertamento.

  • Art. 11 D.Lgs. 151/2001 – Valutazione dei rischi

    Art. 11 D.Lgs. 151/2001 – Valutazione dei rischi

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Il datore di lavoro valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici in stato di gravidanza, puerpere o che allattano, in conformità all’articolo 11 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

    2. L’esito della valutazione è documentato nel documento di valutazione dei rischi ovvero, nelle ipotesi di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto n. 626 del 1994, in autocertificazione.

  • Art. 38 L. 392/1978 – Diritto di prelazione del conduttore

    Art. 38 L. 392/1978 – Diritto di prelazione del conduttore

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Nel caso in cui il locatore intenda trasferire a titolo oneroso l’immobile locato, deve darne comunicazione al conduttore con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario.

    Nella comunicazione devono essere indicati il corrispettivo, da quantificare in ogni caso in denaro, le altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe essere conclusa e l’invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione.

    Il conduttore deve esercitare il diritto di prelazione entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, con atto notificato al proprietario a mezzo di ufficiale giudiziario, offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli.

    Ove il diritto di prelazione sia esercitato, il versamento del prezzo di acquisto, salvo diversa condizione indicata nella comunicazione del locatore, deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni decorrenti dal sessantesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta notificazione della comunicazione da parte del proprietario, contestualmente alla stipulazione del contratto di compravendita o del contratto prelimare.

    Nel caso in cui l’immobile risulti locato a piu’ persone, la comunicazione di cui al primo comma deve essere effettuata a ciascuna di esse. Il diritto di prelazione puo essere esercitato congiuntamente da tutti i conduttori, ovvero, qualora taluno vi rinunci, dai rimanenti o dal rimanente conduttore.

    L’avente titolo che, entro trenta giorni dalla notificazione di cui al primo comma, non abbia comunicato agli altri aventi diritto la sua intenzione di avvalersi della prelazione, si considera avere rinunciato alla prelazione medesima.

    Le norme del presente articolo non si applicano nelle ipotesi previste dall’articolo 732 del codice civile, per le quali la prelazione opera a favore dei coeredi, e nella ipotesi di trasferimento effettuato a favore del coniuge o dei parenti entro il secondo grado.

  • Art. 362 Codice della Navigazione – Decorrenza delle indennità previste negli articoli precedenti

    Art. 362 Codice della Navigazione – Decorrenza delle indennità previste negli articoli precedenti

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando le disposizioni di questo capo attribuiscono all'arruolato il diritto ad una indennità giornaliera per un determinato periodo successivo alla cessazione o alla risoluzione del contratto, detto periodo, nel caso che l'arruolato abbia diritto al rimpatrio, decorre dal giorno successivo a quello in cui il rimpatrio stesso è stato effettuato. Quando la risoluzione del contratto è determinata da una delle cause indicate nell'articolo 343 n. 1, e dal fatto sono derivate malattie o lesioni per le quali il trattamento spettante all'arruolato è regolato dall'articolo 356, l'indennità di cui all'articolo 353 decorre dal giorno in cui cessa il trattamento predetto. Del rimpatrio dell'arruolato

  • Art. 358 Codice della Navigazione – Indennità in caso di risoluzione del contratto per volontà dell’armatore

    Art. 358 Codice della Navigazione – Indennità in caso di risoluzione del contratto per volontà dell’armatore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se l'armatore esercita la facoltà di risoluzione del contratto a tempo indeterminato, senza preavviso, ai sensi dell'articolo 345, è dovuta all'arruolato, oltre alla indennità prevista nell'articolo 352, un'altra indennità pari a tante giornate di retribuzione, quanti avrebbero dovuto essere i giorni di preavviso, a norma dell'articolo 342. Nel caso previsto dal comma precedente, se il preavviso è dato in misura inferiore a quella determinata ai sensi dell'articolo 342, è dovuta un'indennità pari a tante giornate di retribuzione quanti sono i giorni di preavviso mancanti. Se l'armatore esercita la facoltà di risoluzione del contratto a viaggio, prima del compimento del viaggio, o del contratto a tempo determinato, prima della scadenza, ai sensi dell'articolo 345, l'arruolato ha diritto: 1) se la risoluzione del contratto avviene nel porto di arruolamento, prima della partenza, ad una indennità pari a quarantacinque giorni di retribuzione, ovvero pari alla intera retribuzione, se la presumibile durata del viaggio o il tempo per il quale il contratto è stato stipulato è inferiore a quarantacinque giorni; 2) se la risoluzione del contratto avviene dopo la partenza, ad una indennità pari alla retribuzione che gli sarebbe spettata per la presumibile durata del viaggio o per la durata del contratto.

  • Art. 364 Codice della Navigazione – Contenuto dell’obbligo del rimpatrio

    Art. 364 Codice della Navigazione – Contenuto dell’obbligo del rimpatrio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'obbligo di provvedere al rimpatrio dell'arruolato comprende le spese necessarie per il viaggio, l'alloggio e il mantenimento, fino all'arrivo a destinazione, nonché, durante l'eventuale ricovero della nave in stazione sanitaria, fino all'ammissione a libera pratica. Fuori dei casi previsti nel secondo comma dell'articolo precedente, l'armatore è tenuto a corrispondere all'arruolato, durante il rimpatrio, una indennità giornaliera pari alla retribuzione determinata ai sensi dell'articolo 361. In caso di naufragio, l'armatore è altresì tenuto a fornire ai componenti dell'equipaggio gli indumenti necessari.