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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'obbligo di rimpatrio a carico dell'armatore comprende tutte le spese di viaggio, alloggio e mantenimento sino all'arrivo a destinazione dell'arruolato.
  • Durante il ricovero della nave in stazione sanitaria, le spese sono dovute fino all'ammissione a libera pratica.
  • Fuori dai casi di colpa grave o di risoluzione per fatto dell'arruolato (art. 363 co. 2), l'armatore deve corrispondere una indennità giornaliera pari alla retribuzione di cui all'art. 361.
  • In caso di naufragio, l'obbligo si estende alla fornitura degli indumenti necessari ai componenti dell'equipaggio.
  • L'articolo costituisce il nucleo centrale della disciplina protettiva del lavoratore marittimo durante il rimpatrio.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 364 Codice della Navigazione — Contenuto dell’obbligo del rimpatrio

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

L'obbligo di provvedere al rimpatrio dell'arruolato comprende le spese necessarie per il viaggio, l'alloggio e il mantenimento, fino all'arrivo a destinazione, nonché, durante l'eventuale ricovero della nave in stazione sanitaria, fino all'ammissione a libera pratica. Fuori dei casi previsti nel secondo comma dell'articolo precedente, l'armatore è tenuto a corrispondere all'arruolato, durante il rimpatrio, una indennità giornaliera pari alla retribuzione determinata ai sensi dell'articolo 361. In caso di naufragio, l'armatore è altresì tenuto a fornire ai componenti dell'equipaggio gli indumenti necessari.

Commento

Ratio e collocazione sistematica

L'articolo 364 del Codice della navigazione definisce il contenuto concreto dell'obbligo di rimpatrio che grava sull'armatore nei confronti dell'arruolato sbarcato fuori dal porto di arruolamento. La norma si inserisce nel contesto del Libro III («Del lavoro della navigazione»), Titolo I, Capo III, dedicato al contratto di arruolamento, e si coordina con gli articoli 365, 366, 367 e 368 che ne disciplinano le modalità applicative. L'obbligo di rimpatrio è espressione del principio di protezione del lavoratore marittimo, il quale, a differenza del lavoratore terrestre, si trova in una condizione di particolare vulnerabilità quando lo sbarco avviene lontano dal proprio domicilio o dalla propria patria.

Spese coperte: viaggio, alloggio e mantenimento

Il primo profilo dell'obbligo riguarda le spese di rimpatrio in senso stretto: viaggio, alloggio e mantenimento fino all'arrivo a destinazione. La norma utilizza la locuzione «spese necessarie», con ciò indicando che l'armatore è tenuto a coprire i costi effettivamente indispensabili al trasporto dell'arruolato, senza che questo implichi il diritto a sistemazioni di lusso o a modalità di trasporto eccedenti la normalità. Il riferimento all'«arrivo a destinazione» va letto in combinato con l'art. 366, che individua nel porto di arruolamento (o nell'altra località indicata dall'arruolato senza aumento di spesa) il luogo di rimpatrio. La copertura spese vale dunque per l'intero tragitto fino a tale destinazione, indipendentemente dalla lunghezza del viaggio.

Il caso della stazione sanitaria

Una specificazione importante riguarda il caso in cui la nave venga posta in stazione sanitaria, ovvero in isolamento cautelativo disposto dalle autorità portuali per ragioni di tutela della salute pubblica (presenza di malattie infettive a bordo, provenienza da zone epidemiche, ecc.). In tale ipotesi l'obbligo dell'armatore si protrae fino al momento dell'ammissione a «libera pratica», cioè fino all'autorizzazione al libero accesso al porto rilasciata dall'autorità sanitaria competente. Si tratta di un'estensione temporale dell'obbligo di rimpatrio che riconosce come la detenzione sanitaria non dipenda dalla volontà dell'arruolato e non possa quindi incidere negativamente sulla sua posizione economica.

L'indennità giornaliera durante il rimpatrio

Il secondo comma della norma introduce un'indennità giornaliera pari alla retribuzione determinata ai sensi dell'art. 361, dovuta dall'armatore durante il periodo di rimpatrio. Questa indennità è esclusa nei casi di cui all'art. 363 co. 2, vale a dire quando il rimpatrio consegua a comportamenti imputabili all'arruolato stesso (risoluzione per colpa grave, abbandono del servizio, ecc.). Al di fuori di tali ipotesi, l'arruolato conserva il diritto a percepire una somma commisurata alla propria retribuzione per ogni giorno di rimpatrio, a garanzia della continuità del suo sostentamento economico durante il periodo di transizione. Il rinvio all'art. 361 per la determinazione della retribuzione assicura che il calcolo avvenga su basi certe e già definite contrattualmente.

Il naufragio: tutela minima dell'equipaggio

L'ultimo comma introduce una misura di tutela specifica per il caso di naufragio: l'armatore è tenuto a fornire ai componenti dell'equipaggio gli indumenti necessari. La norma riflette la situazione di assoluta emergenza che caratterizza il naufragio, in cui l'equipaggio può trovarsi privato non solo dei propri effetti personali ma persino degli abiti indossabili. L'obbligo di fornire gli indumenti si aggiunge, e non sostituisce, gli altri obblighi di rimpatrio già esaminati. Va notato che questa disposizione non richiede la colpa dell'armatore: il naufragio, quand'anche fortuito, obbliga comunque l'armatore alla fornitura degli indumenti necessari, in quanto tale obbligo è fondato sulla posizione strutturale dell'armatore come datore di lavoro e gestore dell'impresa di navigazione. In coordinamento con la disciplina civilistica della responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) e con le norme speciali sull'assicurazione obbligatoria del personale navigante, la norma garantisce una tutela minima anche nelle situazioni più gravi.

Coordinamento con le convenzioni internazionali

Il diritto al rimpatrio del marittimo è riconosciuto anche sul piano internazionale. La Convenzione sul lavoro marittimo (MLC 2006), recepita in Italia con D.Lgs. 108/2005 e successivi aggiornamenti, dedica la Norma A2.5 al rimpatrio, imponendo agli Stati di assicurare che i marittimi abbiano diritto al rimpatrio nelle ipotesi di risoluzione del contratto, malattia, naufragio e altre situazioni previste. L'art. 364 cod. nav. è coerente con tali principi, anche se risale al 1942: l'interpretazione della norma deve tenere conto dell'evoluzione del quadro internazionale per assicurare il massimo livello di protezione al lavoratore marittimo.

Casi pratici

Caso 1: Naufragio e rimpatrio di Tizio

Tizio, marittimo imbarcato su un cargo italiano, subisce un naufragio al largo delle coste greche. L'armatore è tenuto a fornirgli immediatamente gli indumenti necessari e a organizzare il suo rimpatrio fino al porto di arruolamento, coprendo integralmente le spese di viaggio, alloggio e mantenimento, nonché corrispondendogli l'indennità giornaliera per ogni giorno di rimpatrio.

Caso 2: Stazione sanitaria e prolungamento dell'obbligo per Caio

Caio è arruolato su una nave proveniente da un porto con segnalazione epidemica: all'arrivo in Italia la nave viene posta in stazione sanitaria per cinque giorni prima dell'ammissione a libera pratica. L'armatore deve continuare a coprire le spese di mantenimento di Caio per tutti i cinque giorni di quarantena, in attesa che l'autorità sanitaria rilasci l'autorizzazione all'accesso.

Caso 3: Indennità giornaliera durante il rimpatrio di Sempronio

Sempronio viene sbarcato a Barcellona per esaurimento del contratto di arruolamento, senza che vi sia alcun comportamento colposo da parte sua. L'armatore deve corrispondergli, per ogni giorno intercorrente tra lo sbarco e l'arrivo al porto di arruolamento, un'indennità giornaliera pari alla retribuzione determinata ai sensi dell'art. 361, oltre alle spese di viaggio e alloggio.

Domande frequenti

Cosa comprende l'obbligo di rimpatrio dell'armatore?

L'armatore deve coprire le spese di viaggio, alloggio e mantenimento dell'arruolato fino all'arrivo a destinazione, nonché corrispondergli un'indennità giornaliera pari alla retribuzione contrattuale per ogni giorno di rimpatrio, salvo i casi di risoluzione per colpa dell'arruolato.

L'armatore è obbligato a pagare anche durante la quarantena sanitaria della nave?

Sì: se la nave è posta in stazione sanitaria, l'obbligo dell'armatore si estende fino all'ammissione a libera pratica, coprendo le spese dell'arruolato per tutta la durata dell'isolamento.

In caso di naufragio, il marittimo ha diritto a qualcosa in più del semplice rimpatrio?

Sì: in caso di naufragio l'armatore deve fornire agli arruolati anche gli indumenti necessari, in aggiunta a tutte le altre spese e indennità di rimpatrio.

L'arruolato perde il diritto all'indennità giornaliera di rimpatrio se è stato licenziato per giusta causa?

Sì: l'indennità giornaliera non è dovuta nei casi previsti dall'art. 363 co. 2, che comprende le ipotesi di risoluzione del contratto per comportamento colposo dell'arruolato.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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