- Se l'armatore risolve il contratto a tempo indeterminato senza preavviso, deve corrispondere una indennità pari a tante giornate di retribuzione quanti erano i giorni di preavviso dovuti ex art. 342.
- Il preavviso ridotto rispetto al dovuto obbliga a un'indennità sostitutiva proporzionale ai giorni mancanti.
- Per il contratto a viaggio o a tempo determinato risolto prima del compimento o della scadenza, l'indennità varia a seconda del momento della risoluzione: porto di arruolamento o dopo la partenza.
- In porto, prima della partenza, l'indennità minima è di quarantacinque giorni di retribuzione o l'intera retribuzione se il viaggio dura meno.
- Dopo la partenza, l'arruolato ha diritto all'intera retribuzione per la presumibile durata del viaggio o del contratto.
Testo dell'articoloVigente
Art. 358 Codice della Navigazione — Indennità in caso di risoluzione del contratto per volontà dell’armatore
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Se l'armatore esercita la facoltà di risoluzione del contratto a tempo indeterminato, senza preavviso, ai sensi dell'articolo 345, è dovuta all'arruolato, oltre alla indennità prevista nell'articolo 352, un'altra indennità pari a tante giornate di retribuzione, quanti avrebbero dovuto essere i giorni di preavviso, a norma dell'articolo 342. Nel caso previsto dal comma precedente, se il preavviso è dato in misura inferiore a quella determinata ai sensi dell'articolo 342, è dovuta un'indennità pari a tante giornate di retribuzione quanti sono i giorni di preavviso mancanti. Se l'armatore esercita la facoltà di risoluzione del contratto a viaggio, prima del compimento del viaggio, o del contratto a tempo determinato, prima della scadenza, ai sensi dell'articolo 345, l'arruolato ha diritto: 1) se la risoluzione del contratto avviene nel porto di arruolamento, prima della partenza, ad una indennità pari a quarantacinque giorni di retribuzione, ovvero pari alla intera retribuzione, se la presumibile durata del viaggio o il tempo per il quale il contratto è stato stipulato è inferiore a quarantacinque giorni; 2) se la risoluzione del contratto avviene dopo la partenza, ad una indennità pari alla retribuzione che gli sarebbe spettata per la presumibile durata del viaggio o per la durata del contratto.
Commento
Ratio e inquadramento
L'articolo 358 del Codice della navigazione disciplina le indennità spettanti all'arruolato quando è l'armatore a risolvere il contratto nell'esercizio della propria facoltà unilaterale prevista dall'articolo 345. Si tratta di una norma di equilibrio contrattuale: poiché l'armatore può risolvere il contratto anche prima del completamento del viaggio o della scadenza del termine, la legge compensa l'arruolato per la perdita della retribuzione futura che avrebbe percepito in assenza di risoluzione anticipata.
La disposizione si articola in tre ipotesi principali, distinguendo a seconda della tipologia contrattuale (tempo indeterminato, viaggio, tempo determinato) e del momento in cui interviene la risoluzione (in porto prima della partenza, oppure dopo la partenza). Questa articolazione riflette la varietà di situazioni pratiche in cui può trovarsi un marittimo al momento della risoluzione unilaterale da parte del datore di lavoro.
Prima ipotesi: contratto a tempo indeterminato senza preavviso
Per il contratto a tempo indeterminato, il primo comma dell'articolo 358 prevede che, se l'armatore esercita la facoltà di risoluzione senza rispettare il preavviso previsto dall'articolo 342, l'arruolato ha diritto a un'indennità pari a tante giornate di retribuzione quanti avrebbero dovuto essere i giorni di preavviso. Si tratta di una classica indennità sostitutiva del preavviso, analoga a quella prevista nel lavoro terrestre dall'articolo 2118 del codice civile per il caso di recesso senza preavviso nel rapporto a tempo indeterminato.
Il secondo comma integra questa regola: se il preavviso è dato ma in misura inferiore a quella determinata dall'articolo 342, l'armatore è tenuto a corrispondere un'indennità pari a tante giornate di retribuzione quanti sono i giorni di preavviso mancanti (ossia la differenza tra il preavviso dovuto e quello effettivamente dato). In entrambi i casi l'indennità si aggiunge a quella generale di risoluzione ex articolo 352.
Seconda ipotesi: contratto a viaggio o a tempo determinato — risoluzione in porto prima della partenza
Per i contratti a viaggio o a tempo determinato, la disciplina dell'articolo 358 è differenziata a seconda del momento in cui interviene la risoluzione. Se l'armatore risolve il contratto nel porto di arruolamento prima della partenza, l'arruolato ha diritto a un'indennità pari a quarantacinque giorni di retribuzione. Questa soglia minima è stabilita dal legislatore per tutelare l'arruolato che, avendo rinunciato ad altre opportunità lavorative per imbarcarsi, si trova privo di reddito prima ancora di aver iniziato il viaggio.
È prevista tuttavia una clausola di adattamento per i contratti di breve durata: se la presumibile durata del viaggio o il tempo per cui il contratto è stato stipulato è inferiore a quarantacinque giorni, l'indennità è pari all'intera retribuzione pattuita. Il legislatore ha inteso evitare che l'indennità standard di quarantacinque giorni risulti sproporzionata rispetto alla durata prevista del rapporto, garantendo comunque all'arruolato la piena copertura del compenso che avrebbe percepito.
Terza ipotesi: contratto a viaggio o a tempo determinato — risoluzione dopo la partenza
Nel caso più grave — la risoluzione del contratto dopo che la nave ha già levato le ancore — l'arruolato si trova in una posizione di particolare vulnerabilità, trovandosi lontano dal porto di imbarco e nell'impossibilità pratica di trovare immediatamente un altro impiego. Per questa ragione il legislatore ha previsto una tutela integrale: l'arruolato ha diritto all'intera retribuzione che gli sarebbe spettata per la presumibile durata del viaggio o per la durata residua del contratto.
In questo caso non si tratta di una indennità sostitutiva del preavviso, ma di una vera e propria liquidazione anticipata dell'intera retribuzione contrattuale non ancora maturata. La ratio è quella di mettere l'arruolato nella stessa posizione economica in cui si sarebbe trovato se il viaggio fosse stato portato a termine, indipendentemente dal luogo e dal momento in cui è intervenuta la risoluzione.
Coordinamento con le altre disposizioni e cumulo
L'articolo 358 opera in coordinamento con diverse altre norme del Capo. In primo luogo, le indennità in esso previste si aggiungono all'indennità generale ex articolo 352, come si evince dall'articolo 360, che per le fattispecie di perdita della nazionalità e di sbarco per cattivo trattamento richiama espressamente sia l'art. 352 sia l'art. 358. In secondo luogo, le ipotesi di esclusione dell'indennità ex articolo 359 (colpa dell'arruolato, interdizione del commercio, disarmo) si applicano alle indennità dell'articolo 358 e non all'indennità generale ex 352, che ha una natura diversa. La norma dell'articolo 361 fornisce infine la base di calcolo della retribuzione rilevante ai fini delle indennità del Capo.
Casi pratici
Caso 1: Contratto a tempo indeterminato risolto senza preavviso
Tizio è arruolato a tempo indeterminato con un preavviso contrattuale di trenta giorni; l'armatore lo congeda con effetto immediato senza rispettare il preavviso. Tizio ha diritto a un'indennità pari a trenta giornate di retribuzione in aggiunta all'indennità ex art. 352, a compensazione del mancato preavviso.
Caso 2: Contratto a viaggio risolto in porto prima della partenza
Caio ha firmato un contratto a viaggio di durata prevista di sessanta giorni, con una retribuzione complessiva di 4.800 euro; l'armatore risolve il contratto nel porto di arruolamento il giorno prima della partenza. Caio ha diritto a quarantacinque giornate di retribuzione (superiori alla durata del contratto, quindi prevale il parametro fisso di 45 giorni), ossia 3.600 euro di indennità.
Caso 3: Contratto a tempo determinato risolto durante la navigazione
Sempronio è arruolato con contratto a tempo determinato di sei mesi; dopo due mesi di navigazione l'armatore decide di risolvere il contratto. Sempronio ha diritto all'intera retribuzione per i quattro mesi residui del contratto, poiché la risoluzione è avvenuta dopo la partenza.
Domande frequenti
Cosa succede se l'armatore risolve il contratto a tempo indeterminato dando un preavviso inferiore al dovuto?
L'arruolato ha diritto a un'indennità pari a tante giornate di retribuzione quanti sono i giorni di preavviso mancanti rispetto a quello dovuto ex art. 342, in aggiunta all'indennità generale di risoluzione ex art. 352.
Qual è l'indennità minima se il contratto a viaggio viene risolto in porto prima della partenza?
L'indennità è pari a quarantacinque giorni di retribuzione; se però il viaggio previsto durava meno di quarantacinque giorni, l'indennità è pari all'intera retribuzione pattuita per il viaggio.
Se il contratto viene risolto dopo la partenza, l'arruolato recupera tutta la retribuzione non ancora maturata?
Sì: in caso di risoluzione dopo la partenza, l'arruolato ha diritto all'intera retribuzione per la presumibile durata residua del viaggio o per la durata residua del contratto, qualunque essa sia.
Le indennità dell'art. 358 si cumulano con quella dell'art. 352?
Sì, le indennità dell'art. 358 si aggiungono all'indennità generale di risoluzione prevista dall'art. 352, senza alcun meccanismo di assorbimento o compensazione.
Se la nave non parte per causa di forza maggiore, l'armatore deve comunque le indennità dell'art. 358?
Non necessariamente: l'art. 359 esclude le indennità dell'art. 358 in caso di risoluzione determinata da interdizione del commercio, arresto della nave o altra causa non imputabile all'armatore che renda impossibile l'inizio del viaggio.
Vedi anche