Art. 362 Codice della Navigazione – Decorrenza delle indennità previste negli articoli precedenti
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Quando le disposizioni di questo capo attribuiscono all'arruolato il diritto ad una indennità giornaliera per un determinato periodo successivo alla cessazione o alla risoluzione del contratto, detto periodo, nel caso che l'arruolato abbia diritto al rimpatrio, decorre dal giorno successivo a quello in cui il rimpatrio stesso è stato effettuato. Quando la risoluzione del contratto è determinata da una delle cause indicate nell'articolo 343 n. 1, e dal fatto sono derivate malattie o lesioni per le quali il trattamento spettante all'arruolato è regolato dall'articolo 356, l'indennità di cui all'articolo 353 decorre dal giorno in cui cessa il trattamento predetto. Del rimpatrio dell'arruolato
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In sintesi
Quando l'arruolato ha diritto al rimpatrio, le indennità giornaliere decorrono dal giorno successivo a quello in cui il rimpatrio è stato effettuato.
La regola differisce il dies a quo dell'indennità al completamento del rimpatrio, evitando cumuli non giustificati tra trattamenti assistenziali.
Quando la risoluzione dipende da un evento di cui all'art. 343, n. 1 (naufragio o altri eventi di forza maggiore) e sono derivate malattie o lesioni, l'indennità ex art. 353 decorre dalla cessazione del trattamento sanitario ex art. 356.
La norma coordina il regime di decorrenza multipla delle indennità, evitando sovrapposizioni e vuoti di tutela.
Il titolo 'Del rimpatrio dell'arruolato' che chiude il testo indica il raccordo con le norme successive (artt. 363 ss.) dedicate all'istituto del rimpatrio.
Indice dei contenuti
Ratio e collocazione sistematica
L'articolo 362 del Codice della navigazione è una norma di coordinamento che disciplina la decorrenza delle indennità giornaliere previste per l'arruolato nei casi di risoluzione del contratto. La sua funzione non è creare nuovi diritti o modificare la misura delle indennità, ma stabilire il momento dal quale tali indennità iniziano a produrre i loro effetti economici, ossia il dies a quo del periodo di calcolo.
Questa precisazione è necessaria perché, in molti dei casi disciplinati dal Capo, la risoluzione del contratto avviene in circostanze che rendono non immediato il ritorno dell'arruolato al porto di arruolamento (naufragio, cattura, sbarco per malattia in porto straniero). In tali situazioni, far decorrere l'indennità giornaliera dal giorno stesso della risoluzione del contratto potrebbe generare un'indesiderata sovrapposizione con altri trattamenti economici o assistenziali già in corso (cure mediche, assistenza consolare, rimpatrio organizzato dall'armatore). L'articolo 362 scioglie questa potenziale sovrapposizione fissando regole chiare di precedenza e di successione tra i diversi trattamenti.
Prima regola: il rimpatrio come dies a quo
La prima regola dell'articolo 362 è di applicazione generale: quando l'arruolato ha diritto al rimpatrio ai spese dell'armatore (ipotesi disciplinate dall'art. 363 e seguenti), il periodo di decorrenza dell'indennità giornaliera non inizia dalla data di risoluzione del contratto, ma dal giorno successivo a quello in cui il rimpatrio è stato effettuato.
La ratio è di evitare che l'arruolato percepisca contemporaneamente sia le prestazioni legate al rimpatrio (vitto, alloggio, trasporto a carico dell'armatore) sia l'indennità giornaliera. Il periodo di viaggio di rimpatrio, durante il quale l'arruolato è mantenuto dall'armatore, non genera pertanto indennità giornaliera: questa inizia a maturare solo a partire dal giorno successivo all'arrivo nel porto di destinazione del rimpatrio, quando l'arruolato è tornato nella propria sfera di autonomia economica e cessa di ricevere assistenza dall'armatore.
Questa regola opera con carattere suppletivo e generale rispetto all'intero sistema delle indennità giornaliere del Capo; le regole speciali, ove previste, prevalgono su di essa.
Seconda regola: successione tra trattamento sanitario ex art. 356 e indennità ex art. 353
La seconda regola dell'articolo 362 ha un ambito applicativo più specifico: riguarda i casi in cui la risoluzione del contratto è determinata da uno degli eventi previsti dall'articolo 343, n. 1 (naufragio, catastrofe, perdita della nave per causa di forza maggiore) e, come conseguenza di tali eventi, siano derivate malattie o lesioni per le quali è applicabile il trattamento sanitario previsto dall'articolo 356.
In questi casi, l'indennità ex articolo 353 - che è l'indennità dovuta all'arruolato a seguito della risoluzione del contratto per gli eventi di cui all'art. 343, n. 1 - non decorre dalla data della risoluzione del contratto, ma dal giorno in cui cessa il trattamento sanitario ex art. 356. La logica è analoga alla prima regola: durante il periodo in cui l'arruolato riceve cure a carico dell'armatore (con relativa indennità giornaliera equivalente alla retribuzione ex art. 356), non si sovrappone anche l'indennità ex art. 353. Le due prestazioni si succedono invece in modo sequenziale: prima il trattamento sanitario (che ha la sua propria durata, massima di quattro o sei mesi), poi l'indennità di risoluzione.
Coordinamento e implicazioni pratiche
La norma dell'articolo 362 è fondamentale per la corretta applicazione pratica del sistema indennitario del Codice della navigazione, perché stabilisce l'ordine di successione temporale tra prestazioni diverse. Il mancato coordinamento tra queste prestazioni potrebbe generare sia il rischio di un doppio recupero (doppio trattamento economico per lo stesso periodo) sia, all'opposto, vuoti di tutela (periodi non coperti da alcuna indennità). L'articolo 362 elimina entrambi i rischi, individuando con precisione il momento in cui ciascuna prestazione comincia e finisce.
Il richiamo finale al titolo 'Del rimpatrio dell'arruolato' che chiude il testo dell'articolo indica che la disposizione è la cerniera tra il sistema delle indennità (artt. 351-361) e la disciplina del rimpatrio (artt. 363 ss.), che rappresenta l'istituto cardine a cui si agganciando le regole di decorrenza appena descritte.
Casi pratici
Caso 1: Rimpatrio da porto straniero: indennità posticipata al rientro
Tizio subisce la risoluzione del contratto in un porto africano e ha diritto al rimpatrio in Italia a spese dell'armatore; il viaggio di rimpatrio dura quattro giorni. L'indennità giornaliera prevista dalla norma applicabile non decorre dalla data di risoluzione, ma dal quinto giorno, ossia dal giorno successivo all'arrivo in Italia.
Caso 2: Naufragio con lesioni: successione trattamento sanitario e indennità
Caio è coinvolto in un naufragio (art. 343, n. 1) e riporta fratture alle gambe che richiedono due mesi di cure a carico dell'armatore ex art. 356; l'indennità ex art. 353 non decorre dalla data del naufragio, ma dal giorno successivo alla fine del periodo di cura, evitando la sovrapposizione tra le due prestazioni economiche.
Caso 3: Combinazione rimpatrio e trattamento sanitario
Sempronio naufraga, viene sbarcato in un porto estero con lievi lesioni e rimpatriato dopo dieci giorni di cure; il trattamento sanitario ex art. 356 copre i dieci giorni di ricovero, il rimpatrio avviene il giorno successivo alle dimissioni. L'indennità ex art. 353 inizia a decorrere dal giorno dopo il completamento del rimpatrio, cumulando le due regole dell'art. 362 in modo sequenziale.
Domande frequenti
Da quando decorrono le indennità giornaliere se l'arruolato deve essere rimpatriato?
Le indennità giornaliere decorrono dal giorno successivo a quello in cui il rimpatrio è stato effettuato, non dalla data di risoluzione del contratto. Durante il periodo di viaggio di rimpatrio l'armatore provvede direttamente al mantenimento dell'arruolato.
In caso di naufragio con lesioni, quando inizia a decorrere l'indennità ex art. 353?
L'indennità ex art. 353 decorre dal giorno in cui cessa il trattamento sanitario ex art. 356. Le due prestazioni si succedono in modo sequenziale: prima le cure a carico dell'armatore, poi l'indennità di risoluzione.
Perché l'art. 362 pospone la decorrenza delle indennità al momento del rimpatrio?
Per evitare che l'arruolato percepisca contemporaneamente sia le prestazioni legate al rimpatrio (vitto, alloggio, trasporto) sia l'indennità giornaliera, che avrebbe una funzione analoga di sostegno economico. Le due prestazioni si succedono, non si sovrappongono.
L'art. 362 si applica a tutte le indennità del Capo o solo ad alcune?
La prima regola (rimpatrio come dies a quo) ha carattere generale rispetto alle indennità giornaliere del Capo. La seconda regola (successione trattamento sanitario ex art. 356 e indennità ex art. 353) ha invece un ambito specifico, limitato ai casi di risoluzione per eventi ex art. 343, n. 1, con conseguenti malattie o lesioni.
Se il rimpatrio non viene effettuato dall'armatore, da quando decorrono le indennità?
Se il rimpatrio non viene effettuato dall'armatore (o non è dovuto), la regola speciale del dies a quo non opera, e le indennità giornaliere decorrono secondo le regole generali applicabili alla specifica fattispecie di risoluzione del contratto.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
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In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio e collocazione sistematica
L'articolo 362 del Codice della navigazione è una norma di coordinamento che disciplina la decorrenza delle indennità giornaliere previste per l'arruolato nei casi di risoluzione del contratto. La sua funzione non è creare nuovi diritti o modificare la misura delle indennità, ma stabilire il momento dal quale tali indennità iniziano a produrre i loro effetti economici, ossia il dies a quo del periodo di calcolo.
Questa precisazione è necessaria perché, in molti dei casi disciplinati dal Capo, la risoluzione del contratto avviene in circostanze che rendono non immediato il ritorno dell'arruolato al porto di arruolamento (naufragio, cattura, sbarco per malattia in porto straniero). In tali situazioni, far decorrere l'indennità giornaliera dal giorno stesso della risoluzione del contratto potrebbe generare un'indesiderata sovrapposizione con altri trattamenti economici o assistenziali già in corso (cure mediche, assistenza consolare, rimpatrio organizzato dall'armatore). L'articolo 362 scioglie questa potenziale sovrapposizione fissando regole chiare di precedenza e di successione tra i diversi trattamenti.
Prima regola: il rimpatrio come dies a quo
La prima regola dell'articolo 362 è di applicazione generale: quando l'arruolato ha diritto al rimpatrio ai spese dell'armatore (ipotesi disciplinate dall'art. 363 e seguenti), il periodo di decorrenza dell'indennità giornaliera non inizia dalla data di risoluzione del contratto, ma dal giorno successivo a quello in cui il rimpatrio è stato effettuato.
La ratio è di evitare che l'arruolato percepisca contemporaneamente sia le prestazioni legate al rimpatrio (vitto, alloggio, trasporto a carico dell'armatore) sia l'indennità giornaliera. Il periodo di viaggio di rimpatrio, durante il quale l'arruolato è mantenuto dall'armatore, non genera pertanto indennità giornaliera: questa inizia a maturare solo a partire dal giorno successivo all'arrivo nel porto di destinazione del rimpatrio, quando l'arruolato è tornato nella propria sfera di autonomia economica e cessa di ricevere assistenza dall'armatore.
Questa regola opera con carattere suppletivo e generale rispetto all'intero sistema delle indennità giornaliere del Capo; le regole speciali, ove previste, prevalgono su di essa.
Seconda regola: successione tra trattamento sanitario ex art. 356 e indennità ex art. 353
La seconda regola dell'articolo 362 ha un ambito applicativo più specifico: riguarda i casi in cui la risoluzione del contratto è determinata da uno degli eventi previsti dall'articolo 343, n. 1 (naufragio, catastrofe, perdita della nave per causa di forza maggiore) e, come conseguenza di tali eventi, siano derivate malattie o lesioni per le quali è applicabile il trattamento sanitario previsto dall'articolo 356.
In questi casi, l'indennità ex articolo 353 - che è l'indennità dovuta all'arruolato a seguito della risoluzione del contratto per gli eventi di cui all'art. 343, n. 1 - non decorre dalla data della risoluzione del contratto, ma dal giorno in cui cessa il trattamento sanitario ex art. 356. La logica è analoga alla prima regola: durante il periodo in cui l'arruolato riceve cure a carico dell'armatore (con relativa indennità giornaliera equivalente alla retribuzione ex art. 356), non si sovrappone anche l'indennità ex art. 353. Le due prestazioni si succedono invece in modo sequenziale: prima il trattamento sanitario (che ha la sua propria durata, massima di quattro o sei mesi), poi l'indennità di risoluzione.
Coordinamento e implicazioni pratiche
La norma dell'articolo 362 è fondamentale per la corretta applicazione pratica del sistema indennitario del Codice della navigazione, perché stabilisce l'ordine di successione temporale tra prestazioni diverse. Il mancato coordinamento tra queste prestazioni potrebbe generare sia il rischio di un doppio recupero (doppio trattamento economico per lo stesso periodo) sia, all'opposto, vuoti di tutela (periodi non coperti da alcuna indennità). L'articolo 362 elimina entrambi i rischi, individuando con precisione il momento in cui ciascuna prestazione comincia e finisce.
Il richiamo finale al titolo 'Del rimpatrio dell'arruolato' che chiude il testo dell'articolo indica che la disposizione è la cerniera tra il sistema delle indennità (artt. 351-361) e la disciplina del rimpatrio (artt. 363 ss.), che rappresenta l'istituto cardine a cui si agganciando le regole di decorrenza appena descritte.
Casi pratici
Caso 1: Rimpatrio da porto straniero: indennità posticipata al rientro
Tizio subisce la risoluzione del contratto in un porto africano e ha diritto al rimpatrio in Italia a spese dell'armatore; il viaggio di rimpatrio dura quattro giorni. L'indennità giornaliera prevista dalla norma applicabile non decorre dalla data di risoluzione, ma dal quinto giorno, ossia dal giorno successivo all'arrivo in Italia.
Caso 2: Naufragio con lesioni: successione trattamento sanitario e indennità
Caio è coinvolto in un naufragio (art. 343, n. 1) e riporta fratture alle gambe che richiedono due mesi di cure a carico dell'armatore ex art. 356; l'indennità ex art. 353 non decorre dalla data del naufragio, ma dal giorno successivo alla fine del periodo di cura, evitando la sovrapposizione tra le due prestazioni economiche.
Caso 3: Combinazione rimpatrio e trattamento sanitario
Sempronio naufraga, viene sbarcato in un porto estero con lievi lesioni e rimpatriato dopo dieci giorni di cure; il trattamento sanitario ex art. 356 copre i dieci giorni di ricovero, il rimpatrio avviene il giorno successivo alle dimissioni. L'indennità ex art. 353 inizia a decorrere dal giorno dopo il completamento del rimpatrio, cumulando le due regole dell'art. 362 in modo sequenziale.
Domande frequenti
Da quando decorrono le indennità giornaliere se l'arruolato deve essere rimpatriato?
Le indennità giornaliere decorrono dal giorno successivo a quello in cui il rimpatrio è stato effettuato, non dalla data di risoluzione del contratto. Durante il periodo di viaggio di rimpatrio l'armatore provvede direttamente al mantenimento dell'arruolato.
In caso di naufragio con lesioni, quando inizia a decorrere l'indennità ex art. 353?
L'indennità ex art. 353 decorre dal giorno in cui cessa il trattamento sanitario ex art. 356. Le due prestazioni si succedono in modo sequenziale: prima le cure a carico dell'armatore, poi l'indennità di risoluzione.
Perché l'art. 362 pospone la decorrenza delle indennità al momento del rimpatrio?
Per evitare che l'arruolato percepisca contemporaneamente sia le prestazioni legate al rimpatrio (vitto, alloggio, trasporto) sia l'indennità giornaliera, che avrebbe una funzione analoga di sostegno economico. Le due prestazioni si succedono, non si sovrappongono.
L'art. 362 si applica a tutte le indennità del Capo o solo ad alcune?
La prima regola (rimpatrio come dies a quo) ha carattere generale rispetto alle indennità giornaliere del Capo. La seconda regola (successione trattamento sanitario ex art. 356 e indennità ex art. 353) ha invece un ambito specifico, limitato ai casi di risoluzione per eventi ex art. 343, n. 1, con conseguenti malattie o lesioni.
Se il rimpatrio non viene effettuato dall'armatore, da quando decorrono le indennità?
Se il rimpatrio non viene effettuato dall'armatore (o non è dovuto), la regola speciale del dies a quo non opera, e le indennità giornaliere decorrono secondo le regole generali applicabili alla specifica fattispecie di risoluzione del contratto.