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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Norme inderogabili assolute: le disposizioni degli artt. 323, 324, 328-334, 336 commi 1-2, 346, 347 e 363-371 non possono essere derogate né dalla contrattazione collettiva né dal contratto individuale di arruolamento.
  • Norme derogabili dalla contrattazione collettiva: gli artt. 326, 336 comma 3, 337-345 e 348-362 ammettono deroga per via di norme corporative, ma non possono essere peggiorate dal contratto individuale a svantaggio dell'arruolato.
  • Favor per l'arruolato: il contratto individuale può derogare alle norme corporative solo se la deroga è migliorativa per il lavoratore marittimo.
  • Limite speciale sull'art. 326: neppure le norme corporative possono aumentare il termine del primo e secondo comma né diminuire quello del terzo comma dell'art. 326.
  • Gerarchia delle fonti: la norma fissa un sistema a tre livelli — legge inderogabile, contrattazione collettiva, contratto individuale — con protezione crescente verso il basso della scala gerarchica.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 374 Codice della Navigazione — Derogabilità delle norme

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Le disposizioni degli articoli 323, 324; 328 a 334; 336 primo e secondo comma; 346, 347; 363 a 371 non possono essere derogate né dalle norme corporative, né dal contratto individuale di arruolamento. Le disposizioni degli articoli 326; 336, terzo comma; 337 a 345; 348 a 362 possono essere derogate dalle norme corporative; non possono essere derogate dal contratto individuale se non a favore dell'arruolato. Tuttavia, neppure con le norme corporative si può aumentare il termine previsto dal primo e dal secondo comma dell'articolo 326, né si può diminuire il termine previsto dal terzo comma dello stesso articolo.

In sintesi

  • Norme inderogabili assolute: le disposizioni degli artt. 323, 324, 328-334, 336 commi 1-2, 346, 347 e 363-371 non possono essere derogate né dalla contrattazione collettiva né dal contratto individuale di arruolamento.
  • Norme derogabili dalla contrattazione collettiva: gli artt. 326, 336 comma 3, 337-345 e 348-362 ammettono deroga per via di norme corporative, ma non possono essere peggiorate dal contratto individuale a svantaggio dell'arruolato.
  • Favor per l'arruolato: il contratto individuale può derogare alle norme corporative solo se la deroga è migliorativa per il lavoratore marittimo.
  • Limite speciale sull'art. 326: neppure le norme corporative possono aumentare il termine del primo e secondo comma né diminuire quello del terzo comma dell'art. 326.
  • Gerarchia delle fonti: la norma fissa un sistema a tre livelli — legge inderogabile, contrattazione collettiva, contratto individuale — con protezione crescente verso il basso della scala gerarchica.
Ratio e funzione della norma

L'art. 374 del Codice della navigazione chiude il sistema delle fonti regolatrici del contratto di arruolamento stabilendo quali disposizioni siano inderogabili in senso assoluto, quali derogabili solo dalla contrattazione collettiva e quale sia l'ambito residuo lasciato all'autonomia individuale. La norma riflette la tradizionale impostazione giuslavoristica di tutela del contraente debole, qui declinata nella specificità del rapporto marittimo, in cui il lavoratore-arruolato è soggetto a condizioni di particolare dipendenza funzionale e geografica rispetto all'armatore e al comandante.

Norme di inderogabilità assoluta

Il primo comma individua un nucleo rigido di disposizioni che nessuna fonte negoziale può scalfire. Rientrano in questo blocco, fra le altre, le norme relative all'arruolamento (artt. 323-324), agli obblighi fondamentali del comandante verso l'equipaggio (artt. 328-334), alle garanzie patrimoniali minime di cui agli artt. 336 commi 1-2, alle cause di risoluzione del contratto (artt. 346-347) e all'intera disciplina delle malattie, infortuni e decesso a bordo (artt. 363-371). Queste disposizioni presidiano interessi di rango superiore — integrità fisica, sicurezza della navigazione, tutela in caso di inabilità — che non possono essere oggetto di mercato nemmeno nella contrattazione collettiva di settore.

Derogabilità per via collettiva

Il secondo comma individua un secondo livello: disposizioni che le norme corporative — oggi da intendersi come contratti collettivi nazionali di lavoro di settore marittimo — possono modificare, purché non venga alterato in senso peggiorativo il contratto individuale. Appartengono a questo gruppo, tra le altre, le norme sui termini di preavviso (art. 337 ss.), sulle modalità di risoluzione consensuale e sulle competenze (artt. 348-362). La ratio è permettere alla contrattazione di categoria di adattare la disciplina legale alle peculiarità delle diverse tipologie di navigazione (mercantile, da diporto professionale, pesca), senza però consentire che il singolo contratto individuale sia usato per erodere le tutele conquistate collettivamente.

Il principio del favor per l'arruolato

La seconda parte del secondo comma enuncia esplicitamente il principio del trattamento minimo collettivo: il contratto individuale non può derogare alle norme corporative se non 'a favore dell'arruolato'. Si tratta dell'applicazione al diritto della navigazione del principio generale del diritto del lavoro per cui l'autonomia individuale può solo migliorare, non peggiorare, il trattamento collettivo. In caso di conflitto tra clausola individuale peggiorativa e norma corporativa, la clausola individuale è nulla e viene sostituita automaticamente dalla disciplina collettiva, secondo il meccanismo sostitutivo già codificato nel diritto del lavoro comune.

Il limite speciale relativo all'art. 326

Il terzo comma introduce un limite ulteriore e puntuale: anche la contrattazione collettiva incontra un confine invalicabile con riferimento all'art. 326. Non può aumentare i termini fissati dal primo e secondo comma di tale articolo, né diminuire quello del terzo comma. Questa disposizione è rivolta a proteggere la durata minima e massima del contratto di arruolamento da possibili manipolazioni anche nella sede collettiva, garantendo che il lavoratore marittimo non sia vincolato oltre misura o privato prematuramente del diritto di recesso. La rigidità è qui rafforzata perché neppure la fonte normativa collettiva — che di regola può derogare — riesce a toccare questi termini.

Coordinamento con il diritto del lavoro comune e attualità

L'art. 374 va letto in coordinamento con l'art. 1 del Codice della navigazione, che stabilisce la specialità del diritto marittimo rispetto al diritto comune, e con la disciplina generale del lavoro subordinato del codice civile (artt. 2077 e ss.), che governa i rapporti tra contratto collettivo e contratto individuale. Nella prassi contemporanea, le 'norme corporative' richiamate dall'articolo sono identificate nei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore marittimo (CCNL Gente di Mare e contratti di comparto), che costituiscono il riferimento primario per l'integrazione della disciplina legale. Il sistema costruito dall'art. 374 rimane attuale nella sua architettura gerarchica, pur essendosi evoluto il contesto ordinamentale delle fonti collettive.

Casi pratici

Caso 1: Clausola individuale peggiorativa sul preavviso

Tizio firma un contratto di arruolamento come ufficiale di coperta che prevede un termine di preavviso per il recesso inferiore a quello stabilito dal CCNL Gente di Mare applicabile. Al momento del recesso, l'armatore Caio invoca la clausola contrattuale. Poiché l'art. 374 vieta che il contratto individuale deroghi alle norme corporative a danno dell'arruolato, la clausola è nulla e si applica il termine collettivo più favorevole a Tizio.

Caso 2: Contratto collettivo che modifica la disciplina delle competenze

Un CCNL del settore della navigazione da crociera introduce per gli arruolati una modalità di calcolo delle competenze stipendiali diversa da quella prevista dagli artt. 348-352 del Codice della navigazione, risultando complessivamente più favorevole. L'armatore Sempronio applica il CCNL. La modifica è legittima perché rientra nel novero delle disposizioni derogabili dalla contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 374, secondo comma.

Caso 3: Tentativo di deroga convenzionale alla disciplina degli infortuni

L'armatore Caio inserisce nel contratto di arruolamento di Sempronio una clausola che limita il diritto all'assistenza medica in caso di malattia contratta a bordo, riducendo la durata della copertura rispetto a quanto previsto dagli artt. 363-371. La clausola è radicalmente nulla: tali norme rientrano nel blocco di inderogabilità assoluta dell'art. 374 comma 1, e Sempronio ha diritto all'integrale applicazione della disciplina legale.

Domande frequenti

Cosa si intende per norme corporative nell'art. 374 del Codice della navigazione?

Con l'espressione 'norme corporative', ormai superata nella denominazione, si intendono oggi i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore marittimo. Essi costituiscono la fonte negoziale collettiva che può derogare alle disposizioni indicate nel secondo comma dell'art. 374.

Un contratto individuale di arruolamento può prevedere condizioni migliori rispetto al CCNL?

Sì. Il contratto individuale può derogare alle norme corporative solo se la deroga è in favore dell'arruolato, ossia se prevede condizioni migliori. Non può invece peggiorare il trattamento collettivo, pena la nullità della clausola e la sua sostituzione automatica con la norma collettiva.

Quali articoli del Codice della navigazione sono assolutamente inderogabili?

Sono inderogabili in modo assoluto, tra gli altri, gli artt. 323, 324, 328-334 (obblighi fondamentali), 336 commi 1-2, 346-347 e 363-371 (malattia e infortuni a bordo). Nessuna fonte, né collettiva né individuale, può modificarli.

Perché il terzo comma dell'art. 374 stabilisce un limite anche per la contrattazione collettiva riguardo all'art. 326?

Perché i termini dell'art. 326 tutelano la durata del contratto di arruolamento in modo particolarmente sensibile. Il legislatore ha voluto che neppure la contrattazione di categoria potesse allungarli a danno dell'arruolato o abbreviarli a danno dello stesso, garantendo un equilibrio fisso che supera anche la negoziazione collettiva.

Cosa succede se una clausola del contratto di arruolamento viola l'art. 374?

La clausola è nulla. Si applica il meccanismo sostitutivo: la clausola nulla viene automaticamente sostituita dalla norma legale o collettiva applicabile, senza che sia necessario riscrivere l'intero contratto.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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