Art. 25 DPR 495/1992 — Attività di tutela delle strade
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Nell'espletamento dei servizi di polizia stradale di competenza, le amministrazioni alle quali appartiene il personale di cui all'articolo 12, comma 3, del codice, provvedono direttamente a svolgere tutte le fasi del procedimento amministrativo sanzionatorio.
2. Qualora gli enti proprietari di strade non abbiano nella loro struttura amministrativa uffici preposti specificamente a tali servizi, essi provvedono ad inviare, entro cinque giorni dall'accertamento, la segnalazione della violazione agli organi esercenti servizi di polizia stradale, che provvedono a svolgere le ulteriori fasi del procedimento.
3. Qualora la violazione non sia stata contestata all'atto dell'accertamento, l'organo di polizia stradale destinatario della segnalazione di cui al comma 2, provvede alla verbalizzazione ed alla notifica, con indicazione dell'agente che ha effettuato l'accertamento.
Stesso numero, altri codici
- Art. 25 D.Lgs. 504/1995 — Deposito e circolazione di prodotti energetici assoggettati ad accisa ( Artt. 1, 3, 4, 5, 7, 16 ed art. 23 D.L. n. 271/1957 – Art. 16, comma 9, D.L. n. 745/1970
- Articolo 25 L. 184/1983: Pronuncia sull'adozione dopo l'affidamento
- Art. 25 Reg. (UE) 2024/1689 — Responsabilità lungo la catena del valore dell'IA
- Art. 25 Cod. Amb. — Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA
- Art. 25 D.Lgs. 148/2015 — Procedimento
- Art. 25 D.Lgs. 159/2011 — (Sequestro e confisca per equivalente)