In sintesi
- Obbligo di relazione scritta: il comandante deve redigere una relazione scritta in caso di eventi straordinari verificatisi nel corso del viaggio e riguardanti la nave, il carico o le persone a bordo.
- Termine perentorio: la relazione deve essere depositata entro ventiquattro ore dall'arrivo nel porto.
- Autorità competente: il deposito va effettuato presso la competente autorità del luogo di arrivo (capitaneria di porto).
- Ambito degli eventi: rientrano nella norma fatti di carattere straordinario, ossia non rientranti nella normale routine di bordo, come avarie rilevanti, collisioni, eventi climatici eccezionali, morti o gravi infortuni a bordo.
- Funzione documentale e probatoria: la relazione costituisce atto formale che consente alle autorità di valutare le cause dell'evento e fissa i fatti in modo ufficiale, con rilevanza anche in sede assicurativa e giudiziale.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 304 Codice della Navigazione — Relazione di eventi straordinari
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Se nel corso del viaggio si sono verificati eventi straordinari relativi alla nave, al carico o alle persone che erano a bordo, il comandante deve farne, entro ventiquattro ore dall'arrivo, relazione scritta alla competente autorità del luogo.
Stesso numero, altri codici
- Art. 304 Cod. Amb. — azione di prevenzione
- Art. 304 D.Lgs. 209/2005 — Diritto di regresso e di surroga
- Art. 304 Codice Civile: Diritti di successione
- Articolo 304 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 304 Codice di Procedura Civile: Effetti dell’interruzione
- Art. 304 c.p.p.: Sospensione dei termini di durata massima della
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Ratio della norma e collocazione sistematica
L'articolo 304 del Codice della navigazione si inserisce nel più ampio sistema di obblighi documentali e di rendicontazione gravanti sul comandante, che il codice configura come il principale interlocutore delle autorità marittime nel corso e al termine di ogni spedizione. La ratio della norma è quella di garantire una tempestiva fissazione documentale degli eventi straordinari verificatisi durante il viaggio, consentendo alle autorità competenti di avere immediata conoscenza di accadimenti che possono avere rilevanza per la sicurezza della navigazione, per l'integrità del carico, per la tutela delle persone e per l'attivazione di eventuali procedimenti investigativi o giudiziali.
La nozione di 'evento straordinario'
Il codice non fornisce una definizione puntuale di 'evento straordinario'. L'interpretazione sistematica e la prassi amministrativa delle capitanerie di porto indicano che rientrano nella nozione quegli accadimenti che, per loro natura o gravità, esulano dalla normale routine della navigazione e sono idonei a incidere sulle condizioni della nave, sull'integrità del carico o sull'incolumità delle persone a bordo. A titolo esemplificativo, si considerano eventi straordinari: le collisioni con altre navi o con oggetti galleggianti, le avarie strutturali di rilievo, le tempeste o condizioni meteo di eccezionale violenza che abbiano cagionato danni, gli incendi a bordo, i naufragi parziali, le morti, i gravi infortuni o le malattie di significativa rilevanza occorsi ai componenti dell'equipaggio o ai passeggeri, il ritrovamento di persone in mare, il trasbordo di passeggeri per emergenza. Non integrano invece la fattispecie i normali inconvenienti di bordo o le piccole avarie ordinariamente risolvibili senza impatto sulla spedizione.
Il termine delle ventiquattro ore e la sua decorrenza
Il legislatore ha scelto un termine particolarmente breve — ventiquattro ore dall'arrivo — per l'adempimento dell'obbligo. La ratio è quella di garantire tempestività nella comunicazione ufficiale, evitando che il decorso del tempo comprometta la genuinità del ricordo e la possibilità di effettuare verifiche immediate sullo stato della nave e del carico. La decorrenza del termine è fissata all'arrivo nel luogo, intendendo con ciò il momento in cui la nave giunge al porto o all'ancoraggio nel luogo di destinazione o di prima scala utile dopo l'evento. In caso di arrivo in porto straniero, l'obbligo si pone nei confronti della competente autorità locale, ferma restando la successiva comunicazione alle autorità italiane al ritorno in patria.
Forma e contenuto della relazione
La norma richiede una relazione 'scritta', con ciò escludendo che l'obbligo possa essere assolto con una mera comunicazione verbale. Il contenuto della relazione deve descrivere in modo preciso e circostanziato gli eventi verificatisi, le circostanze di tempo e luogo, le misure adottate dal comandante, le conseguenze prodotte sulla nave, sul carico e sulle persone. In molti ordinamenti marittimi la relazione assume la forma specifica del 'maritime protest' (protesta marittima), atto formale sottoscritto davanti all'autorità portuale o a un notaio, con efficacia probatoria rafforzata in sede civile e assicurativa. Il giornale nautico, nel quale gli eventi devono essere annotati contestualmente, costituisce il documento integrativo fondamentale da allegare o mettere a disposizione delle autorità in sede di verifica.
Coordinamento con l'articolo 305 e la verifica della relazione
L'art. 304 va letto in stretto coordinamento con l'art. 305, che disciplina la scaricazione della nave prima della verifica della relazione: il comandante non può in linea di principio avviare la scaricazione finché la relazione non sia stata verificata dall'autorità ai sensi dell'art. 584 c.nav. Questo vincolo operativo rivela l'importanza che l'ordinamento attribuisce alla relazione di eventi straordinari come strumento di controllo preventivo prima che la nave e il carico vengano dispersi. La relazione funge dunque da atto propedeutico necessario sia per le eventuali indagini delle autorità marittime sia per la tutela degli interessi degli aventi diritto al carico.
Conseguenze del mancato adempimento
L'omissione della relazione o il suo deposito oltre il termine di ventiquattro ore espone il comandante a responsabilità disciplinare e può rilevare ai fini della valutazione della sua condotta in sede di procedimenti giudiziali correlati all'evento. Sul piano probatorio, la mancata redazione tempestiva della relazione pregiudica il comandante: in sede civile o assicurativa, la parte che non abbia documentato l'evento nella forma e nel termine previsti dalla legge si trova in una posizione deteriore rispetto all'onere probatorio. La relazione ha infatti efficacia di atto pubblico sui fatti in essa descritti, nella misura in cui sia redatta e verificata secondo le forme prescritte.
Casi pratici
Caso 1: Tempesta e avaria durante la traversata
Tizio, comandante di una nave mercantile, durante la traversata del Mediterraneo subisce una violenta tempesta che provoca danni strutturali al fumaiolo e la perdita di alcune unità di carico in coperta. Giunto al porto di destinazione, entro ventiquattro ore dal'arrivo deposita la relazione scritta alla capitaneria, descrivendo le circostanze meteorologiche, i danni riportati e le misure adottate, tutelando così l'armatore nei confronti delle compagnie assicurative.
Caso 2: Morte di un componente dell'equipaggio
Caio, comandante di un cargo, deve gestire il decesso improvviso di un marittimo durante la navigazione. All'arrivo in porto redige e deposita entro le ventiquattro ore la relazione scritta alla competente autorità, descrivendo le circostanze del decesso, l'assistenza medica prestata e le misure adottate per la conservazione della salma, fornendo la base documentale necessaria per le indagini e per le comunicazioni ai familiari.
Caso 3: Omessa relazione e conseguenze assicurative
Sempronio, comandante di una nave da pesca, subisce una collisione di lieve entità con un'imbarcazione da diporto senza riportare danni significativi, e decide di non depositare la relazione prevista dall'art. 304. Quando successivamente l'armatore dell'altra imbarcazione avanza pretese risarcitorie, la mancanza della relazione formale indebolisce la posizione probatoria dell'armatore di Sempronio in sede giudiziale.
Domande frequenti
Entro quanto tempo il comandante deve depositare la relazione di eventi straordinari?
L'art. 304 c.nav. fissa il termine di ventiquattro ore dall'arrivo nel luogo. Si tratta di un termine particolarmente breve, giustificato dall'esigenza di tempestività nella documentazione ufficiale degli eventi.
Quali eventi rientrano nella nozione di 'straordinari' ai sensi dell'art. 304?
Rientrano gli accadimenti che esulano dalla normale routine di bordo e incidono sulla nave, sul carico o sulle persone: collisioni, avarie rilevanti, tempeste eccezionali con danni, incendi, morti o gravi infortuni a bordo. Non rientrano i normali inconvenienti ordinari.
La relazione può essere presentata verbalmente?
No. L'art. 304 richiede espressamente una relazione 'scritta'. La comunicazione verbale non assolve l'obbligo e priva il comandante della tutela probatoria che la relazione formale garantisce.
Cosa succede se il comandante non deposita la relazione nel termine?
Il mancato deposito espone il comandante a responsabilità disciplinare e indebolisce la posizione probatoria dell'armatore in eventuali procedimenti civili o assicurativi correlati all'evento straordinario.
La relazione va depositata anche se si arriva in porto straniero?
Sì. L'obbligo si applica nei confronti della competente autorità del luogo di arrivo, anche se straniero. Al ritorno in Italia andranno effettuate le comunicazioni previste dalla normativa nazionale.