Art. 388 Codice della Navigazione – Esecuzione dei viaggi nel noleggio a tempo
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Il noleggiante a tempo non è obbligato a intraprendere un viaggio che esponga la nave o le persone ad un pericolo non prevedibile al momento della conclusione del contratto. Del pari egli non è obbligato a intraprendere un viaggio la cui durata prevedibile oltrepassi considerevolmente, in rapporto alla durata del contratto, la scadenza del contratto stesso.
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In sintesi
Il noleggiante a tempo non è obbligato a intraprendere un viaggio che esponga la nave o le persone a un pericolo non prevedibile al momento della conclusione del contratto.
Analoga facoltà di rifiuto sussiste quando la durata prevedibile del viaggio superi considerevolmente la scadenza del contratto, in rapporto alla sua durata complessiva.
La norma tutela l'interesse del noleggiante a non dover assumere rischi eccezionali o a non essere vincolato oltre il termine naturale del rapporto contrattuale.
Il criterio del pericolo non prevedibile è apprezzato al momento della conclusione del contratto, non al momento dell'ordine di partenza del noleggiatore.
La norma opera come eccezione all'obbligo di eseguire le istruzioni del noleggiatore sull'impiego commerciale della nave (art. 393 cod. nav.).
Indice dei contenuti
Ratio della disposizione
L'articolo 388 del Codice della navigazione introduce due distinte cause di esonero dall'obbligo del noleggiante a tempo di eseguire un viaggio ordinato dal noleggiatore: il pericolo non prevedibile per la nave o le persone, e l'eccesso della durata prevedibile del viaggio rispetto alla scadenza contrattuale. La norma bilancia due esigenze contrapposte: da un lato, il diritto del noleggiatore a ottenere l'impiego commerciale della nave secondo le proprie esigenze; dall'altro, il diritto del noleggiante a non essere costretto ad assumere rischi eccezionali o a prolungare il rapporto oltre i limiti convenuti.
Si tratta di un'applicazione, nel settore del noleggio marittimo, del principio generale di eccessiva onerosità sopravvenuta e di tutela dell'incolumità delle persone, con specificità proprie del contesto della navigazione, dove i rischi possono manifestarsi rapidamente e le conseguenze possono essere irreversibili.
Prima ipotesi: il pericolo non prevedibile
La prima causa di esonero si riferisce a situazioni in cui il viaggio ordinato dal noleggiatore esporrebbe la nave o le persone a bordo a un pericolo non prevedibile al momento della conclusione del contratto. Il riferimento temporale è fondamentale: il pericolo deve essere sopravvenuto e non prevedibile ex ante da un noleggiante diligente, non semplicemente indesiderato o scomodo.
Rientrano in questa ipotesi, in via esemplificativa: la chiusura di un porto di destinazione per eventi bellici o catastrofi naturali avvenuti dopo la stipula del contratto, la comparsa di condizioni meteorologiche straordinarie e imprevedibili sulla rotta prevista, la dichiarazione di zona di guerra in aree che il viaggio dovrebbe attraversare, l'insorgenza di epidemie che determinino il blocco dei porti di destinazione. Sono invece esclusi i rischi normali della navigazione, che il noleggiante ha accettato implicitamente sottoscrivendo il contratto.
Il pericolo deve essere concreto e attuale, non meramente ipotetico: il noleggiante non può rifiutarsi di eseguire il viaggio sulla base di timori generici o di valutazioni puramente soggettive. La giustificazione del rifiuto si misura sulla ragionevolezza della valutazione del rischio da parte di un operatore marittimo prudente e avveduto. In pratica, questo standard è spesso apprezzato anche alla luce delle indicazioni delle autorità marittime, delle circolari degli istituti assicurativi e delle comunicazioni degli organismi internazionali competenti.
Seconda ipotesi: l'eccesso di durata prevedibile
La seconda causa di esonero riguarda il caso in cui la durata prevedibile del viaggio ordinate dal noleggiatore superi considerevolmente la scadenza del contratto, in rapporto alla durata dello stesso. Il legislatore ha usato l'avverbio «considerevolmente», segnalando che un modesto sforamento non è sufficiente a giustificare il rifiuto: deve trattarsi di uno scostamento significativo.
La ratio è chiara: il noleggiante, alla scadenza del contratto, potrebbe aver già pianificato altri utilizzi della nave, potrebbe dover fare eseguire lavori di manutenzione programmata, o potrebbe semplicemente voler rientrare in possesso della propria imbarcazione. Non sarebbe equo costringerlo a prolungare indefinitamente il rapporto per l'esigenza del noleggiatore di completare un viaggio intrapreso in modo incauto rispetto ai tempi contrattuali.
La norma va coordinata con l'art. 389, che disciplina la diversa ipotesi in cui l'eccesso di durata si sia già verificato per fatto del noleggiatore: in quel caso non si fa luogo a liquidazione di danni, ma è dovuto un corrispettivo doppio per il periodo eccedente. Il rapporto tra le due norme è logicamente consequenziale: l'art. 388 consente al noleggiante di prevenire lo sforamento rifiutando l'ordine di viaggio; l'art. 389 regola le conseguenze dello sforamento già avvenuto.
Coordinamento con gli obblighi di esecuzione delle istruzioni
L'art. 388 opera come eccezione speciale rispetto alla regola generale dell'art. 393, il quale prevede che il comandante debba seguire le istruzioni del noleggiatore sull'impiego commerciale della nave. In presenza di una delle situazioni contemplate dall'art. 388, il noleggiante - e per suo tramite il comandante - è legittimato a non dar corso all'ordine di viaggio senza incorrere in responsabilità contrattuale.
Il rifiuto deve essere tempestivo e motivato: non è ammesso un rifiuto generico o non comunicato. Il noleggiante che intende avvalersi di questa facoltà ha l'onere di comunicarlo al noleggiatore specificando la ragione (pericolo o eccesso di durata), dando così alla controparte la possibilità di indicare una rotta alternativa o un viaggio diverso.
Profili pratici
Nella prassi dei time charter, le questioni legate ai pericoli sopravvenuti sono spesso regolate da clausole contrattuali specifiche (war risk clauses, piracy clauses) che integrano e talvolta derogano all'art. 388. Le clausole di rischio bellico, in particolare, definiscono in modo analitico le zone geografiche considerate pericolose e le conseguenze del transito o del rifiuto. In assenza di tali clausole, la norma del codice fornisce il parametro legale di riferimento, con le difficoltà interpretative che derivano dalla necessità di apprezzare in concreto il «pericolo non prevedibile» e la «considerevole» eccedenza di durata.
Casi pratici
Caso 1: Blocco del porto di destinazione per conflitto bellico
Caio, noleggiatore a tempo, ordina al comandante della nave di Tizio di dirigersi verso un porto del Mar Rosso. Successivamente alla stipula del contratto, nella zona scoppia un conflitto armato che rende il transito pericoloso per la nave e l'equipaggio. Tizio si avvale dell'art. 388 e rifiuta di eseguire il viaggio: il pericolo è sopravvenuto e non era prevedibile alla conclusione del contratto.
Caso 2: Viaggio transatlantico a ridosso della scadenza contrattuale
Sempronio, noleggiante a tempo, ha noleggiato la propria nave a Caio per un anno. A tre settimane dalla scadenza, Caio ordina un viaggio di traversata atlantica della durata stimata di quarantadue giorni. Sempronio rifiuta l'ordine ai sensi dell'art. 388: la durata prevedibile del viaggio supera considerevolmente la scadenza contrattuale, e il noleggiante è legittimato a non intraprendere il viaggio.
Caso 3: Condizioni meteorologiche eccezionali impreviste
Tizio ordina a Caio, noleggiante a tempo, di dirigere la nave verso le isole Fær Øer in pieno inverno. Le previsioni meteo, aggiornate pochi giorni prima della partenza, segnalano tempeste eccezionali con altezza d'onda superiore ai dodici metri, un fenomeno non prevedibile alla firma del contratto avvenuta in estate. Caio sospende il viaggio richiamandosi all'art. 388, e la sospensione è giustificata.
Domande frequenti
Il noleggiante a tempo deve sempre eseguire i viaggi ordinati dal noleggiatore?
No: l'art. 388 consente al noleggiante di rifiutare il viaggio se questo espone la nave o l'equipaggio a un pericolo non prevedibile al momento della conclusione del contratto, oppure se la sua durata prevedibile supera considerevolmente la scadenza contrattuale.
Quando si considera 'considerevole' l'eccesso di durata del viaggio?
La legge usa l'avverbio 'considerevolmente', indicando che un modesto sforamento non è sufficiente: occorre uno scostamento significativo tra la durata prevedibile del viaggio e la scadenza del contratto, da valutarsi in proporzione alla durata totale del rapporto.
Qual è il riferimento temporale per valutare la prevedibilità del pericolo?
La prevedibilità si valuta al momento della conclusione del contratto: se il pericolo esisteva già allora, il noleggiante non può invocare l'art. 388. Solo i pericoli sopravvenuti e non prevedibili ex ante giustificano il rifiuto.
Il rifiuto del noleggiante ai sensi dell'art. 388 configura inadempimento contrattuale?
No, se sussistono i presupposti della norma. Il rifiuto è legittimo e non espone il noleggiante a responsabilità per inadempimento; è però necessario che comunichi tempestivamente al noleggiatore le ragioni del rifiuto.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
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In sintesi
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Ratio della disposizione
L'articolo 388 del Codice della navigazione introduce due distinte cause di esonero dall'obbligo del noleggiante a tempo di eseguire un viaggio ordinato dal noleggiatore: il pericolo non prevedibile per la nave o le persone, e l'eccesso della durata prevedibile del viaggio rispetto alla scadenza contrattuale. La norma bilancia due esigenze contrapposte: da un lato, il diritto del noleggiatore a ottenere l'impiego commerciale della nave secondo le proprie esigenze; dall'altro, il diritto del noleggiante a non essere costretto ad assumere rischi eccezionali o a prolungare il rapporto oltre i limiti convenuti.
Si tratta di un'applicazione, nel settore del noleggio marittimo, del principio generale di eccessiva onerosità sopravvenuta e di tutela dell'incolumità delle persone, con specificità proprie del contesto della navigazione, dove i rischi possono manifestarsi rapidamente e le conseguenze possono essere irreversibili.
Prima ipotesi: il pericolo non prevedibile
La prima causa di esonero si riferisce a situazioni in cui il viaggio ordinato dal noleggiatore esporrebbe la nave o le persone a bordo a un pericolo non prevedibile al momento della conclusione del contratto. Il riferimento temporale è fondamentale: il pericolo deve essere sopravvenuto e non prevedibile ex ante da un noleggiante diligente, non semplicemente indesiderato o scomodo.
Rientrano in questa ipotesi, in via esemplificativa: la chiusura di un porto di destinazione per eventi bellici o catastrofi naturali avvenuti dopo la stipula del contratto, la comparsa di condizioni meteorologiche straordinarie e imprevedibili sulla rotta prevista, la dichiarazione di zona di guerra in aree che il viaggio dovrebbe attraversare, l'insorgenza di epidemie che determinino il blocco dei porti di destinazione. Sono invece esclusi i rischi normali della navigazione, che il noleggiante ha accettato implicitamente sottoscrivendo il contratto.
Il pericolo deve essere concreto e attuale, non meramente ipotetico: il noleggiante non può rifiutarsi di eseguire il viaggio sulla base di timori generici o di valutazioni puramente soggettive. La giustificazione del rifiuto si misura sulla ragionevolezza della valutazione del rischio da parte di un operatore marittimo prudente e avveduto. In pratica, questo standard è spesso apprezzato anche alla luce delle indicazioni delle autorità marittime, delle circolari degli istituti assicurativi e delle comunicazioni degli organismi internazionali competenti.
Seconda ipotesi: l'eccesso di durata prevedibile
La seconda causa di esonero riguarda il caso in cui la durata prevedibile del viaggio ordinate dal noleggiatore superi considerevolmente la scadenza del contratto, in rapporto alla durata dello stesso. Il legislatore ha usato l'avverbio «considerevolmente», segnalando che un modesto sforamento non è sufficiente a giustificare il rifiuto: deve trattarsi di uno scostamento significativo.
La ratio è chiara: il noleggiante, alla scadenza del contratto, potrebbe aver già pianificato altri utilizzi della nave, potrebbe dover fare eseguire lavori di manutenzione programmata, o potrebbe semplicemente voler rientrare in possesso della propria imbarcazione. Non sarebbe equo costringerlo a prolungare indefinitamente il rapporto per l'esigenza del noleggiatore di completare un viaggio intrapreso in modo incauto rispetto ai tempi contrattuali.
La norma va coordinata con l'art. 389, che disciplina la diversa ipotesi in cui l'eccesso di durata si sia già verificato per fatto del noleggiatore: in quel caso non si fa luogo a liquidazione di danni, ma è dovuto un corrispettivo doppio per il periodo eccedente. Il rapporto tra le due norme è logicamente consequenziale: l'art. 388 consente al noleggiante di prevenire lo sforamento rifiutando l'ordine di viaggio; l'art. 389 regola le conseguenze dello sforamento già avvenuto.
Coordinamento con gli obblighi di esecuzione delle istruzioni
L'art. 388 opera come eccezione speciale rispetto alla regola generale dell'art. 393, il quale prevede che il comandante debba seguire le istruzioni del noleggiatore sull'impiego commerciale della nave. In presenza di una delle situazioni contemplate dall'art. 388, il noleggiante - e per suo tramite il comandante - è legittimato a non dar corso all'ordine di viaggio senza incorrere in responsabilità contrattuale.
Il rifiuto deve essere tempestivo e motivato: non è ammesso un rifiuto generico o non comunicato. Il noleggiante che intende avvalersi di questa facoltà ha l'onere di comunicarlo al noleggiatore specificando la ragione (pericolo o eccesso di durata), dando così alla controparte la possibilità di indicare una rotta alternativa o un viaggio diverso.
Profili pratici
Nella prassi dei time charter, le questioni legate ai pericoli sopravvenuti sono spesso regolate da clausole contrattuali specifiche (war risk clauses, piracy clauses) che integrano e talvolta derogano all'art. 388. Le clausole di rischio bellico, in particolare, definiscono in modo analitico le zone geografiche considerate pericolose e le conseguenze del transito o del rifiuto. In assenza di tali clausole, la norma del codice fornisce il parametro legale di riferimento, con le difficoltà interpretative che derivano dalla necessità di apprezzare in concreto il «pericolo non prevedibile» e la «considerevole» eccedenza di durata.
Casi pratici
Caso 1: Blocco del porto di destinazione per conflitto bellico
Caio, noleggiatore a tempo, ordina al comandante della nave di Tizio di dirigersi verso un porto del Mar Rosso. Successivamente alla stipula del contratto, nella zona scoppia un conflitto armato che rende il transito pericoloso per la nave e l'equipaggio. Tizio si avvale dell'art. 388 e rifiuta di eseguire il viaggio: il pericolo è sopravvenuto e non era prevedibile alla conclusione del contratto.
Caso 2: Viaggio transatlantico a ridosso della scadenza contrattuale
Sempronio, noleggiante a tempo, ha noleggiato la propria nave a Caio per un anno. A tre settimane dalla scadenza, Caio ordina un viaggio di traversata atlantica della durata stimata di quarantadue giorni. Sempronio rifiuta l'ordine ai sensi dell'art. 388: la durata prevedibile del viaggio supera considerevolmente la scadenza contrattuale, e il noleggiante è legittimato a non intraprendere il viaggio.
Caso 3: Condizioni meteorologiche eccezionali impreviste
Tizio ordina a Caio, noleggiante a tempo, di dirigere la nave verso le isole Fær Øer in pieno inverno. Le previsioni meteo, aggiornate pochi giorni prima della partenza, segnalano tempeste eccezionali con altezza d'onda superiore ai dodici metri, un fenomeno non prevedibile alla firma del contratto avvenuta in estate. Caio sospende il viaggio richiamandosi all'art. 388, e la sospensione è giustificata.
Domande frequenti
Il noleggiante a tempo deve sempre eseguire i viaggi ordinati dal noleggiatore?
No: l'art. 388 consente al noleggiante di rifiutare il viaggio se questo espone la nave o l'equipaggio a un pericolo non prevedibile al momento della conclusione del contratto, oppure se la sua durata prevedibile supera considerevolmente la scadenza contrattuale.
Quando si considera 'considerevole' l'eccesso di durata del viaggio?
La legge usa l'avverbio 'considerevolmente', indicando che un modesto sforamento non è sufficiente: occorre uno scostamento significativo tra la durata prevedibile del viaggio e la scadenza del contratto, da valutarsi in proporzione alla durata totale del rapporto.
Qual è il riferimento temporale per valutare la prevedibilità del pericolo?
La prevedibilità si valuta al momento della conclusione del contratto: se il pericolo esisteva già allora, il noleggiante non può invocare l'art. 388. Solo i pericoli sopravvenuti e non prevedibili ex ante giustificano il rifiuto.
Il rifiuto del noleggiante ai sensi dell'art. 388 configura inadempimento contrattuale?
No, se sussistono i presupposti della norma. Il rifiuto è legittimo e non espone il noleggiante a responsabilità per inadempimento; è però necessario che comunichi tempestivamente al noleggiatore le ragioni del rifiuto.