Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 387 Codice della Navigazione – Obblighi del noleggiatore
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Nel noleggio a tempo sono a carico del noleggiatore la provvista di combustibile, acqua e lubrificanti necessari per il funzionamento dell'apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, nonché le spese inerenti all'impiego commerciale della nave, comprese quelle di ancoraggio, di canale e simili.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio e struttura del noleggio a tempo
L'articolo 387 del Codice della navigazione disciplina la ripartizione delle spese operative nel noleggio a tempo (time charter), individuando le voci di costo che gravano sul noleggiatore, ovvero sul soggetto che utilizza la nave per la propria attività commerciale durante la durata del contratto. La norma si legge in connessione con l'art. 386, che pone a carico del noleggiante gli obblighi di navigabilità, armamento e documentazione: mentre il noleggiante mantiene la gestione nautica e tecnica della nave, il noleggiatore assume la gestione commerciale e ne affronta i costi.
Il principio sottostante è quello di far sopportare le spese direttamente connesse all'utilizzo concreto della nave al soggetto che ne trae il vantaggio economico. Il noleggiatore decide le rotte, fissa le destinazioni, sceglie i porti e determina i ritmi di navigazione: è quindi coerente che egli sopporti le spese di carburante, ancoraggio e canali, le quali variano in funzione delle sue decisioni operative.
Le spese per il funzionamento dell'apparato motore
La prima categoria di spese elencate dall'articolo riguarda la provvista di combustibile, acqua e lubrificanti necessari per il funzionamento dell'apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo. Rientrano in questa voce il combustibile bunker (olio combustibile o gasolio marino), l'acqua dolce per la produzione di vapore o per uso tecnico, i lubrificanti per i motori principali e per i motori dei generatori ausiliari.
L'espressione «impianti ausiliari di bordo» comprende i generatori elettrici, le pompe di sentina, i compressori, gli impianti di condizionamento e refrigerazione del carico (rilevante per le navi frigorifere), nonché qualsiasi altro impianto tecnico il cui funzionamento richieda combustibile o lubrificanti. La norma usa una formulazione ampia, evitando l'elencazione tassativa per adattarsi alla varietà delle tipologie di navi.
Nella prassi dei time charter internazionali, la questione del bunkeraggio è oggetto di regolamentazione dettagliata: i modelli NYPE e Baltime prevedono di norma che la nave venga consegnata e restituita con una quantità di combustibile concordata, con obbligo del noleggiatore di acquistarlo al momento della presa in consegna e diritto del noleggiante di riacquistarne i residui alla restituzione, ai prezzi di mercato correnti.
Le spese dell'impiego commerciale
La seconda categoria comprende tutte le spese inerenti all'impiego commerciale della nave. L'art. 387 ne fa un elenco esemplificativo, menzionando le spese di ancoraggio, di canale e «simili», con ciò indicando che qualsiasi costo direttamente collegato all'utilizzo commerciale che il noleggiatore fa della nave ricade su di lui.
Rientrano in questa categoria: le tasse portuali e di ormeggio, i diritti di canale (ad esempio, i diritti di transito per il Canale di Suez o il Canale di Panama, che possono essere molto rilevanti per le rotte intercontinentali), le spese di pilotaggio nei porti e nelle acque ristrette, le spese di rimorchio in entrata e uscita dai porti, i costi di imbarco e sbarco merci nella misura in cui siano a carico della nave, e in generale tutti gli oneri che derivano dall'uso specifico che il noleggiatore fa della nave nelle destinazioni da lui scelte.
Si escludono invece da questa categoria le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della nave, le spese dell'equipaggio (stipendi, assicurazioni, vitto e alloggio) e le spese assicurative dello scafo, che rimangono normalmente a carico del noleggiante in quanto legate alla gestione nautica e tecnica del mezzo.
Regime dispositivo e deroghe pattizie
L'art. 387 è una norma dispositiva: il legislatore ha enunciato la ripartizione legale delle spese, ma le parti sono libere di convenire diversamente. Nei charter party internazionali è frequente la previsione di regole diverse, ad esempio facendo gravare sul noleggiante alcune spese portuali o concordando formule forfettarie per determinate voci di costo.
Gli usi del commercio marittimo rilevanti in questa materia possono integrare o modificare la norma, come indicato dallo stesso articolo («in mancanza di patto o uso diverso»). Gli usi possono essere sia usi negoziali tra le parti sia usi del porto o della piazza, purché provati secondo le forme ordinarie. In presenza di un charter party redatto secondo un modello standardizzato internazionale, si dovrà verificare con attenzione se le sue clausole spostino alcune voci dalla categoria «noleggiatore» a quella «noleggiante» rispetto al regime di default dell'art. 387.
Profili pratici e contenziosi
Le controversie più frequenti in materia riguardano la classificazione di singole voci di spesa come appartenenti alla gestione nautica (a carico del noleggiante) o alla gestione commerciale (a carico del noleggiatore). Casi tipici di incertezza si verificano con le spese di disinfezione e fumigazione del carico, le spese per la pulizia delle stive tra un carico e l'altro, i costi delle ispezioni veterinarie o fitosanitarie sui carichi, e i costi di deviazione imposta da condizioni meteorologiche o da ordini del noleggiatore. La soluzione va ricercata nel contenuto specifico del contratto e, in assenza di disciplina pattizia, nel criterio di connessione con l'impiego commerciale che l'art. 387 pone come criterio discretivo.
Casi pratici
Caso 1: Spese di transito per il Canale di Suez
Caio noleggia a tempo la nave 'Gamma' da Tizio per sei mesi. Caio decide di far transitare la nave per il Canale di Suez: i diritti di transito, pari a diverse decine di migliaia di dollari, sono a suo carico ai sensi dell'art. 387, rientrando nelle spese di canale espressamente contemplate dalla norma. Tizio non può pretendere di condividere questo costo.
Caso 2: Controversia sulle spese di pulizia stive
Sempronio noleggia a tempo una nave da Caio per trasportare prima cereali e poi carbone. Al termine del trasporto cerealicolo, la stiva deve essere lavata e fumigata per ricevere il carico di carbone: Caio sostiene che si tratta di spese dell'impiego commerciale a carico di Sempronio, il quale contesta. In assenza di clausola contrattuale specifica, prevalendo il criterio di connessione all'impiego commerciale, le spese sono a carico di Sempronio.
Caso 3: Rifornimento di combustibile al di sopra del previsto
Tizio noleggia la nave 'Delta' a tempo da Sempronio. Per decisione di Tizio la nave compie rotte più lunghe del previsto, con un consumo di combustibile superiore alle aspettative iniziali. Il maggior costo del bunkeraggio è interamente a carico di Tizio: il noleggiatore sopporta le conseguenze economiche delle proprie scelte di impiego commerciale, indipendentemente dall'entità del consumo effettivo.
Domande frequenti
Nel noleggio a tempo chi paga il carburante?
Il noleggiatore paga il combustibile, l'acqua e i lubrificanti necessari al funzionamento dell'apparato motore e degli impianti ausiliari, salvo patti o usi contrari.
Le spese di pilotaggio nei porti sono a carico del noleggiante o del noleggiatore?
In base all'art. 387, le spese di pilotaggio rientrano tra le spese dell'impiego commerciale della nave e sono a carico del noleggiatore, in quanto derivano dalla scelta dei porti da lui effettuata.
Cosa si intende per spese di ancoraggio e spese di canale?
Le spese di ancoraggio sono le tasse e i diritti dovuti per la sosta in rada o in porto; le spese di canale sono i diritti di transito dovuti per il passaggio attraverso canali artificiali come Suez o Panama, spesso molto rilevanti economicamente.
Le parti possono concordare una ripartizione diversa delle spese rispetto all'art. 387?
Sì, la norma è dispositiva. Le parti possono liberamente derogare alla ripartizione legale tramite apposite clausole del contratto di noleggio, come avviene comunemente nei charter party internazionali standardizzati.