Autore: Andrea Marton

  • Art. 311 Codice della Navigazione – Vendita della nave in caso di innavigabilità

    Art. 311 Codice della Navigazione – Vendita della nave in caso di innavigabilità

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante non può vendere la nave senza mandato speciale del proprietario. Tuttavia, ove durante il viaggio si verifichi un caso di estrema urgenza, la competente autorità del luogo, accertata l'assoluta innavigabilità della nave, può autorizzare il comandante a venderla, prescrivendo le modalità della vendita.

  • Art. 301 Codice della Navigazione – Riduzione delle razioni di viveri

    Art. 301 Codice della Navigazione – Riduzione delle razioni di viveri

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se alla deficienza delle provviste alimentari di bordo non è possibile sopperire a norma dell'articolo precedente, il comandante deve ridurre in misura adeguata le razioni di viveri dovute all'equipaggio e ai passeggeri, in rapporto alle normali previsioni di un possibile rifornimento.

  • Art. 37 L. 392/1978 – Successione nel contratto uso non abitativo

    Art. 37 L. 392/1978 – Successione nel contratto uso non abitativo

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto coloro che, per successione o per precedente rapporto risultante da atto di data certa anteriore alla apertura della successione, hanno diritto a continuarne l’attivita’.

    In caso di separazione legale o consensuale, di scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

    Se l’immobile e’ adibito all’uso di piu’ professionisti, artigiani o commercianti e uno solo di essi e’ titolare del contratto, in caso di morte gli succedono nel contratto, in concorso con gli aventi diritto di cui ai commi precedenti, gli altri professionisti, artigiani o commercianti.

    Nelle ipotesi di recesso del titolare del contratto, succedono nello stesso gli altri professionisti, artigiani o commercianti. In tal caso il locatore puo’ opporsi alla successione nel contratto, per gravi motivi, con le modalita’ di cui all’articolo precedente.

  • Art. 184 TUIR: Applicazione analogica

    Art. 184 TUIR: Applicazione analogica

    Art. 184 TUIR – Applicazione analogica (ex art. 126)

    In vigore dal 01/01/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. Le disposizioni degli articoli 182 e 183 valgono, in quanto applicabili, anche nei casi di liquidazione e fallimento di enti diversi dalle societa’.”

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  • Art. 16 Reg. (UE) 2023/1114 – Autorizzazione

    Art. 16 Reg. (UE) 2023/1114 – Autorizzazione

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Una persona non presenta un’offerta al pubblico né chiede l’ammissione alla negoziazione all’interno dell’Unione, di un token collegato ad attività, a meno che tale persona sia l’emittente di tale token collegato ad attività ed:

    a) è una persona giuridica o un’impresa stabilita nell’Unione e ha ricevuto l’apposita autorizzazione dall’autorità competente del suo Stato membro d’origine conformemente all’articolo 21; oppure

    b) è un ente creditizio conforme ai requisiti di cui all’articolo 17.

    Fatto salvo il primo comma, previo consenso scritto dell’emittente di un token collegato ad attività, altre persone possono offrire al pubblico un token collegato ad attività o chiederne l’ammissione alla negoziazione. Tali persone rispettano gli articoli 27, 29 e 40. Ai fini della lettera a) del primo comma, altre imprese possono emettere token collegati ad attività solo se la loro forma giuridica garantisce un livello di tutela degli interessi dei terzi equivalente a quello offerto dalle persone giuridiche e se sono soggette a una vigilanza prudenziale equivalente adeguata alla loro forma giuridica.

    2. Il paragrafo 1 non si applica se:

    a) su un periodo di 12 mesi, calcolato alla fine di ciascun giorno di calendario, il valore medio del token collegato ad attività emessi da un emittente non supera mai i 5 000 000 EUR o l’importo equivalente in un’altra valuta ufficiale, e l’emittente non è collegato a una rete di altri emittenti esentati; oppure

    b) l’offerta al pubblico del token collegato ad attività è rivolta esclusivamente a investitori qualificati e il token collegato ad attività può essere detenuto solo da tali investitori qualificati.

    Nei casi in cui si applica il presente paragrafo, gli emittenti di token collegati ad attività redigono il White Paper sulle cripto-attività come previsto all’articolo 19 e notificano tale White Paper e, su richiesta, eventuali comunicazioni di marketing all’autorità competente del loro Stato membro d’origine.

    3. L’autorizzazione concessa dall’autorità competente a una persona di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), è valida per tutta l’Unione e consente all’emittente di un token collegato ad attività di offrire al pubblico, in tutta l’Unione, il token collegato ad attività per il quale è stato autorizzato o di chiederne l’ammissione alla negoziazione.

    4. L’approvazione del White Paper sulle cripto-attività, concessa dall’autorità competente a norma dell’articolo 17, paragrafo 1 o dell’articolo 21, paragrafo 1, o del White Paper sulle cripto-attività modificato a norma dell’articolo 25, è valida per tutta l’Unione.

  • Art. 357 Codice della Navigazione – Indennità in caso di cattura dell’arruolato

    Art. 357 Codice della Navigazione – Indennità in caso di cattura dell’arruolato

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    In caso di risoluzione del contratto per effetto di cattura dell'arruolato, indipendentemente dall'indennità prevista nell'articolo 352, è dovuta in ogni caso una indennità pari all'intera retribuzione per la presumibile durata residua del viaggio, successivamente alla data della cattura.

  • Art. 68 D.Lgs. 151/2001 – Misura dell’indennità per autonome

    Art. 68 D.Lgs. 151/2001 – Misura dell’indennità per autonome

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. L’indennità di maternità per le lavoratrici autonome è pari all’80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito per i lavoratori dell’industria, moltiplicato per il numero delle giornate di congedo di maternità.

  • Art. 18 D.Lgs. 81/2015 – Computo lavoratore intermittente

    Art. 18 D.Lgs. 81/2015 – Computo lavoratore intermittente

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, il lavoratore intermittente è computato in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre.

  • Art. 385 Codice della Navigazione – Forma del contratto

    Art. 385 Codice della Navigazione – Forma del contratto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il contratto di noleggio deve essere provato per iscritto. La scrittura deve enunciare: 1) gli elementi di individuazione, la nazionalità, la portata della nave; 2) il nome del noleggiante e del noleggiatore; 3) il nome del comandante; 4) l'ammontare del nolo; 5) la durata del contratto o l'indicazione dei viaggi da compiere. Non è richiesta la prova scritta quando il noleggio concerne navi minori di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate, se a vela, o alle dieci, se a propulsione meccanica.

  • Art. 388 Codice della Navigazione – Esecuzione dei viaggi nel noleggio a tempo

    Art. 388 Codice della Navigazione – Esecuzione dei viaggi nel noleggio a tempo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il noleggiante a tempo non è obbligato a intraprendere un viaggio che esponga la nave o le persone ad un pericolo non prevedibile al momento della conclusione del contratto. Del pari egli non è obbligato a intraprendere un viaggio la cui durata prevedibile oltrepassi considerevolmente, in rapporto alla durata del contratto, la scadenza del contratto stesso.

  • Art. 13-bis L. 354/1975 – Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori

    Art. 13-bis L. 354/1975 – Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    1-bis. Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari

  • Art. 10 T.U. Espropriazione – Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali

    Art. 10 T.U. Espropriazione – Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. Se la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all’esproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su richiesta dell’interessato ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero su iniziativa dell’amministrazione competente all’approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico.

    2. Il vincolo può essere altresì disposto, dandosene espressamente atto, con il ricorso alla variante semplificata al piano urbanistico da realizzare, anche su richiesta dell’interessato, con le modalità e secondo le procedure di cui all’articolo 19, commi 2 e seguenti.

    3. Per le opere per le quali sia già intervenuto, in conformità alla normativa vigente, uno dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 prima della data di entrata in vigore del presente testo unico, il vincolo si intende apposto, anche qualora non ne sia stato dato esplicitamente atto.