Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 2 DPR 602/1973 – Riscossione per ritenuta diretta

    Art. 2 DPR 602/1973 – Riscossione per ritenuta diretta

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    Le imposte sono pagate per ritenuta diretta nei casi indicati dalla legge e secondo le modalita’ previste dalle norme sulla contabilita’ generale dello Stato.

  • Art. 49 D.Lgs. 151/2001 – Trattamento previdenziale malattia figlio

    Art. 49 D.Lgs. 151/2001 – Trattamento previdenziale malattia figlio

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. I periodi di congedo per la malattia del figlio, di cui all’articolo 47, possono essere coperti da contribuzione figurativa, fino al terzo anno di vita del bambino, se il reddito individuale della lavoratrice o del lavoratore, calcolato secondo i criteri previsti in materia di integrazione al minimo, è inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti.

  • Art. 29 DPR 602/1973 – Rilascio della quietanza

    Art. 29 DPR 602/1973 – Rilascio della quietanza

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    Per ogni pagamento di imposte iscritte a ruolo il concessionario deve rilasciare quietanza al contribuente e deve farne annotazione nella scheda intestata al contribuente.

    (Comma abrogato, a decorrere dal 1° luglio 1999, dall’art. 37, comma 1 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46).

    Le quietanze possono essere firmate anche dai dipendenti del concessionario espressamente autorizzati dal titolare.

  • Art. 348 Codice della Navigazione – Decorrenza della cessazione o della risoluzione del contratto

    Art. 348 Codice della Navigazione – Decorrenza della cessazione o della risoluzione del contratto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nei casi previsti negli articoli 340 a 343, n. 8; 345, 347, il contratto di arruolamento cessa o si risolve dopo che siano compiute le operazioni di ormeggio e di scarico della nave nel porto nel quale l'arruolato deve essere sbarcato. Nel caso previsto nell'articolo 343, n. 3, il contratto di arruolamento si risolve dalla data dell'ordinanza con la quale, a norma dell'articolo 655, è disposta la vendita all'incanto; ovvero in casi di esecuzione all'estero dalla data del provvedimento con il quale è disposta la vendita della nave. Nel caso previsto nell'articolo 344, il contratto si considera risolto nel giorno in cui la nave si presume perita.

  • Art. 84 D.Lgs. 151/2001 – Oneri maternità collaboratrici coordinate

    Art. 84 D.Lgs. 151/2001 – Oneri maternità collaboratrici coordinate

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Gli oneri derivanti dal trattamento di maternità delle collaboratrici iscritte alla gestione separata di cui all’articolo 64 fanno carico alla medesima gestione separata INPS.

  • Art. 40 D.Lgs. 151/2001 – Riposi giornalieri del padre

    Art. 40 D.Lgs. 151/2001 – Riposi giornalieri del padre

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. I periodi di riposo di cui all’articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore:

    a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;

    b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;

    c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente.

    2. I periodi di riposo di cui al presente articolo sono riconosciuti al padre lavoratore autonomo nelle ipotesi di cui al comma 1.

  • Art. 178 Codice Civile: Beni destinati all’esercizio di impresa

    Art. 178 Codice Civile: Beni destinati all’esercizio di impresa

    Art. 178 c.c. – Beni destinati all’esercizio di impresa

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell’impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa .

  • Art. 66 D.Lgs. 151/2001 – Indennità di maternità per lavoratrici autonome

    Art. 66 D.Lgs. 151/2001 – Indennità di maternità per lavoratrici autonome

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Alle lavoratrici autonome, artigiane e commercianti ed esercenti attività di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposta un’indennità di maternità per due mesi antecedenti la data del parto e tre mesi successivi alla stessa.

    2. L’indennità di cui al comma 1 è commisurata al reddito.

    3. L’indennità è corrisposta anche in caso di adozione e di affidamento preadottivo di minori, con le modalità di cui all’articolo 26.

  • Art. 11-bis L. 354/1975 – Comunicazioni al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni

    Art. 11-bis L. 354/1975 – Comunicazioni al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    1. Gli istituti penitenziari e gli istituti a custodia attenuata per detenute madri trasmettono semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l’elenco di tutti i minori collocati presso di loro, con l’indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso motivato, di adottare i provvedimenti di propria competenza.

    2. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni nei medesimi istituti indicati, ai fini di cui al comma 1. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.

    3. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità che entrano in contatto con il minore di cui al comma 1 debbono riferire al più presto al direttore dell’istituto su condotte del genitore pregiudizievoli al minore medesimo. Il direttore dell’istituto ne dà immediata comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni

  • Art. 43 D.Lgs. 151/2001 – Trattamento economico e normativo riposi

    Art. 43 D.Lgs. 151/2001 – Trattamento economico e normativo riposi

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. I riposi di cui agli articoli 39, 40 e 41 e i permessi di cui all’articolo 42 sono retribuiti e sono computati nell’anzianità di servizio, con esclusione degli effetti sulle ferie e sulla tredicesima mensilità o sul gratifica natalizia.

  • NASpI e offerta di lavoro congrua: posso rifiutare?

    Guida pratica · Lavoro · NASpI e disoccupazione

    In sintesi

    Il percettore di NASpI che rifiuta un’offerta di lavoro considerata «congrua» rischia di perdere l’indennità. La congruità dell’offerta si valuta in base alla retribuzione, alla distanza dal domicilio e alla durata della disoccupazione. Non ogni rifiuto è automaticamente sanzionato: occorre che il Centro per l’impiego abbia accertato la congruità.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 150/2015; D.Lgs. 22/2015, art. 11

    Tabella riepilogativa

    Criteri di congruità dell’offerta di lavoro (D.Lgs. 150/2015)
    Criterio Regola indicativa
    Retribuzione Non inferiore al 20% rispetto all’importo della NASpI percepita; non inferiore ai minimi contrattuali del settore
    Distanza dal domicilio Entro 50 km o raggiungibile entro 80 minuti con mezzi pubblici (criteri indicativi, possono variare)
    Tipo di contratto Anche a termine; deve corrispondere alle competenze del lavoratore
    Progressività temporale I criteri si allentano con l’aumentare della durata della disoccupazione
    Valutazione Spetta al Centro per l’impiego nell’ambito del patto di servizio personalizzato

    Cosa si intende per offerta congrua

    Un’offerta di lavoro è considerata «congrua» quando soddisfa una serie di requisiti fissati dal D.Lgs. 150/2015 e dai decreti attuativi: la retribuzione deve essere adeguata (non inferiore di oltre il 20% rispetto all’importo della NASpI), la distanza deve essere raggiungibile, il lavoro deve corrispondere alle competenze professionali del lavoratore. Con il passare dei mesi di disoccupazione, i criteri si fanno progressivamente meno stringenti.

    Le conseguenze del rifiuto

    Il rifiuto ingiustificato di un’offerta congrua comporta sanzioni graduate: al primo rifiuto può scattare una riduzione dell’indennità; al secondo rifiuto si rischia la decadenza definitiva dalla NASpI. La valutazione è rimessa al Centro per l’impiego competente, che tiene conto delle motivazioni addotte dal lavoratore. Un rifiuto motivato (ad esempio per condizioni di salute o gravi ragioni familiari) può essere giustificato.

    Il patto di servizio personalizzato

    Fin dalla presentazione della DID il lavoratore deve stipulare con il Centro per l’impiego un patto di servizio personalizzato, che definisce le azioni di ricerca attiva del lavoro e la disponibilità alle offerte. Il mancato rispetto degli obblighi del patto (partecipazione a corsi, incontri, candidature) può comportare sanzioni anche indipendentemente dal rifiuto di offerte specifiche.

    Casi pratici

    Tizio – rifiuta un lavoro troppo distante

    Tizio abita a Roma e gli viene proposto un lavoro a Napoli (oltre 200 km): l’offerta supera i criteri di distanza previsti dalla normativa e potrebbe non essere considerata congrua. Tizio può contestarla al Centro per l’impiego prima di un rifiuto formale.

    Caia – rifiuta un contratto a termine di 1 mese

    Caia è in NASpI da 6 mesi; le viene proposto un contratto a termine di 1 mese con retribuzione adeguata e lavoro nel suo settore. Il rifiuto potrebbe essere considerato ingiustificato: la NASpI si sospende per la durata del contratto e lei perderebbe il periodo residuo se rifiutasse ingiustificatamente e venisse sanzionata.

    Sempronio – rifiuta per motivi di salute documentati

    Sempronio ha una condizione di salute che lo rende non idoneo a un determinato lavoro fisicamente gravoso. Il rifiuto motivato con certificazione medica può essere giustificato: il Centro per l’impiego valuta il caso e, se la giustificazione è accettata, non applica sanzioni.

    Domande frequenti

    Il rifiuto di un'offerta congrua fa perdere subito la NASpI?

    Non necessariamente. La normativa prevede sanzioni graduate: al primo rifiuto ingiustificato può scattare solo una riduzione; la decadenza è di norma conseguenza di rifiuti reiterati. Il Centro per l’impiego valuta caso per caso.

    Posso rifiutare un lavoro part-time se cerco il full-time?

    Dipende dal patto di servizio e dai criteri di congruità. Se il lavoro part-time soddisfa i requisiti retributivi e professionali, il rifiuto potrebbe essere considerato ingiustificato. Discutere sempre con il consulente del Centro per l’impiego prima di rifiutare.

    Dove reclamo se ritengo l'offerta non congrua?

    Al Centro per l’impiego che ha proposto l’offerta, esponendo le motivazioni. Se non si trova accordo, è possibile rivolgersi all’Ispettorato Territoriale del Lavoro o al sindacato di categoria.

    Il patto di servizio è obbligatorio per tutti i percettori NASpI?

    Sì. Tutti i percettori di NASpI devono stipulare il patto di servizio personalizzato con il Centro per l’impiego e rispettarne gli obblighi per mantenere il diritto all’indennità.

    Cosa succede se non mi presento agli appuntamenti al Centro per l'impiego?

    La mancata presentazione senza giustificazione agli incontri previsti dal patto di servizio può comportare sanzioni che vanno dalla riduzione dell’indennità fino alla decadenza, secondo la gradazione prevista dal D.Lgs. 150/2015.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Funzioni Centrali: ferie e festività soppresse

    CCNL Funzioni Centrali (Pubblico Impiego)

    In sintesi

    Il CCNL Funzioni Centrali riconosce 32 giorni di ferie + 4 festività soppresse (San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo non festeggiati). Le ferie vanno fruite nell’anno solare, con possibilità di rinvio fino al 30 giugno dell’anno successivo. Permessi retribuiti: 15 giorni studio (150h/anno), 3 giorni lutto, 15 giorni matrimonio, 8 giorni esami.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CGIL FP · CISL FP · UIL PA · CONFSAL UNSA · CISAL FIALP
    Ultimo rinnovo
    9 maggio 2024 (CCNL 2022-2024, sottoscrizione definitiva)
    Vigenza
    Parte normativa fino al 31 dicembre 2024 (in regime di ultrattività); negoziato 2025-2027 in apertura
    Platea
    ~250.000 dipendenti pubblici di Ministeri, Agenzie fiscali (Entrate/Dogane), Enti pubblici non economici (INPS, INAIL, ACI), Presidenza del Consiglio

    Tabella riepilogativa

    Ferie e permessi retribuiti Funzioni Centrali
    Voce Quantità Note
    Ferie annuali 32 gg Comprese 4 festività soppresse
    Permessi studio 150h/anno 3% del personale, no concorso
    Permessi lutto 3 gg per evento Per parenti entro II grado
    Permesso matrimonio 15 gg consecutivi Una volta per ogni matrimonio
    Esami universitari 8 gg/anno Solo giorni della prova
    Donazione sangue 24h per donazione Indennità sostitutiva

    Le 32 giornate annue di ferie

    Il CCNL Funzioni Centrali riconosce 32 giornate retribuite di ferie all’anno, di cui 4 a titolo di festività soppresse (San Giuseppe 19/3, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo 29/6 non festeggiati a Roma).

    Per personale con meno di 3 anni di servizio le giornate sono 30 (di cui 4 festività soppresse). Si passa a 32 dal 4° anno di servizio.

    Programmazione e rinvio delle ferie

    Le ferie vanno programmate entro il 30 aprile di ogni anno e fruite entro il 31 dicembre. È ammesso il rinvio fino al 30 giugno dell’anno successivo per esigenze di servizio documentate.

    Almeno 2 settimane consecutive devono essere fruite nel periodo giugno-settembre (ferie estive). Le ferie non godute oltre il termine massimo si perdono, salvo riconoscimento di indennità sostitutiva nei casi tassativi previsti dalla legge.

    Permessi retribuiti: studio, lutto, matrimonio

    Oltre alle ferie, il CCNL prevede diversi permessi retribuiti:

    • 150 ore/anno permesso studio: per laurea/master, riservato al 3% del personale tramite graduatoria
    • 3 giorni lutto: per parenti entro II grado (coniuge, figli, genitori, fratelli, suoceri, generi, nuore)
    • 15 giorni matrimonio: consecutivi, una sola volta per ogni matrimonio civile o religioso
    • 8 giorni esami: per universitari, solo le giornate effettive delle prove
    • 24 ore donazione sangue: con indennità sostitutiva tramite AVIS

    Casi pratici

    Tizio – Assistente con 5 anni
    Tizio, assistente al MEF da 5 anni, ha diritto a 32 giorni di ferie/anno. Per il 2026 ha programmato: 14 giorni in agosto + 5 a Natale + 8 sparsi + 5 a luglio. Pieno utilizzo entro 31/12.
    Caia – Funzionaria con permesso studio
    Caia, funzionaria INPS, frequenta master in Diritto Tributario all’Università di Roma. Ha vinto graduatoria permesso studio: 150h/anno per 3 anni. Le usa per lezioni serali e esami.
    Sempronio – Lutto e matrimonio
    Sempronio si è sposato a giugno (15gg permesso) e nello stesso anno ha avuto un lutto per il padre (3gg). Entrambi i permessi retribuiti senza intaccare le ferie.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie ha un dipendente del Ministero?
    32 giorni di ferie + 4 festività soppresse all’anno, dopo 3 anni di servizio. I primi 3 anni sono 30 giorni di ferie.
    Posso rinviare le ferie all'anno successivo?
    Sì, fino al 30 giugno dell’anno successivo per esigenze di servizio documentate. Decorso il termine, le ferie non godute si perdono.
    Quanti giorni di permesso per lutto nel pubblico?
    3 giorni per evento, per parenti entro il II grado (coniuge, figli, genitori, fratelli, suoceri, generi, nuore). Sono retribuiti e non intaccano le ferie.
    Come funziona il permesso studio?
    150 ore/anno per laurea/master, riservato al 3% del personale dell’amministrazione. La selezione avviene per graduatoria con criteri di anzianità di servizio e merito.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Funzioni Centrali (Pubblico Impiego). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.