Autore: Andrea Marton

  • Art. 374 Codice della Navigazione – Derogabilità delle norme

    Art. 374 Codice della Navigazione – Derogabilità delle norme

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le disposizioni degli articoli 323, 324; 328 a 334; 336 primo e secondo comma; 346, 347; 363 a 371 non possono essere derogate né dalle norme corporative, né dal contratto individuale di arruolamento. Le disposizioni degli articoli 326; 336, terzo comma; 337 a 345; 348 a 362 possono essere derogate dalle norme corporative; non possono essere derogate dal contratto individuale se non a favore dell'arruolato. Tuttavia, neppure con le norme corporative si può aumentare il termine previsto dal primo e dal secondo comma dell'articolo 326, né si può diminuire il termine previsto dal terzo comma dello stesso articolo.

  • Art. 38 D.Lgs. 81/2015 – Somministrazione irregolare

    Art. 38 D.Lgs. 81/2015 – Somministrazione irregolare

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con soggetti diversi dai soggetti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ovvero senza il rispetto della forma scritta, i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore e, in caso di condanna di quest’ultimo, il giudice condanna altresì il somministratore, in solido con l’utilizzatore, al risarcimento del danno.

    2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore può chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore, con effetto dall’inizio della somministrazione, oltre al pagamento di una indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

  • Dimissioni telematiche 2026: procedura passo-passo

    Guida pratica · Lavoro · Dimissioni

    In sintesi

    Dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie devono essere presentate esclusivamente online tramite il portale cliclavoro.gov.it, utilizzando l’identità digitale (SPID, CIE o CNS). Il lavoratore compila il modulo sul portale; l’invio telematico sostituisce qualunque comunicazione scritta al datore. È prevista la possibilità di revocare le dimissioni entro 7 giorni.

    Riferimento normativo

    Art. 26 D.Lgs. 151/2015

    Tabella riepilogativa

    Procedura dimissioni telematiche – riepilogo
    Fase Cosa fare
    1. Accesso al portale Accedere a cliclavoro.gov.it con SPID, CIE o CNS
    2. Compilazione modulo Inserire i dati del datore, la data di cessazione, il tipo di recesso
    3. Invio Confermare: il sistema trasmette automaticamente al datore e all’ITL
    4. Ricevuta Scaricare e conservare il file con il codice di trasmissione
    5. Revoca (opzionale) Possibile entro 7 giorni dalla trasmissione, con la stessa procedura telematica

    Perché le dimissioni devono essere telematiche

    Il D.Lgs. 151/2015 ha introdotto l’obbligo di comunicare le dimissioni e la risoluzione consensuale esclusivamente in via telematica, tramite il portale del Ministero del Lavoro. L’obiettivo è contrastare il fenomeno delle «dimissioni in bianco»: moduli firmati in bianco al momento dell’assunzione e usati abusivamente dal datore per simulare dimissioni mai realmente rassegnate. La procedura garantisce che la data e la volontà del lavoratore siano certe e non alterabili.

    Come si accede e si compila il modulo

    Ci si collega a cliclavoro.gov.it (sezione «Lavoratori» → «Comunicazione di dimissioni») e si accede tramite SPID (qualunque livello), CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Il modulo richiede: i dati del datore (ragione sociale e codice fiscale), la data in cui si intende far cessare il rapporto, il tipo di recesso (dimissioni volontarie o risoluzione consensuale).

    Dopo la conferma il sistema invia automaticamente la comunicazione al datore e per conoscenza all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente. È possibile farsi assistere da un patronato o da un intermediario abilitato.

    Eccezioni all'obbligo telematico

    La procedura telematica non si applica nei seguenti casi: lavoratori domestici (colf, badanti), rapporti parasubordinati (co.co.co.), dimissioni durante il periodo di prova, lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni (per i quali vigono regole specifiche), e lavoratori marittimi. In questi casi restano valide le modalità tradizionali scritte.

    Casi pratici

    Tizio – dipendente privato con SPID

    Tizio vuole dimettersi dall’azienda privata in cui lavora. Accede a cliclavoro.gov.it con il suo SPID, compila il modulo indicando il codice fiscale del datore e la data di fine preavviso, conferma e scarica la ricevuta. Le dimissioni sono valide dal momento della trasmissione; il datore ne viene avvisato automaticamente.

    Caia – senza SPID, si rivolge al patronato

    Caia non ha ancora SPID e deve dimettersi urgentemente. Si reca al patronato o al CAF: un intermediario abilitato compila e trasmette il modulo per suo conto, allegando una delega firmata da Caia. La procedura è identica, solo con un soggetto terzo che opera in nome del lavoratore.

    Sempronio – colf che vuole dimettersi

    Sempronio è un lavoratore domestico e vuole lasciare la famiglia datrice. Non deve usare il portale cliclavoro: le dimissioni dei lavoratori domestici avvengono con comunicazione scritta (lettera raccomandata o comunicazione diretta), nel rispetto dei termini di preavviso previsti dal CCNL domestico.

    Domande frequenti

    Le dimissioni possono essere ancora consegnate in forma cartacea?

    No, per i lavoratori dipendenti privati (salvo le eccezioni previste). La comunicazione cartacea non produce effetti giuridici validi: occorre la procedura telematica su cliclavoro.gov.it.

    Cosa succede se non ho SPID?

    Ci si può rivolgere a un patronato, CAF o intermediario abilitato che trasmette il modulo per conto del lavoratore, previa delega scritta. È anche l’occasione per attivare SPID, ormai disponibile gratuitamente tramite vari provider.

    Il datore deve «accettare» le dimissioni telematiche?

    No. Le dimissioni telematiche sono un atto unilaterale: non richiedono accettazione del datore. Quest’ultimo riceve solo una notifica informativa dal sistema.

    Entro quanto si possono revocare le dimissioni telematiche?

    Entro 7 giorni dalla trasmissione, con la stessa procedura telematica sul portale cliclavoro.gov.it. Decorso questo termine la revoca richiede l’accordo del datore.

    Le dimissioni telematiche sono obbligatorie anche per i dipendenti pubblici?

    No. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono esclusi dall’obbligo e seguono le procedure previste dal loro ordinamento (D.Lgs. 165/2001 e regolamenti interni).

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 63 L. 392/1978 – Aggiornamento canone contratti in proroga

    Art. 63 L. 392/1978 – Aggiornamento canone contratti in proroga

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Per i primi due anni a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge il canone di locazione relativo ai contratti previsti nell’articolo 58 non e’ aggiornato per gli effetti di cui all’articolo 24.

    Dall’inizio del terzo anno il canone di locazione e’ aggiornato in base alla variazione, accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell’anno precedente. Se le variazioni sono in aumento, di esse si applica soltanto: il 20 per cento dall’inizio del terzo anno; il 40 per cento dall’inizio del quarto anno; il 60 per cento dall’inizio del quinto anno; il 75 per cento dall’inizio del sesto anno.

    In ogni caso con l’integrale applicazione dell’equo canone l’aggiornamento di cui all’articolo 24 si applica nella intera misura ivi prevista.

  • Art. 34 D.Lgs. 81/2015 – Disciplina dei rapporti di lavoro in somministrazione

    Art. 34 D.Lgs. 81/2015 – Disciplina dei rapporti di lavoro in somministrazione

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore.

    2. L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali.

    3. L’utilizzatore adempie agli obblighi retributivi e contributivi attraverso il versamento al somministratore delle somme a tal fine determinate. Il contratto di somministrazione determina, a pena di nullità, i criteri per la determinazione e l’erogazione della retribuzione e dei contributi.

    4. I lavoratori sono informati dall’utilizzatore dei posti vacanti presso di lui, affinché possano aspirare, al pari dei dipendenti in forza, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato. Tale informazione può essere fornita mediante un avviso generale affisso in un luogo adeguato nell’impresa o nello stabilimento.

  • CCNL Funzioni Centrali: stipendi 2026 per area

    CCNL Funzioni Centrali (Pubblico Impiego)

    In sintesi

    Il CCNL Funzioni Centrali 2022-2024 (firmato il 27 gennaio 2025) ha portato lo stipendio tabellare unico per area, dal 1° febbraio 2025, a: 1.653,97 € Operatori, 1.740,36 € Assistenti, 2.113,59 € Funzionari, 2.886,21 € Elevate Professionalità (aumento medio ~165 €, +6% circa). A questo si aggiungono i differenziali stipendiali individuali (che conservano le vecchie fasce F1-F7), l’indennità di amministrazione specifica per ente e l’eventuale RIA.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CGIL FP · CISL FP · UIL PA · CONFSAL UNSA · CISAL FIALP
    Ultimo rinnovo
    27 gennaio 2025 (CCNL 2022-2024, sottoscrizione definitiva; tabelle in G.U. n. 30 del 7/2/2025)
    Vigenza
    Parte normativa in ultrattività; nuovi tabellari dal 1° febbraio 2025, negoziato 2025-2027 atteso
    Platea
    ~250.000 dipendenti pubblici di Ministeri, Agenzie fiscali (Entrate/Dogane), Enti pubblici non economici (INPS, INAIL, ACI), Presidenza del Consiglio

    Tabella riepilogativa

    Stipendio tabellare mensile lordo Funzioni Centrali dal 1° febbraio 2025 (CCNL 27/1/2025)
    Area Tabellare mensile
    Elevate Professionalità (EP) 2.886,21 €
    Funzionari 2.113,59 €
    Assistenti 1.740,36 €
    Operatori 1.653,97 €

    Tabellare unico per area (l’ex indennità integrativa speciale è conglobata). Chi proviene dalle vecchie fasce economiche più alte conserva la differenza come differenziale stipendiale individuale: un ex III F7, ad esempio, mantiene ~687 € oltre il tabellare. Aggiungere l’indennità di amministrazione dell’ente (indicativamente 80-450 €/mese), turni e straordinari.

    Le voci che compongono lo stipendio

    Lo stipendio del dipendente Funzioni Centrali è la somma di più voci:

    • Tabellare unico di area – importo fisso per area (Operatori, Assistenti, Funzionari, EP); l’ex IIS è conglobata al suo interno
    • Differenziali stipendiali – importi individuali che riconoscono le progressioni economiche (ex fasce F1-F7) e le eccedenze rispetto al nuovo tabellare
    • RIA (Retribuzione Individuale Anzianità) – importo personalizzato per chi era in servizio prima del 1989
    • Indennità di amministrazione – specifica per ente (Entrate, INPS, INAIL, Ministero, ecc.)
    • Indennità di posizione organizzativa – solo per ruoli specifici

    La tredicesima è sempre prevista. La quattordicesima non è prevista nel CCNL Funzioni Centrali (a differenza di altri comparti).

    Indennità di amministrazione: differenze tra enti

    L’indennità di amministrazione è una voce specifica di ciascun ente, finanziata dal bilancio dell’amministrazione e contrattata in sede locale. Esempi 2026 per Funzionari:

    • Agenzia Entrate: €350-450/mese (la più alta)
    • Agenzia Dogane: €320-400/mese
    • INPS/INAIL: €280-380/mese
    • Ministeri di settore: €150-280/mese
    • Presidenza del Consiglio: €380-500/mese

    L’indennità è dovuta dodici mensilità e concorre alla pensione. Non rientra invece nel calcolo del TFR.

    Aumenti del rinnovo 2024 e una tantum

    Il CCNL 2022-2024 ha previsto un incremento medio di ~165 € lordi mensili (+6% circa) sul tabellare, con i nuovi importi in busta paga dal 1° febbraio 2025. Per il periodo 2022-2023 sono state riconosciute l’indennità di vacanza contrattuale e l’anticipo del D.L. 145/2023 già erogati; gli arretrati a conguaglio per il periodo 1/1/2024-31/1/2025 (al netto di IVC e anticipi) sono stati liquidati da febbraio 2025: indicativamente 660-1.125 € per i Funzionari, 700-925 € per gli Assistenti, 810-870 € per gli Operatori, secondo l’ex fascia economica\.

    Casi pratici

    Tizio – Operatore con 3 anni
    Tizio, operatore al Ministero della Difesa assunto dopo il 2022: tabellare 1.653,97 € + indennità di amministrazione (poniamo 120 €) = circa 1.774 € lordi/mese, più tredicesima. Netto indicativo ~1.400 €/mese.
    Caia – Funzionaria Agenzia Entrate
    Caia, funzionaria dell’Agenzia delle Entrate con un differenziale stipendiale da progressione (poniamo 250 €): tabellare 2.113,59 + differenziale 250 + ind. amm. Entrate ~380 = circa 2.745 € lordi/mese. Su 13 mensilità, oltre 35.500 € lordi annui più il trattamento accessorio.
    Sempronio – EP con RIA pregressa
    Sempronio, EP all’INPS in servizio dal 1985: tabellare 2.886,21 € + ind. amm. INPS ~350 € + RIA 120 € = circa 3.356 € lordi/mese, oltre alla retribuzione di posizione prevista per le Elevate Professionalità.

    Domande frequenti

    Quanto guadagna un funzionario Agenzia Entrate?
    Un funzionario dell’Agenzia delle Entrate neoassunto parte da circa 2.500 € lordi/mese (tabellare 2.113,59 € + indennità di amministrazione, indicativamente 350-450 €); con progressioni economiche e accessorio si sale. La tredicesima porta a 13 mensilità/anno.
    Cos'è l'IIS in busta paga del pubblico impiego?
    L’Indennità Integrativa Speciale era la storica voce antinflazione: nelle Funzioni Centrali oggi non compare più come voce separata perché è conglobata nello stipendio tabellare. Concorre quindi automaticamente a pensione e TFR/TFS.
    La quattordicesima esiste nel pubblico impiego?
    No. Il CCNL Funzioni Centrali prevede solo tredicesima (a dicembre). La quattordicesima esiste in altri CCNL privati (es. Commercio) ma non nel pubblico contrattualizzato.
    Quanto sono stati gli aumenti del CCNL 2024?
    In media ~165 € lordi mensili (+6% circa) dal 1° febbraio 2025, oltre agli arretrati a conguaglio per il 2024 (indicativamente 660-1.125 € per i Funzionari secondo l’ex fascia). Nel periodo 2022-2023 erano già stati erogati IVC e anticipo D.L. 145/2023.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Funzioni Centrali (Pubblico Impiego). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 21 D.Lgs. 151/2001 – Documentazione del congedo di maternità

    Art. 21 D.Lgs. 151/2001 – Documentazione del congedo di maternità

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. La lavoratrice che intenda avvalersi del congedo di maternità è tenuta a presentare al datore di lavoro, prima dell’inizio del congedo:

    a) apposita certificazione medica rilasciata dal medico del Servizio sanitario nazionale indicante la data presunta del parto;

    b) entro trenta giorni dal parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva.

  • Congedo per donne vittime di violenza: come funziona

    Guida pratica · Lavoro · Welfare, agevolazioni e tutele

    In sintesi

    Il D.Lgs. 80/2015 ha introdotto il congedo retribuito per le lavoratrici dipendenti inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, certificati dai servizi sociali o dai centri antiviolenza. Il congedo dura fino a 90 giorni nell’arco di tre anni, è retribuito al 100% e può essere fruito in modo continuativo o frazionato. Il diritto si applica anche alle lavoratrici a tempo determinato per la durata del contratto.

    Riferimento normativo

    Art. 24, D.Lgs. 80/2015

    Tabella riepilogativa

    Congedo per vittime di violenza di genere – D.Lgs. 80/2015, art. 24
    Aspetto Regola
    Durata massima 90 giorni nell’arco di 3 anni
    Retribuzione 100% della retribuzione ordinaria
    Modalità di fruizione Continuativa o frazionata
    Requisito Inserimento in percorso di protezione certificato da servizi sociali o centro antiviolenza riconosciuto
    Preavviso 7 giorni, salvo impraticabilità (riduzione a 24 ore quando urgente)
    Lavoratrici autonome Indennità INPS per co.co.co. e iscritte alla gestione separata

    Chi ha diritto al congedo e a quali condizioni

    Il congedo spetta alle lavoratrici dipendenti (pubbliche e private) inserite in un percorso di protezione certificato dai servizi sociali del comune o da un centro antiviolenza riconosciuto ai sensi della L. 119/2013. Non è necessaria la presentazione di una denuncia penale, ma occorre la certificazione del percorso.

    Il diritto si applica anche alle lavoratrici a tempo determinato, per la durata residua del contratto; per le collaboratrici coordinate e continuative iscritte alla gestione separata INPS è prevista un’indennità specifica.

    Come si chiede il congedo in azienda

    La lavoratrice deve comunicare al datore la volontà di fruire del congedo con un preavviso minimo di 7 giorni, allegando la certificazione del percorso di protezione rilasciata dal servizio sociali o dal centro antiviolenza. In casi di urgenza il preavviso può essere ridotto a 24 ore. La lavoratrice non è obbligata a rivelare al datore la natura delle cause: la certificazione attesta il percorso senza dettagliarne i contenuti.

    Tutele aggiuntive: trasformazione del contratto e anticipo TFR

    La normativa prevede la trasformazione del contratto da tempo pieno a part-time su richiesta della lavoratrice, per favorire la gestione del percorso di protezione. È inoltre riconosciuta la possibilità di chiedere il trasferimento ad altra sede o a mansioni equivalenti in altra unità produttiva, per ragioni di sicurezza. Il rifiuto del datore è ammesso solo per dimostrata incompatibilità organizzativa.

    Casi pratici

    Tizio – (nel caso: Fiamma, lavoratrice dipendente a tempo indeterminato)

    Fiamma è inserita in un percorso di protezione presso un centro antiviolenza riconosciuto. Chiede 30 giorni di congedo continuativo, con preavviso di 7 giorni e allegando la certificazione. Riceve il 100% della retribuzione; il periodo è coperto da contribuzione figurativa.

    Caia – lavoratrice a tempo determinato con contratto in scadenza

    Caia ha un contratto a termine che scade tra 45 giorni. Ha diritto al congedo per i 45 giorni residui del contratto, non per i 90 giorni pieni. Dopo la scadenza del contratto, le tutele di legge non si estendono automaticamente.

    Sempronio – (nel caso: Marta, co.co.co. iscritta alla gestione separata)

    Marta è collaboratrice coordinata e continuativa: non ha diritto al congedo dipendenti, ma può accedere all’indennità INPS per le iscritte alla gestione separata, presentando la certificazione del percorso di protezione al proprio sportello INPS di competenza.

    Domande frequenti

    Devo fare denuncia per accedere al congedo?

    No. Il congedo non richiede una denuncia penale: è sufficiente la certificazione dell’inserimento in un percorso di protezione rilasciata dai servizi sociali o da un centro antiviolenza riconosciuto.

    Il datore può sapere il motivo del congedo?

    No. La lavoratrice è tenuta a fornire la certificazione del percorso, ma non a rivelare la natura dei fatti. Il datore non può richiedere informazioni aggiuntive sul contenuto del percorso.

    Il congedo è pagato al 100%?

    Sì. Durante il congedo la lavoratrice percepisce il 100% della retribuzione ordinaria, a carico del datore (che può richiedere il rimborso all’INPS per le imprese sotto certi limiti dimensionali).

    Posso frazionare i 90 giorni?

    Sì. I 90 giorni possono essere fruiti in modo continuativo o frazionato nell’arco di tre anni, a seconda delle esigenze della lavoratrice e del percorso di protezione.

    Esiste un congedo simile per lavoratrici autonome?

    La normativa prevede tutele specifiche per le collaboratrici iscritte alla gestione separata INPS (co.co.co., co.co.pro.). Le lavoratrici autonome in senso stretto (P.IVA individuale) non hanno accesso al congedo retribuito, ma possono beneficiare dei percorsi di supporto dei centri antiviolenza e dei patronati.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 13 L. 392/1978 – Superficie convenzionale

    Art. 13 L. 392/1978 – Superficie convenzionale

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    La superficie convenzionale e’ data dalla somma dei seguenti elementi: a) l’intera superficie dell’unita’ immobiliare; b) il 50 per cento della superficie delle autorimesse singole; c) il 20 per cento della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune; d) il 25 per cento della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili; e) il 15 per cento della superficie scoperta di pertinenza dell’immobile in godimento esclusivo del conduttore; f) il 10 per cento della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell’unita’ immobiliare.

    E’ detratto il 30 per cento dalla superficie dei vani con altezza utile inferiore a metri 1,70.

    Le superfici di cui alle lettere a), b) e d) si misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.

    L’elemento di cui alla lettera e) entra nel computo della superficie convenzionale fino ad un massimo non eccedente la superficie di cui alla lettera a).

    Alla superficie di cui alla lettera a) si applicano i seguenti coefficienti: a) 1,00 per l’unita’ immobiliare di superficie superiore a metri quadrati 70; b) 1,10 per l’unita’ immobiliare di superficie compresa fra metri quadrati 46 e metri quadrati 70; c) 1,20 per l’unita’ immobiliare inferiore a metri quadrati 46.

    I coefficienti di cui alle lettere b) e c) del quinto comma non si applicano agli immobili il cui stato di conservazione e manutenzione e’ scadente ai sensi dell’articolo 21.

  • Art. 76 L. 392/1978 – Ripartizione del fondo sociale

    Art. 76 L. 392/1978 – Ripartizione del fondo sociale

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Le regioni, con provvedimento del consiglio regionale, decidono entro un mese dalla ripartizione dei fondi, le modalita’ di distribuzione tra i vari comuni tenendo conto delle esigenze esistenti in ciascuno di essi. Le somme cosi’ ripartite devono servire a concorrere al pagamento degli aumenti del canone di locazione per i conduttori meno abbienti.

    Di norma i comuni, nell’ambito degli stanziamenti assegnati, destineranno le somme secondo i seguenti criteri: a) il reddito annuo complessivo, riferito alla somma dei redditi imputati al conduttore ed alle altre persone con lui abitualmente conviventi, non sia superiore complessivamente all’importo di due pensioni minime INPS per la generalita’ dei lavoratori per nuclei familiari costituiti da uno o due componenti; b) al momento dell’entrata in vigore della presente legge, i conduttori siano intestatari del contratto di affitto dell’alloggio, che, per ubicazione, tipologia e superficie, deve essere strettamente necessario alle esigenze del conduttore e delle persone con lui abitualmente conviventi; c) i conduttori abbiano ricevuto, per effetto dell’entrata in vigore della presente legge, richiesta di aumento del canone di locazione attualmente corrisposto.

  • Art. 379 Codice della Navigazione – Obblighi del locatore

    Art. 379 Codice della Navigazione – Obblighi del locatore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il locatore è tenuto a consegnare la nave, con le relative pertinenze, in stato di navigabilità e munita dei documenti necessari per la navigazione, nonché a provvedere a tutte le riparazioni dovute a forza maggiore o a logorio per l'uso normale della nave secondo l'impiego convenuto.

  • Art. 2-bis D.Lgs. 81/2015 – Ampliamento tutele iscritti gestione separata

    Art. 2-bis D.Lgs. 81/2015 – Ampliamento tutele iscritti gestione separata

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Agli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, e ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e alla legge 22 luglio 1966, n. 614, si applicano le disposizioni in materia di NASpI di cui agli articoli 1, 4, 8, 10, 14, 15, 16 e 18 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in quanto compatibili e fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, nonché le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.