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Ultimo aggiornamento: 12 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 76 L. 392/1978 — Ripartizione del fondo sociale

L. 27 luglio 1978, n. 392 — Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

Le regioni, con provvedimento del consiglio regionale, decidono entro un mese dalla ripartizione dei fondi, le modalita’ di distribuzione tra i vari comuni tenendo conto delle esigenze esistenti in ciascuno di essi. Le somme cosi’ ripartite devono servire a concorrere al pagamento degli aumenti del canone di locazione per i conduttori meno abbienti.

Di norma i comuni, nell’ambito degli stanziamenti assegnati, destineranno le somme secondo i seguenti criteri: a) il reddito annuo complessivo, riferito alla somma dei redditi imputati al conduttore ed alle altre persone con lui abitualmente conviventi, non sia superiore complessivamente all’importo di due pensioni minime INPS per la generalita’ dei lavoratori per nuclei familiari costituiti da uno o due componenti; b) al momento dell’entrata in vigore della presente legge, i conduttori siano intestatari del contratto di affitto dell’alloggio, che, per ubicazione, tipologia e superficie, deve essere strettamente necessario alle esigenze del conduttore e delle persone con lui abitualmente conviventi; c) i conduttori abbiano ricevuto, per effetto dell’entrata in vigore della presente legge, richiesta di aumento del canone di locazione attualmente corrisposto.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.

In sintesi

L'art. 76 della L. 392/1978, oggi abrogato, disciplinava le modalità di distribuzione delle risorse del fondo sociale tra i comuni e i criteri per l'assegnazione dei contributi integrativi ai singoli conduttori. Le regioni erano tenute a deliberare, entro un mese dalla ripartizione nazionale, le quote spettanti ai vari comuni, tenendo conto delle esigenze abitative locali. I comuni, a loro volta, erogavano i contributi secondo criteri oggettivi: reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a due pensioni minime INPS per nuclei di uno o due componenti, titolarità del contratto di locazione alla data di entrata in vigore della legge, idoneità e stretta necessità dell'alloggio rispetto alle esigenze familiari, e ricezione di una richiesta di aumento del canone per effetto della nuova normativa. L'articolo rappresenta la declinazione operativa del principio solidaristico enunciato dall'art. 75, definendo i meccanismi di accesso al beneficio in modo da concentrare le risorse sui conduttori realmente bisognosi e titolari di alloggi adeguati alle loro esigenze, escludendo speculazioni o richieste strumentali.
Indice dei contenuti

Ratio della norma

L'art. 76 operava il raccordo tra la macro-distribuzione delle risorse (Stato-regioni, disciplinata dall'art. 75) e la micro-distribuzione ai singoli beneficiari (comuni-conduttori). Il legislatore ha scelto un sistema di criteri oggettivi — reddito, titolarità del contratto, necessità dell'alloggio, ricezione dell'aumento — per evitare che il beneficio fosse accordato discrezionalmente o in modo arbitrario dai comuni, garantendo uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale.

Analisi e struttura

La norma prevedeva tre fasi. Prima, le regioni deliberavano entro un mese la distribuzione tra i comuni. Poi i comuni applicavano i criteri selettivi: reddito non superiore a due pensioni minime INPS per nuclei di uno o due componenti, titolarità del contratto alla data di entrata in vigore della legge, alloggio strettamente necessario per ubicazione e dimensioni, ricezione di richiesta di aumento del canone. Infine, il contributo veniva erogato nei limiti degli stanziamenti assegnati. I criteri erano cumulativi: il conduttore doveva soddisfarli tutti per accedere al beneficio.

Quando si applicava

La norma si applicava ai conduttori di immobili abitativi urbani che soddisfacessero tutti i requisiti elencati. Il riferimento al reddito delle «persone con lui abitualmente conviventi» imponeva un calcolo reddituale familiare complessivo, non individuale. La titolarità del contratto alla data di entrata in vigore della legge escludeva i subentrati successivamente.

Confronto e norme correlate

I criteri dell'art. 76 hanno ispirato i successivi strumenti di sostegno all'affitto, in particolare il Fondo nazionale della L. 431/1998, che utilizza criteri analoghi (soglie ISEE, titolarità del contratto, idoneità dell'alloggio) per l'accesso ai contributi comunali. La logica selettiva dell'art. 76 — concentrare le risorse sui più bisognosi — rimane il principio cardine della politica abitativa pubblica italiana.

Problemi applicativi

I criteri dell'art. 76 hanno generato numerosi contenziosi amministrativi sulla definizione di «alloggio strettamente necessario» e sulla composizione del reddito familiare da computare. La norma si è rivelata di difficile applicazione pratica anche per i comuni, che spesso non disponevano di strumenti adeguati per verificare la veridicità delle dichiarazioni reddituali e la reale condizione abitativa dei richiedenti.

Casi pratici

Caso 1: Verifica del reddito familiare per l'accesso al contributo

Caso 2: Esclusione dal beneficio per alloggio non strettamente necessario

Caso 3: Conduttore subentrato dopo l'entrata in vigore: escluso dal fondo

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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