Art. 75 L. 392/1978 – Istituzione del fondo sociale
L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani
Presso il Ministero del tesoro è istituito un fondo sociale per l’integrazione dei canoni di locazione per i conduttori meno abbienti.
Tale fondo è costituito da un conto corrente infruttifero sul quale le regioni potranno prelevare le cifre messe a disposizione secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.
Il Ministro del bilancio riunisce annualmente la commissione interregionale di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281 , e sottopone ad essa una proposta di ripartizione per regione della somma disponibile.
Le proposte del Ministro e il parere della commissione sono rimesse al CIPE per le decisioni definitive
Articolo in vigore. Alla verifica sul testo ufficiale questo articolo non risulta abrogato: la scheda lo dava erroneamente per non più vigente ed è stata corretta il 15 settembre 2026.
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In sintesi
L'art. 75 della L. 392/1978, oggi abrogato, istituiva presso il Ministero del Tesoro un fondo sociale destinato all'integrazione dei canoni di locazione per i conduttori meno abbienti, gestito mediante un conto corrente infruttifero sul quale le regioni potevano attingere secondo le modalità definite negli articoli successivi. Il fondo era alimentato da risorse statali ripartite annualmente tra le regioni su proposta del Ministro del bilancio, previo parere della commissione interregionale e delibera definitiva del CIPE. La norma rappresentava la componente solidaristica della legge sull'equo canone: a fronte di un sistema che imponeva vincoli ai canoni del mercato libero, il legislatore prevedeva un sostegno pubblico diretto per i conduttori in difficoltà economica, incapaci di sostenere anche i canoni calmierati. Il fondo sociale è stato successivamente abrogato e sostituito nel tempo da strumenti diversi, tra cui il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla L. 431/1998 e attualmente gestito attraverso i comuni con contributo statale e regionale.
Indice dei contenuti
Ratio della norma
L'art. 75 incarnava la dimensione redistributiva della L. 392/1978: la legge non si limitava a calmierare i canoni di mercato, ma interveniva direttamente per sostenere le fasce più deboli della popolazione locataria che, nonostante l'equo canone, potevano trovarsi nell'impossibilità di far fronte agli aumenti previsti nelle norme transitorie. Il fondo sociale era concepito come strumento di accompagnamento nella fase di transizione al nuovo regime, garantendo che gli obblighi di pagamento non si trasformassero in cause di sfratto per i conduttori più vulnerabili.
Analisi e struttura
Il fondo era collocato presso il Ministero del Tesoro sotto forma di conto corrente infruttifero. Le risorse venivano ripartite annualmente tra le regioni attraverso un procedimento a tre livelli: proposta del Ministro del bilancio, parere della commissione interregionale (L. 281/1970), delibera definitiva del CIPE. Le regioni ricevevano le somme e le distribuivano ai comuni per l'erogazione dei contributi integrativi ai singoli conduttori, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 76 e 77.
Quando si applicava
Il fondo era destinato esclusivamente ai conduttori di immobili urbani ad uso abitativo che soddisfacessero i requisiti reddituali e di necessità abitativa definiti dall'art. 76 e che avessero ricevuto richieste di aumento del canone per effetto dell'entrata in vigore della legge. Non riguardava i conduttori commerciali né quelli con redditi superiori alle soglie minime INPS.
Confronto e norme correlate
Il fondo sociale della L. 392/1978 è il precedente storico del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'art. 11 della L. 431/1998, che oggi costituisce il principale strumento di sostegno pubblico all'affitto. A livello locale, molti comuni gestiscono fondi analoghi alimentati da risorse regionali e comunali, spesso denominati «contributi affitto» o «fondo locazioni». La norma è stata abrogata formalmente, ma la sua logica di fondo sopravvive nell'attuale sistema di welfare abitativo.
Problemi applicativi
La norma ha trovato applicazione limitata nella pratica, principalmente per l'insufficienza delle risorse stanziate rispetto alla platea teorica dei beneficiari. Il meccanismo di distribuzione - Stato, regioni, comuni - ha generato ritardi e disomogeneità territoriali significative. Con l'abrogazione del fondo, i conduttori in difficoltà economica hanno dovuto fare affidamento su strumenti successivi, in particolare il contributo affitto della L. 431/1998 e i fondi di solidarietà comunali.
Casi pratici
Caso 1: Conduttore a basso reddito che chiede l'integrazione del canone al comune
Caso 2: Regione che distribuisce le risorse del fondo ai comuni
Caso 3: Mancata erogazione del contributo per esaurimento fondi
Domande frequenti
Cos'era il fondo sociale per le locazioni istituito dall'art. 75 L. 392/1978?
Era un fondo statale presso il Ministero del Tesoro destinato a integrare i canoni di locazione dei conduttori meno abbienti, alimentato da risorse pubbliche ripartite annualmente tra le regioni e distribuito dai comuni ai beneficiari. Oggi è abrogato e sostituito dal Fondo nazionale locazioni della L. 431/1998.
Chi beneficiava del fondo sociale per le locazioni?
I conduttori di immobili abitativi con reddito complessivo non superiore a due pensioni minime INPS (per nuclei di uno o due componenti) che avessero ricevuto richieste di aumento del canone per effetto della L. 392/1978. I requisiti dettagliati erano definiti dall'art. 76.
Il fondo sociale è ancora operativo?
No. L'art. 75 è stato abrogato. Il sostegno pubblico all'affitto avviene oggi principalmente attraverso il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (art. 11, L. 431/1998), gestito dai comuni con contributo statale e regionale, e attraverso fondi comunali dedicati.
Come si accedeva al contributo del fondo sociale nel regime originario?
Il conduttore presentava domanda al proprio comune, che verificava il rispetto dei requisiti reddituali e abitativi dell'art. 76 e assegnava il contributo integrativo nei limiti della propria quota regionale. Il contributo era erogato annualmente e non poteva superare l'80 per cento dell'aumento del canone né 200.000 lire annue.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
L'art. 75 della L. 392/1978, oggi abrogato, istituiva presso il Ministero del Tesoro un fondo sociale destinato all'integrazione dei canoni di locazione per i conduttori meno abbienti, gestito mediante un conto corrente infruttifero sul quale le regioni potevano attingere secondo le modalità definite negli articoli successivi. Il fondo era alimentato da risorse statali ripartite annualmente tra le regioni su proposta del Ministro del bilancio, previo parere della commissione interregionale e delibera definitiva del CIPE. La norma rappresentava la componente solidaristica della legge sull'equo canone: a fronte di un sistema che imponeva vincoli ai canoni del mercato libero, il legislatore prevedeva un sostegno pubblico diretto per i conduttori in difficoltà economica, incapaci di sostenere anche i canoni calmierati. Il fondo sociale è stato successivamente abrogato e sostituito nel tempo da strumenti diversi, tra cui il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla L. 431/1998 e attualmente gestito attraverso i comuni con contributo statale e regionale.Indice dei contenuti
Ratio della norma
L'art. 75 incarnava la dimensione redistributiva della L. 392/1978: la legge non si limitava a calmierare i canoni di mercato, ma interveniva direttamente per sostenere le fasce più deboli della popolazione locataria che, nonostante l'equo canone, potevano trovarsi nell'impossibilità di far fronte agli aumenti previsti nelle norme transitorie. Il fondo sociale era concepito come strumento di accompagnamento nella fase di transizione al nuovo regime, garantendo che gli obblighi di pagamento non si trasformassero in cause di sfratto per i conduttori più vulnerabili.
Analisi e struttura
Il fondo era collocato presso il Ministero del Tesoro sotto forma di conto corrente infruttifero. Le risorse venivano ripartite annualmente tra le regioni attraverso un procedimento a tre livelli: proposta del Ministro del bilancio, parere della commissione interregionale (L. 281/1970), delibera definitiva del CIPE. Le regioni ricevevano le somme e le distribuivano ai comuni per l'erogazione dei contributi integrativi ai singoli conduttori, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 76 e 77.
Quando si applicava
Il fondo era destinato esclusivamente ai conduttori di immobili urbani ad uso abitativo che soddisfacessero i requisiti reddituali e di necessità abitativa definiti dall'art. 76 e che avessero ricevuto richieste di aumento del canone per effetto dell'entrata in vigore della legge. Non riguardava i conduttori commerciali né quelli con redditi superiori alle soglie minime INPS.
Confronto e norme correlate
Il fondo sociale della L. 392/1978 è il precedente storico del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'art. 11 della L. 431/1998, che oggi costituisce il principale strumento di sostegno pubblico all'affitto. A livello locale, molti comuni gestiscono fondi analoghi alimentati da risorse regionali e comunali, spesso denominati «contributi affitto» o «fondo locazioni». La norma è stata abrogata formalmente, ma la sua logica di fondo sopravvive nell'attuale sistema di welfare abitativo.
Problemi applicativi
La norma ha trovato applicazione limitata nella pratica, principalmente per l'insufficienza delle risorse stanziate rispetto alla platea teorica dei beneficiari. Il meccanismo di distribuzione - Stato, regioni, comuni - ha generato ritardi e disomogeneità territoriali significative. Con l'abrogazione del fondo, i conduttori in difficoltà economica hanno dovuto fare affidamento su strumenti successivi, in particolare il contributo affitto della L. 431/1998 e i fondi di solidarietà comunali.
Casi pratici
Caso 1: Conduttore a basso reddito che chiede l'integrazione del canone al comune
Caso 2: Regione che distribuisce le risorse del fondo ai comuni
Caso 3: Mancata erogazione del contributo per esaurimento fondi
Domande frequenti
Cos'era il fondo sociale per le locazioni istituito dall'art. 75 L. 392/1978?
Era un fondo statale presso il Ministero del Tesoro destinato a integrare i canoni di locazione dei conduttori meno abbienti, alimentato da risorse pubbliche ripartite annualmente tra le regioni e distribuito dai comuni ai beneficiari. Oggi è abrogato e sostituito dal Fondo nazionale locazioni della L. 431/1998.
Chi beneficiava del fondo sociale per le locazioni?
I conduttori di immobili abitativi con reddito complessivo non superiore a due pensioni minime INPS (per nuclei di uno o due componenti) che avessero ricevuto richieste di aumento del canone per effetto della L. 392/1978. I requisiti dettagliati erano definiti dall'art. 76.
Il fondo sociale è ancora operativo?
No. L'art. 75 è stato abrogato. Il sostegno pubblico all'affitto avviene oggi principalmente attraverso il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (art. 11, L. 431/1998), gestito dai comuni con contributo statale e regionale, e attraverso fondi comunali dedicati.
Come si accedeva al contributo del fondo sociale nel regime originario?
Il conduttore presentava domanda al proprio comune, che verificava il rispetto dei requisiti reddituali e abitativi dell'art. 76 e assegnava il contributo integrativo nei limiti della propria quota regionale. Il contributo era erogato annualmente e non poteva superare l'80 per cento dell'aumento del canone né 200.000 lire annue.